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Wednesday 06 April 2005

Modificata la disciplina della pubblicità di alimenti per lattanti MINISTERO DELLA SALUTE – DECRETO 22 febbraio 2005, n.46

Modificata la disciplina della pubblicità di alimenti per lattanti

MINISTERO DELLA SALUTE  –    DECRETO 22 febbraio 2005, n.46 

  Regolamento recante norme per la pubblicita’ dei prodotti sostitutivi del latte materno – Modifica dell’articolo 7 del decreto del Ministro della sanita’ 6 aprile 1994, n. 500. (GU n. 78 del 5-4-2005) 

                   IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla

attuazione   della   direttiva  89/398/CEE,  concernente  i  prodotti

alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

  Visto  il  Regolamento  6 aprile 1994, n. 500, di recepimento delle

direttive  della  Commissione  91/321/CEE  del   14 maggio  1991 sugli

alimenti  per  lattanti  e alimenti di proseguimento, e 92/52/CEE del

18 giugno   1992   sugli   alimenti   per   lattanti  e  alimenti  di

proseguimento   destinati   all’esportazione  verso  Paesi  terzi,  e

successive modificazioni;

  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita’ 27 febbraio 1996, n.

209  concernente  «Disciplina  degli  additivi  alimentari consentiti

nella  preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari,

in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e

95/31/CE»;

  Visto   il  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,  pubblicato  nel

supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile

1973  e  sue  successive  modificazioni,  concernente  la  disciplina

igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in

contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale;

    Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo

alla  attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti

l’etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita’  dei prodotti

alimentari;

  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo 1996, n. 241 concernente

disciplina  sanzionatoria  delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE, in

materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Ritenuta  la  necessita’  di  introdurre  alcune  disposizioni piu’

restrittive,  concernenti la pubblicita’ degli alimenti per lattanti,

in particolare utilizzando la facolta’, espressamente attribuita agli

Stati  membri,  dall’articolo  8, paragrafo 1, della citata direttiva

91/321/CEE  del  14 maggio 1991, di limitare o vietare la pubblicita’

degli alimenti per lattanti;

  Ritenuta altresi’ la necessita’ di dare la massima divulgazione dei

listini  dei  prezzi  degli  alimenti  per lattanti consigliati dalle

ditte  produttrici,  e  di quello che, effettivamente, il consumatore

dovra’   pagare,  in  attuazione  di  quanto  dispone  l’articolo  9,

paragrafo 1 della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2005;

  Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma del comma 3 dell’articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988,

n. 400;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Disposizioni  concernenti  la pubblicita’ e la vendita degli alimenti

                            per lattanti

  1. Al regolamento 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:

  «Art. 7 (Pubblicita’ alimenti per lattanti). – 1. E’ fatto divieto:

    a) di  ogni  forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi

comprese  quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate

in   puericultura,   in  occasione  dello  svolgimento  di  convegni,

congressi,  stand  ed  esposizioni,  negli studi medici, nei punti di

vendita, nonche’ attraverso il materiale informativo e didattico;

    b) di  ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso

prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte,

alle  madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente

attraverso  il  sistema  sanitario,  ovvero attraverso i medici e gli

informatori sanitari;

    c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite

di  alimenti  per  lattanti  e  di attrezzature a istituzioni, figure

professionali  o  altre  organizzazioni  preposte alla nascita e alla

cura del lattante;

    d) di  ricorrere  ad  altri  sistemi  diretti  e  indiretti,  ivi

compresi  la  sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi

genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione

a  congressi  e  manifestazioni  scientifiche – fatta eccezione per i

congressi   proposti   dalle   societa’  scientifiche  accreditate  e

autorizzati  dal Ministero della salute – finalizzati a promuovere la

vendita   degli   alimenti   per   lattanti  direttamente  presso  il

consumatore  nella  fase del commercio al dettaglio, che comprende la

vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la

concessione   di  buoni  sconto,  le  vendite  speciali,  le  vendite

promozionali e le vendite abbinate al prodotto;

    e) di  attribuire  il  riconoscimento  di  crediti  formativi per

l’Educazione  Continua  in  Medicina (ECM) per gli operatori sanitari

che  partecipano agli eventi formativi organizzati con il contributo,

a   qualsiasi   titolo,  da  parte  delle  aziende  che  producono  o

commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno.

  2.  Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno

per  i neonati che necessitano di una totale o parziale alimentazione

con  prodotti  sostitutivi del latte materno, provvedono all’acquisto

diretto  di  tali  prodotti,  con  particolare attenzione alla tutela

economica  dell’utente  anche  nella  fase successiva alla dimissione

ospedaliera.

  3.  Il  Ministero  della  salute  promuove  campagne sulla corretta

alimentazione del lattante.

  4.  Le  Regioni  e  le Province autonome promuovono e sostengono la

pratica dell’allattamento al seno mediante azioni volte a:

    a)   migliorare  l’organizzazione  dei  servizi  e  orientare  il

comportamento  degli  operatori sanitari impegnati nell’assistenza al

“percorso nascita”;

    b) diffondere      adeguate     informazioni      sui     benefici

dell’allattamento materno;

    c) realizzare  sistemi  di  osservazione  e di monitoraggio sulla

diffusione della pratica dell’allattamento al seno, sia in termini di

prevalenza  che  di  durata,  per fornire raccomandazioni utili sulla

base   delle   indicazioni   convalidate  a  livello  internazionale,

promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare le iniziative

di promozione e di educazione sanitaria;

    d) contrastare   ogni   forma   di   pubblicita’   occulta  e  di

comportamenti ostativi alla pratica dell’allattamento materno;

    e) disciplinare   le   visite   degli   informatori   scientifici

dell’industria  che  produce  e/o commercializza prodotti sostitutivi

del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici.»;

b) dopo l’articolo 8 e’ inserito il seguente:

  «Art.  8-bis  (Vendita  alimenti per lattanti). – 1. Il listino dei

prezzi   delle   imprese   produttrici   di  alimenti  per  lattanti,

finalizzato  esclusivamente  a  diffondere  informazioni, oggettive e

adeguate  sulla  alimentazione  dei  neonati,  incluse le conseguenze

sociali   e  finanziarie  dell’uso  di  tali  prodotti,  deve  essere

comunicato  al  Ministero della salute e al Ministero delle attivita’

produttive.».

  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara’

inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della

Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

    Roma, 22 febbraio 2005

                                              Il Ministro della salute

                                                      Sirchia

       Il Ministro

delle attività produttive

         Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2005

  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 207

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          Avvertenza:

               Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di

           pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’

          Europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              – Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca:

          «Attuazione   della   direttiva  89/398/CEE  concernente   i

          prodotti   alimentari   destinati   ad   una  alimentazione

          particolare».

              – La  direttiva 89/398/CEE e’ pubblicata nella GUCE del

          30 giugno 1989, L n. 186.

              – Il   regolamento   6 aprile   1994,    n.  500,  reca:

          «Attuazione  delle  direttive  91/321/CEE della Commissione

          del  14 maggio  1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti

          di  proseguimento  e  92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno

          1992   sugli   alimenti   per   lattanti   e   alimenti  di

          proseguimento destinati all’esportazione verso Paesi terzi.

              – La  direttiva  della  Commissione  del 14 maggio 1991

          sugli  alimenti  per  lattanti  e alimenti di proseguimento

           (91/321/CEE)  e’ pubblicata nella GUCE del 4 luglio 1991, L

          175.

              – La  direttiva  del  Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno

          1992, e’ pubblicata nella GUCE del 1° luglio 1992, L 179.

              – Il  decreto  del  Ministro  della sanita’ 27 febbraio

          1996,  n.  209, reca: «Disciplina degli additivi alimentari

          consentiti  nella preparazione e per la conservazione delle

          sostanze   alimentari,   in   attuazione   delle  direttive

          94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE».

              – Le  direttive  94/34/CE,  94/35/CE  e  94/36/CE  sono

          pubblicate nella GUCE del 10 settembre 1994, L 237.

              – La  direttiva  95/2/CE  e’  pubblicata nella GUCE del

           18 marzo 1995, L 61.

              – La  direttiva  95/31/CE  e’ pubblicata nella GUCE del

          28 luglio 1995, L 178.

              – Il   decreto   ministeriale   21 marzo   1973,  reca:

          «Disciplina    igienica   degli   imballaggi,   recipienti,

          utensili,  destinati  a  venire in contatto con le sostanze

          alimentari o con sostanze d’uso personale».

              – Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:

          «Attuazione   delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE

          concernenti   l’etichettatura,   la   presentazione   e  la

          pubblicita’    dei   prodotti   alimentari   e   successive

          modificazioni».

              – La  direttiva 89/395/CEE e’ pubblicata nella GUCE del

           30 giugno 1989, L 186.

              – La  direttiva 89/396/CEE e’ pubblicata nella GUCE del

          30 giugno 1989, L 186.

              – Il  decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 241, reca:

          «Disciplina  sanzionatoria  delle  direttive  91/321/CEE  e

          92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di

          proseguimento».

              – Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3 della legge

          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell’attivita’  di

           Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei

          Ministri):

              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati

          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di

          autorita’   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie  di  competenza  di  piu’  Ministri, possono essere

          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la

           necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati

          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».