Famiglia

Monday 17 March 2008

Modalita’ di attribuzione della detrazione di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l’imposta netta. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELL

Modalita’ di attribuzione della
detrazione di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, eccedente l’imposta netta. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
DECRETO 31 gennaio 2008 (GU n. 52 del 1-3-2008)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

di
concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Visto il testo unico delle
imposte sui redditi (di seguito denominato TUIR) approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, l’art. 12,
del predetto TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, come
modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;

Visto il comma 1-bis del medesimo
art. 12 del TUIR secondo il quale, in presenza di
almeno quattro figli a carico, ai genitori e’ riconosciuta un’ulteriore
detrazione di importo pari a 1.200 euro da ripartire nella misura del 50% tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero, in proporzione agli
affidamenti stabiliti dal giudice in caso di separazione legale ed effettiva o
di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
ed in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro da attribuire a
quest’ultimo per l’intero importo;

Visto il comma 3 del medesimo
art. 12 del TUIR il quale dispone che qualora la detrazione di cui al citato
comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR sia di ammontare superiore all’imposta lorda
diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 12, nonche’ agli
articoli 13, 15 e 16 del TUIR, nonche’ delle detrazioni previste da altre
disposizioni normative, e’ riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota
di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta e che con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita’ di erogazione del
predetto credito;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli
articoli 23 e 29 concernenti gli adempimenti dei sostituti d’imposta in sede di
effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante
modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme
per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi
dell’art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l’art. 37, comma 55, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale, il quale ha previsto che l’imposta comunale sugli
immobili possa essere versata con le modalita’ di cui al citato decreto
legislativo n. 241 del 1997;

Visto l’art. 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni che ha istituito
le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla
Corte dei conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397,
concernente l’attribuzione all’on. prof. Vincenzo Visco del titolo di
Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 149 del 29 giugno 2006 concernente la delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche per
la famiglia, al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria Bindi, detta
Rosy;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione del credito da parte
del sostituto d’imposta

1. Il credito di cui all’art. 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (di seguito denominato TUIR), spettante a partire dall’anno 2008, e’
riconosciuto dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai soggetti che
percepiscono i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR che hanno
effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), secondo periodo,
del citato art. 23 e hanno attestato l’assenza di redditi ulteriori rispetto a
quelli di cui ai citati articoli 49 e 50 del TUIR e a quelli derivanti dal
possesso dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze.

2. Il credito e’ riconosciuto
sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al
periodo stesso. A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza,
l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga
ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente
a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli
aventi diritto nel singolo periodo di paga, l’ammontare complessivo delle
ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Resta fermo che in
occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del
rapporto di lavoro i sostituti d’imposta sono tenuti a rideterminare l’importo
del credito effettivamente spettante.

3. Il credito di cui all’art. 12,
comma 3 del TUIR relativo all’anno 2007 e’ richiesto
dagli aventi diritto al sostituto d’imposta che nell’anno 2008 eroga i redditi
di cui agli articoli 49 e 50 del predetto TUIR. Il sostituto indica, nelle
annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai
redditi 2007, l’ammontare
della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta dal
dipendente. Qualora la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati relativa al periodo d’imposta 2007 (CUD/2008) sia
stata rilasciata da un sostituto d’imposta diverso da quello che eroga i
redditi nell’anno 2008, la richiesta del credito e’ effettuata previa consegna
della predetta certificazione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l’attribuzione del credito
e’ subordinata all’attestazione da parte degli aventi
diritto dell’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli certificati e a
quelli derivanti dal possesso dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze. Il predetto credito e’ attribuito
nell’anno 2008 dai sostituti d’imposta in unica soluzione utilizzando, fino a
capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di
paga, ovvero, nel caso in cui esso risultasse
insufficiente a consentire in unica soluzione la completa attribuzione del
predetto credito, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei
periodi di paga successivi.

Art. 2.

Determinazione del credito in
sede di dichiarazione dei redditi

1. Il credito di cui all’art. 12,
comma 3, del TUIR spettante a decorrere dall’anno 2007 agli aventi
diritto diversi da quelli individuati nell’art. 1 e’ rideterminato nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. La medesima previsione si applica anche
agli aventi diritto di cui all’art. 1 qualora il
credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.

2. Il credito evidenziato nella
dichiarazione dei redditi puo’ essere utilizzato in
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 e dell’art. 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero, essere computato
in diminuzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al
periodo d’imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Vice Ministro dell’economia e
delle finanze Visco

Il Ministro delle politiche per
la famiglia Bindi

Registrato alla Corte dei conti
il 19 febbraio 2008

Ufficio di
controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

Economia e finanze, foglio n. 188