Civile

Thursday 17 April 2003

Misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS). MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 10 aprile 2003 (in G.U. n. 89 del 16 aprile 2003)

Misure  profilattiche  contro  la  sindrome acuta respiratoria severa (SARS).

MINISTERO DELLA SALUTE – ORDINANZA 10 aprile 2003 (in G.U. n. 89 del 16 aprile 2003)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

  Visto  il  regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, regolamento per la

polizia sanitaria dell’aeronavigazione;

  Visto  il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il

25 luglio  1969,  modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio

1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;

  Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Preso  atto  della  recente  insorgenza  di un’epidemia della nuova

forma  morbosa denominata “sindrome respiratoria acuta severa” (SARS)

e  dell’identificazione  da  parte dell’Organizzazione mondiale della

sanita’ di “aree affette” all’interno di alcuni Paesi;

  Considerato  che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale forma

morbosa  fanno  ritenere probabile la trasmissione interumana per via

aerea in occasione di contatti stretti;

  Considerato  che  la  sorveglianza sanitaria costituisce una misura

sanitaria  che,  pur  non  limitando  la liberta’ personale, consente

all’Autorita’  sanitaria  di  perseguire  lo  scopo  di  contenere la

diffusione delle malattie infettive diffusive;

  Valutate  le  soluzioni  tecniche  possibili per l’attuazione della

sorveglianza  sanitaria  con  il  minor  disagio  e costo per tutti i

soggetti interessati;

  Ritenuto pertanto necessario mettere in atto misure che riducono il

rischio  di diffusione della SARS tra la popolazione, anche alla luce

delle  indicazioni  provenienti  dell’Organizzazione  mondiale  della

sanita’;

                               Ordina:

                               Art. 1.

  1. E’  fatto  obbligo  a  tutti  i passeggeri sbarcanti in Italia e

provenienti  con  volo  diretto   da Paesi comprendenti aree dichiarate

dall’Organizzazione  mondiale  della  sanita’  “affette  da  SARS” di

fornire all’Autorita’ sanitaria aeroportuale del primo scalo italiano

le  proprie generalita’ ed ogni altro elemento che la stessa riterra’

utile acquisire per garantire la rintracciabilita’ del passeggero nei

quattordici giorni successivi all’arrivo.

  2. A  tal fine i predetti passeggeri compilano una dichiarazione su

modello predisposto dall’Autorita’ sanitaria aeroportuale.

  3. I  dati,  forniti  ai fini di sanita’ pubblica, vengono trattati

dall’Autorita’  sanitaria  ricevente nel rispetto delle norme vigenti

sulla  tutela  dei  dati personali. La documentazione acquisita viene

distrutta  dopo  trenta  giorni ove non si sia verificato nessun caso

sospetto  di  SARS  in  alcun  modo  correlabile  al volo cui essa si

riferisce.

                               Art. 2.

  1. Le  compagnie  aeree  italiane  ed  estere  che  effettuano voli

diretti  per  l’Italia da Paesi comprendenti aree dichiarate “affette

da  SARS”,  attraverso  idonei  accordi  con  l’autorita’ o l’ente di

gestione  dello  scalo aeroportuale di arrivo, provvedono affinche’ i

passeggeri  in  arrivo  con  i  predetti  voli  siano accompagnati ad

un’apposita  zona  dedicata ai controlli sanitari, identificata dalla

locale   autorita’   sanitaria   aeroportuale,  ove  hanno  luogo  le

operazioni di cui all’art. 1.

                               Art. 3.

  1. Le  societa’,  enti  o  amministrazioni che gestiscono gli scali

aeroportuali  ove  sono effettuati voli diretti da Paesi comprendenti

aree  dichiarate  “affette  da  SARS” mettono in atto tutte le misure

organizzative necessarie a consentire ai passeggeri ed alle compagnie

aeree  di  ottemperare  agli  obblighi  di  cui  rispettivamente agli

articoli 1 e 2.

                               Art. 4.

  1. Gli  uffici  di  sanita’  marittima,  aerea e di frontiera e gli

uffici  veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della

salute sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

                               Art. 5.

  1. La presente ordinanza ha validita’ fino al 31 luglio 2003.

  La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la

registrazione  ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo alla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 10 aprile 2003

                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2003

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 293.