Famiglia

Saturday 01 December 2007

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 8 Novembre 2007 Definizione delle modalità di erogazione delle somme di cui all’articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE – DECRETO 8 Novembre 2007 Definizione delle modalità di erogazione
delle somme di cui all’articolo 44 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
che individua una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso
reddito. (Gazzetta Ufficiale n. 278del 29 novembre
2007 )

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Visto l’art. 44 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, che individua una misura fiscale di sostegno a favore
dei contribuenti a basso reddito;

Visto, in particolare, i commi 1
e 2 dell’art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l’anno
2007, attribuiscono ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari a zero,
rispettivamente, una somma pari a 150 euro quale rimborso forfetario di parte
delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario e un’ulteriore somma pari
a 150 euro per ciascun familiare a carico;

Visto il comma 3 del medesimo
art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007, che, per l’erogazione del beneficio
tributario di cui ai commi 1 e 2, istituisce un Fondo,
per l’anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro;

Visto il comma 4 dello stesso
art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 in forza del quale con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, nel rispetto del
limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei
soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da
pensione, nonché sono stabilite le modalità di erogazione del predetto
beneficio tributario e quelle necessarie per l’attuazione delle disposizioni
contenute nel medesimo art. 44;

Visto il testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in particolare, gli
articoli 11 e 12 concernenti, rispettivamente, la determinazione dell’imposta e
le detrazioni per carichi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23 e 29 concernenti gli
adempimenti dei sostituti d’imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui
redditi di lavoro dipendente;

Sentita l’Agenzia delle entrate
per quanto riguarda gli aspetti gestionali connessi all’attribuzione del
beneficio tributario di cui all’art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159
del 2007;

Sentito l’Istituto nazionale di
previdenza sociale con riferimento all’attribuzione del beneficio tributario di
cui all’art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 ai titolari di
trattamenti pensionistici;

Tenuto conto della necessità di
individuare i soggetti beneficiari del beneficio tributario di cui al citato
art. 44 del decreto-legge n. 159 del 2007 nel rispetto della dotazione del
Fondo appositamente istituito;

Ritenuta l’opportunità di
individuare per i lavoratori dipendenti, per i percettori di redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente e per i pensionati modalità semplificate di
attribuzione del beneficio tributario;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Il beneficio tributario di cui
all’art. 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, spetta ai soggetti passivi

2006 l’imposta netta risulta
pari a zero. La disposizione di cui al periodo precedente si applica se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più dei seguenti redditi
indicati nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) lavoro dipendente di cui
all’art. 49, comma 1 ;

b) pensione di cui all’art. 49, comma 2, compresi quelli di cui all’art. 11,
comma 2;

c) assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a),
c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell’art. 10,
comma 1, lettera c);

d) lavoro autonomo di cui
all’art. 53, d’impresa di cui all’art.55, d’impresa minore di cui all’art. 66,
anche se conseguiti in forma di partecipazione;

e) diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l) limitatamente ai redditi
derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

2. Per i soggetti titolari dei
redditi indicati alla lettera d) del precedente comma, l’imposta netta deve
essere assunta al lordo delle perdite dichiarate.

3. Fermo restando quanto previsto
al comma 2 dell’art. 44 del citato decreto-legge n. 159 del 2007, sono esclusi
dal beneficio tributario di cui al comma 1 del medesimo art. 44 i soggetti, per
i

2006 l’imposta netta risulta
pari a zero, fiscalmente a carico di altri contribuenti ai sensi dell’art. 12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art. 2.

Modalità di erogazione delle
somme

1. Ai soggetti titolari dei redditi
indicati nelle lettere a) e c) dell’art. 1 che nel mese di dicembre 2007
prestano l’attività lavorativa presso il sostituto d’imposta che ha rilasciato agli

stessi
la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di
cui all’art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni,
relativa all’anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell’art.
44, commi 1 e 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, è attribuito in via
automatica, salvo

espressa
rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d’imposta nel mese di
dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.

2. Ai soggetti titolari dei
redditi indicati nella lettera b)

dell’art.
1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento pensionistico dal
sostituto d’imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) di cui al citato art. 4, comma
6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
relativa all’anno 2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell’art.
44, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, è attribuito in via
automatica dal medesimo sostituto d’imposta nel mese di dicembre 2007 sulla
base delle informazioni in suo possesso.

3. I soggetti che nel mese di
dicembre 2007 percepiscono redditi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b),
e c), del presente decreto, da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha
rilasciato agli

stessi
la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD)
relativa al periodo d’imposta 2006 possono richiedere l’erogazione del
beneficio tributario di cui all’art. 44,

commi 1
e 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 al sostituto d’imposta che
corrisponde i predetti redditi nel mese di dicembre 2007 attestando per
iscritto, con riferimento al periodo d’imposta

2006:

a) che l’imposta netta è pari a
zero;

b) che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi ovvero che sono stati esonerati da tale adempimento;

c) i dati anagrafici e il codice
fiscale di ciascuno dei familiari a carico;

d) la percentuale di spettanza
delle deduzioni per familiari a carico nella stessa misura di cui si è
eventualmente già fruito.

4. I soggetti che nell’anno 2006
hanno percepito redditi di lavoro dipendente da un datore di lavoro diverso da
quelli elencati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono richiedere l’attribuzione del
beneficio tributario spettante con le medesime modalità dettate nel precedente
comma 3, semprechè nel mese di dicembre 2007 i medesimi soggetti percepiscano
redditi di lavoro dipendente, assimilati e/o di

pensione
da un sostituto d’imposta di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.

5. I soggetti indicati nei commi
1, 2, 3 e 4 che hanno ricevuto il beneficio tributario di cui al citato art. 44
del decreto-legge n. 159 del 2007 sono obbligati a comunicare tempestivamente
al sostituto d’imposta, e comunque entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio dei redditi relativi all’anno
2008, di non averne diritto. In tal caso, il sostituto d’imposta è tenuto a
recuperare il beneficio tributario erogato dagli emolumenti corrisposti nei
periodi di paga o di pensione successivi a quello nel quale è resa la
comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle predette
operazioni di conguaglio.

6. Il sostituto d’imposta
attribuisce il beneficio tributario spettante ai sensi dell’art. 44, commi 1 e
2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 solo se il monte ritenute
disponibile nel mese di dicembre 2007 è sufficiente a
garantire il beneficio medesimo per tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2,
ovvero solo se il monte ritenute disponibile nel mese di erogazione del
beneficio tributario è sufficiente a garantire il beneficio medesimo per tutti
i soggetti indicati nei precedenti commi 3 e 4 che ne hanno fatto richiesta.

7. Entro il 31 gennaio 2008, gli
enti pensionistici sono tenuti a comunicare alla Ragioneria generale dello
Stato il totale delle somme attribuite ai sensi del comma 2.

8. In tutti i casi in cui il
beneficio tributario non è riconosciuto dai sostituti d’imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, lo stesso può essere richiesto in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2007. I soggetti
esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi possono
richiedere il beneficio tributario presentando un’istanza all’Agenzia delle
entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le caratteristiche del modello che i soggetti esonerati dall’obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi devono utilizzare ai fini
della richiesta del beneficio tributario spettante.

9. I soggetti che hanno percepito
il beneficio tributario non spettante in tutto o in parte, compresi quelli che
non hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 5,
sono tenuti ad evidenziare nella dichiarazione dei redditi l’importo non
spettante. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio tributario
percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per
il versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche relativo ai redditi prodotti nel 2008.

10. Nel modello
770 devono essere indicati il codice fiscale dei beneficiari e dei
familiari a carico con riferimento ai quali è stato attribuito il beneficio
tributario. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sui benefici tributari
riconosciuti eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti
spontaneamente.