Ambiente

Monday 17 October 2005

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI DECRETO 6 ottobre 2005

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DECRETO 6 ottobre 2005

Individuazione delle diverse
tipologie di architettura rurale presenti sul
territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la
realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378,
recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura
rurale.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 24 dicembre 2003, n.
378, recante "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell’architettura rurale", di seguito denominata "Legge";

Su proposta delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della predetta legge;

Acquisita l’intesa
della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Articolo 1.

Tipologie di architettura
rurale e discipline applicabili

1. Le tipologie di architettura
rurale di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli
edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano
testimonianze significative, nell’ambito dell’articolazione e della
stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della
storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie
agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio.

2. Rientrano nelle predette
tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti
alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze
materiali che concorrono alla definizione di unità
storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra
insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni
agrari.

3. Sono, altresì, elementi distintivi
e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le
recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni
degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i
sistemi di canalizzazione, irrigazione e
approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i
ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i
segni della religiosità locale.

4. Ai beni appartenenti alle
tipologie cui fa riferimento il comma 1, che rivestono
l’interesse storico, artistico o etnoantropologico
previsto dall’articolo 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative
disposizioni di tutela.

5. Gli interventi sui beni
appartenenti alle tipologie di architettura rurale di
cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli
altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa
riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia
urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui
agli articoli 2 e 3.

Articolo 2.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili al contributo
previsto dalla Legge le unità d’intervento di ampiezza
tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e
spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie.

2. Sono considerati prioritari gli
interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra
insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni
agrari.

3. Nell’ambito dell’unità minima
d’intervento, previa redazione di adeguati studi e
rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare
analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie
di cui all’articolo 1 sono ammessi:

a) gli spostamenti minimi in
verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano
i locali inidonei alle destinazioni d’uso abitative, produttive e aziendali;

b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura
strettamente necessaria all’adeguamento tecnologico e funzionale;

c) le modifiche delle destinazioni
d’uso per comprovate esigenze abitative, produttive ed aziendali, purché non ne
compromettano l’immagine architettonica e la struttura storica;

d) la ricostituzione di edifici non più abitati o utilizzati le cui strutture in
elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e
planimetrici identificabili attraverso la lettura dell’esistente o mediante
idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole
tradizionali di cui all’articolo 1, comma 1, della legge.

4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura
architettonica e del tessuto insediativo. Non sono
ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro
elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge,
porticati. È vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture
esistenti, nonché la realizzazione di nuove aperture
che alterino significativamente l’aspetto esteriore dell’edificio.

5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all’esercizio di attività agricole che
richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata
la necessità ai fini dell’esercizio delle attività stesse. A tal fine è
consentita l’aggiunta di parti nuove, purché compatibili con le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie
locali.

6. I progetti relativi
alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a contributo solo
qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2
febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3.

Specifiche tecniche

1. (Materiali). Gli interventi di
restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui
all’articolo 2, sono di regola effettuati con l’impiego di materiali
appartenenti alla tradizione locale.

2. (Murature). La conservazione, il
consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle
murature, sono attuati con l’impiego di tecniche definite in continuità con le
caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.

3. (Solai,
volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in
legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive.
La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuità con le
caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli
elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti
necessari quali l’impermeabilizzazione e la coibentazione,
con esclusione della modifica delle quote d’imposta, di gronda, di colmo e
delle pendenze. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario
il rifacimento di singoli elementi questo è effettuato
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4.

4. (Facciate
e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione
analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive
trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell’intonaco su superfici in
pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo è consentito solo se rispondente ad esigenze
di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali è
di norma vietata.

5. (Infissi
e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni è sottoposto alle limitazioni
derivanti dal mantenimento dell’omogeneità tecnologica propria della tradizione
locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali
e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell’edilizia rurale
(ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici,
alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini,
le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di
vani che siano espressione della tradizione locale
sono preferibilmente conservati o restaurati; altrimenti sono realizzati con
tecniche e materiali uguali o simili agli originali.

6. (Pavimentazioni
esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o
porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione
e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono
mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza
materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o
sostitutivi con materiali non conformi.

7. (Servizi
e impianti tecnologici). È ammesso l’adeguamento e l’inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura
statica degli edifici e l’immagine complessiva degli ambiti
storico-antropologici di riferimento.

Articolo 4.

Comitato paritetico per
l’architettura rurale

1. Ai fini di garantire, soprattutto
nella fase di prima applicazione, una corretta e più agevole attuazione della
legge, è istituito il Comitato paritetico per l’architettura rurale, di seguito
indicato come "Comitato".

2. Il Comitato è costituito da tre
rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un
rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
cinque rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato, per l’esercizio delle
sue funzioni, può avvalersi di esperti anche
appartenenti ad altre amministrazioni.

3. Il Comitato formula proposte al
Ministro per i beni e le attività culturali per l’emanazione di direttive ai
competenti uffici ministeriali relativamente all’esercizio
delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge. Inoltre, il
Comitato svolge attività di studio ed analisi delle problematiche attinenti
all’architettura rurale. Il Comitato esercita in materia funzioni consultive nonché funzioni di osservatorio nazionale per l’architettura
rurale.

Articolo 5.

Modalità di collaborazione

1. Presso il Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali è allestito il sistema informativo
dei dati relativi alle tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli
eventuali sistemi regionali.

2. Le direzioni regionali forniscono
con cadenza periodica al Dipartimento ed al Comitato paritetico i dati relativi ai pareri espressi ai sensi dell’articolo 2, comma
1 della legge.

3. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 2 della legge le regioni possono stipulare accordi con i
competenti uffici ministeriali del Ministero per i beni e le attività
culturali, nonché con il Ministero delle politiche
agricole e forestali e con il Ministero dell’ambiente e del territorio per
l’individuazione congiunta degli insediamenti rurali presenti nel proprio territorio
e l’elaborazione d’intesa dei programmi di recupero, riqualificazione e
valorizzazione.

In attuazione del presente decreto
non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Ministro per i beni e le attività
culturali Buttiglione

Il Ministro delle politiche agricole
e forestali Alemanno

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio Matteoli