Imprese ed Aziende

Thursday 13 March 2008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (in G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO – DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 (in G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) –
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

di
concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l’articolo 87, comma
quinto, della Costituzione;

Visto l’articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all’evasione fiscale
e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8, 14 e 16
della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante
disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle
norme di sicurezza;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n.
25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel
settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e
successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme
per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese,
nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio
di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o
al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme
per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive
modificazioni;

Visto l’articolo 1-quater del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l’emanazione
di atti di natura regolamentare.

Visto l’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Udito il parere del Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell’adunanza
generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;

Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17 della legge n.
400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

A d o t t
a

il
seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica
agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire
dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1
sono classificati come segue:

a) impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le
antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di
qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione
e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di
persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;

g) impianti di protezione
antincendio.

3. Gli impianti o parti di
impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione
della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono
disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni relative agli
impianti

1. Ai fini del presente decreto
si intende per:

a) punto di consegna delle
forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende
disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua,
ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche
mediante comodato, presso l’utente;

b) potenza impegnata: il valore
maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di
energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione
eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni:
strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica,
alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall’articolo 4;

d) ordinaria manutenzione: gli
interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonchè a far
fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi,
che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o
la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica:
i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina
con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli
impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonchè quelli posti
all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici;

f) impianti
radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli
impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a
50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate a tensione superiore, nonchè i sistemi di protezione contro le
sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini
dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti
telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si
applica la normativa specifica vigente;

g) impianti per la distribuzione
e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro
accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli
apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le
predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali
in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche
per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione
antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di
estinzione di tipo automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevazione di
gas, di fumo e d’incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico
Italiano;.

l) UNI: Ente Nazionale Italiano
di Unificazione.

Art. 3.

Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel
registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle
imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate
all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore
individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti
professionali di cui all’articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui
al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è
incompatibile con ogni altra attività continuativa.

3. Le imprese che intendono
esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano
la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel
medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano,
altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane
presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la
verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il
conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3,
unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle
imprese.

5. Le imprese non installatrici,
che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione,
alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti,
relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della
tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti
all’articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1,
3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro
dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il
certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per
l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4.

Requisiti
tecnico-professionali

1. I requisiti
tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia
tecnica specifica conseguito presso una università
statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita
al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa
al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due
anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito
ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore. Il
periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta,
alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel
ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per
un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato
e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1.

2. I periodi di inserimento di
cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del
comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori
familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti
tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci
ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione
tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un
periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d)
dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere
inferiore a quattro anni.

Art. 5.

Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la
trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo
1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta
salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione,
nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista
iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica
richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo
7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice.

2. Il progetto per
l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche
richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati
con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per
i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,
quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200
mq;

d) impianti elettrici relativi ad
unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a
normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i
quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché
per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume
superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti
elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di
progettazione;

f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie
collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le
utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000
frigorie/ora;

g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla
distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti
relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in
un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e,
comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono
elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla
vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti
dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
regola dell’arte.

4. I progetti contengono almeno
gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica
sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o
dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia
e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure
di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio
e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella
scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.

5. Se l’impianto a base di
progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che
al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico
per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini
previsti all’articolo 11.

Art. 6.

Realizzazione ed installazione
degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla
normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti
dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la
regola dell’arte.

2. Con riferimento alle attività
produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all’articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le
relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle
unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti
diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore
a 30 mA.

Art. 7.

Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa
effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle
di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello
di cui all’allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto
di cui all’articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto è
redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico
è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti
introdotte in corso d’opera.

3. In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e
funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel
progetto di cui all’articolo 5, è espressamente
indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

4. La dichiarazione di conformità
è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese
non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui
all’allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di
cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto
ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la
dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto
previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non
sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di
rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le
specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per
almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed
accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il
ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3,
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8.

Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad
imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.

2. Il proprietario dell’impianto
adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza
previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per
l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e
dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità
delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle
relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni
dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua,
negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al
venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo
l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori,
o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6.
La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di
potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di
potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei
livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli
impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al
comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di
variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da
parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al
comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui
all’articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia
elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9.

Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è
rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di
conformità di cui all’articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10.

Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria
degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto né
il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui
all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del
successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni
per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia
elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli
impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni
specifiche.

Art. 11.

Deposito presso lo sportello
unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o
l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i
quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli
obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo
sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede
l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi
dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione,
di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi
edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di
attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto
che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli
impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove
deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a
norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12.

Contenuto del cartello
informativo

1. All’inizio dei lavori per la
costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti di cui
all’articolo 1 l’impresa
installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati
identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti
indicati all’articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell’impianto o degli
impianti.

Art. 13.

Documentazione

1. I soggetti destinatari delle
prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione
amministrativa e tecnica, nonchè il libretto di uso e manutenzione e, in caso
di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia
del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa
in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi
patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di
rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è
consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.

Art. 14.

Finanziamento dell’attività di
normazione tecnica

1. In attuazione
dell’articolo 8 della legge n. 46/1990, all’attività di normazione tecnica
svolta dall’UNI e dal CEI è destinato il tre per cento
del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

2. La somma di cui al comma 1,
calcolata sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL è iscritta a carico
di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15.

Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi
derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entità e
complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri
obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative
da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità
dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e
soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque
accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono
comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale
delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre
volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese
abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione
temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su
proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle
norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All’irrogazione delle sanzioni
di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi
dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività
disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai
sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 gennaio 2008.

Il Ministro dello sviluppo
economico

Bersani

Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli (ad
interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti
il 22 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività
produttive, registro n. 1, foglio n. 182.