Civile

Wednesday 11 June 2008

Ministero dell’Interno – Decreto 7 aprile 2008, n. 104 Regolamento previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante « Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» (GU n. 133 del 9-6-2008 )

Ministero dell’Interno – Decreto
7 aprile 2008, n. 104 Regolamento previsto dall’articolo 17, comma 3, della
legge 26 marzo 2001, n. 128, recante « Interventi legislativi in materia di
tutela della sicurezza dei cittadini» (GU n. 133 del 9-6-2008
)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di
concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE IL MINISTRO DEI TRASPORTI IL
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia
di tutela della sicurezza dei cittadini», con il quale
è stato previsto che ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione,
riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli
concernenti armi ed esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza
esercitano i controlli di cui all’articolo 16 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinate dallo
stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro
dell’interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle attività

produttive,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli
affari regionali;

Visto il regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed il
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635;

Vista la legge 1° aprile 1981, n.
121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza» ;

Vista la legge 8 ottobre 1974, n.
618, recante « Ratifica ed esecuzione della convenzione sull’interdizione della
messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche
(biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e
Washington il 10 aprile 1972» ;

Viste altresì:

la legge
18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

la legge
6 febbraio 1980, n. 15, di conversione del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, recante «Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della
sicurezza pubblica» ;

la legge
9 luglio 1990, n. 185, recante «Norme sul controllo dell’esportazione,
importazione e transito del materiale d’armamento» ;

la legge
5 luglio 1991, n. 197, di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
recante «

Provvedimenti urgenti per
limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» ;

il
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante «Estensione delle
disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed
attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di
riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» ;

il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante «Attuazione delle direttive
89/618 Euratom, 90/641 Euratom, 92/3 Euratom e 96/29 Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti» ;

il
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante « Recepimento della direttiva
93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di
immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;

il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ;

il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59» ;

la legge
21 dicembre 1999, n. 526, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge
comunitaria 1999» ;

la legge
29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del
turismo», nonchè

il
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, recante « Attuazione di talune
disposizioni del regolamento n. 1334/2000/CE che istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice
uso, nonchè dell’assistenza tecnica destinata a fini militari a norma
dell’articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39» ;

il
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, recante « Regolamento
recante la disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il
trasporto e lo sbarco di merci pericolose» ;

Visto il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale» ed in particolare l’articolo 220 ai
sensi del quale, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste
da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare
le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione
della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del
codice;

Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività

di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ;

Ritenuto che nell’adozione del
regolamento si debba tenere conto di tutte le esigenze
di controllo finalizzate alla prevenzione dei delitti indicati dalla legge,
rimettendo alle disposizioni vigenti il riparto delle competenze funzionali o
per materia degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza; Udito il
parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli Atti Normativi
nell’adunanza dell’8 ottobre 2007;

Visto il nulla osta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. DAGL
8980/13.2.2.1/7/2007 del 28 novembre 2007;

A d o t t
a il seguente regolamento:

Art. 1.

Prevenzione dei delitti
concernenti armi ed esplosivi

1. Per le finalità di prevenzione
dei delitti concernenti armi ed esplosivi di qualsiasi tipo, ivi comprese le
parti e gli accessori d’arma, le armi di cui all’articolo 11, commi 2 e 3-bis,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 le materie, le sostanze, gli agenti
patogeni ed i precursori atti alla composizione o fabbricazione di esplosivi e
delle armi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 49, e successive
modificazioni o di armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche, le
tecnologie e gli strumenti specificamente progettati per la produzione dei
materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, i beni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, oltre alle materie di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza, fermi i poteri già attribuiti dalle norme vigenti, esercitano i controlli
di cui all’articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773[3], d’ora in avanti
denominato T.U.L.P.S., nei luoghi e sui mezzi comunque
utilizzati per l’esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad
autorizzazione in conformità alla normativa indicata:

a) raccolta e detenzione di armi
da guerra, tipo guerra o di parti di esse – articolo
28 del T.U.L.P.S. e articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

b) fabbricazione di armi da
guerra, tipo guerra o di parti di esse;

iscrizione
nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore
della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e
lavorazioni comunque connesse ai materiali d’armamento – articolo 28 del
T.U.L.P.S., e articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

c) importazioni ed esportazioni,
definitive o temporanee, di materiali d’armamento, di armi da guerra o di parti
di esse – articolo 28 del T.U.L.P.S. e articoli 9,
comma 5, e 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

d) fabbricazione, importazione,esportazione,raccolta, detenzione e vendita di strumenti di
autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia
– articolo 28 del T.U.L.P.S.;

e) prestazione di servizi per la
manutenzione di materiali d’armamento – articolo 2, comma 6, della legge 9
luglio 1990, n. 185;

f) trasformazione o adattamento
di mezzi o materiali per uso civile che comportino variazioni operative del
mezzo o del materiale a fini bellici – articolo 2, comma 7, della legge 9
luglio 1990, n. 185;

g) attività sottoposte a licenza
globale di progetto – articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

h) transito di materiali
d’armamento – articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

i) transito o introduzione nel
territorio dello Stato dei materiali d’armamento per i quali
si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza – articolo 16 della legge 9
luglio 1990, n. 185, e articolo 28 del T.U.L.P.S.;

j) fabbricazione di armi comuni
da sparo – articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 12, comma 1, della legge 18
aprile 1975, n. 110;

k) importazione, esportazione,
raccolta per ragioni di commercio o di industria di armi comuni da sparo –
articolo 31 del T.U.L.P.S.;

l) collezione di armi artistiche,
rare o antiche – articolo 31 del T.U.L.P.S.;

m) esercizio dell’industria di
riparazione delle armi – articolo 31 del T.U.L.P.S. e articolo 8, comma 2,
della legge 18 aprile 1975, n. 110;

n) locazione e comodato di armi –
articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

o) fabbricazione ed importazione
di armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacità

offensiva
e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo –
articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 e articolo 31 del
T.U.L.P.S.;

p) esportazione di armi ad aria
compressa o a gas compressi con modesta capacità

offensiva
e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo –
articoli 6 e 15 del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;

q) vendita per corrispondenza di
armi ad aria compressa o gas compressi con modesta capacità

offensiva
e di repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo –
articolo 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e articoli 7 e 15 del decreto
ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;

r) fabbricazione, deposito,
vendita e trasporto di dinamite e altri prodotti esplodenti – articolo 46 del
T.U.L.P.S.;

s) fabbricazione, deposito,
vendita, trasporto di polveri piriche e altri prodotti esplodenti – articolo 47
del T.U.L.P.S.;

t) impianto di opifici nei quali
si fabbricano, si lavorano, si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie
– articolo 52 del T.U.L.P.S.;

u) importazione e transito nel
territorio dello Stato di prodotti esplodenti di qualsiasi specie – articolo
54, commi 1 e 3, del T.U.L.P.S.;

v) introduzione nel territorio
nazionale, da uno Stato membro dell’Unione europea, di esplosivi per uso civile
e di munizioni per uso civile – articoli 8 e 10 del decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 7;

w) trasferimento di esplosivi per
uso civile e di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro
dell’Unione europea – articoli 9 e 11 del decreto legislativo 2 gennaio 1997,
n. 7;

x) esercizio dell’attività di
fochino – articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302 e articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

y) esportazione di beni a duplice
uso – articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

z) trasferimento di beni a
duplice uso all’interno dell’Unione europea – articolo 13 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

aa)
attività sottoposte ad autorizzazione in materia di armi chimiche – articoli 3
e 4 della legge 18 novembre 1995, n. 496;

bb)
commercio di materie radioattive,di prodotti, apparecchiature e dispositivi in
quanto contenenti tali materie – articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 e articolo 4 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

cc)
aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di
beni di consumo ed importazione ed esportazione di tali beni – articolo 18-bis
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

dd)
trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie
radioattive in quantità

totale
di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati dall’ordinamento –
articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e articolo 21 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

ee)
impiego di isotopi radioattivi – articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860;

ff)
impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti da parte di impianti,
stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori adibiti ad
attività comportanti a qualsiasi titolo la detenzione, l’utilizzazione, la
manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere
contenenti detto materiale – articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230;

gg)
impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A – articolo 28 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

hh)
impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B – articolo 29 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

ii)
allontanamento di rifiuti o materiali contenenti radionuclidi – articolo 30 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

jj)
raccolta di rifiuti radioattivi per conto terzi – articolo 31 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

kk) spedizione
di rifiuti radioattivi provenienti da Stati membri dell’Unione europea o ad
essi destinati, importazione ed esportazione dei rifiuti medesimi da e verso
altri Stati e loro transito sul territorio nazionale – articolo 32 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

ll)
costruzione o, comunque, costituzione ed esercizio delle installazioni per il
deposito o lo smaltimento nell’ambiente, nonchè di quelle per il trattamento e
successivo deposito o smaltimento nell’ambiente di rifiuti radioattivi provenienti
da altre installazioni – articolo 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230;

mm)
esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari
di cui all’articolo 7, lettera g), e quello dei complessi nucleari sottocritici
di cui all’articolo 7, lettera b), del decreto legislativo n. 230/1995 –
articolo 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

nn)
impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica ed
impianti nucleari di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni
dello Stato – articolo 37 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

oo)
gestione di impianti con reattore di ricerca – articolo 51 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

pp)
esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell’energia nucleare a
scopi industriali, impianti per il trattamento e l’utilizzazione dei minerali,
materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie
radioattive – articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

qq)
deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari non irradiati – articolo 53 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230;

rr)
disattivazione di un impianto nucleare – articolo 55 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n.230.

2. Per le finalità di cui al
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, fermi restando i
poteri già attribuiti dalle norme vigenti, esercitano, altresì , i controlli di cui all’articolo 16 del T.U.L.P.S., nei
locali destinati alle attività di tiro a segno e di tiro a volo e ad ogni altra
attività

di tiro
da esercitarsi in campi e poligoni di tiro pubblici, aperti al pubblico e
privati, comunque sottoposti a provvedimenti autorizzativi, nonchè alle
attività di cui all’articolo 99 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed
a quelle ad esse complementari, o svolte dagli organismi notificati in
relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.

3. Restano ferme le funzioni di
vigilanza e controllo esercitate dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia
costiera, in materia di merci pericolose nei termini previsti dall’articolo 193
del codice della navigazione e dal decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2005, n. 134, nonchè da altre norme speciali di settore.

Art. 2.

Prevenzione dei delitti di
riciclaggio

1. Per le finalità della
prevenzione dei delitti di riciclaggio, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza effettuano i controlli di cui all’articolo 16 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle competenze definite dalla normativa
vigente, nei locali destinati all’esercizio delle attività di seguito
specificate, soggette ad autorizzazione in conformità alla normativa indicata:

a) recupero di crediti per conto
terzi – articolo 115 del T.U.L.P.S.;

b) custodia e trasporto di denaro
contante e di titoli o valori a mezzo di guardie
particolari giurate – articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo
regolamento di esecuzione;

c) commercio di cose antiche, se
svolto in medie o in grandi strutture di vendita – articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) esercizio di case d’asta o
gallerie d’arte – articolo 115 del T.U.L.P.S.;

e) commercio,
comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità
industriali o di investimento – articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio
2000, n. 7;

f) fabbricazione, mediazione e
commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi –
articolo 127 del T.U.L.P.S.;

g) gestione di case da gioco – articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

h) vendita di platino, palladio,
oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in
genere, nonchè fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli
– articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251;

i) mediazione creditizia –
articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

j) agenzia in attività
finanziaria – articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Restano ferme le competenze rimesse dall’ordinamento al Corpo della Guardia
di Finanza ed all’Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 3.

Prevenzione dei delitti di
ricettazione o di reimpiego dei beni di provenienza illecita

1. Per le finalità di prevenzione
dei delitti di ricettazione o di reimpiego di beni di provenienza illecita, gli
ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui
all’articolo 16 del T.U.L.P.S., nei locali destinati
all’esercizio delle attività di seguito specificate, soggette ad autorizzazione
in conformità alla normativa a fianco indicata:

a) noleggio di veicoli – articoli
1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19
dicembre 2001, n. 481;

b) demolizione di veicoli –
articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) esercizio delle scommesse –
articolo 88 del T.U.L.P.S.;

d) conduzione di esercizi
pubblici o di circoli privati autorizzati allo svolgimento – articoli 86 e 110
del T.U.L.P.S.;

e) commercio di nastri, dischi,
videocassette, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o
videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in
movimento, se effettuato in medie o grandi strutture di vendita – articoli 7, 8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

f) fornitura dei servizi relativi
alla raccolta, allo smaltimento, al trasporto e alla distribuzione degli invii
postali, ferma restando la tutela della libertà e della
segretezza della corrispondenza – articolo 5 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261;

g) esercizio di agenzia di affari
per pubblici incanti – articolo 115 del T.U.L.P.S.;

h) esercizio di agenzia di affari
per l’attività di sensale o per la ricerca di merci per conto
terzi – articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 205 del relativo
regolamento di esecuzione;

i) esercizio di agenzia di affari
per il prestito su pegno – articolo 115 del T.U.L.P.S.;

j) esercizio di agenzia di affari
per esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili – articolo 115 del
T.U.L.P.S.;

k) esercizio di agenzia di affari
relativa alla compravendita di beni mobili registrati o di altri beni anche
usati di valore superiore a 300 euro – articolo 115 del T.U.L.P.S.;

l) commercio di beni mobili
registrati, anche usati, di valore superiore a 300 euro, se svolto in medie o
grandi strutture di vendita – articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114;

m) televendite – articolo 18,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

n) vendite per
televisione per conto terzi – articolo 115 del T.U.L.P.S. e articolo 18,
comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

o) commercio di cose antiche e
usate, se svolto in medie o grandi strutture di vendita – articoli 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

p) esercizio di case d’asta o
gallerie d’arte – articolo 115 del T.U.L.P.S.;

q) commercio, ivi comprese
l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità

industriali
o di investimento – articolo 1, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

r) fabbricazione,mediazione e commercio, ivi comprese l’esportazione e
l’importazione di oggetti preziosi – articolo 127 del T.U.L.P.S.;

s) vendita di platino, palladio,
oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in
genere, nonchè fabbricazione ed importazione di oggetti contenenti tali metalli
– articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251;

t) custodia e trasporto di danaro
contante o di titoli o di valori a mezzo di guardie
particolari giurate – articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. e 249 del relativo
regolamento di esecuzione.

Art. 4.

Effettuazione dei controlli

1. I controlli di cui
all’articolo 16 del T.U.L.P.S. sono esercitati, con le modalità ivi previste,
nei luoghi e nei mezzi comunque utilizzati per l’esercizio o svolgimento delle
attività di cui agli articoli 1, 2 e 3 e limitatamente ad esse,
dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza secondo le competenze per
materia definite dalla legge o dalle direttive del Ministro dell’interno che
individuano i comparti di specialità di ciascuna Forza di polizia e con
l’osservanza delle direttive tecniche impartite. Queste ultime possono
prevedere che i controlli degli ufficiali di pubblica sicurezza vengano effettuati, previ appositi accordi di collaborazione
con le Amministrazioni o Enti interessati, con l’ausilio di personale esperto
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
dell’Ente per le nuove tecnologie energia e ambiente (ENEA), dell’Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto
superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonchè degli
appartenenti ai ruoli dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica
militare o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che, ai sensi dei
rispettivi ordinamenti, siano in possesso di specifiche competenze sanitarie e
tecniche.

2. Qualora le attività di cui
agli articoli precedenti siano svolte attraverso reti di comunicazioni
elettroniche, i controlli di cui all’articolo 16 del T.U.L.P.S. sono estesi ai
locali utilizzati per la trasmissione ed a quelli ove è detenuto il materiale
da immettere in rete.

3. Restano ferme le attività
ispettive e di vigilanza previste dalla vigente normativa per la prevenzione e
il contrasto del riciclaggio e le altre attività che la legge rimette agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di polizia tributaria.