Civile

Tuesday 04 April 2006

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 21 marzo 2006 Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE DECRETO 21 marzo 2006 Misure per la
regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle
lotterie.

Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina
delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per
l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
riforma dell’organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme
sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 18ottobre 2001, n. 383, con il quale si è
provveduto all’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;

Visto il decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali;

Visto l’articolo 4 del decreto
legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l’articolo 4 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante disposizioni sull’esercizio abusivo di attività
di giuoco o di scommessa;

Visto il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, in data 1 marzo 2006, n. 111, recante norme
concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 286, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;

Visto in particolare l’articolo
19 del citato DM n. 111 del 2006, che dispone la definizione delle modalità di accettazione delle scommesse raccolte con modalità a distanza,
con provvedimenti AAMS;

Visto il decreto del Ministro
delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale è
stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o
telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in
base al quale è facoltà del Ministero delle finanze, in applicazione di
apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari,
ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la
raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di
servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche
ordinarie, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale;

Visto il decreto del direttore
generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 31 maggio 2002, che disciplina
l’accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive;

Vista la direttiva del Ministro
dell’economia e delle finanze in data 30 maggio 2002, che ha affidato al
direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato l’autorizzazione alla raccolta telefonica e
telematica delle giocate relative ai concorsi
pronostici e alle scommesse;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale
è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto il decreto ministeriale 12
febbraio 1991, n. 183, con il quale è stato emanato il
regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione differita;

Visto il decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per l’istituzione del gioco
"Bingo";

Visto il decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto il comma 4-ter del citato
articolo 4, della legge 401 del 1989 come modificato dall’articolo 1, comma
539, legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per il via telefonica e telematica
solo se previamente autorizzati dall’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l’articolo 1, comma 292
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei
provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie, differite ed istantanee
con partecipazione a distanza;

Visto l’articolo 1, commi 290 e
291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affidano all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato l’adozione dei provvedimenti necessari per la
definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei
mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonché la scelta dell’organizzazione alla quale affidare la
diffusione e la gestione;

Vistoil’articolo 11
quinquiesdecies, comma 11 della citata legge n. 248 del 2005, che affida all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato l’adozione dei
provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione
della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo, e delle lotterie;

Visto l’articolo 11
quinquiesdecies, comma 11, lettera a), della citata legge n. 248 del 2005, che
affida all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato l’adozione dei provvedimenti che prevedano la possibilità di
raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l’esercizio dei
giochi, concorsi e scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano
di un sistema di raccolta conforme a requisiti tecnici ed organizzativi
stabiliti dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, delle lotterie istantanee e differite con partecipazione a
distanza;

Visto l’articolo 11
quinquiesdecies, comma 11, lettera c) della citata legge n. 248 del 2005, che
affida all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato l’adozione dei provvedimenti che prevedano le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta
a distanza, affidata agli attuali concessionari del gioco preVisto dal
regolamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29;

Visto l’articolo 1, commi dal 535
al 539 della legge 23 dicembre 2005, n.266, recante disposizioni per
contrastare l’offerta telematica di giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro;

Visto il decreto direttoriale 7
febbraio 2006, recante disposizioni finalizzate alla rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso la rete
telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro;

Considerato che occorre definire
in modo unitario ed organico le misure per la regolamentazione della raccolta a
distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie, da adottare nel periodo
che precede la definizione dei provvedimenti di riordino complessivo delle modalità di pagamento del gioco a distanza, ai sensi
dell’articolo 1, commi 290 e 291 della citata legge n. 311 del 2004;

Ritenuto
opportuno stabilire norme a tutela del giocatore, specifiche per il gioco a
distanza;

Dispone

Articolo 1

Oggetto e
definizioni

1. Il presente decreto reca
misure per la regolamentazione della raccolta a distanza:

a) delle scommesse a quota fissa
ed a totalizzatore, diverse da quelle previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n.
278, e dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) del gioco del bingo;

c) delle lotterie istantanee e
differite.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;

b) attività di
commercializzazione, l’attività di commercializzazione di ricariche, nonché di distribuzione dello schema di contratto di conto
di gioco e di trasmissione al titolare di sistema del contratto di conto di
gioco sottoscritto dal giocatore;

c) bonus, l’ammontare di servizi
di gioco a fruizione differita offerto gratuitamente
al giocatore;

d) codice di identificazione,
il codice che identifica univocamente un conto di gioco;

e) codice personale, il codice
riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l’identificazione del
giocatore;

f) codice univoco, il codice
assegnato all’atto della convalida della giocata dal sistema di registrazione,
controllo e convalida nazionale preVisto dal regolamento
specifico del gioco, che identifica univocamente la giocata;

g) concessionario autorizzato, il
singolo concessionario che ha ottenuto l’autorizzazione alla raccolta a
distanza;

h) contratto di conto di gioco,
il contratto tra un giocatore ed un titolare di sistema, alla cui stipula è
subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il
quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato
al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza;

i) credito di gioco, il saldo
esistente su un conto di gioco;

j) dotazione tecnologica,
l’insieme delle apparecchiature tecnologiche, hardware
e software, di cui il titolare di sistema può dotare il punto di
commercializzazione;

k) posta di gioco, l’importo pagato
dal partecipante per ciascuna giocata;

l) prenotazione della giocata,
accettazione della giocata da parte del concessionario autorizzato, effettuata senza previo ricevimento della convalida e del
codice univoco da parte del sistema di registrazione, controllo e convalida
nazionale;

m) punto di commercializzazione,
locale presso il quale è esercitata l’attività di
commercializzazione;

n) rapporto del conto di gioco, i
movimenti ed il saldo del conto di gioco, nonché le
registrazioni riguardanti sia le giocate convalidate ed i relativi importi, sia
gli esiti certificati delle giocate ed i relativi importi;

o) ricarica, il controvalore di
servizi di gioco, a fruizione differita, acquistato
dal giocatore; p. riscossione, il prelievo di importi di credito di gioco dal
conto di gioco;

q) sale dei concessionari, le
sale di accettazione delle scommesse e le sale di
gioco del bingo appartenenti ai concessionari autorizzati che adottano lo
stesso sistema di conti di gioco;

r) schema di contratto, il
contratto-tipo sottoposto all’approvazione di AAMS ed
adottato dal titolare di sistema al fine di regolare uniformemente i rapporti
contrattuali;

s) sistema di conti di gioco, il
sistema che gestisce i conti di gioco, unitamente ai contratti di gioco stipulati;

t) titolare del
contratto di conto di gioco / titolare del conto di gioco, il giocatore
intestatario del contratto di conto di gioco e del conto di gioco; u. titolare di sistema, il singolo concessionario autorizzato
che dispone di un sistema di conti di gioco.

Articolo 2

Soggetti ammessi

1. La raccolta a distanza delle
scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore, diverse da quelle previste
dall’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché a quota fissa, può essere esercitata dai titolari di
concessione per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.

2. La raccolta a distanza delle
scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su
eventi non sportivi può essere esercitata dai titolari
di concessione per l’esercizio delle predette scommesse.

3. La raccolta a distanza del
gioco del bingo con partecipazione a distanza può essere esercitata dai
titolari di concessione per il gioco del bingo di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

4. La raccolta a distanza delle
lotterie istantanee e differite con partecipazione a distanza, previste dall’articolo
1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere esercitata dai
titolari di concessione per l’esercizio di giochi, concorsi o scommesse
riservati allo Stato.

Articolo 3

Autorizzazione alla raccolta

1. AAMS autorizza i
concessionari, di cui all’articolo 2, che dispongono di
un sistema di conti di gioco e che ne fanno richiesta, alla raccolta a
distanza.

2. AAMS autorizza, altresì, alla
raccolta a distanza i concessionari, di cui all’articolo 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di
sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un
concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un
titolare di sistema, è subordinata alla informazione
ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L’autorizzazione decade in
coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di
sistema.

3. Per un periodo pari a
centoventi giorni successivi alla data di adozione del
presente decreto i concessionari già autorizzati alla raccolta telefonica o
telematica delle scommesse possono proseguire l’esercizio della raccolta a
distanza con i sistemi già in uso. Decorso tale termine, l’esercizio della
raccolta a distanza è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4

Contratto di conto di gioco

1. L’esercizio della raccolta a
distanza è subordinato alla stipula di un contratto di conto di
gioco tra il giocatore ed il titolare di sistema.

2. Lo schema di contratto di
conto di gioco è trasmesso ad AAMS per l’ approvazione.
Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore
contraente e la sua maggiore età, nonché ad acquisirne
il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con
ciascun giocatore. Il contratto è univocamente numerato nell’ambito del
rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del
contratto non può superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema è tenuto
alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto
anno successivo alla scadenza della concessione.

3. Il contratto di conto di gioco
reca l’informativa per il trattamento dei dati
personali ed indica specifiche modalità per l’osservanza degli obblighi
previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare
riferimento al principio di necessità ed alle misure di sicurezza da adottare
nel trattamento dei dati personali e dei dati identificativi.

4. Il titolare di sistema
utilizza i dati trattati in applicazione del presente decreto per esclusive
finalità di gestione dei giochi ed adotta misure idonee a preservare e tutelare
la riservatezza del giocatore.

5. Il titolare di sistema è tenuto
a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa
definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a
prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola.

6. Il contratto di conto di gioco
prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare
giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonché su richiesta di AAMS o
dell’autorità giudiziaria.

7. Per un periodo pari a
centoventi giorni successivi alla data di adozione del
presente decreto i contratti già in essere, stipulati tra i concessionari ed i
giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto
del contratto stesso.

Articolo 5

Conto di gioco

1. Le operazioni derivanti
dall’esecuzione del contratto di conto di gioco, relative
a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono
registrate su un conto di gioco.

2. Il titolare di sistema attiva
il conto di gioco all’atto della trasmissione al giocatore del
codice identificativo e del codice personale.

3. Il titolare di sistema è
tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare
verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando
immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle
norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai
profili indicati da AAMS stessa.

4. Il titolare di sistema è
tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa
definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna
clausola nel contratto di conto di gioco.

Articolo 6

Utilizzo del conto di gioco

1. Il giocatore, mediante
identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate.

2. L’utilizzo del conto di gioco,
per l’effettuazione di giocate e per l’accesso al rapporto del conto di gioco,
è gratuito.

3. Il giocatore può effettuare giocate di importo non superiore all’ammontare
del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai
regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero
delle giocate ammesso.

4. Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o
telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.

5. Il concessionario autorizzato,
ovvero il titolare di sistema, è tenuto a comunicare e rendere visibili al
giocatore, al momento della richiesta di effettuare
giocate, informazioni a tutela del giocatore
ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed
integrazioni predisposte da AAMS.

6. Le operazioni di gioco
rispettano i seguenti requisiti:

a) l’accettazione della giocata è
subordinata alla convalida ed attribuzione del codice univoco, da parte del
sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale preVisto
dal regolamento specifico del gioco;

b) la giocata convalidata è
immediatamente contabilizzata sul conto di gioco del giocatore mediante la
registrazione del codice univoco e di tutti gli ulteriori
elementi identificativi della giocata, nonché mediante l’addebito del relativo
importo;

c) l’esito della giocata,
certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, è
immediatamente contabilizzato mediante registrazione sul conto di gioco e contestuale pagamento con accredito dell’importo
dell’eventuale vincita o rimborso;

d) l’avvenuto pagamento della
vincita o del rimborso, mediante accredito sul conto di gioco, è immediatamente
comunicato al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale.

7. La registrazione della giocata
e dell’esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale,
immediatamente contabilizzata sul conto di gioco ai sensi del comma 6,
sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.

8. Le giocate convalidate non
possono essere annullate.

9. È vietata la prenotazione della
giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle
scommesse avrà un orario di apertura inferiore a venti
ore al giorno, AAMS potrà consentire la stipula di contratti preliminari di
scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalità autorizzate da AAMS
stessa.

10. Il concessionario autorizzato
è responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni
vigenti.

11. Il concessionario autorizzato
è responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema
della giocata convalidata, nonché dell’esito della
giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida
nazionale. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed
immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida
nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante
accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.

12. Il titolare di sistema è
responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni
corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalità di contabilizzazione
che individuano univocamente l’origine del credito di
gioco. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata
conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e
dell’avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore.

Articolo 7

Ricarica

1. Il titolare di sistema può
consentire l’acquisto di ricariche presso la propria sede, anche mediante
interconnessione telematica o telefonica, nonché
presso le sale dei concessionari e presso i punti di commercializzazione. Il
pagamento può essere effettuato con gli strumenti di
pagamento finanziari, bancari e postali, ovvero per contanti.

2. Il titolare di sistema è
responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.

Articolo 8

Riscossione

1. Il titolare del contratto di
conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione
degli importi relativi a vincite e a rimborsi non
utilizzati per effettuare ulteriori giocate.

2. Il titolare di sistema può
consentire la riscossione esclusivamente con le seguenti modalità:

a) mediante il circuito bancario
o postale;

b) per contanti, presso le sale
dei concessionari, nel rispetto dei vincoli e secondo le modalità previste
dalla vigente normativa in materia di antimafia ed antiriciclaggio.

3. Il titolare di sistema è
responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei
confronti dei giocatori.

Articolo 9

Attività di commercializzazione

1. L’attività di commercializzazione può essere esercitata presso gli
esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti:

a) assenza, a carico del titolare
o degli amministratori, nel caso di attività
esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato
per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura
fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni,
nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del
soggetto;

b) assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS.

2. Il titolare di sistema
verifica e garantisce il possesso dei requisiti da parte del soggetto con il
quale stipula contratto di affidamento dell’attività
di commercializzazione.

3. Su
richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema
fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati
relativi all’ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l’attività di
commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo
univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attività, nonché eventuali
altre informazioni richieste da AAMS.

4. Resta fermo, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni
ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i
punti di commercializzazione. È vietata la liquidazione di importi
di credito di gioco presso i punti di commercializzazione.

5. Nei punti di
commercializzazione sono esposti, in modo visibile, il divieto di esercizio delle attività di cui al comma 4, il divieto di
gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonché le eventuali
comunicazioni predisposte da AAMS, a tutela del giocatore ed in materia di
gioco responsabile.

6. Nel contratto è inserita
espressa clausola di risoluzione nei casi di violazione dei divieti di cui al
comma 4, nonché del divieto di gioco da parte dei
minori e delle altre disposizioni del presente decreto.

7. Il titolare di sistema è
tenuto a controllare la correttezza dell’attività esercitata nei punti di
commercializzazione, verificando l’esistenza di irregolarità,
nonché di anomalie corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa,
provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto nei casi in cui ne
ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS
delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi, con le
modalità definite da AAMS stessa, anche ai fini della valutazione di eventuale
irrogazione di ulteriori sanzioni.

8. Il titolare di sistema è
altresì tenuto a rendere disponibili ad AAMS i dati e le informazioni
scambiate tra il titolare di sistema stesso ed i punti di commercializzazione, su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite.

9. Il contratto non prevede
l’obbligo di esclusiva tra il titolare di sistema ed
il singolo punto di commercializzazione.

10. Su
richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema
fornisce ad AAMS stessa i dati relativi alle ricariche commercializzate ed ai
compensi spettanti e corrisposti a ciascun punto di commercializzazione.

11. Il titolare di sistema può
fornire al punto di commercializzazione dotazioni
tecnologiche, abilitate esclusivamente all’effettuazione telematica delle
attività di commercializzazione.

12. Lo schema di contratto di attività di commercializzazione è trasmesso ad AAMS per
l’approvazione.

13. A decorrere dal sessantesimo
giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto cessano di avere effetto le autorizzazioni concesse in via sperimentale
e provvisoria ai concessionari per l’esercizio delle scommesse, ai sensi della
nota AAMS dell’11 aprile 2005.

Articolo 10

Sistemi e reti di trasmissione dati

1. I sistemi del titolare di
sistema e del concessionario autorizzato, con i quali il giocatore si connette
per la partecipazione a distanza al gioco, sono dotati di caratteristiche di
sicurezza atte a garantire l’autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione da accessi non autorizzati e da
intercettazione ed alterazione dei dati scambiati. Le reti di trasmissioni dati del titolare di sistema e del concessionario
autorizzato adottano caratteristiche di sicurezza idonee ad impedire accessi
non autorizzati ai propri sistemi ed alle dotazioni tecnologiche del punto di
commercializzazione, nonché l’intercettazione e l’alterazione dei dati
scambiati.

Articolo 11

Obblighi

1. Il titolare di sistema ha
l’obbligo di consentire al giocatore la riscossione del credito di gioco
corrispondente alle vincite ed ai rimborsi relativi alle
giocate, effettuate anche presso i concessionari autorizzati che si avvalgono
del suo sistema di conti di gioco.

2. Il concessionario autorizzato,
nel caso in cui si avvalga del sistema di conti di
gioco di un titolare di sistema, è tenuto a vigilarne il corretto e tempestivo
adempimento degli obblighi di cui al comma 1 ed è, comunque, patrimonialmente
responsabile dell’adempimento dell’obbligo riguardante la riscossione del
credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi relativi a giocate
effettuate sui giochi oggetto della propria concessione.

Articolo 12

Controlli e sanzioni

1. AAMS può effettuare
controlli, in merito alla corretta applicazione delle disposizioni definite dal
presente provvedimento, anche sui sistemi informativi
ed attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari e presso i punti di
commercializzazione.

2. AAMS può procedere alla
sospensione od alla decadenza od alla revoca dell’autorizzazione alla raccolta
a distanza, nonché delle concessioni per l’esercizio
dei giochi, nei casi di inadempienza degli obblighi di vigilanza e controllo
dei punti di commercializzazione, di cui all’articolo 9, nonché nei casi di
violazione delle altre disposizioni di cui al presente decreto.

3. Le concessioni e le
autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi
concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca,
da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha
rilasciato l’autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano
violate le disposizioni di cui all’articolo 9 del presente decreto.

4. Le sanzioni comminate non
esonerano da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi.

Articolo 13

Efficacia

1. Il presente decreto è efficace
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà
trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 21 marzo 2006

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti
il 22 marzo 2006

Ufficio di controllo Ministeri
economico-finanziari, registro n. 2

Economia e finanze, foglio n. 2