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Friday 22 July 2005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 8 giugno 2005 Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO
8 giugno 2005 Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di
autovetture di provenienza infracomunitaria.

IL CAPO DEL
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI di concerto con IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari;

Visto l’art. 53 del citato decreto
legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono
all’immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, tra l’altro, per il
reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli
obblighi fiscali in materia di imposta sul valore
aggiunto;

Visto l’art. 1, comma 378, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti
terrestri i dati relativi all’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio
economico europeo;

Visto l’art. 1,
comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che
i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti
con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e del direttore
dell’Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni,
istitutivo dello "Sportello telematico
dell’automobilista";

Decreta:

Articolo 1.

1. I soggetti operanti nell’esercizio
di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell’art.
38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti da Stati dell’Unione europea o
aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non
ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri i dati
riepilogativi dell’operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La
medesima comunicazione è effettuata in caso di cessione intracomunitaria
o di esportazione di veicoli già oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano ai soggetti non operanti nell’esercizio di imprese,
arti e professioni. Tali soggetti, nel caso di acquisto
di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, ai sensi dell’art. 38, comma
3, lettera e), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini
dell’immatricolazione, producono copia dell’attestato di pagamento modello F24
– ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio
1993 o dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’avvenuto versamento
dell’imposta, ai sensi dell’art. 46, lettera p), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Per le imprese esercenti attività
nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli
e loro rimorchi nuovi, rappresentanti accreditate dalle case costruttrici
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la comunicazione di
cui al comma 1 è effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati
tecnici dei veicoli da immatricolare al sistema informativo
centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2.

1. La comunicazione di cui all’art.
1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo
oggetto dell’acquisto intracomunitario, contiene:

a) il codice fiscale e la
denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione;

b) il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i
dati anagrafici del fornitore qualora quest’ultimo
non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario;

c) il numero di telaio
dell’autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto dell’acquisto;

d) la data dell’acquisto.

2. Nel caso di passaggio interno
successivo all’acquisto intracomunitario di cui
all’art. 1, comma 1, precedente l’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore sono
sostituiti, rispettivamente, dal codice fiscale e dalla denominazione del
cedente nazionale.

3. La comunicazione di cui all’art.
1, comma 1, ultimo capoverso, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e
rimorchio nuovo oggetto della cessione intracomunitaria
o dell’esportazione, contiene:

a) il codice fiscale e la
denominazione dell’operatore residente tenuto alla comunicazione;

b) il numero di telaio
dell’autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione o
dell’esportazione;

c) la data dell’acquisto;

d) la data della cessione intracomunitaria o dell’esportazione.

Articolo 3.

1. La comunicazione di cui all’art. 2
può essere effettuata alternativamente:

a) tramite collegamento telematico diretto con il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione,
previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D,
secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del direttore
generale della Direzione generale per la motorizzazione;

b) avvalendosi di un soggetto
autorizzato all’esercizio di attività di consulenza
automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264[7], e successive
modifiche ed integrazioni, ed abilitato all’utilizzo della procedura telematica
dello sportello telematico dell’automobilista, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze
territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti.

2. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della
ricevuta, in forma di stampato o elettronica, in cui sono indicati i seguenti
dati:

a) la data di ricezione della
comunicazione;

b) il protocollo
attribuito alla comunicazione in forma di stampato cartaceo o di file all’atto
della ricezione della stessa.

3. Il termine per l’invio della
comunicazione è stabilito in quindici giorni dall’effettuazione dell’acquisto
e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine è previsto nel caso
di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria
o esportazione.

Articolo 4.

1. L’ufficio periferico del
Dipartimento per i trasporti terrestri, riscontrata la presenza, nell’archivio informatico, dei dati di cui all’art. 2, commi 1 e
2, procede all’immatricolazione.

2. L’assenza nell’archivio informatico dei dati di cui al comma precedente non
consente all’Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri di
procedere all’immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi
nuovi.

Il presente decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1°
settembre 2005.

Roma, 8 giugno 2005

Il capo del Dipartimento Fumero

Il direttore dell’Agenzia delle entrate Ferrara