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Thursday 05 July 2007

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, DECRETO 22 giugno 2007 Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI,
DECRETO 22 giugno 2007 Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi
estivi

VISTO l’articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261 recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del
servizio” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera

l), e l’art. 21;

VISTO che ai sensi dell’articolo
3, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 261/1999, le prestazioni del
servizio postale universale sono fornite permanentemente in tutti i punti del
territorio nazionale e che, ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, la
dizione “tutti i punti del territorio nazionale” trova applicazione
secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l’attivazione di un
congruo numero di punti di accesso e che tale principio si coniuga con la
continuatività del servizio

per la
durata dell’intero anno;

VISTO, inoltre, l’articolo 12 del
citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che, al comma 1, prevede che
“L’Autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di
buona qualità, stabilisce, sentito il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli
realizzati a livello europeo, con riguardo ai tempi di istradamento e di
recapito e alla regolarità ed affidabilità dei servizi…”;

VISTO il decreto del Ministro
delle comunicazioni del 17 aprile 2000 riguardante la conferma della
concessione del servizio postale universale alla Società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana 4 maggio 2000, n. 102;

VISTO il
vigente contratto di programma 2003 – 2005 tra il Ministero delle
Comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e la Società per azioni Poste
Italiane, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 2004, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. 4 giugno 2004, n. 129, e, in particolare,
l’articolo 4, comma 5, che prevede “la Società, durante il periodo di vigenza del
presente contratto, si impegna a individuare, d’intesa con l’Autorità di
regolamentazione, ulteriori indicatori di qualità del servizio postale
universale, con particolare riferimento a quelli concernenti l’adeguatezza
degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste,
nonché l’equilibrata riduzione dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli,
in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della qualità…”;

VISTO il decreto del Ministro
delle Comunicazioni del 26 febbraio 2004, recante “Emanazione della Carta della
qualità del servizio pubblico postale” e considerato che la predetta carta
risponde

ai principi
sanciti in materia di servizio postale del decreto legislativo n. 261/1999;

VISTO il decreto del Presidente
della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l’On. Paolo

GENTILONI SILVERI è stato
nominato Ministro delle Comunicazioni;

VISTO lo schema del nuovo
contratto di programma, già concordato tra le parti, ed attualmente in

fase di
approvazione e, in particolare, la previsione di cui all’articolo 5, comma 3,
che stabilisce che

“L’Autorità … individua d’intesa
con la Società,
sentito il Consiglio Nazionale Consumatori ed

Utenti, parametri relativi alla
distribuzione degli uffici postali e dei servizi sul territorio, agli orari

di
apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste e ai tempi di
erogazione del servizio in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della
qualità e alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli
utilizzatori del servizio” all’articolo 7, commi 4 e 5, in base ai quali la
rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici postali del
periodo estivo deve essere preventivamente comunicata dalla Società
all’Autorità;

CONSIDERATO che presupposto per
garantire un servizio postale di buona qualità ai sensi del citato articolo 12
del decreto legislativo n. 261/1999 è il rispetto di standard di qualità
relativi alla regolarità ed affidabilità del servizio, da assicurare su tutto
il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n.
261/1999, anche relativamente al periodo estivo;

RITENUTO opportuno definire linee
generali di intervento relative alle chiusure e alle
rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici nel
periodo estivo che, anche tenendo conto delle esigenze organizzative di Poste
Italiane S.p.A., consentano di assicurare un livello di offerta del servizio in
linea con le esigenze della popolazione su tutto il territorio, ivi compresi i
Comuni ad alta vocazione turistica;

RITENUTO altresì opportuno dare
preventiva informazione all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);

SENTITO il Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del citato
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261

DECRETA

Articolo 1

(Piano
di rimodulazione delle aperture estive giornaliere ed orarie degli uffici
postali)

1. Poste Italiane S.p.A.
predispone, entro il 30 aprile di ciascun anno, uno specifico Piano di
rimodulazione delle aperture estive, giornaliere ed orarie degli uffici
postali, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, da comunicare
preventivamente al Ministero delle Comunicazioni, che ne verifica la
rispondenza agli standard di cui al medesimo art. 2. Il Piano di rimodulazione
si riferisce esclusivamente al periodo 15 giugno – 15 settembre di ciascun
anno.

2. Il Piano prevede:

a) una relazione illustrativa
della proposta e l’individuazione degli uffici postali interessati alla
rimodulazione estiva;

b) per ciascun ufficio postale
interessato alla rimodulazione, l’indicazione del Comune, della Provincia e
della Regione di riferimento e il numero degli abitanti del Comune interessato;

c) il numero degli uffici postali
presenti nel Comune interessato;

d) la distanza in chilometri tra
l’ufficio postale più vicino regolarmente aperto e il confine del Comune
dell’ufficio postale interessato alla rimodulazione estiva, nonché la copertura
di tale distanza con il trasporto pubblico.

3. Entro il 15 maggio, il Piano
di cui al comma 1 è trasmesso al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti
e all’ANCI, i quali possono rendere parere nei successivi quindici giorni.

Articolo 2

(Standard
minimi di servizio)

1. Il Piano di cui all’articolo 1
deve tener conto dei seguenti standard minimi di servizio:

a) nessuna rideterminazione
giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può essere
applicata nel caso di uffici postali che sono presidio unico nel territorio di
Comuni la cui popolazione è uguale o inferiore a 5.000 abitanti;

b) nessun provvedimento di
limitazione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può
essere adottato qualora il più vicino ufficio postale regolarmente aperto si trovi

ad una
distanza superiore a 10 km
dai confini comunali e manchino adeguati collegamenti di trasporto pubblico;

c) nessun provvedimento di
rimodulazione giornaliera ed oraria può comportare aperture inferiori a 3
giorni a settimana e a 18 ore settimanali;

d) nessuna riduzione giornaliera
ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli può essere applicata ai
Comuni a prevalente vocazione turistica. Per tali Comuni è concordato con i
Sindaci interessati un eventuale ampliamento dell’orario di apertura degli
uffici postali, nel caso di un incremento pari almeno al 25% della popolazione
effettivamente presente sul territorio durante il periodo estivo e in relazione
alla domanda di traffico.

Articolo 3

(Obblighi
di informazione)

1. Poste Italiane S.p.A. fornisce
preventiva comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati dai provvedimenti di
rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali.

2. Poste Italiane S.p.A. assicura
la più ampia e chiara informazione sui servizi al pubblico; in particolare, nel
caso di rimodulazione delle aperture, comunica tempestivamente all’utenza

le
variazioni di orario, gli uffici postali più vicini aperti e crea tutte le
condizioni utili per facilitare l’accesso al servizio a tutte le categorie di
cittadini. Poste Italiane S.p.A. utilizza tutti gli strumenti di informazione e
contatto con il pubblico (quali mass-media locali, locandine all’interno degli
uffici postali e comunali, sito Internet e call center) per garantire continuo
aggiornamento e tempestività nelle informazioni fornite.

Articolo 4

(Monitoraggio
dell’attuazione del Piano)

1. L’Autorità di regolamentazione
del settore postale si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche
avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa
Autorità.

2. Poste Italiane S.p.A., entro il 15 ottobre di ciascun anno, presenta
all’Autorità di regolamentazione del settore postale un report relativo alla
applicazione del Piano di cui all’articolo 1.

3. Gli oneri delle eventuali
verifiche di cui al comma 1 e quelli relativi alla pubblicazione e diffusione,
attraverso il sito Internet, dei risultati delle verifiche e del report di cui al comma 2 sono a carico di Poste Italiane S.p.A.

Articolo 5

(Sanzioni)

1. Poste Italiane S.p.A., in caso di violazione degli obblighi connessi
all’espletamento del servizio postale universale e dei servizi riservati,
nell’ambito dell’attuazione del Piano di cui all’articolo 1, è sanzionata
dall’Autorità di regolamentazione secondo quanto previsto dall’articolo 21 del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e dall’articolo 8 del decreto del
Ministro delle Comunicazioni 17 aprile 2000.

Articolo 6

(Disposizione
transitoria)

1. Per il periodo 15 giugno – 15
settembre 2007 restano in vigore gli standard minimi di cui al Piano di
rimodulazione già concordato con Poste Italiane S.p.A. che prevede in
particolare:

a) gli uffici postali che
rappresentano presidio unico del Comune non sono soggetti a una
apertura giornaliera ed oraria inferiore a 3 giorni a settimana e
inferiore a 18 ore settimanali;

b) nei Comuni a prevalente
vocazione turistica, possono essere concordati con i Sindaci eventuali
ampliamenti degli orari per garantire il servizio in modo ottimale a fronte di
un incremento di popolazione effettiva e in relazione alla domanda di traffico;

c) è garantita l’informazione
preventiva e puntuale su ogni rimodulazione giornaliera e oraria di apertura al
pubblico.

Articolo 7

(Disposizioni
finali)

1. Le disposizioni del presente
decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
sono attuate nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

2. Il presente decreto potrà
essere modificato, d’intesa con Poste Italiane S.p.A.,
nel caso di innovazioni tecnologiche che comportino significative modifiche dei
processi organizzativi di Poste Italiane S.p.A..

Il presente decreto sarà
trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

Paolo GENTILONI SILVERI