Civile

Friday 21 March 2008

“MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – Decreto 22 gennaio 2008 “Numero unico di emergenza europeo 112”

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI –
Decreto 22 gennaio 2008 “Numero unico di emergenza europeo 112”

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30
dicembre 2003, n. 366 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa
del Ministero delle comunicazioni, a norma dell’art. 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione
del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1°
agosto 2003 n. 259 concernente il Codice delle comunicazioni elettroniche e
successive modificazioni (di seguito Codice);

Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera hh) del suddetto Codice che
definisce il servizio telefonico accessibile al pubblico;

Visto l’art. 25 del suddetto
Codice che disciplina l’autorizzazione generale per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;

Visto l’art. 32, del suddetto
Codice che reca disposizioni in materia di osservanza delle condizioni della
autorizzazione generale;

Visto l’art. 36 del suddetto
Codice recante norme in materia di «Modifica dei diritti e degli obblighi» ed
in particolare il comma 1 ove è stabilito che «I diritti, le condizioni e le
procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti
di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi
obiettivamente giustificati e in misura proporzionale.»

Visto l’art. 76 del suddetto
Codice recante nome in materia di «Numeri di emergenza nazionali e numero di
emergenza unico europeo» ed in particolare il comma 2 ove è stabilito che il
Ministero delle Comunicazioni «provvede affinché, per ogni chiamata al numero
di emergenza unico europeo «112», gli operatori esercenti
reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità
incaricate dei servizi di soccorso e di protezione civile, nella misura in cui
sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all’ubicazione del
chiamante»;

Vista la delibera dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 11/06/CIR «disposizioni regolamentari
per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione
del piano nazionale di numerazione»;

Vista la procedura di infrazione
2006/2114 avviata dalla Commissione europea in data 10 aprile 2006 ai sensi
dell’art. 2126 del Trattato C.E.;

Visto il decreto del Ministro
delle comunicazioni 27 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 18 agosto 2006;

Visti i lavori dei tavoli tecnici
tenuti presso il Ministero delle comunicazioni con gli
operatori esercenti reti telefoniche fisse e mobili, istituiti sulla
base del citato art. 36, comma 1 del Codice;

Visti gli esiti delle riunioni
tenute presso il Ministero delle comunicazioni con gli
operatori esercenti reti telefoniche fisse e mobili;

Ritenuto di dare attuazione al
citato art. 76 del Codice;

Decreta:

Art. 1.

Accesso al servizio 112 NUE

1. Dal centoventesimo giorno
successivo all’entrata in vigore del presente decreto tutte le chiamate
originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso i numeri di emergenza 112
e 113, devono essere consegnate ai punti di interconnessione con il formato di
«Routing Number» di cui all’allegato 1 del presente decreto secondo le
tempistiche di attivazione per Provincia previste in allegato
5.

L’operatore al quale è affidata
la raccolta delle chiamate verso i numeri di emergenza 112 e 113 è tenuto a
garantire per un periodo di 24 mesi che le chiamate siano consegnate anche nel
caso in cui pervengano ai punti di interconnessione secondo le modalità
tecniche in uso prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Localizzazione del chiamante su
rete fissa

1. Per tutte le chiamate verso i
numeri di emergenza 112 e 113 originate da reti telefoniche fisse e per le
quali viene richiesta dall’Autorità competente la
prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le
informazioni di cui all’allegato 2 del presente decreto secondo le procedure
ivi descritte.

Art. 3.

Localizzazione del chiamante su
rete mobile

1. Per tutte le chiamate verso i
numeri di emergenza 112 e 113 originate da reti telefoniche mobili e per le
quali viene richiesta dall’Autorità competente la
prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le
informazioni di cui all’allegato 3 del presente decreto secondo le procedure
ivi descritte.

Art. 4.

Modalità e tempi di attuazione

1. Entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto sono attuate le disposizioni di cui
all’art. 2, secondo la calendarizzazione riportata nell’allegato 5 al presente
decreto e completata a cura dell’unità per il monitoraggio di cui al successivo
art. 5.

2. Entro duecentosettanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto sono attuate le disposizioni di cui
all’art. 3.

3. La fornitura delle
informazioni di localizzazione è obbligatoria anche nel caso di chiamate
originate da clienti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel
caso di chiamate originate da reti telefoniche fisse devono essere fornite le
informazioni di cui all’allegato 2 del presente decreto secondo le procedure
ivi descritte. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche mobili devono
essere fornite le informazioni di cui all’allegato 3 del presente decreto
secondo le procedure ivi descritte.

4 Per le procedure operative
definite per la gestione dei dati di identificazione della linea e di localizzazione
del chiamante nell’ambito delle attività di ricezione delle chiamate di
emergenza da parte dei Centro Operativo 112/113, è garantito agli operatori di
reti telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati
personali.

5. Le modalità operative e
tecniche per lo scambio delle informazioni di localizzazione tra gli Operatori
di telefonia fissa e mobile ed il CED Interforze – PSAP sono definite nell’allegato 4 del presente decreto.

Art. 5.

Unità per il monitoraggio

1. Al fine di definire i tempi di
diffusione del servizio 112NUE sulle ulteriori province rispetto a quelle già
indicate in allegato 5, coordinare e monitorare le
attività per il completamento del progetto Numero unico per le emergenze
(112NUE) è istituita presso il Ministero delle comunicazioni un’unità di
monitoraggiocon il compito di coordinare le attività nei confronti degli
Operatori fissi e mobili. Tale unità, coordinata dal Ministero delle
comunicazioni, è costituita da rappresentanti del Ministero della difesa, del
Ministero degli interni, del Coordinamento delle Forze di polizia e del CED
Interforze.

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza
alle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui
all’art. 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – Codice delle
comunicazioni elettroniche.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà
trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro: Gentiloni Silveri

Registrato alla Corte dei conti
il 29 gennaio 2008

Ufficio controllo Atti Ministeri
delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 69

Allegati tecnici 1-4 (…)

Allegato 5

Tempistiche di attivazione del
servizio 112 NUE

Il servizio sarà attivato nelle
province secondo la calendarizzazione seguente.

Entro il centoventesimo giorno
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, avvio sulla provincia di
Salerno

Entro centocinquanta giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto saranno attivate le seguenti
province:

Imperia

Sassari

Perugia

Padova

Como

Torino

Crotone

Matera

Entro centottanta giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto saranno attivate le seguenti
province:

Caltanissetta

Caserta

Nuoro

Reggio Emilia

Varese

Successivamente, il servizio sarà
esteso su tutto il territorio nazionale attraverso l’attivazione di 8 province al mese secondo il calendario che verrà definito dall’unità
per il monitoraggio di cui all’art. 5 del presente decreto.