Civile

Monday 17 March 2008

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 21 gennaio 2008 – , n. 36 Recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi».

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 21 gennaio 2008 – , n. 36 Recepimento del
«Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi».

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di
concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE
GIOVANILI

E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963,
n. 69;

Visto l’articolo 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 89/552/CEE del
Consiglio delle comunità europee e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1°
ottobre 2002, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n.
112;

Visto il decreto ministeriale 5
novembre 2004, n. 292;

Visto il decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 e successive

modificazioni
ed in particolare gli articoli 4, 34 e 35;

Viste le delibere dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 165/06 CSP e 23/07 CSP;

Visto il decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 2007, n. 72;

Visto il decreto del Ministro
delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive in data 17 maggio 2007;

Visti i formali concerti espressi
dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive e dal
Ministero della giustizia in data 27 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere del Garante dell’Autorità
per la protezione dei dati personali reso in data 11
ottobre 2007;

Rilevata l’importanza
dell’adesione su base volontaria di tutti i mezzi d’informazione,
indipendentemente dallo strumento utilizzato, che hanno scelto di condividere
la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva unitamente
agli altri organismi della stampa ed in particolare rappresentati dall’Ordine
dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall’Unione
stampa sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali;

Sentite le competenti Commissioni
parlamentari;

Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,

ai sensi
dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 30 ottobre 2007
(nota protocollo n. GM/149773/4762/DL/COM del 22 ottobre 2007);

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

1. È recepito il codice di
autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi
di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2008

Il Ministro

delle
comunicazioni

Gentiloni Silveri

Il Ministro per le politiche
giovanili

e le
attività sportive

Melandri

Il Ministro della giustizia (ad
interim)

Prodi

Visto, il Guardasigilli (ad
interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti
l’11 febbraio 2008

Ufficio di controllo atti
Ministeri delle attività produttive,

registro
n. 1, foglio n. 101

Allegato 1

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL’INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO

«CODICE MEDIA E SPORT»

Preambolo.

Le emittenti televisive e
radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o aderenti alle associazioni
firmatarie, l’Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana,
l’Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d’ora
in poi indicate come parti;

Considerata la frequenza con cui
in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici,
sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro
l’integrità fisica e la dignità delle persone, altroché contro beni di
proprietà pubblica e privata;

Preso atto che questi fenomeni di
violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini,
inducendo il Governo e il Parlamento ad adeguare in
senso più rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli
eventi sportivi;

Rilevato che gli episodi di
violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane età e minori;

Ritenuto di dover assicurare
secondo le modalità previste dal presente Codice che nell’informazione sportiva,
attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati
messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni
della legge;

Ritenuto di dover contribuire a
diffondere i valori positivi dello sport che, così come enunciati anche in
Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l’agonismo sportivo al servizio
di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;

Nel condividere i principi
enunciati nella Direttiva comunitaria «Televisione senza
frontiere» e nella sua revisione perchè i servizi dei media audiovisivi non
contengano alcun incitamento all’odio; nel condividere il divieto di
trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all’odio o che inducano ad
atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal testo unico della
radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei
diritti fondamentali della persona;

Consapevoli del contributo che i
mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche
per l’intreccio dei loro messaggi possono fornire per condannare nei confronti
della pubblica opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in
particolare quelli calcistici;

Consapevoli dei diritti dei
giornalisti di avere l’accesso più ampio alle fonti di informazione sportiva
che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il
diritto di cronaca;

Nel solco di un’autonoma
tradizione di autodisciplina che, a partire dal Codice di Treviso e dalla Carta
dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario
bilanciamento del diritto-dovere dell’informazione con gli altri diritti
costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza
personale dei cittadini e alla tutela dei minori;

Considerato che l’incitazione
alle violazioni di legge, così come il ricorso alla minaccia e all’ingiuria
sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d’informazione così
come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni
giurisprudenziali;

Dopo ampio confronto in sede di
«Commissione per la elaborazione del Codice di
autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti
sportivi», istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del
Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio
2007 per dare corso a quanto previsto dall’articolo 34, comma 6-bis del decreto
legislativo n. 177/2005 così come modificato dalla legge n. 41/2007;

Sentiti i soggetti associativi e
istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega
calcio e quelli dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive
istituito dal Ministero dell’interno con decreto 1° dicembre 2005 per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

Rilevata la necessità che il
Parlamento e il Governo armonizzino l’attuale quadro normativo e regolamentare
dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione
relativo agli eventi sportivi;

Adottano il presente Codice di
autoregolamentazione di seguito denominato «Codice media e sport»:

Articolo 1

Principi generali

1. Ai fini del presente Codice
per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una
pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti
televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall’esterno,
eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.

2. Nella diffusione
dell’informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate
giornalistiche, le parti assicurano comunque l’osservanza dei principi della
legalità, della correttezza, e del rispetto della dignità altrui, pur nella
diversità delle rispettive opinioni.

3. Fermo restando quanto previsto
all’articolo 2, le parti si impegnano a evitare
qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a
norme di legge.

4. Vengono
fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da
quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull’Ordine dei giornalisti.

Articolo 2

Diritto di informazione sportiva

1. Il commento degli eventi
sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in maniera rispettosa della
dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara
distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.

2. Le parti si impegnano in ogni
caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti
di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre,
tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell’ordine, soggetti organizzatori
di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.

3. Le parti assicurano una
corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi
sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.

4. Nel rispetto della propria
autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive
dell’integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà
pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.

5. Preso atto che le immagini
sono parte essenziale dell’informazione sportiva, nei casi di utilizzo di
immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti,
sarà cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo
presente che le sequenze che verranno diffuse non sono
adatte al pubblico dei minori.

Articolo 3

Conduzione delle trasmissioni
radiofoniche e televisive

1. Le emittenti ed i fornitori di
contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione
sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonché delle
disposizioni normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l’esercizio
di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.

2. In caso di violazione
delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di
trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo
in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico,
interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con
immediatezza l’emittente e il fornitore di contenuti dall’accaduto, e ricorre
ai mezzi necessari – fino alla eventuale disposizione di una pausa della
trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l’allontanamento del
responsabile – per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.

3. Nel caso di trasmissioni
registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al
preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda
episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.

4. Le emittenti e i fornitori di
contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere
nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la
violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel
quale l’editore e l’emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano
dall’accaduto esprimendo la loro deplorazione.

5. Le emittenti e i fornitori di
contenuti si riservano di valutare l’idoneità dei soggetti che si sono resi
responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare
ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo,
tenuto conto della gravità e delle eventuali reiterazioni della violazione,
oltrechè del comportamento tenuto dall’interessato successivamente alla stessa.

6. Le emittenti e i fornitori di
contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto di quanto previsto dal Codice
in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a
rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o
in audiovideo, alle trasmissioni.

Articolo 4

Promozione dei valori dello sport

1. Con particolare attenzione nei
confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita
culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori
positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli
specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne
formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.

Articolo 5

Vigilanza

1. Il controllo del rispetto del
presente Codice è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le
eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono
segnalate dall’Autorità delle comunicazioni all’Ordine professionale di
appartenenza.

Articolo 6

Sanzioni e impegni

1. Nei casi di violazione del
presente Codice si applicano ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 3 del
Testo unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall’articolo 35,
comma 4-bis dello stesso Testo unico.

2. Delle sanzioni è data notizia
alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti
collegati alla erogazione di misure a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva.

3. Delle sanzioni è data notizia al CONI, alle Federazioni sportive, alle Leghe e all’Unione
Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di
accesso agli stadi.

4. Per le imprese televisive
locali e per le imprese radiofoniche locali l’adesione al presente codice,
costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all’articolo 45,
comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e
integrazioni.

5. Per i giornalisti
eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall’Ordine
professionale.

(Firme)