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Friday 06 June 2008

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 3 aprile 2008 Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 3
aprile 2008 Procedura per una corretta applicazione della normativa relativa
alla corresponsione di benefici economici a soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 ottobre 2005,
n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai soggetti di cui all’art. 1, comma
1, della legge 25 febbraio1992, n. 210;

Visto il decreto ministeriale del
6 ottobre 2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11novembre 2006 tendente a
definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla
corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Considerate le risultanze dei
lavori della commissione istituita ai sensi dell’art. 2 della legge 29 ottobre
2005, n. 229 per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della legge medesima, con decreto del
Ministro della salute del 19 gennaio 2006;

Considerato che la commissione
istituita ai sensi dell’art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ha cessato la sua
attività a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del correlato decreto del
Presidente della Repubblica applicativo del 14 maggio
2007, n. 86;

Visto l’art.
33, comma 4, della legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante
interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità
sociale»;

Ravvisata la necessità di
definire in via ricognitiva le ulteriori modalità procedurali di applicazione
della legge 29 ottobre 2005, n. 229, con particolare riferimento all’art. 4
della legge;

Considerato che sono state
avviate le opportune iniziative presso il Ministero dell’economia e delle
finanze per ottenere un’adeguata integrazione allo stanziamento disponibile sul
capitolo 2400, piano gestionale 02;

Considerato che nelle more del
completamento di dette iniziative si rende opportuno procedere alla erogazione
in favore dei soggetti interessati delle prime tre rate sulle complessive
cinque previste dall’art. 4, comma 3, della legge 29
ottobre 2005, n. 229;

Decreta:

Articolo 1.

Finalità e aspetti generali

1. Con il presente decreto si
provvede a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali
finalizzate alla corretta applicazione dell’art. 4 della legge 29 ottobre 2005,
n. 229, che riconosce un «assegno una tantum
aggiuntivo» ai soggetti in favore dei quali sia stato già erogato il vitalizio
di cui all’art. 1, comma 1, della stessa legge.

Articolo 2.

Quota spettante a congiunti e
familiari

1. In caso di dichiarazione
positiva di assistenza assicurata da congiunti in maniera prevalente e
continuativa, l’«assegno una tantum aggiuntivo» è
corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti
che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa.

2. Qualora, nel periodo
intercorrente tra la data di manifestazione del danno da vaccinazione
obbligatoria e la data di decorrenza del vitalizio di cui all’art. 1 della
legge 29 ottobre 2005, n. 229,
l’assistenza prevalente e continuativa sia stata
prestata da più congiunti, il soggetto danneggiato ne indica i nominativi
precisando, altresi’, il valore percentuale da corrispondere a ciascuno di essi, commisurato alla durata dell’assistenza.

3. In caso di dichiarazione
negativa di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e
continuativa, l’«assegno una tantum aggiuntivo» è
interamente corrisposto al soggetto danneggiato, se maggiorenne.

Articolo 3.

Corresponsione dei benefici
economici

1. Il Ministero della salute
procede alla liquidazione, ad ognuno dei soggetti interessati, di un unico
importo corrispondente alle prime tre rate delle cinque di cui all’art. 4 della
legge 29 ottobre 2005, n. 229. Detto importo si determina, in
riferimento al periodo intercorrente tra la data di manifestazione del danno da
vaccinazione e la data di decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo e avuto
riguardo alla misura massima delle dieci annualità previste dalla legge,
applicando una percentuale, identica per tutti i soggetti, dell’annualità
corrisposta ai sensi dell’art. 1 della legge n. 229/2005. La percentuale verrà fissata con successivo decreto dirigenziale in base
alla disponibilità del capitolo di bilanci 2400, piano gestionale 02, per gli
anni 2006, 2007 e 2008.

2. Con successivo decreto
ministeriale si provvederà alla determinazione dell’importo a conguaglio delle
prime tre rate di cui al presente provvedimento.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 3 aprile 2008

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti
il 7 maggio 2008

Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2,
foglio n. 97