Civile

Wednesday 10 January 2007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DECRETO 29 dicembre 2006 -Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Gazze

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –
DECRETO 29 dicembre 2006 -Aggiornamento degli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada, ai
sensi dell’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2006)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’art. 195, commi 3 e
3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice
della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in
conformità alla citata disposizione, all’aggiornamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal citato nuovo codice della strada in misura

pari
all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel biennio dal 1° dicembre
2004 al 1° dicembre 2006;

Ritenuto di dover operare il
predetto aggiornamento anche sulle sanzioni amministrative pecuniarie
introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, della legge 7 aprile 2003, n. 72,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003,
n. 214, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24
novembre 2003, n. 326, non ricomprese nel precedente aggiornamento attuato con
decreto del Ministro della giustizia del 22 dicembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2004, n. 305, non essendo a quella data ancora

decorso
un biennio dalla loro entrata in vigore;

Ritenuto di dovere includere
nell’aggiornamento anche le sanzioni previste dall’art. 172 del nuovo codice
della strada, così come modificato dal decreto legislativo 13 marzo 2006, n.
150, trattandosi di sanzioni pecuniarie preesistenti, con i medesimi importi,
sempre riguardanti infrazioni relative all’uso delle cinture di sicurezza e
sistemi di ritenuta;

Ritenuto che anche sulle sanzioni
che per la prima volta vengono ora aggiornate debba
operare l’adeguamento solo in base alla variazione biennale verificatasi nel
periodo indicato dall’art. 195, comma 3, del nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover escludere dal
predetto aggiornamento l’importo della sanzione di cui all’art. 116, comma 13
bis, introdotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, modificato dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e quindi ancora modificato dal
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, perché entrata in vigore il 1° luglio 2005,
e della sanzione di cui all’art. 126 bis, comma 2, sesto periodo, così come
modificato dall’art. 44 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, con legge 24 novembre 2006, n. 286, perché entrata in vigore
il 3 ottobre 2006;

Considerato che l’indice di
variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, verificatosi nel periodo intercorrente tra il mese
di novembre 2004 ed il mese di novembre 2006 e comunicato dall’Istituto
nazionale di statistica, e’ pari a 3,6%;

Di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche e
integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante
in allegato al presente decreto.

2. Dall’adeguamento di cui al
comma precedente sono escluse le sanzioni pecuniarie amministrative previste
dagli articoli 116, comma 13 bis, e 126 bis, comma 2, sesto periodo, del
decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, recante
il nuovo codice della strada, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed avrà
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Allegato I

Gli importi delle sanzioni
amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada
devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da
Euro 21 a
Euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 22 a Euro 88;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 34 a
Euro 138 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 35 a Euro 143;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 35 a
Euro 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 36 a Euro 148;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 43 a
Euro 85 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 45 a Euro 88;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 65 a
Euro 262 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 67 a Euro 271;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 68 a
Euro 275 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 70 a Euro 285;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 70 a
Euro 280 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 73 a Euro 290;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 71 a
Euro 286 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 74 a Euro 296;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 85 a
Euro 172 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 88 a Euro 178;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 107 a
Euro 214 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 111 a Euro 222;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 131 a
Euro 524 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 136 a Euro 543;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 132 a
Euro 530 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 137 a Euro 549;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 138 a
Euro 550 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 143 a Euro 570;

Ove era prevista la sanzione Euro
143 a
Euro 573 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 148 a Euro 594;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 250 a
Euro 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 259 a Euro 1.036;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 271 a
Euro 1.084 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 281 a Euro 1.123;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 282 a
Euro 1.128 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 292 a Euro 1.169;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 300 a
Euro 1.501 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 311 a Euro 1.555;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 327 a
Euro 1.311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 339 a Euro 1.358;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 343 a
Euro 1.377 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 355 a Euro 1.427;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 357 a
Euro 1.433 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 370 a Euro 1.485;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 564 a
Euro 2.257 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 584 a Euro 2.338;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 600 a
Euro 3.003 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 622 a Euro 3.111;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 652 a
Euro 2.620 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 675 a Euro 2.714;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 656 a
Euro 2.628 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 680 a Euro 2.723;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 657 a
Euro 2.653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 681 a Euro 2.749;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 683 a
Euro 2.736 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 708 a Euro 2.834;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 688 a
Euro 2.754 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 713 a Euro 2.853;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 716 a
Euro 2.867 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 742 a Euro 2.970;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 800 a
Euro 3.200 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 829 a Euro 3.315;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 1.000 a
Euro 10.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.036 a Euro 10.360;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 1.128 a
Euro 4.515 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.169 a Euro 4.678;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 1.500 a
Euro 6.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.554 a Euro 6.216;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 1.549 a
Euro 6.197 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.605 a Euro 6.420;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 1.626 a
Euro 6.507 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.685 a Euro 6.741;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 1.693 a
Euro 6.774 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.754 a Euro 7.018;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 2.257 a
Euro 9.032 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 2.338 a Euro 9.357;

Ove era prevista la sanzione da
Euro 4.000 a
Euro 16.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 4.144 a Euro 16.576.