Lavoro e Previdenza

Wednesday 17 January 2007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 novembre 2006, n. 304 Regolamento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista professionista.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO
17 novembre 2006, n. 304 Regolamento di cui all’articolo 11
del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure
compensative per l’esercizio della professione di giornalista professionista.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 40;

Visto il decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE
relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva
2001/19/CE;

Visto l’articolo 6 del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che, in presenza di
determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il
combinato disposto degli articoli 11 e 13 deldecreto legislativo 2 maggio 1994,
n. 319, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della
giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo
svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il
riconoscimento dei titoli nell’ipotesi di formazione professionale
sostanzialmente diversa da quella contemplata nell’ordinamento italiano;

Uditi i pareri resi dal Consiglio
di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 16 maggio 2005 e nell’adunanza dell’11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2268 del 26 aprile 2006);

Adotta

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:

a) "decreto
legislativo", il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, così come
modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

b) "decreto ministeriale di
riconoscimento", il decreto del Ministro della giustizia
adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decretolegislativo 2
maggio 1994, n. 319;

c) "richiedente", il
cittadino comunitario che domanda, ai fini dell’esercizio della professione di
giornalista professionista in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato
dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina
l’esercizio o l’accesso alla professione.

Articolo 2.

Contenuto della prova
attitudinale

1. La prova attitudinale prevista
dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte
l’anno presso il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. L’esame, da
svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova
orale.

2. L’esame si svolge nel
rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento
e verte sulle materie ivi indicate. Il decreto di riconoscimento individua le
materie d’esame tra quelle elencate nell’allegato A al
presente regolamento.

3. La prova scritta, della durata
massima di tre ore, consiste nella redazione di un articolo su argomenti di
attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei
(interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo)
proposti dalla Commissione, nonchè sulla base dell’eventuale documentazione
dalla stessa fornita. La misura di tale articolo deve essere di sessanta righe
per 60 battute.

4. La prova
orale verte sulle materie indicate nel decreto ministeriale di
riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su
ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio nazionale
dell’Ordine provvede a predisporre un programma relativo alle materie d’esame
indicate nell’allegato sub A) che dovrà essere consegnato ai candidati,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni
prima della prova scritta.

Articolo 3.

Commissione d’esame

1. Presso il Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti è istituita una commissione d’esame per lo
svolgimento della prova attitudinale, composta da
cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri
effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra iscritti all’albo dei
giornalisti, elenco professionisti, con almeno otto anni di anzianità di
iscrizione in tale elenco, designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due
membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima
o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università
della Repubblica nelle materie elencate nell’allegato A al presente decreto; la
nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i
magistrati dei distretto della Corte di Appello di Roma o collocati fuori ruolo
presso amministrazioni od organi centrali dello Stato, con qualifica non
inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con
decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione
presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore
anzianità di iscrizione all’albo professionale, giudica e delibera con la
presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei
componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in
ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la
commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore
anzianità di iscrizione all’albo professionale. Le funzioni di segretario sono
svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore
anzianità di iscrizione all’albo professionale. Le deliberazioni e le
valutazioni diverse da quelle disciplinate dall’articolo 6 sono adottate a
maggioranza.

4. Il rimborso delle spese
sostenute dai componenti della commissione, nonchè i compensi, determinati dal
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto
Consiglio.

Articolo 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministro della giustizia
esercita l’alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione
prevista all’articolo 3, in
conformità alle disposizioni contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69
e successive integrazioni.

Articolo 5.

Svolgimento dell’esame

1. Il richiedente presenta al
Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti domanda di ammissione all’esame
redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a
copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi
delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di
sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce
su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di
esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella
della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e
superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del
calendario delle prove è data immediata comunicazione all’interessato, al
recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 6.

Valutazione della prova
attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna
prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla
prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si
considera superato l’esame da parte dei candidati che abbiano
conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non
inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova
scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell’avvenuto superamento
dell’esame la commissione rilascia certificazione all’interessato ai fini del l’iscrizione all’albo.

4. In caso di esito
sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

5. Il Consiglio dell’ordine dà
immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell’esito della prova
attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7.

Oggetto e svolgimento del
tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo, ha una durata
massima di tre anni. Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica
continuativa e retribuita per uno o più organi di
informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.

2. Il direttore o i direttori
degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento,
predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o
sfavorevole, dell’attività complessivamente svolta e ne rilascia copia
all’interessato.

Articolo 8.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto
all’osservanza delle norme di deontologia professionale.

Articolo 9.

Registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti istituisce e tiene presso di sè il registro dei
tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti di decreto
ministeriale di riconoscimento di titolo conseguito all’estero, intendono svolgere
il tirocinio di adattamento.

2. Nel registro dei tirocinanti
sono riportati:

a) numero d’ordine attribuito al
tirocinante, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di
studio e numero di codice fiscale;

b) data di decorrenza dell’iscrizione;

c) indicazione dell’organo o
degli organi di informazione per i quali è svolto il
tirocinio di adattamento;

d) eventuali provvedimenti di
sospensione del tirocinio;

e) data di compimento del periodo
di effettivo tirocinio;

f) data dei
rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

g) data della cancellazione con
relativa motivazione.

Articolo 10.

Iscrizione

1. L’iscrizione al registro
dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, redatta secondo lo schema allegato sub C) al
presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente
deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento,
indicando il relativo od i relativi organi di informazione.

3. La domanda deve essere
corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di
identità;

b) copia autenticata del decreto
ministeriale di riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo;

c) attestazione di disponibilità
del direttore o dei direttori degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio;

d) n. 2 fotografie autenticate
formato tessera; in alternativa, a richiesta dell’interessato, le fotografie
possono essere autenticate dall’ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta
dal richiedente, devono essere elencati i documenti allegati; deve altresì
essere espresso l’impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute
variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può
essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici del
Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici, il Consiglio
nazionale, previa apposizione sulla domanda del timbro e della data di
ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della domanda al praticante
stesso o a persona da lui delegata.

6. È inammissibile la domanda
incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.

Articolo 11.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio
nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici
giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L’iscrizione decorre dalla
data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della
domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio
nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione
adottata all’interessato, nonchè al direttore o ai direttori degli organi di
informazione indicati per il tirocinio di adattamento, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 12.

Modalità di svolgimento e
valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi, il direttore
dell’organo di informazione rilascia al tirocinante una dichiarazione sulle
attività svolte dallo stesso. Tale dichiarazione è trasmessa dall’interessato
al Consiglio nazionale dell’Ordine.

2. Al compimento del tirocinio,
entro il termine massimo di quindici, il direttore trasmette al Consiglio
nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall’articolo
7, comma 2.

3. In caso di valutazione
favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di
compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento
della relazione.

4. In caso di valutazione
sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all’audizione del tirocinante.
Qualora ritenga di confermare la valutazione del direttore, emette
provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora
ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del
direttore, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di
compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione
finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Articolo 13.

Sospensione e interruzione del
tirocinio

1. Tutti gli eventi che
impediscono l’effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un
sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di
sospensione del tirocinio stesso.

2. Tutti gli eventi che
impediscono l’effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla
metà della sua durata complessiva sono causa di interruzione del tirocinio
stesso.

3. Il direttore dell’organo di
informazione presso cui si svolge il tirocinio informa
il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della
causa di interruzione di cui al comma 2, nonchè della ripresa del tirocinio nel
caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale
delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e
l’interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con
provvedimento comunicato all’interessato e al direttore dell’organo di
informazione presso cui si svolge il tirocinio entro
quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 14.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale
delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all’iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione
del tirocinio;

c) condanna definitiva per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, oppure per ogni
altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo di cinque anni;

d) rilascio del certificato di
iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.

2. La delibera del Consiglio
nazionale di cancellazione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti deve
essere comunicata all’interessato e al direttore dell’organo di informazione
presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici
giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la
delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di
interruzione del tirocinio.

Articolo 15.

Sospensione dal registro dei
tirocinanti

1. In caso di condanna, anche
in primo grado, per uno dei delitti di cui all’articolo 14,
comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione
dell’iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio
nazionale di sospensione dell’iscrizione nel registro dei tirocinanti deve
essere comunicata all’interessato e al direttore dell’organo di informazione
presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici
giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2006

Il Ministro: Mastella

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2006 Ministeri isitituzionali,
registro n. 13, foglio n. 120

Allegato A

ELENCO DELLE MATERIE

1) Diritti, doveri, etica e
deontologia dell’informazione;

2) Elementi di storia del giornalismo
e della comunicazione di massa;

3) Elementi di storia moderna e
contemporanea;

4) Elementi di sociologia e
psicologia dell’opinione pubblica;

5) Norme
giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme
civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico
della professione di giornalista;

6) Normativa comunitaria
sull’informazione;

7) Teoria e tecniche
dell’informazione giornalistica;

8) Metodi e strumenti di ricerca
per il giornalismo;

9) Elementi di grafica della
comunicazione giornalistica;

10) Elementi di informatica
applicata al giornalismo;

11) Elementi di fotogiornalismo e
di radiogiornalismo.

Allegato B

Al Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti

Il/la
sottoscritto/a …. nato/a …. il …. a …., cittadino/a ….
residente in ….; in possesso del titolo professionale di ….

rilasciato
da …. a compimento di un corso di studi di …. anni, comprendente le materie
sostenute presso l’Università …. con sede in …., iscritto all’associazione
professionale di …. dal …. (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento
del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in
data ….

domanda

ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319, di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel
decreto di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

(1) Ove
sussista il requisito.

Allegato C

Al Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti

Il/la
sottoscritto/a …. nato/a …. il …. a …., cittadino/a ….
residente in …. in possesso del titolo professionale di ….

rilasciato
da …. a compimento di un corso di studi di …. anni, comprendente le materie
sostenute presso l’Università …. con sede in …., iscritto all’associazione
professionale di …. dal …. (1) ed in possesso del decreto di riconoscimento
del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in
data ….

domanda

ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel
decreto di riconoscimento di cui sopra;

dichiara

di
impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso i seguenti organi
di informazione:

…. …. ….

Data e Firma

(1) Ove
sussista il requisito.