Lavoro e Previdenza

Wednesday 10 January 2007

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale Direzione generale del mercato del lavoro «Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge 296/06 – Legge finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi» 4 g

Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale Direzione generale del mercato del lavoro «Adempimenti
connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
(legge 296/06 – Legge finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi» 4 gennaio 2007

La legge 296/06
(Finanziaria 2007) ha introdotto alcuni significativi correttivi alla
disciplina del collocamento, in particolare per quanto attiene al sistema delle
comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nel
caso di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporto di lavoro.

Come è noto, infatti, con
l’introduzione del principio generale dell’assunzione diretta di tutti i
lavoratori per tutte le tipologie di rapporto di lavoro, salvo poche esplicite
eccezioni, il legislatore ha apprestato un impianto normativo volto a
canalizzare verso il sistema informativo del lavoro un insieme unitario ed
omogeneo di informazioni
utili a garantire un costante monitoraggio dei mercato dei lavoro.

L’aspetto più rilevante consiste
nella circostanza che i predetti obblighi di comunicazione decorrano
dall’entrata in vigore della legge 296/06 (1° gennaio 2007), senza dover
attendere l’emanazione del citato decreto di attuazione.

La normativa nel suo complesso,
se in via prioritaria persegue il fine di realizzare una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio e valutazione delle
politiche del lavoro (articolo 17 del D.Lgs 276/03), è altresì funzionale a
supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, completando un
pacchetto di misure espressamente definite a tale scopo.

Le principali innovazioni che
sulla materia la legge 296/06 apporta al quadro normativo preesistente possono
così riassumersi:

1. Estensione dell’obbligo di
comunicazione a tutti i
datori i lavoro per tutte le tipologie di rapporto di lavoro
subordinato, nonché per alcune tipologie di lavoro autonomo, per il lavoro
associato e per le altre esperienze lavorative.

Anticipazione del termine di
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale
diviene preventiva, estendendosi a tutti i settori l’obbligo già vigente per il
settore dell’edilizia (articolo 36bis della legge 248/06).

3. Ampliamento dell’obbligo di comunicazione a
tutti principali eventi modificativi che
possono intervenire nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro.

4. Rafforzamento della
pluriefficacia della comunicazione ai centri per l’impiego rispetto agli
obblighi complessivi in capo al datore di lavoro nei confronti delle altre Pa e
degli enti previdenziali.

5. Previsione della
obbligatorietà dell’invio telematico delle comunicazioni, secondo
modalità e tempi da stabilire con decreto interministeriale, d’intesa
con la Conferenza
unificata.

Per tali ragioni si rende
necessario, sentite le Direzioni generali competenti, ferme restando le
competenze che fanno capo alle Regioni e alle Province autonome, fornire le
prime indicazioni per una uniforme applicazione,
soprattutto in considerazione dei connessi aspetti sanzionatori che vi sono
implicati.

Nuovo quadro normativo

I commi da 1180 a 1185 dell’articolo 1
della legge 296/06 contengono importanti integrazioni e modifiche alla
previgente disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie, in ordine alle
quali pare utile fornire una prima illustrazione.

Il quadro complessivo della
normativa risulta essere il seguente:

– articolo 9bis, Dl 510/96
convertito con modificazioni nella legge 608/96, come sostituito dall’articolo 1 comma 1180 della legge 296/06;

– articolo 4bis comma 5 D.Lgs 181/00,
come modificato dall’articolo 1 comma 1183 della legge
296/06;

– articolo 4bis commi 6, 6bis,
6ter, D.Lgs 181/00 come modificato dall’articolo 1 comma 1184
della legge 296/06;

– articolo 4bis comma 7 D.Lgs
181/00:

– articolo 21
comma 1 della legge 264/49 come sostituito dall’articolo 6 comma 3 D.Lgs
276/02;

– articolo 17, commi 1, 2, 3,
D.Lgs 276/02;

– articolo 19 commi 2, 3, 4 D.Lgs
276/02.

Instaurazione del rapporto di
lavoro

La nuova formulazione del comma 2
dell’articolo 9bis del Dl 510/96 convertito con modificazioni nella legge 608/96, estende a tutti i
datori di lavoro, privati e pubblici. senza alcuna
esclusione settoriale, l’obbligo di comunicare al Servizio competente l’instaurazione
del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, mediante documentazione
avente data certa di comunicazione.

Numerosi e sostanziali sono gli
aspetti innovativi che
la norma in esame contiene, sia con riguardo all’ambito di applicazione i n
senso soggettivo ed oggetti vo, si a con riguardo al termine di assolvimento dell’obbligo, sia ancora con
riguardo alle sue modalità.

Soggetti obbligati

L’obbligo in parola sussiste in
capo a tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale a
dire qualsivoglia persona fisica e giuridica, nonchè ente pubblico e Pa,
titolare del rapporto di lavoro. Nessuna eccezione viene
contemplata, né con riguardo alla natura giuridica, né al settore economico di
appartenenza ovvero alla dimensione o all’ubicazione. La norma – si ritiene a
mero scopo rafforzativo – ricomprende esplicitamente anche all’ubicazione. La
norma – si ritiene a mero scopo rafforzativo – ricomprende esplicitamente anche
i datori di lavoro agricoli, che in precedenza erano tenuti ad effettuare la
“comunicazione di assunzione” di cui all’articolo 9ter della
legge 608/96 direttamente all’Inps, secondo quanto disposto
dall’articolo 1 comma 9 del Dl 2/2006, convertito con modificazioni dalla legge
81/2006.

Ciò al fine di ristabilire il principio che vede nel
"Servizio competente" Il principale destinatario delle comunicazioni
in materia di collocamento. in considerazione della
funzione che le stesse assumono al sensi dell’articolo 17 del d.lgs, n.
276,12003.

Ciò al fine di ristabilire il
principio che vede nel “Servizio competente” il principale destinatario delle
comunicazioni in materia di collocamento, in considerazione della funzione che
le stesse assumono ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 276/03.

In virtù di questa premessa va
sottolineato, pertanto, che la norma trova attuazione anche nei confronti dei
datori di lavoro di quei settori peri quali vige una disciplina speciale del
collocamento ovvero sussistono norme particolari per il reclutamento e
l’assunzione dei lavoratori.

L’obbligo di comunicazione
preventiva riguarda, pertanto, anche i datori di lavoro pubblici, qualunque sia
la modalità di assunzione (concorso, chiamata diretta, selezione dopo
avviamento da graduatorie pubbliche, ecc.). In questo caso l’obbligo di comunicazione
grava sul dirigente responsabile del procedimento di assunzione. Inoltre,
seppur a titolo puramente esemplificativo, vanno citate particolari categorie
di datori di lavoro, quali quelli dello spettacolo, del lavoro marittimo, del
lavoro domestico, ovvero particolari categorie di lavoratori (extracomunitari
“nuovi ingressi”, disabili, diligenti) per le quali,
al di là della specifica disciplina in materia di assunzione, non può non
trovare applicazione anche l’obbligo dì cui trattasi. Nel caso di tirocini o di
altre esperienze lavorative assimilate, l’obbligo di comunicazione sussiste in
capo al soggetto ospitante.

Oggetto della comunicazione

L’obbligo riguarda
l’instaurazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali
espressamente richiamati dal comma in parola:

– lavoro subordinato (entro cui
si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine,
decentrato, a orario ridotto, a causa mista);

– lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio;


collaborazioni coordinate e continuative ex articolo 409, n. 3, Cpc; lavoro a
progetto ex articolo 61, comma 1 D.Lgs 276/03);

– socio lavoratore di cooperativa
(articolo l, comma 3, legge 142/01);

– associazione in partecipazione
con apporto lavorativo (articolo 2549 cod.civ.).

Come già in passato, l’obbligo viene esteso anche ai tirocini di formazione e di
orientamento c ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Si tratta in particolare dei tirocini previsti dall’articolo 18 della legge
196/97 e dal suo regolamento di attuazione (Dm 142/98), nonché di quelli
disciplinati dalle vigenti leggi regionali in materia di occupazione e mercato
del lavoro.

inoltre,
assimilati i tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni
scolastiche realizzano sulla base di norme regolamentari. Altre esperienze
lavorative assimilate sono senza dubbio quelle previste dalla
citata legge 196/97 (borse lavoro) e i lavori socialmente utili (lsu).

La comunicazione relativa
all’instaurazione del rapporto di lavoro ha per oggetto le seguenti
informazioni minime:

a) i dati anagrafici del
lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita.

residenza
e/o domicilio);

b) la data di assunzione (coincide
con la data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori);

c) la data di cessazione (salvo
il caso di rapporto a tempo indeterminato). Si precisa che nei

casi in
cui la cessazione del rapporto di lavoro è certa nell’a” ma incerta nel quando
(come nei casi di contratti a termine a fronte di ragioni di natura
sostitutiva) vada comunque indicata all’atto dell’instaurazione una data
presunta di cessazione;

e) l’esatta tipologia
contrattuale tra quelle previste dall’ordinamento (vedasi infra “modulistica”);

e) la qualifica professionale
attribuita al lavoratore all’atto dell’assunzione;

f) il trattamento economico e
normativo riconosciuto (normalmente è sufficiente l’indicazione del Ccnl
applicato dal datore di lavoro e il relativo inquadramento nel livello
retributivo spettante in base alla qualifica professionale attribuita). Qualora
il datore di lavoro non applichi un Ccnl esso è tenuto a comunicare l’importo
della retribuzione lorda giornaliera pattuita. Nel caso di lavoro autonomo
dovrà essere indicato il corrispettivo lordo complessivo concordato tra le
parti.

Destinatario della comunicazione

La comunicazione deve essere
inviata al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di
lavoro. La definizione di Servizio competente è quella di cui all’articolo 1
comma 2 lettera g) del D.Lgs 18l/00, così come
sostituito dal D.Lgs 297/02, vale a dire “i centri per “impiego.., e gli altri
organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni in
conformità alle norme regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
“. Ciò che rileva, pertanto, è la specifica normativa che sul piano legislativo
e regolamentare le singole regioni e province autonome hanno emanato in materia
di organizzazione dei servizi per l’impiego. Al riguardo nulla è mutato
rispetto alla vigente normativa e, pertanto, sarà cura delle medesime Regioni e
Province Autonome confermare o modificare le disposizioni fino ad oggi in
vigore.

Per sede di lavoro si intende il
luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di
lavoro, Pertanto, allorché questa non coincida con la sede legale del datore di
lavoro, il Servizio competente va individuato con riferimento al Comune ove è
ubicata l’unità locale cui il lavoratore è adibito all’atto dell’assunzione.

Edilizia, agricoltura, gente di mare

Alcune precisazioni si rendono
necessarie per le assunzioni dell’agricoltura e dell’edilizia e della gente di
mare, in ragione delle peculiarità che il luogo della prestazione riveste in
questi settori.

– Nel caso dell’
edilizia, la locuzione sede di lavoro è valida anche per il cantiere
mobile, essendo lo stesso una vera e propria unità produttiva. In questo caso,
il datare di lavoro comunicherà l’assunzione del lavoratore al servizio
competente del comune dove è stata fissata l’apertura del cantiere mobile e a
nulla rileveram1o j successivi spostamenti fisici del cantiere medesimo. Le
comunicazioni modificative dovranno riguardare esclusivamente i casi di
distacco e trasferimento del lavoratore e non già del cantiere.

– Un caso ancora diverso è quello
previsto per la gente di mare, la cui comunicazione, disciplinata
dall’articolo 11 del Dpr 231/06, va resa nei confronti degli uffici di
collocamento della gente di mare – già istituiti ai sensi dell’articolo 2 del
Rd 1031/25 – territorialmente competenti in base al luogo ove si verifica
l’imbarco.

– Per quanto riguarda il datare
di lavoro agricolo, ferma restando la regola generale che vede nella
circoscrizione in cui insiste il fondo il criterio di individuazione del
corrispondente servizio competente, qualora il fondo insista su più
circoscrizioni, il datore di lavoro può a sua discrezione individuare il
servizio competente al quale inviare la comunicazione.

Data le specificità proprie del
settore, alfine di valutare l’impatto che l’entrata in vigore delle
disposizioni contenute nei commi 1180 e SS. della Legge Finanziaria 2007 ha sul reclutamento
dei lavoratori agricoli, verrà effettuato un attento
monitoraggio che gli esiti della presente nota hanno sull’evoluzione e le
dinamiche organizzati ve dell’intero settore.

Termine e modalità di comunicazione

Il termine di comunicazione, come
stabilito nel novellato comma 2 dell’articolo 9bis,
scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione
del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi dì giorno festivo. Infatti,
stante il tenore letterale della previsione normativa e la sua finalità. la scadenza del termine in un giorno festivo non può
comportare un suo automatico differimento al giorno successivo. L’avvenuto
adempimento deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da
cui si possa evincere la data certa in cui la
trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla
tradizionale raccomandata a/r e dalla consegna diretta allo sportello del
servizio competente, anche dai servizi telematici quali il fax ovvero la
procedura infom1atÌca di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in
cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente.

In proposito, si ritiene che, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale di
cui al comma 7 dell’articolo 4bis del D.Lgs 181/00 (vedi infra). nelle Regioni in cui sono stati attivati servizi informatici
per l’invio delle comunicazioni obbligatorie gli stessi possano essere
normalmente utilizzati a condizione che garantiscano la predetta procedura di
validazione temporale.

In caso di urgenza connessa ad
esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni
dall’instaurazione del rapporto di ‘avaro, fermo restando l’obbligo di
effettuare entro il ,giorno antecedente, mediante
comunicazione con data certa di trasmissione, una prima informativa al Servizio
competente, limitata alla data di inizio della prestazione e alle generalità
del lavoratore e del datore di lavoro, intendendo per generalità almeno nome e
cognome (ragione sociale) e codice fìscale. Benché la norma faccia riferimento
a motivi di urgenza di carattere produttivo, si ritiene che la formulazione
possa ricomprendere anche le ipotesi in cui l’assunzione effettuata per evitare
danni alle persone ed agli impianti ed in tutti quei casi in cui sussistano
motivate esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non consentano di
procrastinare 1’impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di
acquisire le informazioni complete necessarie per adempiere all’obbligo.

Restano escluse dall’obbligo di
comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa
di “forza maggiore”, ovvero di avvenimenti dì carattere straordinario, che il
datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente
prevedere con l’esercizio dell’ordinaria diligenza e che sono tali da imporre
un’assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da
ricomprendere gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, gli
uragani; terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non
procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria
indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso del!’ assenza (es.
i supplenti del settore scolastico). Solo in tali casi, in cui la comunicazione
non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi
dell’evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve
essere effettuata entro il primo giorno utile e comunque, non oltre il 5°
giorno.

Qualora, per una qualsiasi
ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si
instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a dame immediata
comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni
successivi.

Trasformazione del rapporto di
lavoro

Già il comma 5, dell’articolo
4bis del D.Lgs 181/00 aveva esteso l’obbligo di comunicazione ad alcune vicende
modificative del rapporto di lavoro. In virtù del comma 1183 della legge in
esame a!1e ipotesi già previste si aggiungono altri casi, per
cui si determina i! seguente assetto
complessivo:

a) trasformazione da rapporto di
tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro

subordinato;

b) proroga del termine
inizialmente fissato;

c) trasformazione da tempo
determinato a tempo indeterminato;

d) trasformazione da tempo
parziale a tempo pieno;

e) trasformazione da contratto di
apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

f) trasformazione da contratto di
formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;

g) trasferimento del lavoratore;

h) distacco del lavoratore;

i) modifica della ragione sociale
del datore dì lavoro;

j) trasferimento d’azienda o dì
ramo di essa.

Benché manchi una
esplicita previsione si ritiene che in via interpretati va l’obbligo di
comunicazione sussista anche per l’ipotesi di trasformazione del contratto di
inserimento (ex articolo 54, D.Lgs 276/03) in contratto a tempo indeterminato,
stante l’assimilazione di tale contralto con il contratto a termine (ai sensi
del comma 1 dell’articolo 58 del decreto citato).

Nulla è modificato in ordine al
termine ed alle modalità di comunicazione, che deve avvenire entro cinque
giorni.

Cessazione del rapporto di lavoro

Nessuna modifica a quanto già
previsto al riguardo dall’articolo 21, comma 1, della legge 264/49, come
sostituito dall’articolo 6, comma 3 del D.Lgs 18l/00.
Pertanto, la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero la
diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine (precedentemente
comunicata all’atto di assunzione) va comunicata al servizio competente presso
il quale è ubicata la sede di lavoro, entro cinque giorni dal verificarsi
dell’evento. Allo stesso modo, restano valide le disposizioni previste da
normative speciali quali quelle del collocamento mirato, la cui cessazione, per
effetto dell’articolo 10 giorni dalla data della cessazione medesima.

Disciplina speciale per le
agenzie di somministrazione

Una regolamentazione particolare
è prevista per le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di
lavoro. Quest’ultime possono effettuare le comunicazioni di assunzione,
cessazione e proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese
successivo alla data di assunzione (ovvero di proroga o cessazione). L’obbligo
“posticipato” al 20 del mese successivo per le Agenzie per il lavoro trova la
propria ragione nel fatto che la “prova” dell’avvenuta instaurazione del
rapporto tra il lavoratore e l’Agenzia si rinviene nel contratto di
somministrazione che deve essere sottoscritto prima dell’invio in missione, con
obbligo di comunicazione per iscritto al prestato re di lavoro (articolo 21, commi 1 e 2, D.Lgs 276/03).

Le comunicazioni a consuntivo
effettuate dalle Agenzie devono essere inviate al Servizio competente ove è
ubicata la sede operativa dell’Agenzia.

Pluriefficacia della
comunicazione

Il comma 1184, che novella il
comma 6 dell’articolo 4bis del D.Lgs 181/00, dispone che “le comunicazioni di
assunzione, cessazione. trasformazione e proroga dei
rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre
esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di con i moduli di cui
al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro
dell’Istituto nazionale della previdenza socia le (INPS), dell’Istituto
nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di
altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della
prefettura-ufficio territoriale del Governo “. Si tratta, come evidente, di una
disposizione di carattere generale volta, da un lato a semplificare gli oneri
di natura burocratica in capo ai datori di lavoro, dall’altro finalizzata a
rendere più omogenei i flussi infoffi1ativi, creando le condizioni per una
maggiore integrazione degli archivi informatici della Pa. La pluriefficacia
della comunicazione effettuata al Servizio competente riguarda naturalmente
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in capo al datore di
lavoro in ordine all’instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di
lavoro. In virtù di tale norma, l’adempimento effettuato secondo la normativa
in esame realizza “l’assolvimento” anche degli altri obblighi di comunicazione,
in quanto il trasferimento dei dati a tutti gli enti interessati deve essere garantito
dal servizio competente secondo le modalità stabilite con il decreto
intem1inistcriale di cui al comma 7 medesimo articolo
(vedi infra).

Una puntuale ricognizione degli
obblighi, che si intendono assolti tramite la comunicazione unica, sarà effettuata
in sede di emanazione del citato decreto, dopo aver acquisito il parere delle
amministrazioni e degli enti interessati.

Per la fase di prima applicazione
si rinvia al successivo paragrafo “Disposizioni transitorie”.

Entrata in vigore

Il comma 1181, abrogando la
previsione di cui all’articolo 7, comma 2 del D.Lgs 297/02 (“le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere
dalla data stabilita dal decreto dell’articolo 4bis del D.Lgs 181/00,
introdotto dall’articolo 6, comma 2) sancisce l’immediata entrata in vigore
delle nuove disposizioni, senza la necessità di attendere il decreto
interministeriale, di cui al comma 7 dell’articolo 4bis del D.Lgs 181/00.

Con riguardo alla comunicazione
di trasformazione, non essendo intervenuta sul punto alcuna modifica al comma 2bis dell’articolo 5 del D.Lgs 181/00 (comma
aggiunto dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs 297/02), l’obbligo
dovrebbe scattare con l’emanazione del mode110 unificato. Tuttavia, sul piano
logico e della ratio sottostante, questa distinzione non ha una ragion
d’essere, essendo evidente l’intento del legislatore di dare rapido corso alla
messa a regime del sistema nel suo impianto complessivo. Pertanto, pur non
essendo tecnicamente possibile, per gli effetti sanzionatori che vi sono
connessi, imporre l’obbligo prima della entrata in
vigore del richiamato decreto, nulla impedisce che laddove sussistano le
condizioni operative si possa avviare una pragmatica anticipazione
dell’adempimento. Peraltro, in molte realtà è prassi molto diffusa la
comunicazione di trasformazione dei contratti a termine e dei contratti di
apprendistato.

Provvedimenti attuativi

Il citato comma
7 dell’articolo 4bis del D.Lgs 181/00 stabilisce che, al fine di
assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli
per le comunicazioni obbligatorie sono definiti con decreto del ministro del
Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro per le Riforme e
le innovazioni nella Pa, d’intesa con la Conferenza Unificata,
Il decreto medesimo deve stabilire anche le modalità informatiche di
trasferimento dei dati e i tempi di entrata in vigore dell’obbligo di
effettuare la comunicazione esclusivamente per via telematica.

Appare evidente la pluralità di
fini che il rinvio al decreto persegue:

a) la definizione e la
manutenzione di standard informatici e statistici, al fine di assicurare
l’omogeneità e l’unitarietà del sistema informativo del lavoro;

b) l’utilizzo pieno dei servizi
informatici per migliorare l’efficienza della Pa e migliorare i rapporti con i
cittadini;

c) la semplificazione
amministrativa a vantaggio delle imprese.

Poiché la materia attiene per
alcuni aspetti alla competenza esclusiva dello Stato (standard statistici,
aspetti sanzionatori) e per altri alla competenza competente delle Regioni c
Province Autonome. il decreto interministeriale dovrà
essere adottato d’intesa con la Conferenza Unificata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Alla luce degli approfondimenti
fin qui condotti ed in attesa che il quadro normativo
si completi con l’emanazione del sopracitato decreto e delle disposizioni
integrative che le Regioni e le Province Autonome vorranno adottare, si
forniscono di seguito alcune prime indicazioni operative per garantire una
uniforme e corretta applicazione della nom1ativa al momento della sua entrata
in vigore.

Modalità defli adempimenti

Per ciascuno degli adempimenti
previsti, i datori di lavoro, ovvero i soggetti per il tramite dei quali gli
adempi mentì possono essere effettuati, si atterranno alle seguenti
indicazioni.

Modulistica

Comunicazione di instaurazione

Per tutte le tipologie dì lavoro
subordinato, l’adempimento sarà effettuato utilizzando il
moli. C/ASS o altra analoga modulistica in uso presso i centri per
l’impiego. Per i datori di lavoro agricolo si continuerà ad utilizzare copia
della Sezione Matricola del Registro d’impresa.

Per i rapporti autonomi in forma
coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro
e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co.,
lavoro a progetto) – data inizio e data fine del rapporto –. corrispettivo lordo — attività e mansioni (descrittivo).

Per i rapporti di socio di
cooperativa, oltre all’indicazione della sussistenza di un rapporto
associativo. per quanto attiene al rapporto di lavoro
ci si atterrà a quanto previsto per il lavoro subordinato o per il lavoro
autonomo (a seconda dei casi).

Per i tirocini e le altre
esperienze lavorative sarà sufficiente indicare il tipo di rapporto. data di inizio e fine.

Comunicazione di cessazione

Per tutte le tipologie di
rapporto si continuerà ad utilizzare il modo C/CRL o altro analogo in uso
presso i centri per l’impiego.

Si ricorda che tale comunicazione
va effettuata solo nel caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato
ovvero per rettificare la data di cessazione indicata all’atto dell’assunzione.

Comunicazione di trasformazione

Nei casi previsti potrà essere
utilizzato il modo C/CRL, indicando la data di trasformazione.

Comunicazione di assunzione,
proroga e cessazione (Agenzie per il lavoro)

La comunicazione al Servizio
competente sarà effettuata utilizzando il moti
Unificalo/Temp, istituito con il Decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 1° settembre 1999.

Inail-Ipsema (disposizione
transitoria)

La comunicazione all’INAIL, ex
articolo 14, comma 2, del D.Lgs 381/00 attraverso gli strumenti informatici,
resta in vigore, per tutti i datori di lavoro – ivi compresi le Agenzie per il
Lavoro.. con le medesime modalità tino alla piena
operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per
le comlmicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall’articolo 4bis,
comma 7, del D.Lgs 181/00. La stessa considerazione vale anche per i datori di
lavoro marittimi nei confronti dell’IPSEMA (comma 1182).

Inps (datori di lavoro agricolo)

Anche la comunicazione che i
datori di lavoro agricolo effettuano all’Inps, ai sensi dell’articolo l, comma
9, del Dl 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 81/2006,
dovrà essere effettuata fino a quando non entrerà in
vigore il decreto sopracitato.

Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo

Anche l’obbligo che impone la
comunicazione allo Sportello Unico, entro 5 giorni dall’assunzione e dalla
cessazione dei rapporti con i cittadini extra comunitari (Articolo 22, comma 7
del Tu 286/98, carne modificato dalla legge 189/02 e
dal Dpr 394/99), potrà essere assolto attraverso il modello unificato. Nelle
more della sua entrata in vigore si ritiene che l’adempimento vada mantenuto
nelle modalità attuali.

È stata, invece, abrogata (comma
1184) quella parte dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs 286/98 che al datore che
assume al proprie dipendenze un cittadino
extracomunitario di comunicarlo in Questura entro 48 ore.

Sanzioni

Nulla viene
innovato riguardo alle sanzioni previste dall’articolo 19, comma 3, del D.Lgs
276/03 per la violazione degli obblighi di comunicazione di assunzione e di
cessazione. Pertanto le sanzioni ivi previste ed applicate ai vecchi precetti,
come chiarito dalla circolare di questo ministero 37/2003
del 24 novembre 2003, troveranno applicazione anche con riferimento alle
violazioni dei nuovi adempimenti a far data dall’entrata in vigore della legge
in esame (l° gennaio 2007).

Al contrario la sanzione
correlata all’obbligo di comunicare le trasformazioni del rapporto di lavoro
sarà applicabile solo dalla data stabilita dal decreto interministeriale di
unificazione dei moduli.

Viene
abrogato (comma 1185) il comma 5 dell’articolo 19 del D.Lgs 276/03 che
prevedeva in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego il c.d.
“ravvedimento operoso”, peraltro mai entrato in vigore.

Disposizioni regionali integrative

Il comma 6ter dell’articolo 4bis
del D.Lgs 181/00, come introdotto dal comma 1184, nello stabilire per i datori
di lavoro pubblici e privati l’obbligo di avvalersi dei servizi informatiCi messi a disposizione dalle regioni, rinvia al
più volte citato decreto interministeriale la disciplina delle modalità e dei
tempi di applicazione delle comunicazioni on fine.

Tuttavia, nelle more
dell’approvazione del provvedimento, le Regioni e le Province Autonome presso
le quali i servizi in parola sono già attivi, potranno con propria
deliberazione anticipare in via sperimentale l’utilizzo del canale telematico
quale unica modalità di adempimento.

Il testo è pubblicato sul sito
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: www.gov.it