Lavoro e Previdenza

Friday 16 May 2008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 16 aprile 2008 Applicazione di misure compensative ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e dis

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 16 aprile 2008 Applicazione di misure compensative
ai sensi degli articoli 22, 24 e 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali e disposizioni
finanziarie per l’esercizio della professione di estetista.

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 gennaio 2006,
n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’art. 1,
commi 1, 3 e 4 e l’allegato B;

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/100/CE
del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla
libera circolazione delle persone a motivo dell’adesione della Bulgaria e della
Romania;

Visto il decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerate le competenze
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale secondo l’art. 5
del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206;

Considerata, secondo quanto
previsto all’art. 24 del decreto legislativo 9novembre 2007, n. 206 [7]esigenza
di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell’art. 17 comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni,
le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione,
l’esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Visto l’art. 17
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Articolo 1.

Individuazione della Direzione
generale competente

1. Alla Direzione generale per le
politiche per l’orientamento e la formazione è attribuita la competenza a
provvedere sulle domande di riconoscimento di qualifiche professionali nei casi previsti al comma 1, lettera 1) e per le attività
di cui al comma 3, lettera e) dell’art. 5 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, individuate nell’allegato IV, Lista II, punto 4) classe ex 851 e
855.

2. La stessa amministrazione è
altresì competente per le domande di riconoscimento, relative alle qualifiche
professionali di cui al comma 1, conseguite in ambito non comunitario, nei casi
disciplinati dall’art. 49 deldecreto del Presidente della Repubblica del 31
agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente
decreto.

Articolo 2.

Procedura amministrativa per il riconoscimento

delle
qualifiche professionali

1. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale – Direzione generale per le politiche per
l’orientamento e la formazione, procede all’istruttoria delle domande di
riconoscimento nei casi di cui al predetto art. 1, secondo quanto stabilito
nell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indicendo
apposita Conferenza di servizi.

2. Alla Conferenza dei servizi,
nominata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990, sono chiamati a
partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di cui all’art. 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri; la Conferenza dei servizi,
sentito un rappresentante nazionale della categoria professionale interessata,
valuta ciascuna istanza di riconoscimento ed esprime parere motivato,
redigendone un apposito verbale.

3. L’amministrazione
procedente emette, in conformità al parere espresso dalla Conferenza dei
servizi, motivato decreto direttoriale con le indicazioni dettagliate in merito
all’eventuale applicazione di misura compensativa; copia del decreto
direttoriale è trasmessa al richiedente il riconoscimento ed all’Autorità
regionale territorialmente competente, in riferimento
alla residenza del richiedente, ai fini dell’avvio delle procedure relative
alla prova d’esame o al tirocinio di adattamento.

4. A seguito della
comunicazione del superamento della prova d’esame o del tirocinio, da parte
della regione di competenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia al richiedente un decreto direttoriale di riconoscimento del titolo
professionale conseguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che consentirà
l’iscrizione agli uffici preposti per l’esercizio della professione.

Articolo 3.

Misure compensative

1. Nell’ambito delle procedure di
cui al predetto art. 1, qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui
all’art. 21 del decreto legislativo9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento
può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non
superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente; nei
casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti
alla disciplina dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394 la scelta della misura compensativa è rimessa
all’amministrazione.

2. La prova attitudinale prevista
dall’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si
articola in una prova scritta o pratica e orale, o in una prova orale, sulla
base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge
4 gennaio 1990, n. 1 , e legge 21 marzo 1994, n. 352;
l’esame teorico-pratico sarà organizzato dalla regione territorialmente
competente, la quale cura l’istituzione delle relative sessioni d’esame dinanzi
a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

3. Il tirocinio di adattamento,
consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni,
dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall’autorità
regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate
nell’art. 4 del presente decreto; a conclusione del periodo stabilito, la
struttura presso cui il tirocinio si è svolto comunica l’esito con apposito
verbale all’autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale – Direzione generale per le politiche per
l’orientamento e la formazione, ai fini dei successivi adempimenti istruttori.

4. In caso di esito
sfavorevole la prova d’esame o il tirocinio potranno essere ripetuti non prima
di sei mesi.

Articolo 5.

Commissione esaminatrice e
svolgimento della prova

1. Lo svolgimento dell’esame
teorico-pratico è presieduto da una commissione costituita dall’autorità
regionale territorialmente competente alla quale partecipano:

a) un componente designato
dall’autorità regionale;

b) un esperto designato
dall’amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato
dall’amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;

d) due esperti designati dalle
organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura
nazionale;

e) due esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a
livello nazionale;

f) il presidente della
Commissione provinciale per l’artigianato o un suo delegato;

g) due docenti delle materie
fondamentali di cui all’art. 3 del presente decreto.

2. Il richiedente deve
presentarsi alla prova munito di valido documento di
riconoscimento.

3. La prova attitudinale, da
svolgersi in lingua italiana, si intenderà superata se, a conclusione della
stessa, la commissione d’esame avrà espresso parere favorevole e dichiarato
idoneo il richiedente.

4. Il giudizio deve essere
adeguatamente motivato.

Previdenza Sociale – Direzione
generale per le politiche per l’orientamento e la formazione, ai fini dei
successivi adempimenti istruttori.

6. In caso di esito
sfavorevole il richiedente potrà essere riammesso a ripetere la prova non prima
di sei mesi.

Articolo 6.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e sue eventuali successive
modificazioni.

Articolo 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese sostenute per
l’organizzazione della misura compensativa sono a carico della regione, nelle
forme e nei limiti stabiliti dalla propria normativa, o in subordine del
richiedente in ragione del costo effettivo del servizio.

Articolo 8.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le relative disposizioni
avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 16 aprile 2008

Il Ministro: Damiano