Penale

Saturday 21 January 2006

Messaggio del Capo dello Stato di rinvio alle Camere della legge contenente modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento 20.1.2006

Messaggio del Capo dello Stato di
rinvio alle Camere della legge contenente modifiche al codice di procedura
penale, in materia di inappellabilità delle sentenze
di proscioglimento 20.1.2006

’’Onorevoli
Parlamentari, mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge recante:
"Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento’’, approvata dalla Camera dei Deputati il 21
settembre 2005 e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006. Dopo accurata
disamina, ritengo di dover formulare alcune osservazioni di
fondo, che attengono alla costituzionalità di disposizioni contenute nel
testo a me inviato. L’articolo 7 della legge modifica l’articolo 606 del codice
di procedura penale che disciplina i casi di ricorso per Cassazione, stabilendo
che tra essi rientrano la ’’mancata assunzione di una
prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa
fosse ammissibile’ e la mancanza o la contraddittorietà ovvero la manifesta
illogicità della motivazione della sentenza.

Le modificazioni apportate
all’articolo 606 del codice di procedura penale, da un lato, sopprimono la
condizione che la mancata assunzione di una prova decisiva sia
rilevante come motivo di ricorso soltanto se adotta come controprova rispetto a
fatti posti a carico o a discarico dal pubblico ministero o dall’imputato;
dall’altro, fanno venir meno la condizione che la mancanza o la manifesta
illogicità della motivazione debbano emergere esclusivamente dal testo del
provvedimento impugnato.

Queste modificazioni generano
un’evidente mutazione delle funzioni della Corte di
Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto
con quanto stabilito dall’articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo
comma, dispone che ’’contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge’.

Nei limiti indicati nella
precedente formulazione dell’articolo 606 del codice di
procedura penale, la valutazione della motivazione demandata dalla Corte di
Cassazione atteneva al controllo della legalità della sentenza. Oggi, dalla
seconda modificazione introdotta, inevitabilmente discende che la Corte di
Cassazione debba procedere al controllo della legalità
dell’intero processo, riconsiderandone ogni singolo atto.

Analoga mutazione si verifica per effetto della prima modificazione, nella
parte in cui obbliga la Corte al controllo del fascicolo processuale in ogni
caso di asserita decisività di qualsiasi prova non ammessa.

Tale mutazione diventerebbe
ancora piu’ gravida di conseguenze ove i due motivi di ricorso – vizi della motivazione
e assunzione di prove – fossero congiuntamente dedotti.

Una Corte Suprema chiamata ad
esercitare funzioni di merito di tale estensione perde
la sua connotazione principale – ulteriormente esaltata dalla recente riforma
dell’ordinamento giudiziario – di ’’organo supremo della giustizia" che
’’assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge’
(articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario), il cui carattere
insopprimibile è stato ribadito nella lettera inviata il 3 gennaio 2006 al
Primo Presidente della Corte di Cassazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme giudiziarie dell’Unione Europea.

Il Primo Presidente della Corte
di Cassazione ha chiaramente indicato che una delle conseguenze della modifica
introdotta sarà l’impossibilità di continuare a
utilizzare il meccanismo di selezione dei ricorsi stabilito dall’articolo 610,
comma 1, del codice di procedura penale, che ha consentito negli ultimi anni
’’una decisiva economia delle risorse, indirizzando verso la settima Sezione
penale della Corte (cosidetta sezione ’’filtro’’, ndr.) il 45 per cento dei
procedimenti pervenuti’’. Questa circostanza, unita all’ampliamento dei motivi
del ricorso per Cassazione, condurrà alla crescita in termini esponenziali del
carico di lavoro della Corte e al progressivo accumulo di arretrato.
Il rischio è che ne risulti compromesso ’’il bene
costituzionale dell’efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi
costituzionali che regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale, e il
canone fondamentale della razionalità delle norme processuali’’ (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n.353 del 1996).
Questo rischio va a recare un vulnus al precetto costituzionale del buon andamento dell’amministrazione – articolo 97 della
Costituzione – applicabile, secondo la giurisprudenza della Corte
Costituzionale, anche agli organi dell’amministrazione della giustizia (cfr. le sentenze della Corte Costituzionale n.86 del 1982 e n.18
del 1989). Tutto ciò è aggravato dalla norma transitoria (articolo 9 della
legge) che, da un lato, prevede l’applicabilità anche ai procedimenti pendenti
delle nuove disposizioni che ampliano i casi di ricorso per cassazione e,
dall’altro, converte in ricorso per cassazione ’’l’appello proposto
prima della data di entrata in vigore della presente legge contro una
sentenza di proscioglimento’.

Un altro problema, strettamente
collegato ai precedenti e che si muove in direzione di un netto aggravamento
della situazione già posta in evidenza, è quello che deriva dall’articolo
4 della legge, che modifica l’articolo 428 del codice di procedura
penale, trasferendo dalla Corte d’Appello alla Corte di Cassazione
l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Ne deriverà non
soltanto un ulteriore aumento di lavoro per la Corte
di Cassazione, ma anche, in caso di mancata conferma della sentenza di non
luogo a procedere, una regressione del procedimento, che ne allungherà
inevitabilmente i tempi di definizione.

È palese la violazione che il
sistema sopra descritto determina, nel suo complesso, del principio della
ragionevole durata del processo, espressamente
consacrato nel secondo comma del già richiamato articolo 111 della
Costituzione. Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei
criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia il
carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio cio’ che
sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità: una delle finalità della
legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della
giustizia penale, mentre, come si è più sopra posto in luce, la legge approvata
provocherà invece un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo
dei tempi del processo.

La funzione compensativa
attribuita all’ampliamento delle ipotesi del ricorso per cassazione ha un
effetto inflattivo superiore di gran lunga a quello
deflattivo derivante dalla soppressione dell’appello delle sentenze di
proscioglimento. Soppressione che, a causa della disorganicità della riforma,
fa si che la stessa posizione delle parti nel processo
venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con
la diversità delle funzioni svolte dalla parti stesse nel processo. Le
assimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma
dell’articolo 111 della Costituzione, a norma del quale: ’’Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a
giudice terzo e imparziale’. Infine, non lo si
dimentichi, è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte
civile, che vede compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere
la sua pretesa risarcitoria all’interno del processo penale.

Un’ulteriore
incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero
totalmente soccombente non puo’ proporre appello, mentre ciò gli è consentito
quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna
diversa da quella richiesta. Infine, rispetto al principio che informa
di sè la legge approvata, e cioè l’inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento, esistono, nel testo, due norme che appaiono
contraddittorie: – l’articolo 577 del codice di procedura penale continua a
prevedere la impugnazione delle sentenze di proscioglimento per i reati di
ingiuria e diffamazione, senza specificare se essa riguardi anche l’appello; –
l’articolo 597, comma 1, lettera b) dello stesso codice, continua a individuare
i poteri del giudice nel caso di appello riguardante una sentenza di
proscioglimento, appello escluso dalle modificazione ora introdotte.

È altresi’ necessario tener
presente che l’articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
sulla competenza penale del giudice di pace, continua a consentire l’appello
del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento. Per i
motivi innanzi illustrati, chiedo alle Camere – a norma dell’articolo 74, primo
comma, della Costituzione – una nuova deliberazione in ordine
alla legge a me trasmessa il 13 gennaio 2006".