Enti pubblici

Thursday 14 April 2005

Medici. Competente a decidere in tema di sospensione disciplinare è l’ autorità giudiziaria ordinaria Tribunale regionale giustizia amministrativa Trentino Alto Adige – sentenza 11 marzo-4 aprile 2005, n. 88

Medici. Competente a decidere in tema di sospensione disciplinare è lautorità giudiziaria ordinaria

Tribunale regionale giustizia amministrativa Trentino Alto Adige sentenza 11 marzo-4 aprile 2005, n. 88

Presidente Numerico estensore Iuni

Ricorrente Mosna controricorrente Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri provincia di Trento

Fatto

Il ricorrente è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in odontostomatologia, ed è iscritto allalbo medici-chirurghi della provincia di Trento, con annotazione della relativa specializzazione.

Nel corso dellanno 1999, la commissione per gli iscritti allalbo dei medici chirurghi, in seguito alle risultanze di un sopralluogo effettuato dalla competente polizia tributaria presso lo studio dentistico Mosna dott. Luigi, deliberava di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Mosna, con laddebito fatti disdicevoli al decoro e alla dignità professionale, per aver contravvenuto allarticolo 13, ultimo comma, del Cdm denuncia di abusivismo della professione e prestanomismo, favorendo lesercizio abusivo della professione odontoiatrica da parte del sig. Fausto Marchi.

Tale procedimento disciplinare veniva, peraltro, sospeso, in attesa della definizione del giudizio penale nel frattempo instaurato dalla Magistratura e che si concludeva con una sentenza di condanna del dott. Mosna alla pena di giorni 40 di reclusione, sostituita dalla multa di lire 3.000.000.

In seguito alla definizione del giudizio penale, la Commissione disciplinare riapriva il procedimento e, con provvedimento in data 21 novembre 2001, applicava al dott. Mosna, la sanzione della sospensione dallesercizio dellattività professionale per un periodo di un anno.

Il dott. Mosna presentava, avverso tale provvedimento, prima ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ex articolo 53 Dpr 221/50, poi ricorso alla Corte di Cassazione; in ambedue i procedimenti si ribadiva la piena legittimità del provvedimento di sospensione dallattività professionale, emesso in data 21 novembre 2001 dalla commissione provinciale dellalbo dei medici chirurghi di Trento.

Preso atto dei contenuti di tali sentenze e della conseguente necessità di dare esecuzione al provvedimento disciplinare, nel frattempo rimasto sospeso, il Consiglio direttivo dellordine comunicava allinteressato, con latto impugnato 24 febbraio 2004, il periodo della sospensione, fissato dal 14 marzo 2004 al 14 marzo 2005, lasciando allo stesso un sufficiente lasso temporale per organizzare la propria attività professionale.

Avverso tale provvedimento, il dott. Luigi Mosna ha proposto ricorso a questo Tribunale, deducendo i seguenti motivi:

1) Illegittimità del provvedimento per violazione di legge falsa applicazione articolo 6, comma 8, della legge 409/85, in relazione agli articoli 3 del Dl Cps 233/46 e 38 Dpr 221/50;

2) Incompetenza relativa per materia;

3) Illegittimità per eccesso di potere;

Si costituiva lordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Trento e con memoria, rilevando preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito nonché linammissibilità del ricorso sotto altri profili, contestava la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

Con ordinanza assunta nella camera di consiglio del 29 aprile 2004, questo Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione e condannato linteressato al pagamento delle spese della procedura cautelare, liquidate in euro 1500,00 a favore dellordine dei medici chirurghi della provincia di Trento.

Con memoria, depositata in data 28 febbraio 2005, la difesa dellordine dei medici resistente ha fornito precisazioni a sostegno delle proprie ragioni, insistendo per il rigetto del ricorso.

Alludienza pubblica dell11 marzo 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

Il ricorso non può essere esaminato nel merito, profilandosi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Invero, il gravame ha ad oggetto lesecuzione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un sanitario libero professionista e la competenza è stata devoluta dal legislatore precostituzionale alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Larticolo 18 del D.Lgs. Cps 233/46 prevede espressamente: contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nelle lettere a) ed f) (esercizio del potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti allalbo) è ammesso ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Il successivo articolo 19 sancisce, poi, la natura giurisdizionale di tale organo ammettendo, avverso le decisioni della commissione centrale, ricorso alle SU della corte suprema di Cassazione, a norma dellarticolo 362 Cpc.

La competenza giurisdizionale della commissione centrale è sopravvissuta allavvento della carta costituzionale, come confermato da una copiosa ed unanime giurisprudenza; la Corte di Cassazione (SU 4124/88) ha avuto modo di precisare che la legge 1034/71 istitutiva dei Tar, fa espressamente salve le attribuzioni di altri organi di giurisdizione (articolo 4) e, pertanto, non incide, con riguardo ai provvedimenti disciplinari irrogati dai consigli dellordine dei medici, sulla devoluzione dei ricorsi contro tali provvedimenti alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale è organo giurisdizionale che preesiste alla Costituzione e, quindi, sopravvive ad essa, ai sensi della sesta disposizione finale della Costituzione medesima.

Lo stesso ricorrente, del resto, ha a suo tempo già impugnato il provvedimento sanzionatorio 21 novembre 2001, prima innanzi alla commissione centrale ed in seguito avanti alla Corte di Cassazione, peraltro con esito negativo a fronte di una dichiarata piena legittimità dellatto in parola.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che la controversia in esame sia sottratta alla competenza di questo giudice amministrativo.

Ritenuto che sussistano giusti motivi per riconoscere il rimborso delle spese del giudizio in favore dellOrdine resistente, nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

il Trga del Trentino – Alto Adige, sede di Trento,  definitivamente pronunciando sul ricorso 107/04, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e condanna il ricorrente al pagamento, a favore dellordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Trento, delle spese di giudizio quantificate in euro 7.000,00 in aggiunta a quelle già liquidate per la fase cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.