Civile

Monday 28 July 2003

Mancata concessione dei benefici previsti in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata. Competente a pronunciarsi sui ricorsi è il G.O. e non il Giudice amministrativo. Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 20 marzo-22 lugli

Mancata concessione dei benefici previsti in favore dei familiari delle vittime della criminalità organizzata. Competente a pronunciarsi sui ricorsi è il G.O. e non il Giudice amministrativo

Cassazione Sezioni unite civili sentenza 20 marzo-22 luglio 2003, n. 11377

Presidente Corona relatore Triola

Pm Martone conforme ricorrente Casciano

Svolgimento del processo

Paola Casciano, quale vedova di Domenico Filocamo, ucciso in un agguato il 18 settembre 1991, impugnava davanti al Tar Calabria il decreto in data 3 luglio 1998 con il quale il capo della polizia aveva rigettato listanza diretta ad ottenere la speciale elargizione prevista dalla legge 466/80 e 302/90, in favore dei familiari delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

Con sentenza in data 25 maggio 1999 il Tar rigettava il ricorso.

Paola Casciano proponeva appello, che veniva rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza in data 27 novembre 2000, in base alla considerazione che non risultava provato che lomicidio di Domenico Filocamo fosse stato commesso per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui allarticolo 416bis del Cp, secondo quanto previsto dallarticolo 7 legge 302/90.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Paola Casciano, con un unico motivo, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con lunico motivo del ricorso Paola Casciano, sul presupposto che lelargizione di cui si discute è oggetto di una obbligazione a carico della pubblica amministrazione che è priva di potestà discrezionale sia per quanto riguarda lentità, prefissata dalla legge, sia per quanto riguarda la stessa derogabilità dellindennità, il cui presupposto è circoscritto alla qualificabilità del fatto criminoso come riconducibile al fatto di criminalità organizzata, sostiene che la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo è fondato.

Questa Suprema Corte infatti, ha già avuto occasione di affermare che con riguardo alla elargizione della indennità prevista dallarticolo 5 legge 466/80 sussisteva un vero e proprio diritto soggettivo e la identica conclusione si impone nella attuale controversia.

In senso contrario non potrebbe sostenersi che la norma in questione è stata abrogata e sostituita dalle disposizioni di cui alla legge 302/90, il cui articolo 7 prevede per i componenti organi amministrativi lespletamento di varie attività prima della erogazione della indennità.

Va, infatti, osservato che la discrezionalità della pubblica amministrazione nella corresponsione di contributi o indennità, che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte esclude la titolarità di un diritto soggettivo in capo ai potenziali beneficiari, va intesa come libertà della pubblica amministrazione stessa di corrispondere o meno il contributo o lindennità quando, allesito di una eventuale istruttoria, non sia contestabile la sussistenza dei requisiti di legge in capo a tali beneficiari.

La attività diretta, invece, allaccertamento di tali requisiti, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa.

Applicando tali principi consegue che lindennità per cui causa è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione non residua alcun margine di discrezionalità una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, listruttoria di cui allarticolo 7 citato.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

In considerazione delle particolarità della controversia, ritiene il collegio di compensare le spese dellintero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese dellintero giudizio.