Banca Dati

Thursday 17 December 2015

Luglio col bene che ti voglio…

Nello scorso mese di luglio il Tribunale di Milano, sez.IX, si è pronunciato su due temi che spesso i coniugi in crisi sottopongono ai loro legali.

1)      L’assegno di mantenimento della prole va pagato anche d’estate
Con sentenza 1^ luglio 2015 il Tribunale di Milano ha affermato, una volta di più, che “il giudice della famiglia, regolando la contribuzione del genitore non convivente al mantenimento della prole, stabilisce una somma astratta in un’unica soluzione, quantificandola in moneta: ogni anno il genitore onerato è tenuto a versare all’altro in via anticipata l’importo stabilito. Per prassi l’assegno di mantenimento dei figli è fissato a rate mensili (12 rate), ne consegue che nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto (o estivi in genere) è ipotizzabile poiché quell’importo non costituisce altro se non la rata della somma globale che va somministrata per quella periodicità
Cari padri, abbandonate quindi ogni speranza di vedervi decurtare o addirittura sospendere il mantenimento fissato per i mesi estivi, quando, nella norma, i vostri figli trascorreranno tempi paritetici presso di voi e presso la madre, che riceverà comunque il Vs aiuto economico.
Ciò, afferma il Tribunale di Milano, perché le rate mensili altro non sono che una modalità di pagamento del complessivo contributo annuo, che, in teoria, già tiene conto dei tempi di permanenza della prole presso l’uno o l’altro genitore.
D’altro canto è assodato che l’assegno di mantenimento per il figlio non costituisce né il mero rimborso delle spese sostenute dal genitore convivente nel mese in questione, né deve essere limitato alle esigenze di prima necessità, costituendo invece “la rata mensile di un assegno annuale determinato in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno” (Cassazione, 18869/2014).
Ovviamente, se le parti sono d’accordo fra di loro, potranno concordare che nei mesi estivi, ovvero in caso di lunghi viaggi con il genitore non convivente, l’assegno di cui costui fosse onerato venga ridotto.
Ma ciò sarà possibile solo e sempre se i coniugi sono concordi.

2)      Il coniuge che tradisce non può essere considerato un genitore inadeguato
Con ordinanza 9 luglio 2015 il Tribunale di Milano in sede di comparizione coniugi ed emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, esprimeva delle interessanti e condivisibili riflessioni sull’adeguatezza genitoriale.
Da un lato infatti affermava che “non è sostenibile che un marito (ndr: o una moglie) eventualmente (ndr: in quanto ancora da dimostrare in quella fase) fedigrafo sia di conseguenza un padre (ndr: o una madre) inadatto: la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio è certamente sanzionabile con l’addebito, finanche con l’azione risarcitoria; ma non giustifica affatto un affido monogenitoriale o una limitazione del diritto di visita del padre.
Essere un pessimo marito (o moglie) non significa quindi essere un pessimo genitore. E, prosegue il  Tribunale, il genitore che utilizzi l’infedeltà dell’altro coniuge come argomento per incidere sul rapporto tra questi ed i figli, pone in essere una condotta scorretta e non allineata ai doveri genitoriali, e come tale sanzionabile.
A tutela dei figli, incolpevoli ed inconsapevoli spettatori della separazione dei genitori, è inappropriato far discendere dalla violazione del dovere di fedeltà di un coniuge la sua incapacità come genitore: non si potrà per ciò stesso chiedere un affidamento monogenitoriale, ovvero una limitazione dei rapporti tra il figlio ed il genitore fedifrago.  Un contrario comportamento potrebbe essere sanzionato in capo al genitore, diciamo così, “tradito”.
L’unica raccomandazione, ma, dice il giudice, affidata al buon senso individuale, e non al diritto o alla psicologia, sarà quella di introdurre con adeguati tempi terze figure affettive nella vita dei figli per evitare che essi individuino la causa della separazione nella terza persona, andando incontro a conflitti con il genitore. Ma questa, è, appunto, decisione di buon senso.
L’ordinanza si segnala anche per un altro inciso a proposito dell’adeguatezza del genitore con problemi psichiatrici. Afferma il Giudice che, come il tribunale di Milano ha già affermato in altra occasione, (Trib. Milano sez. IX civ, ordinanza 27.11.2013), non è possibile ipotizzare una inadeguatezza del genitore solo perché malato. Il fatto che un paziente sia “malato” a causa di un disturbo psichiatrico non è elemento sufficiente per escluderlo dalla responsabilità genitoriale.
Osserva infatti il giudice che la misura dell’affidamento monogenitoriale dei minori – se giustificata per la sola patologia del genitore – non costituisce espressione dell’art 337 quater c.c. (l’affidamento “super esclusivo”) ma l’applicazione dello “stigma”, ossia dei pregiudizi sociali e preconcetti che circondano la malattia mentale e creano una sorta di marchio invisibile intorno al paziente, visto – sovente e senza ragione – come socialmente pericoloso, aggressivo o non curabile.
Da quanto sopra, si ricava, ancora una volta che “il preminente interesse del minore” cui devono conformarsi i provvedimenti del giudice della famiglia, si compone essenzialmente di due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano.

(Avv. Elena Buscaglia)