Ambiente

Thursday 15 September 2005

Lo Stato e gli enti locali possono imporre tasse sugli impianti di telecomunicazione. Corte di giustizia Europea – Sezione prima – sentenza 8 settembre 2005

Lo Stato e gli enti locali possono imporre tasse sugli impianti di
telecomunicazione.

Corte di giustizia Europea – Sezione
prima – sentenza 8 settembre 2005

Presidente Jann
– Relatore Colneric

Ricorrente Mobistar
SA e Belgacom Mobile SA

Causa C-544/03 e C-545/03 ««Articolo
59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, articolo 49 CE) – Servizi
di telecomunicazione – Direttiva 90/388/CEE – Articolo 3 quater
– Eliminazione di ogni restrizione – Imposte comunali
sui piloni, sui tralicci e antenne di diffusione per GSM»

1. Le domande di pronuncia
pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 59 del Trattato CE
(divenuto, a seguito di modifica, articolo 49 CE) e 3 quater
della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, n. 90/388/CEE, relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione (GU L
192, pag. 10), come modificata, al fine della completa apertura alla
concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, con direttiva della
Commissione 13 marzo 1996, n. 96/19/CEE (GU L 74, pag. 13; in prosieguo: la
«direttiva 90/388»).

2. Tali domande sono
state presentate nell’ambito di controversie proposte da operatori di telefonia
mobile stabiliti in Belgio, la società Mobistar SA
(in prosieguo: «Mobistar») e la società Belgacom Mobile SA (in prosieguo: «Belgacom
Mobile»). I detti due operatori chiedono l’annullamento delle imposte
introdotte dai comuni di Fléron (Belgio) e di Schaerbeek (Belgio) sulle antenne, sui tralicci e,
rispettivamente, sui piloni di diffusione per GSM o per le antenne esterne.

3. Con ordinanza del Presidente della
Corte 4 marzo 2004, le cause sono state riunite ai fini della
fase scritta e orale e della sentenza.

Contesto normativo

4. L’articolo 59, primo comma, del
Trattato CE così dispone:

«Nel quadro delle
disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione di servizi
all’interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo
transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un
paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

5. L’articolo 86,
primo comma del Trattato CE (divenuto articolo 82, primo comma, CE): così
dispone:

«È incompatibile con il mercato
comune e vietato, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte
di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una
parte sostanziale di questo».

6. L’articolo 90 del Trattato CE
(divenuto articolo 86 CE) è così formulato:

«1. Gli Stati membri non emanano né
mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura
contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate
dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi.

2. Le imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale o
aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente
trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della
specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull’applicazione
delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati
membri, opportune direttive o decisioni».

7. Ai sensi dell’articolo 3 bis della
direttiva 90/388:

«Oltre ai requisiti stabiliti
all’articolo 2, secondo comma, gli Stati membri, nell’indicare le condizioni
per la concessione di licenze o di autorizzazioni
generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali devono garantire
quanto segue:

i) le condizioni per la concessione delle
licenze non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle
esigenze fondamentali e, nel caso dei sistemi destinati al grande pubblico,
dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni
commerciali ai sensi dell’articolo 3;

ii) le condizioni per la concessione
delle licenze per i gestori delle reti mobili devono garantire un comportamento
trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di
proprietà comune;

iii) le condizioni per la concessione
delle licenze non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate. Gli Stati
membri non possono, in particolare, impedire l’abbinamento di licenze o
limitare l’offerta di tecnologie differenti che si avvalgono di frequenze
distinte qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.

(…)».

8 L’articolo 3 quater
della direttiva 90/388 prevede:

«Gli Stati membri provvedono affinché
sia rimossa ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili
e personali in relazione all’installazione della loro
infrastruttura, all’impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all’uso in
comune dell’infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta salva la
possibilità di limitare l’impiego di tali infrastrutture alle attività previste
nella licenza o autorizzazione».

9 Gli articoli
3 bis e 3 quater della direttiva 90/388 sono stati
introdotti con direttiva della Commissione 16 gennaio 1996, n. 96/2/CEE che
modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e
personali (GU L 20, pag. 59). Il primo ‘considerando’ della
direttiva 96/2 è così redatto:

«considerando che nella sua
comunicazione in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle
comunicazioni mobili e personali del 23 novembre 1994, la Commissione ha
stabilito le principali azioni necessarie per il futuro quadro regolamentare
richiesto per poter sfruttare il potenziale di questo mezzo di comunicazione.
Ha sottolineato l’esigenza di eliminare al più presto
tutti i diritti esclusivi e speciali ancora vigenti nel settore attraverso la
piena applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e la
modifica della direttiva 90/388 […] modificata da ultimo dalla direttiva
95/51/CE (…). Inoltre la comunicazione ha preso in
considerazione l’eliminazione delle restrizioni esistenti in materia di libera
scelta delle infrastrutture di base utilizzate dai gestori delle reti
mobili per impiegare e sviluppare la propria rete ai fini delle attività
consentite in base alle loro licenze o autorizzazioni. Tale azione è stata
ritenuta essenziale per poter superare le attuali distorsioni in materia di
libera concorrenza ed in particolare per garantire a tali gestori il controllo
dei propri costi».

10 Secondo il quarto ‘considerando’
di questa stessa direttiva:

«considerando che
vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di
comunicazioni mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione
di licenze per tali servizi. Tuttavia, in molti Stati membri il numero di licenze
accordate è tuttora limitato sulla base di criteri
discrezionali o nel caso di gestori concorrenti con gli organismi di
telecomunicazioni resta soggetto a restrizioni tecniche quali il divieto di
utilizzare un’infrastruttura diversa da quella fornita dall’organismo di
telecomunicazioni.

11 Il sedicesimo ‘considerando’ della
detta direttiva precisa:

«(…) Inoltre le restrizioni in
materia di fornitura di infrastruttura propria e di
impiego di infrastruttura messa a disposizione da terzi stanno rallentando lo
sviluppo dei servizi mobili, in particolare poiché una efficace mobilità
paneuropea per GSM si basa sull’ampia disponibilità di sistemi di segnalazione
a indirizzi, tecnologia non ancora offerta su scala universale dagli organismi
di telecomunicazioni in tutta l’Unione europea.

Tali restrizioni sulla fornitura e
sull’impiego di infrastrutture limitano la prestazione
di servizi di comunicazioni mobili e personali da parte dei gestori di altri
Stati membri e sono quindi incompatibili con l’articolo 90 in combinato
disposto con l’articolo 59 del trattato. Nella misura in cui viene
impedita la concorrenza nella prestazione di servizi mobili di telefonia vocale
in quanto l’organismo di telecomunicazioni non è in grado di soddisfare la
domanda di infrastruttura del gestore dei servizi mobili oppure può provvedervi
esclusivamente sulla base di tariffe non orientate ai costi della capacità di
circuiti affittati, tali restrizioni favoriscono inevitabilmente l’offerta da
parte dell’organismo di telecomunicazioni di servizi di telefonia fissa per i
quali la maggior parte degli Stati membri mantiene ancora diritti esclusivi. La
restrizione in materia di fornitura ed impiego di infrastrutture
è incompatibile con il combinato disposto dell’articolo 90 e dell’articolo 86.
Di conseguenza, gli Stati membri devono rimuovere tali restrizioni e accordare,
su richiesta, ai gestori mobili interessati, secondo
criteri di non discriminazione, l’accesso alle scarse risorse necessarie ad
installare la propria infrastruttura, comprese le radiofrequenze».

12. L’articolo 11, n. 1, della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE,
relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni
generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione
(GU L 117, pag. 15) intitolato «diritti e oneri per le licenze individuali», è
così formulato:

«Gli Stati membri fanno sì che i
diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione
siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il
rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze
individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro
che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente
dettagliata perché possano essere facilmente accessibili».

13. Le direttive 90/388/ e 97/13 sono
state abrogate con decorrenza 25 luglio 2003 dalla direttiva della Commissione
16 settembre 2002, n. 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L
249, pag. 21) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo
2002, 2002/21/CEE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33),
che sono però successive alle controversie di cui alla causa a qua.

Le controversie di
cui alla causa a qua e le questioni pregiudiziali

La causa C-544/03

14. Il Consiglio comunale di Fléron nella seduta 27 gennaio 1988 adottava un regolamento
tributario sui piloni, tralicci e antenne di diffusione di GSM. L’imposta veniva istituita a partire dal 1° gennaio 1998 per un
periodo di tre anni scadente il 31 dicembre 2000. Essa ammontava a BEF 100 000
per pilone, traliccio o antenna ed era dovuta dal loro
proprietario.

15.
Il 12 aprile 1999, la Mobistar chiedeva
l’annullamento del detto regolamento tributario presso il Consiglio di Stato.

16. Tra i motivi di
annullamento presentati a sostegno del ricorso, la Mobistar
deduce che il regolamento tributario impugnato costituisce una restrizione allo
sviluppo della sua rete di telefonia mobile vietata dall’articolo 3 quater della direttiva 90/388.

17. Il Conseil
d’Ètat, considerando, da un lato, di non essere in
grado di pronunciarsi sulla fondatezza di tale motivo senza applicare una norma
di diritto comunitario che solleva un problema interpretativo e, dall’altro,
che anche la compatibilità del tributo contestato con l’articolo 49 CE solleva un problema, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

«1) Se l’articolo 49 […] CE debba essere interpretato nel senso che esso osta a una
normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale che introduca un’imposta
sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali utilizzate nell’ambito
dello sfruttamento delle attività previste nelle licenze e autorizzazioni.

2) Se l’articolo 3 quater della direttiva […] nella parte in cui tale articolo
riguarda la rimozione di “ogni restrizione”, osti a
una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale che introduca
un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali utilizzate
nell’ambito dello sfruttamento delle attività previste nelle licenze e
autorizzazioni».

Causa C-545/03

18 Il Consiglio comune di Schaerbeek nella seduta 8 ottobre 1997, adottava un
regolamento tributario relativo all’imposta sulle antenne esterne che modifica il regolamento tributario relativo alle antenne
paraboliche in precedenza adottato da questo stesso consiglio comunale. Per gli
esercizi dal 1997 al 1999 veniva istituita un’imposta
annua sulle antenne esterne. Per antenne esterne, si intendevano
non solo le antenne paraboliche ma anche le antenne per la rete GSM o altre. L’importo dell’imposta era fissata in BEF 100 000 per antenna
rete GSM e a BEF 5 000 per antenna parabolica o altra.

19. Il 19 dicembre 1997, la Belgacom Mobile ricorreva al Conseil
d’État chiedendo l’annullamento del detto regolamento
tributario.

20 Uno dei motivi presentati a
sostegno del ricorso deduce la violazione delle disposizioni comunitarie
relative all’istituzione di una rete di telefonia mobile di qualità e esente da restrizioni, in particolare l’articolo 3 quater della direttiva 90/388

21 Il Conseil
d’État, considerando parimenti di non essere in grado
di pronunciarsi sulla fondatezza di tale motivo senza fare applicazione di una
norma di diritto comunitario che solleva un problema interpretativo, ha
giudicato che a norma dell’articolo 234 CE dovevano
essere poste due questioni pregiudiziali identiche a quelle poste nella causa
C-544/03.

Sulla domanda di riapertura della fase orale

22 Con atto depositato in cancelleria
il 2 maggio 2005, il governo olandese ha chiesto alla Corte di disporre la
riapertura della fase orale del procedimento in applicazione
dell’articolo 61 del regolamento di procedura.

23 A sostegno di tale domanda, detto
governo deduce essenzialmente che nelle sue conclusioni l’avvocato generale ha
proposto di basare la risposta su fondamenti diversi da quelli ai quali fa
riferimento il giudice del rinvio, e cioè sulla direttiva
97/13, la quale non ha costituito oggetto di alcuna approfondita discussione
tra tutte le parti, sia nelle osservazioni scritte come pure in quelle
presentate all’udienza. Il detto governo desidera formulare osservazioni a tal
riguardo.

24 Si deve a
questo proposito ricordare che la Corte può, d’ufficio su proposta
dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, disporre la riapertura
della fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento di
procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa
debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di
discussioni tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar, Racc.
pag. I‑665, punto 18; sentenze 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., Racc. pag. I-1577, punto 42, e 30 marzo 2004, causa C-147/02, Alabaster, Racc. pag. I‑3101,
punto 35).

25 Nella presente fattispecie,
tuttavia, la Corte,
sentito l’avvocato generale, ritiene che dispone di
tutti gli elementi necessari per risolvere la questione sollevata e che tali
elementi hanno costituito oggetto della trattazione svolta dinanzi ad essa. La
domanda di riapertura della fase orale del
procedimento va quindi respinta.

Sulla prima questione

26 Con la prima questione, il giudice
a quo vuol sapere se l’articolo 59 del Trattato CE (divenuto, a seguito di
modifica, articolo 49 CE) vada interpretato nel senso
che osta a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale
istituisca un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali
utilizzate nell’ambito della gestione delle attività coperte da licenze e
autorizzazioni.

27 Se è vero che allo Stato attuale
del diritto comunitario la materia delle imposte dirette non rientra, in quanto
tale, nella competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati
membri sono tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto comunitario le
competenze da essi conservate (v. sentenze 14 febbraio
1995, causa C279/93, Schumacker, Racc.
pag. I-225, punto 21; 21 novembre 2002, causa
C-436/00, X e Y, Racc. pag. I-10829, punto 32; e 11 marzo 2004, causa C‑9/02,
De Lasteyrie du Saillant, Racc. pag. I-2409, punto 44).

28 Nel settore della libera
prestazione dei servizi la Corte ha quindi riconosciuto che un provvedimento
fiscale nazionale che ostacoli l’esercizio di tale
libertà può costituire una misura vietata, sia che sia stato emanato dallo
Stato stesso ovvero da un ente locale (v., in tal senso, sentenza 29 novembre
2001, causa C-17/00, De Coster, Racc.
pag. I-9445, punti 26 e 27).

29 Secondo la giurisprudenza della
Corte, l’articolo 59 del Trattato prescrive non solo l’eliminazione di
qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di
servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma
anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi
indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri,
allorché sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività
del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente
servizi analoghi (v. sentenze 9 agosto 1994, causa C-43/93, Vander
Elst, Racc. pag. I-3803, punto 14, e De Coster, già citata,
punto 29).

30 Inoltre, la Corte ha già avuto
modo di affermare che l’articolo 59 osta all’applicazione di qualsiasi
normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi
tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna
ad uno Stato membro (sentenza De Coster, già citata,
punto 30 e giurisprudenza ivi citata, come pure punto
39).

31 Per contro, dall’articolo 59 del
Trattato non sono contemplate misure il cui solo effetto è quello di produrre
costi supplementari per la prestazione di cui trattasi e che incidono allo
stesso modo sulla prestazione di servizi tra Stati membri e su quella interna ad uno Stato membro.

32 Per quanto riguarda la questione
se la riscossione da parte delle autorità comunali di tributi come quelli di
cui alle cause a qua costituisca un ostacolo incompatibile con il detto
articolo 59, si deve rilevare che siffatti tributi sono indistintamente
applicabili a tutti i proprietari degli impianti di telefonia mobile nel
territorio comunale interessato e che gli operatori stranieri non sono, né di fatto né di diritto colpiti da tali misure in modo più
pesante degli operatori nazionali.

33 I provvedimenti fiscali di cui
trattasi non rendono la prestazione di servizi transfrontaliera neppure più
difficoltosa della prestazione di servizi interna. È vero, l’istituzione di
un’imposta sui piloni, tralicci e antenne può rendere
più costose le tariffe delle telecomunicazioni di telefonia mobile dall’estero
verso il Belgio e vice versa. Tuttavia, le prestazioni
di servizi telefonici interne sono, soggette al rischio di ripercussione
dell’imposta sulle tariffe nella stessa misura.

34 Si deve
aggiungere che nulla nel fascicolo lascia intravedere che l’effetto cumulativo
delle imposte locali comprometta la libera prestazione di servizi di telefonia
mobile tra gli altri Stati membri e il Regno del Belgio.

35 La prima questione va pertanto
risolta dichiarando che l’articolo 59 del Trattato deve essere interpretato nel
senso che non osta a che una normativa di un’autorità nazionale o di un ente
locale istituisca un’imposta sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e
personali utilizzate nell’ambito della gestione delle attività coperte dalle
licenze e autorizzazioni che è indistintamente
applicabile ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri e
colpisce allo stesso modo la prestazione di servizi interna a uno Stato membro
e la prestazione di servizi tra Stati membri.

Sulla seconda questione

36 Con la seconda questione, il
giudice a quo vuole in sostanza sapere se provvedimenti di carattere fiscale
che si applicano a infrastrutture di comunicazioni
mobili rientrino nell’articolo 3 quater della
direttiva 90/388.

37 Si deve
in limine constatare che il fatto generatore delle imposte sulle infrastrutture
di telecomunicazioni non è il rilascio di una licenza. Pertanto la direttiva
97/13 che è stata invocata dalla Mobistar nel corso
dell’udienza è inapplicabile ai fatti di causa.

38 Per quanto riguarda la direttiva
90/388 si deve innanzi tutto constatare che la
formulazione del suo articolo 3 quater, in quanto
prescrive la rimozione di «ogni restrizione» imposta agli operatori di sistemi
di comunicazioni mobili e personali in relazione alle infrastrutture, non
esclude che tra dette restrizioni rientrino anche provvedimenti di carattere
fiscale che si applicano a infrastrutture di comunicazioni mobili.

39 Secondo la costante giurisprudenza
della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario
si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui
essa fa parte (v., in particolare, sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12; 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei,
Racc. pag. 1051, punto 10, e
7 giugno 2005, causa C-17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water e a., Racc.
pag. I-0000, punto 41).

40 La direttiva 90/388 nella versione
iniziale prevedeva l’abolizione di diritti speciali o esclusivi accordati dagli
Stati membri per fornire servizi di telecomunicazioni, ma non includeva nel suo
campo d’applicazione i servizi di comunicazioni mobili. Al fine di estenderne
la portata alle comunicazioni mobili e personali è stata modificata con direttiva 96/2.

41 Quest’ultima
ha l’obiettivo di istituire un quadro normativo che consenta
di sfruttare il potenziale delle comunicazioni mobili e personali eliminando al
più presto tutti i diritti esclusivi e speciali, sopprimendo, per i gestori di
reti mobili, tanto le restrizioni alla libera scelta nella gestione e sviluppo
delle dette reti ai fini delle attività consentite in base alle loro licenze o
autorizzazioni, quanto le distorsioni in materia di libera concorrenza e
garantendo a tali gestori il controllo dei loro costi (v. sentenze 16 ottobre
2001, cause riunite C‑396/99 e C-397/99,
Commissione/Grecia, Racc. pag. I-7577, punto 25, e 22 maggio 2003, causa C‑462/99,
Connect Austria, Racc. pag.
I‑5197, punto 96).

42 La direttiva 96/2 è fondata
sull’articolo 90, n. 3, del Trattato CE. Ne consegue che l’articolo 3 quater della direttiva 90/388 è applicabile solo a
restrizioni incompatibili con l’articolo 90 del Trattato.

43 Secondo il sedicesimo
‘considerando’ della direttiva 96/2, questa è stata adottata in vista di una
situazione in cui la concorrenza in materia di forniture di servizi vocali
mobili era impedita perché gli enti di telecomunicazioni erano incapaci di
soddisfare la domanda di infrastrutture dell’operatore
mobile e perché la maggior parte degli Stati membri hanno mantenuto diritti
esclusivi a favore di tali enti. Partendo dalla constatazione che la
restrizione alla fornitura e all’utilizzo di un’infrastruttura costituisce
un’infrazione al combinato disposto di cui all’articolo 90 del Trattato CE e
all’articolo 86 del Trattato CE, la Commissione ha concluso
che gli Stati membri devono abolire tali restrizioni e concedere, su domanda,
agli operatori mobili interessati l’accesso su una base non discriminatoria
alle rare risorse necessarie per porre in essere la loro propria
infrastruttura.

44 Da ciò consegue che le restrizioni
contemplate dall’articolo 3 quater della direttiva
90/388 sono caratterizzate, da un lato, dal loro nesso con i diritti esclusivi
e speciali degli operatori storici e, dall’altro, dal fatto che vi si possa
porre rimedio con l’accesso alle rare risorse necessarie su base non
discriminatoria.

45 Pertanto, sono contemplate
restrizioni come quelle menzionate a mo’ di esempio al
quarto ‘considerando’ della direttiva 96/2, e cioè la limitazione della
concessione di licenze su una base discrezionale o, nel caso degli operatori
concorrenti degli enti di telecomunicazioni, la subordinazione di tale
concessione a restrizioni tecniche come il divieto di utilizzare infrastrutture
differenti da quelle fornite da tali enti.

46 Inoltre, nella nozione di restrizione
secondo la specifica accezione dell’articolo 3 quater
della direttiva 90/388 rientrano solo provvedimenti che incidono in misura apprezzabili sulla situazione in materia di
concorrenza.

47 Dall’articolo 3 quater della direttiva 90/388 non sono per contro
contemplati provvedimenti nazionali indistintamente applicabili a tutti gli
operatori di telefonia mobile e che non favoriscono, direttamente o
indirettamente, gli operatori che hanno avuto o che hanno
a disposizione diritti speciali o esclusivi a danno dei nuovi operatori situati
in una posizione concorrenziale.

48 Spetta al giudice a quo
assicurarsi che tali condizioni sono soddisfatte nelle cause a qua.

49 Nell’ambito del
suo esame, il giudice a quo dovrà verificare gli effetti delle imposte, tenendo
tra altro conto del momento in cui ciascuno degli operatori interessati è
entrato sul mercato. Può verificarsi che gli operatori che hanno avuto o hanno a
disposizione diritti speciali o esclusivi abbiano potuto beneficiare, prima
degli altri operatori, di una situazione che consenta loro di ammortizzare i
costi di installazione di una rete. Orbene, il fatto
che gli operatori che entrano sul mercato sono
soggetti ad obblighi di servizio pubblico, compresi quelli relativi alla
copertura del territorio, è tale da porli, per quanto riguarda il controllo dei
loro costi, in una situazione sfavorevole rispetto agli operatori storici.

50 Da tutto quanto sopra consegue che
la seconda questione va risolta nel senso che provvedimenti di carattere
fiscale che si applicano a infrastrutture di
comunicazioni mobili non rientrano nell’articolo 3 quater
della direttiva 90/388, a meno che tali provvedimenti favoriscano direttamente
o indirettamente a danno dei nuovi operatori gli operatori che hanno avuto o
che hanno a disposizione diritti speciali o esclusivi e incidano in misura
apprezzabile sulla situazione in materia di concorrenza.

Sulle spese

51 Poiché il procedimento nei
confronti delle parti di cui alla causa principale presenta il carattere di un
incidente sollevato dinanzi al giudice a quo, spetta quest’ultimo
di statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla
Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono costituire oggetto di
rimborso.

PQM

la Corte (Prima Sezione) dichiara e
statuisce:

1) L’articolo 59 del Trattato CE
(divenuto, a seguito di modifica, articolo 49 CE), dev’essere interpretato nel senso che non osta a che una
normativa di un’autorità nazionale o di un ente locale istituisca un’imposta
sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali utilizzate nell’ambito
della gestione delle attività consentite da licenze e autorizzazioni che è
indistintamente applicabile ai prestatori nazionali di servizi e a quelli degli
altri Stati membri e colpisce allo stesso modo la prestazione di servizi
interna ad uno Stato membro e la prestazione di servizi tra Stati membri.

2) Provvedimenti di carattere
fiscale, che si applicano ad infrastrutture di comunicazioni mobili non
rientrano nell’articolo 3 quater della direttiva
della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei
mercati dei servizi di telecomunicazione, come modificata al fine della
completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, dalla
direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, a meno che siffatti
provvedimenti favoriscano, direttamente o indirettamente a danno dei nuovi
operatori gli operatori che hanno avuto o che hanno a disposizione diritti
speciali e esclusivi e incidano in misura apprezzabile
sulla situazione in materia di concorrenza.