Civile

Thursday 13 May 2004

Lo schema di riforma dell’ordinamento giudiziario. (Ddl Comm. Giustizia Camera 11.5.2004)

Lo schema di riforma dell’ordinamento giudiziario.

(Ddl Comm. Giustizia Camera 11.5.2004)

Ddl Camera 4636-bis – Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico. Testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia l’11 maggio

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 1.

(Contenuto della delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità , dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio.

f-bis) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione dell’ufficio del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 9.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 10, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l’espressione del parere è ridotto alla metà.

7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 2.

(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari).

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

1) che venga bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, in un numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici anni e da docenti universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame, da un minimo di quattro e un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità e quella di vice presidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 2) della lettera c); che il numero dei componenti docenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che al momento dell’attribuzione delle funzioni l’indicazione espressa al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di destinazione che nei limiti della disponibilità dei posti deve avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni; 5) Soppresso;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

b-bis) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero

2, il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

c) prevedere che:

1) Soppresso;

2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

3) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

d) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;

3) funzioni giudicanti di secondo grado;

4) funzioni requirenti di secondo grado;

5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

9) funzioni direttive di primo grado;

10) funzioni direttive di secondo grado;

11) funzioni giudicanti di legittimità;

12) funzioni requirenti di legittimità;

13) funzioni direttive di legittimità;

14) funzioni direttive superiori di legittimità;

e) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo quali componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

1.1) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti, orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

1.2) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami indicato al numero 1.1 prima parte;

2) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi indicati ai numeri 1.1 e 1.2 e attribuisca tutte quelle semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

3) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla lettera l) per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive;

4) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 1) e 2) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dal numero 1 e dalle lettere g) ed h);

f) prevedere che:

1) al terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

1.1) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera i), numero 6);

2) al terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3;

2.1) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera i), numero 5)

3) il Consiglio superiore della magistratura individui anche i posti in soprannumero al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1 e 2 ai magistrati che hanno completato il periodo dei primi tre anni di esercizio delle funzioni;

4) fuori dai casi indicati ai numeri 1 e 2 e, in via transitoria, dall’articolo 10, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

6) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

g) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione o presso la Direzione Nazionale Antimafia;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tra anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle ci procuratore della repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della Procura Generale presso la Corte di Appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente del tribunale di sorveglianza nonché quelle di presidente del tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola di formazione della magistratura di cui all’articolo 3 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera e) numero 2 ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni direttive e semidirettive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l’aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) ed al numero 14).

h) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale della Corte di Cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di Cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità o funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1 e 2 possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola di formazione della magistratura di cui all’articolo 3 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera e) n. 2 ultima parte; le funzioni indicate ai numeri 3, 4 e 5 possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera e) numero 2, ultima parte;

i) prevedere che:

1) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato dal consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti, vengano assegnati ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera f), n. 2, e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

2) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti, vengano assegnati ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera f) numero 1 e, per la parte residua vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato dal consiglio giudiziario sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura:

3.1) per il 40 per cento, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera e) numero 1.1 prima parte;

3.2) per il 60 per cento ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera e) numero 1.1 seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente al concorso per titoli indicato al numero 3.2 ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1 ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegna i posti di cui ai numeri 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che non vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5 possono presentare domanda di tramutamento dopo che si sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che si sia decorso il termine di tre anni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata prioritariamente rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio Superiore della Magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6 e 3.7;

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura:

4.1) per il 40 per cento, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera e) numero 1.1 prima parte;

4.2) per il 60 per cento ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera e) numero 1.1 seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2 ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2, messo a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1 ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegna i posti di cui ai numeri 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che non vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5 possono presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5 presso una sede indicata come disagiata e che hanno presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni hanno diritto a che la loro domanda venga valutata prioritariamente rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio Superiore della Magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6 e 4.7;

5) ai fini di cui al numero 3, sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4, sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni giudicanti direttive ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura:

7.1) per il 60 per cento, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera e) n. 1.2;

7.2) per il 40 per cento ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto venti anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto venti anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami indicato al numero 1.1 prima parte, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera e) numero 1.2;

7.3) i posti di cui al numero 7.1,messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2 ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 8.1 ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegna i posti di cui ai numeri 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di Graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

7.6) ai fui di cui ai numeri 7, 7.1 e 7.2 sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

8) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni requirenti direttive o semidirettive ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura:

8.1) per il 60 per cento, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera e) numero 1.2;

8.2) per il 40 per cento ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto venti anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto venti anni di servizio, hanno esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami indicato alla lettera e), numero 1.1, prima parte, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera e) numero 1.2.;

8.3) i posti di cui al numero 8.1, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 8.2 ed espletato nello stesso anno;

8.4) i posti di cui al numero 8.2, messi a concorso e non coperti, vengano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 8.1 ed espletato nello stesso anno;

8.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegna i posti di cui ai numeri 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che non vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

8.6) ai fini di cui al numero 8 sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, da verificare anche mediante esame a campioni sorteggiati dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione, e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; prevedere che i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si procederà alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e tale valutazione dei titoli non potrà incidere sulla votazione finale in misura non inferiore al 50 per cento;

l) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di ci al numero 6), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia è legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che non vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione, e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero di quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera h), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

5-bis) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

5-ter) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 5-bis), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi di ugual grado o di incarichi direttivi in sedi poste rispettivamente fuori dal circondario o dal distretto di provenienza;

5-quater) alla scadenza del termine di cui al numero 5-bis), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni giudicanti direttive e alle funzioni giudicanti semidirettive, composta da un magistrato che esercita le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6.1) sia istituita una commissione di esame alle funzioni requirenti direttive e alle funzioni requirenti semidirettive, composta da un magistrato che esercita le funzioni requirenti direttive di legittimità, da cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive , con particolare riferimento al pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive nonché degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia di cui al D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della Giustizia di cui al D.P.R. 6 marzo 2001 n. 55; in ogni caso si applicano le disposizioni di cui alla lettera i), numero 9 e per le funzioni semidirettive giudicanti si dovrà tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso;

m) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 6) della lettera l) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi, in qualsiasi distretto, escluso quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

n) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato non svolgesse le sue funzioni alla Corte di cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di cassazione o alla Direzione Nazionale Antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di anni dieci per i magistrati destinati al Ministero della giustizia ovvero di anni cinque in tutti gli altri casi. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

o) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere i) e l) siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

p) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità , salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

II. seconda classe: da sei mesi a due anni;

III. terza classe: da due a cinque anni;

IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;

V. quinta classe: da tredici a venti anni;

VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;

VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami di cui alla lettera e) numeri 1.1 , conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera e), numero 1.2), conseguano la sesta classe di anzianità;

4) i magistrati, fermo quanto previsto dalla lettera n) non possono accedere alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale se sono stati collocati fuori ruolo per un periodo complessivo rispettivamente di anni otto, quattordici e diciotto;

q) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

r) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e del programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità , il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

r-bis) prevedere:

1) che, presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale, siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzarne ed organizzarne l’utilizzo, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) che, per ciascuna Corte di appello:

a) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del manager, composta da 11 unità appartenenti alle posizioni economiche C2=2, C1=3, B3=3, B2=3 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, ci si possa avvalere di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

b) gli uffici di cui al punto a) siano allestiti attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

Articolo 3.

(Scuola superiore della magistratura. Tirocinio e formazione degli uditori giudiziari ed aggiornamento professionale e formazione dei magistrati).

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) soppressa

g) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

h) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

i) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

l) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore valutazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

m) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

n) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera m);

o) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera m) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

p) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi.

q) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulate secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

r) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

s) soppressa;

t) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

t-bis) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dall’articolo 2, comma 1), lettera f), numeri 1) e 2), debbano frequentare presso la scuola della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla successiva lettera u), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo, di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell’articolo 7, comma 1), lettera o) della presente legge;

u) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver positivamente frequentato l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola della magistratura siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità , desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività , dalla laboriosità , dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera q); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera o), della presente legge;

v) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità , non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

Articolo 4.

(Riforma dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione).

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di Cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di Cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte ed il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati ed un segretario

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere o), p), s), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da tre magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera m), da cinque magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) Soppressa;

m) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il Presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

n) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

o) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

p) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

q) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

r) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

s) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità , della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dall’articolo 2 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopraindicati il Consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo dove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del Consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s-bis) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del consiglio superiore della magistratura, su materie att7inenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera s), numero 1);

v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera s), numeri 1), 4) e 5);

z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera s), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Articolo 5.

(Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero).

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un Procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più Procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coaudiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai Procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; stabilire che, alla data di acquisto di efficacia dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo1, fermo restando l’obbligo di comunicazione al Consiglio superiore della magistratura dei criteri di cui sopra, sia abrogato l’articolo 7-ter, numero 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come inserito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449; prevedere che il Procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il Procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale della Corte di Cassazione il provvedimento di revoca e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali;

c-bis) prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini.

d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero di magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il Procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dover indicare con apposita direttiva ;

e) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso che segnali obbligatoriamente al Consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, lettera s), numero 3, i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

g) prevedere l’attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione:

1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e 421-bis del codice di procedura penale;

2) nei casi di accertata e grave reiterata violazione di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali;

3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell’ipotesi di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari;

g-bis) prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione sentito il Procuratore nazionale antimafia, possa designare i sostituti procuratori generali addetti alla direzione nazionale antimafia per la trattazione dei giudizi di legittimità nei procedimenti per i reati di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) prevedere che, nei casi di avocazione, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis dell’articolo 70 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Articolo 6.

(Modifiche all’organico della Corte di cassazione e alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa).

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno cinque anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni di legittimità giudicanti;

e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: ” di appello e “.

Articolo 7.

(Norme in materia disciplinare nonché in tema di situazioni di incompatibilità , dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio).

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità , correttezza, diligenza, laboriosità , riserbo e equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 10), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità ;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il Presidente di una sezione o il Presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura

7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

9- bis) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

10) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale né quella di valutazione del fatto e delle prove;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subıto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

4-bis) ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie ovvero dai difensori di costoro;

5) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

6) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

7) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nell’attività di centri politici o affaristici che possano condizionarne l’esercizio delle funzioni o comunque appannarne l’immagine ;

8) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

9) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà , se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità , sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2), primo periodo, della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità , se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti alla lettera d), n. 4-bis, che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della Giustizia o del Procuratore generale della Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza possa essere disposto dalla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, in via cautelare provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m e dalla prima parte della presente lettera in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possa essere disposto solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza ed imparzialità;

o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria;

p-bis) prevedere che i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici né esercitare industrie o commerci o qualsiasi libera professione;

p-ter) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

Articolo 8.

(Norme in materia di procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari).

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro.

2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) l’azione disciplinare possa essere promossa anche dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultima data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale , eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale della Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il Procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a sei mesi e sospende il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale. In ogni caso il Procuratore generale della Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

1-bis) Il Ministro della giustizia in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, ha facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

2) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

3) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

4) il decreto di cui al numero 3) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato ed al Ministro della giustizia

5) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

6) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 5), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

7) decorsi i termini di cui al numero 6), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 3) e 4). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 3) e 4) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

8) della data fissata per la discussione orale è dato avviso al ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’ispettorato generale;

9) il delegato del Ministro della giustizia può presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 1 dell’articolo 7;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità , siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4).

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità , l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

o) prevedere per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione l’obbligatorietà dell’azione disciplinare:

1) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera c), numero 1), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 2), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 3), ad esclusione dell’ultimo periodo, numero 4), ad esclusione dell’ultimo periodo, nonché numeri 5), 6), 7) e 8);

2) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 3), e numero 6) limitatamente all’ipotesi della partecipazione ad associazioni segrete;

3) nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera e), numero 1);

4) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per quanto non stabilito nei precedenti numeri 1), 2) e 3).

Articolo 9.

(Istituzione in via sperimentale dell’ufficio del giudice).

1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell’organizzarne l’attività in vista dell’udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all’udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all’espletamento degli adempimenti che incombono al giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombenti che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), escludere che l’attività dell’ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

c) prevedere che l’organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2.250 unità;

d) prevedere che l’assegnazione degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all’organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d’appello e che l’assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario;

e) prevedere che l’ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera d), sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell’ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l’incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l’assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta dai presidenti di corte d’appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che i presidenti di corte d’appello possano, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere che i presidenti delle corti d’appello provvedano, mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l’assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso; i presidenti delle corti d’appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) Soppresso;

3) le pubblicazioni prodotte dall’interessato al momento della presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l’aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

7) l’aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; l) prevedere che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui alla lettera i), numero 6), nonché costituisca titolo preferenziale per l’accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera g), anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità oltre la prima volta, all’orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all’altro con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera g), al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell’attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

n) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro della giustizia dell’obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

o) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su tredici mensilità ciascuna di importo pari a euro 1.032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all’anzianità per l’intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell’anno.

3. La somma derivante dal gettito dell’imposta di cui al comma 2, versata all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 acquistano efficacia contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 2 dell’articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

Articolo 10.

(Disciplina transitoria).

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 4, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998/1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera f) numeri 1 e 2, dalla lettera g) numero 17, dalla lettera h) numero 6 e dalla lettera i) numeri 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 8.1 e 8.2. comma 1 dell’articolo 2, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui all’articolo 3;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei tre anni successivi e con eventualità di soprannumero al terzo anno; che, ai fini del mutamento, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di detta anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporta la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) Soppressa;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1., 7.2, 8.1 e 8.2 della lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

g) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere e) e f), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1 e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle di legittimità giudicanti o requirenti siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera i) numeri 3,4 e 7 e 8 e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui ala lettera f), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti presso la Scuola superiore della magistratura di cui all’articolo 3, nell’ambito dei posti vacanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) numeri 7.1 e 8.1; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma1, lettera e, numero 2 ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere e) e f) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fui del conferimento degli uffici direttivi di cui all’articolo 2, comma1, lettera g), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e, numero 2 ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera f) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera f) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2 ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h, numeri 1),2),3),4) e 5) anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti o delle funzioni di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

h) prevedere che ai sostituti procuratori generali in servizio presso la Direzione nazionale antimafia alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dello stesso articolo 2, ove si trovino nelle condizioni di servizio previste dalla lettera f), possano, a domanda, essere conferite le funzioni requirenti di legittimità, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura su parere motivato del Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

i) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, esercitano funzioni direttive o semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;

l) Soppressa

m) prevedere che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera q), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi , fermo restando che una volta ottenuto il tramutamento eventualmente richiesto si applicano le norme di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera q);

n) prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 6 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

o) prevedere che ai posti soppressi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 6 per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera n) del presente articolo.

CAPO II

DELEGA AL GOVERNO PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E PER ALCUNE MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO DELLE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 11.

(Delega al Governo per il decentramento del Ministero della giustizia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia.

2. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

b-bis) istituire presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria l’ufficio del monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni di motivazione ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

c) riserva all’amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

3. Per gli oneri relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa annua massima di 5.610.000 euro a decorrere dall’anno 2004 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ” Fondo speciale ” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Per gli oneri relativi al personale valutati in 7.387.452 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ” Fondo speciale ” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

5. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 1.

Articolo 13.

(Modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

2. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 1.

CAPO III

DELEGA AL GOVERNO PER L’ADOZIONE DI UN TESTO UNICO ED ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 14.

(Testo unico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

2. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 5 dell’articolo 1.

3. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

Articolo 15.

(Trasferimento a domanda).

1. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto all’articolo 7, lettera p) con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 2.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il trasferimento a domanda del magistrato avvenga in sede disagiata.

Articolo 16.

(Proroga in via transitoria dell’esercizio delle funzioni di Procuratore nazionale antimafia).

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera i), dell’articolo 10 della presente legge e dal comma 3 dell’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia, alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite per un ulteriore periodo di due anni dopo la scadenza del termine massimo indicato nel comma 3 del citato articolo 76-bis.

Articolo 16 – bis

1. Alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, stabilire:

a) l’abrogazione dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come inserito dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) che, a tale data, i magistrati in servizio che abbiano usufruito della facoltà prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, se non rivestono funzioni direttive o semidirettive, possano continuare a prestare servizio nelle funzioni svolte quali magistrati emeriti in soprannumero rispetto alla pianta organica; che, decorso un anno da tale data, i magistrati in servizio che abbiano usufruito della facoltà prevista dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e che rivestono funzioni direttive o semidirettive decadano dalla titolarità di tali funzioni e possano continuare a prestare servizio, quali magistrati emeriti in soprannumero rispetto alla pianta organica, nelle effettive funzioni di legittimità giudicanti o requirenti;

c) che i magistrati che proseguano il rapporto di lavoro per avere esercitato la facoltà prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fatta eccezione per quelle previste all’articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 3, 4 e 5, non possano rivestire o continuare a rivestire funzioni direttive o semidirettive di legittimità di primo o di secondo grado e che, in tale ultimo caso, decadano dalle funzioni direttive o semidirettive rivestite e possano continuare a prestare servizio, quali magistrati emeriti in soprannumero rispetto alla pianta organica, solo nelle effettive funzioni di legittimità giudicanti o requirenti; che tale disposizione non si applica ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, esercitino funzioni direttive o semidirettive di legittimità di primo o di secondo grado;

d) che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) vengano applicate, in quanto compatibili, anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dei Tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare.

Articolo 16-ter

All’articolo 7-bis, comma 2-ter, prima parte, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’articolo 57, comma 1, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole “sei anni” sono sostituite dalle parole “dieci anni”.

All’articolo 57, comma 3, della Legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole “sei anni” sono sostituite dalle parole “dieci anni”.

Articolo 16-quater

Al regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente: le assemblee generali della Corte suprema di cassazione e delle Corti di Appello sono convocate entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario e si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei Procuratori generali e dei rappresentanti dell’Avvocatura per ascoltare la relazione sull’amministrazione da parte del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione e dei Presidenti di Corte di Appello;

b) l’articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell’articolo 76 ter è abrogato.

Articolo 16-quinquies.

(Disposizioni riguardanti la provincia di Bolzano).

1. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme d’attuazione, in particolare il Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Articolo 16-sexies.

(Modifica alla Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51).

1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano/Bozen – Tribunale di Bolzano/Bozen,

a) nel paragrafo relativo al Tribunale di Bolzano sopprimere le seguenti parole: Lauregno/Laurein e Proves/Proveis;

b) nel paragrafo relativo alla Sezione di Merano, aggiungere le seguenti parole: Lauregno/Laurein e Proves/Proveis.

Articolo 16-septies.

(Modifica al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133).

1. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133 è aggiunto il seguente:

1-bis. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della Corte d’assise d’appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.

Articolo 17.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in 2.462.899 euro a decorrere dall’anno 2004; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 5), 6), 11), 12) e 15), nonché lettera l), numero 6), è autorizzata la spesa massima di 594.589 euro a decorrere dall’anno 2004.

1-bis. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r-bis) è autorizzata la spesa massima di euro 982.039 per l’anno 2005 e euro 1.473.058 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 939.372 per l’anno 2005 e euro 1.409.058 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r-bis) punto a) nonché euro 42.667 per l’anno 2005 e euro 64.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimenti degli uffici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera r-bis) punto b); agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ” Fondo speciale ” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di 13.353.900 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 1.716.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, 3.733.500 euro a decorrere dall’anno 2004 per le spese di funzionamento, 2.800.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per il trattamento economico del personale docente, 4.860.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, 112.400 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m), e 132.000 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n).

3. Per le finalità di cui all’articolo 4, la spesa prevista è determinata in 489.700 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 17.044 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1, lettera a), e 472.656 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1, lettere f) e g).

4. Per le finalità di cui all’articolo 6, la spesa prevista è determinata in 1.404.141 euro a decorrere dall’anno 2004.

5. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 18.305.229 euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede:

a) quanto a 17.519.019 euro, a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004- 2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ” Fondo speciale ” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 786.210 euro, a decorrere dall’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata annualmente dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei predetti articoli 2, 3, 4 e 6, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio