Civile

Wednesday 26 March 2003

Lo schema di decreto legislativo predisposto e approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12.3.2003 per il recepimento e l’ attuazione della direttiva CE 2000/36 relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato

Lo schema di decreto legislativo predisposto e approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12.3.2003 per il recepimento e lattuazione della direttiva CE 2000/36 relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati allalimentazione umana. Individuati i requisiti di purezza necessari per definire un prodotto cioccolato puro o solo cioccolato.

                           

             

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER LATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/36/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL 23 GIUGNO 2000 RELATIVA AI PRODOTTI DI CACAO E CIOCCOLATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

             

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 de]la Costituzione;

Visto larticolo 28 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per lattuazjone della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000 relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati allalimentazione umana;

Visto larticolo 1, comma 5 della legge 1 marzo 2002, n. 39;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del &&&

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del &&..

Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delleconomia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente

decreto legislativo

Articolo 1(Campo di applicazione)

l. Il presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonchè letichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati allalimentazione umana, definiti allallegato I.

2. Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cui allallegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato.

Articolo 2(Ingredienti aggiuntivi)

l. Ai prodotti di cioccolato, definiti allallegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nellallegato II.Laggiunta di grassi vegetali non può superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao.

2. Ai prodotti definiti allallegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano stati ottenuti esclusivamente da latte.

3. Ai prodotti di cui allallegato I, punti 8 e 9, possono essere aggiunti farine, fecole o amidi.

4. Ai prodotti di cui allallegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.

5. La quantità delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.

Articolo 3(Calcolo deile percentuali)

  1. I tenori minimi stabiliti allallegato I, punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sono calcolati previa sottrazione del peso degli ingredienti indicati allarticolo 2, commi 2, 3 e 4. Per i prodotti di cui allallegato I, punti 7 e l0, i tenori minimi sono calcolati, sottraendo anche il peso del ripieno.

Per i prodotti di cui all’allegato I, punti 7 e IO, il tenore di cioccolato è calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.

Articolo 4(Zuccheri)

  1. Nella preparazione dei prodotti di cui allallegato I, oltre agli zuccheri discip1inati dalla legge 31 marzo 1980, n. 139, possono essere utilizzati anche altri tipi di zucchero.

Articolo 5(Etichettatura)1. Letichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato di cui allallegato I è disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 nonché dalle disposizioni del presente decreto.

Le denominazioni di vendita elencate allallegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti.

Quando i prodotti definiti allallegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10, sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono essere sostituite dalla denominazione “cioccolatini assortiti” oppure “cioccolatini ripieni assortiti” o da una denominazione simile. In tal caso lelenco degli ingredienti sulletichetta può essere unico per tutti i prodotti che costituiscono lassortimento.

Letichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti allallegato I punti 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 8 e 9 indica il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini : “cacao: &.. % min”.

Per i prodotti di cui allallegato I, punto 2, lettere b), e d) secondo periodo, letichettarura indica il tenore di burro di cacao;

6. Le denominazioni di vendita “cioccolato”, “cioccolato al latte” e “cioccolato di copertura”, previste nellallegato I, possono essere completate da espressioni o aggettivi relativi a criteri di qualità, sempreché i prodotti in questione contengano:

nel caso del “cioccolato”, non meno del 43 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 per cento di burro di cacao;

nel caso del “cioccolato al latte”, non meno del 30 per cento di sostanza secca totale di cacao e del 18 per cento di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5 per cento di grassi del latte;

nel caso del “cioccolato di copertura”, non meno del 16 per cento di cacao secco sgrassato.

I prodotti, che, a norma dellarticolo 2, comma 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, recano sulletichettatura la menzione “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”, non sostituibile da altre espressioni, anche se aventi lo stesso significato.

La menzione di cui al comma 7 deve figurare accanto alla denominazione di vendita, nello stesso campo visivo dellelenco degli ingredienti, ma ben distinta da questa, con caratteri di grandezza non inferiore a quelli dellelenco degli ingredienti, in grassetto, ben visibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita può figurare anche altrove, anche se non accompagnata dalla menzione di cui al comma 7.

I prodotti elencati allallegato I, qualora utilizzati quali ingredienti, devono essere designati, nellelenco degli ingredienti del prodotto finito, col nome ivi , indicato. È vietato utilizzare detti nomi per indicare prodotti che non siano l conformi alla relativa definizione.

Articolo 6(Uso della dizione “cioccolato puro”)

l. I prodotti di cioccolato di cui allallegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che non contengono grassi vegetali diversi dal butto di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nelletichettatura il termine “puro” abbinato al tennine “cioccolato” in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui allallegato I. Esclusivamente in tal caso, la dizione “cioccolato puro” integra le relative denominazioni di vendita di cui allallegato I .

Articolo 7(Sanzioni)

Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati allalimentazione umana, definiti allallegato I alla direttiva 23/06/2000 n. 2000/36 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati allalimentazione umana pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 3 agosto 2000, n. L 197, per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dalle nonne vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a euro 3.000,00 né superiore ad euro 8.000,00.

Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti allallegato I alla direttiva di cui al comma l, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nellallegato II alla direttiva di cui al comma 1, nella misura eccedente il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.000,00 né superiore a euro 5.000,00.

Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque, ai prodotti definiti allallegato I alla direttiva di cui al comma l, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, aggiunga altre sostanze commestibili, ad eccezione dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, qualora non siano stati ottenuti esclusivamente da latte.

Chiunque aggiunga ai prodotti .di cui allallegato I alla direttiva di cui al comma l, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sostanze aromatizzanti che imitano il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a euro 1.000,00 né inferiore a euro 5.000,00.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti di cui al comma precedente sostanze commestibili in misura superiore al 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.

Chiunque non ottempera allobbligo di inserire sulletichettatura relativa ai prodotti di cioccolato, definiti allallegato I alla direttiva di cui al comma 1, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che questi contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao” è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a euro 3.000,00 né superiore ad euro 8.000,00.

Chiunque non utilizza per indicare i prodotti elencati nellallegato I alla direttiva di cui al comma 1, qualora utilizzati quali ingredienti, il nome indicato nellelenco degli ingredienti del prodotto finito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.000,00 né superiore ad euro 5.000,00.

Chiunque riporti nelletichettatura relativa a prodotti diversi da quelli di cioccolato di cui allallegato I alla direttiva di cui al comma l, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, il termine “puro” abbinato al termine “cioccolato”, in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui al citato allegato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad euro 3.000,00 né superiore ad euro 8.000,00.

Articolo 8(Abrogazioni)

A decorrere dal 3 agosto 2003 è abrogata la legge 30 aprile 1976 n. 351.

Articolo 9(Disciplina transitoria ed entrata in vigore)

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto 2003.

Dopo lentrata in vigore del presente decreto, i prodotti, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge 30 aprile 1976 n. 351, possono essere venduti fino al completo srnaltimento delle scorte.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I(articolo 1)

DENOMINAZIONI DI VENDITA, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

l. Burro di cacao,la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:

a) tenore di acidi grassi liberi(espresso in acido oleico):          non superiore all1,75 per cento

b) insaponificabile(determinato utilizzando etere di petrolio):          non superiore allo 0,5 per cento, ad eccezione del burro di cacao di pressione che non può essere superiore allo 0,35 per cento.

a) Cacao in polvere, cacao,prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 per cento, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca), e un tenore massimo di acqua del 9 per cento.

b) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato,il cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore a) 20 per cento, percentuale calcolata sul peso della sostanza secca.

c) Cioccolato in polvere,prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 per cento di cacao in polvere.

d) Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere,prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 25 per cento di cacao in polvere; tali definizioni sono completate con il termine “magro” oppure “fortemente sgrassato”, qualora il prodotto sia magro o fortemente sgrassato ai sensi della precedente lettera b).

  1. Cioccolato,il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 per cento, di cui non meno del 18 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato.Tuttavia, la suddetta denominazione è coinpletata dalla dicitura:

“vermicelli” o “in fiocchi”, per il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi contenente non meno del 32 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato;

“di copertura”, per il prodotto contenente non meno del 35 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 per cento di burro di cacao e non meno del 2,5 per cento di cacao secco sgrassato;

“alle nocciole gianduia” (o uno dei derivati di questultimo termine) per il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 per cento e quello di cacao secco sgrassato all8 per cento e, dallaltro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non più di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole.

Possono essere aggiunti:

latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga più del 5 per cento di sostanza secca del latte;

mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto.

Cioccolato al latte,il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti a base di latte e che presenta un tenore minimo;

di sostanza secca totale di cacao del 25 per cento;

di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte del 14 per cento;

di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;

di grassi del latte del 3,5 per cento;e) di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.Tuttavia, la suddetta denominazione è completata dalla dicitura: a) “vermicelli” o “in fiocchi” per il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi contenente non meno del 20 per cento di sostanza secca totale di cacao, non meno del 12 per cento di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato,di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte, e non meno del 12 per cento di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte);b) “di copertura”, per il prodotto che presenta un tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31 per cento;c) “e alle nocciole gianduia” (o uno dei derivati di questultimo termine), per il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca del latte è dell 10 per cento, ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o tota1mente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte, da un lato, e nocciole finemente macinate, dallaltro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole. Possono, inoltre, essere aggiunte mandorle, nocciole e altre varietà di noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto.Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura “al latte” è sostituita dalla dicitura:a) “alla panna”, il prodotto deve avere un tenore minimo di grassi del latte del 5,5 per cento;b) “al latte scremato”, il prodotto non deve contenere più dell1per cento di grassi del latte.

Cioccolato comune al latte,Il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e latte o prodotti a base di latte, che presenta un tenore minimo:a) di sostanza secca totale di cacao del 20 per cento;b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte del 20 per cento;c) di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;d) di grassi del latte del 5 per cento;e) e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.

Cioccolato bianco,Il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti a base di latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20 per cento di burro di cacao e del 14 per cento di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantità pari almeno al 3,5 per cento.

Cioccolato ripieno,Il prodotto ripieno la cui parte esterna è costituita da uno dei prodotti definiti ai punti 3, 4, 5 e 6.Questa denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno è costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato.La parte esterna di cioccolato del prodotto cosi designato è pari al 25 per cento almeno del peso totale del prodotto.

Chocolate a la taza,Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale del cacao del 35 per cento di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il 14 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina di amido dell8 per cento.

Chocolate familiar a la taza,Il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 30 per cento, di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il 12 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido del. 18 per cento.

Cioccolatino o pralina,il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:a) cioccolato ripieno, oppureb) un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di cioccolato ai sensi delle definizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 e di altre sostanze commestibili, semprechè il cioccolato rappresenti almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto.

ALLEGATO II(Articolo 2)

GRASSI VEGETALI DIVERSI DAL BURRO DI CACAO

I grassi vegetali di cui allarticolo 2, comma 1 sono, singolarmente o miscelati, equivalenti al burro di cacao e devono rispondere ai seguenti criteri:

sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt, StOSt (1);

sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e compatibili con le sue proprietà fisiche (punto di fusione e temperatura di cristallizzazione, velocità di fusione, necessità di trattamento di tempra);

c) sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione e/o frazionamento; è esclusa la modificazione enzimatica della struttura deltrigliceride.A norma di tali criteri possono essere utilizzati i seguenti grassi vegetali, ricavati dalle piante in appresso elencate.Nome comune         Nome scientifico delle piante da cui possono esserericavati i grassi vegetali indicati a lato

1. Burro d’illipé, sego del Borneo o Tengkawang  Shorea spp.

2. Olio di palma Elaeis guineensisElaeis olifera

3. Grasso e stearina di Shorea robusta (sal)         Shorea robusta

4. Burro di karité           Butyrospermum parkii

5. Burro di cocum          Garcinia indica

6. Nocciolo di mango     Mangifera indica

(1) P = acido palmitico; O = acido oleico; St = acido stearicoÈ consentito limpiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzato per la preparazione di gelati o di prodotti congelati analoghi.