Penale

Thursday 10 July 2008

LO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE CONTRO LA PROSTITUZIONE

LO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE
RECANTE MISURE CONTRO LA
PROSTITUZIONE

ART. 1

(Modifiche
alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958,
n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1 sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:

"L’esercizio della
prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il contravventore al divieto di
cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da duecento a tremila
euro. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata, e si sia verificata
la reiterazione di essa, il fatto è punito con
l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a mille euro.

Alle medesime pene previste al
terzo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale
delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.";

b) all’articolo 3, primo comma,
dopo il numero 2), è inserito il seguente:

"2-bis) chiunque, avendone
la proprietà o l’amministrazione, conceda in locazione una casa nella quale venga esercitata la prostituzione, a canoni superiori a
quelli di mercato ;";

c) all’articolo 3, primo comma,
numero 8) dopo le parole: "in qualsiasi
modo" sono inserite

le
seguenti: ", esclusa l’assistenza senza alcun fine di profitto o di
lucro,".

ART. 2

(Turbative
del possesso)

1. I possessori di unità
immobiliari inserite in fabbricati nei quali si eserciti la prostituzione, che
abbiano subito turbativa del proprio possesso dall’esercizio di tale attività,
possono agire nei termini e con le forme di cui all’articolo 1170 del codice
civile.

2. Nel regolamento condominiale
di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice civile,
possono essere previsti il divieto o limitazioni all’esercizio della
prostituzione nel medesimo fabbricato.

ART. 3

(Prostituzione
minorile e rimpatrio assistito)

1. Il secondo comma dell’articolo
600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali
con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio
di denaro o di altra utilità anche non economica, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a seimila euro.".

2. I soggetti minori stranieri privi
di esercenti la potestà genitoriale sul territorio dello Stato vengono riconsegnati alle loro autorità nazionali attraverso
la procedura del rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell’articolo 33 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Con
regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o di
Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro,della
salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell’interno e della
giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per
l’adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia
esercitato la prostituzione, al fine di favorirne il reinserimento presso le
famiglie d’origine o, in mancanza, presso le apposite strutture presenti nel
paese d’origine.

ART. 4

(Associazione
per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)

1. All’articolo
416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Se l’associazione è diretta
a commettere taluno dei delitti di reclutamento, induzione, agevolazione,
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la reclusione da
quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei
anni nei casi previsti dal secondo comma.".

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Relazione illustrativa

Il presente schema di disegno di
legge è stato predisposto per contrastare efficacemente il fenomeno della
prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali.
E’ proprio la prostituzione di strada che, oltre a creare il maggior allarme
sociale, si presta a forme di sfruttamento da parte della criminalità
organizzata.

Il tema della prostituzione è da
sempre assai controverso per le sue implicazioni etiche, culturali e di ordine
pubblico. Le condizioni di miseria sociale e morale in cui in prevalenza si
consuma il fenomeno della prostituzione impongono alle Istituzioni di intervenire
attraverso misure che, in primo luogo, tutelino la
dignità ed i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed,
inoltre, prevengano le cause di un diffuso allarme per l’ordine pubblico e la
sicurezza. A questo scopo è sentita come prioritaria esigenza, complementare
rispetto alla punizione di chi esercita la prostituzione per strada o nei
luoghi aperti al pubblico, colpire con identica sanzione chi, nei medesimi
luoghi, si avvale della prostituzione o contratta le prestazioni delle persone
che si prostituiscono così alimentando il mercato della prostituzione e le
organizzazioni criminali ad esso sottese.

E’ noto come, anteriormente alla
cd. legge Merlin (l. 20 febbraio 1958 n. 75), la prostituzione esercitata nel
rispetto delle disposizioni legislative non costituisse attività illecita. Tali
disposizioni imponevano l’esercizio della prostituzione in appositi locali,
autorizzati e registrati, e obbligavano le prostitute a controlli sanitari
periodici ed obbligatori.

Con la legge Merlin è stata
abrogata la legislazione precedente mediante l’introduzione di norme dirette a
tutelare la non punibilità di chi si prostituisce ed a contrastare lo
sfruttamento della prostituzione attuata anche sotto la forma dell’esercizio
della casa di prostituzione ed il favoreggiamento della prostituzione.

Con il presente disegno di legge
si mira ad eliminare la prostituzione di strada, come fenomeno di maggiore
allarme sociale e contemporaneamente contrastare lo sfruttamento della stessa
in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi
fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale.

Particolare attenzione è poi
dedicata alla prostituzione minorile, purtroppo sempre più diffusa ed
esercitata in special modo da persone straniere. Oltre a chiarire che il reato
di cui all’art. 600-bis, 2° comma del codice penale – di recente rivisto dalla
legge n. 38/2006 – ricorre pure nel caso in cui il minore si prostituisca al
fine di ottenere una utilità anche non economica,
vengono indicate le modalità di riconsegna alle autorità nazionali dei minori
stranieri attraverso l’istituto del rimpatrio assistito , le cui modalità
procedimentali dovranno essere disciplinate da apposito regolamento volto ad
accelerare i tempi di rimpatrio.

Il presente disegno di legge si
compone di 4 articoli.

L’articolo 1. lettera
a), ( Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75) introduce il divieto di
esercizio della prostituzione in luoghi pubblici (strade, parchi, aperta
campagna, ecc.) o luoghi aperti al pubblico (ossia frequentabili da chiunque,
es : locali pubblici, esercizi accessibili al pubblico) la cui violazione viene
sanzionata in via amministrativa. Qualora sia stata accertata una prima
violazione e si sia verificata la reiterazione di
essa, il fatto è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con
l’ammenda da duecento a mille euro.

Alle medesime pene soggiace chi
in luoghi pubblici o aperti al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di
soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.
Se, invero, la prostituzione come tale deve considerarsi fenomeno di allarme
sociale, non può ammettersi un distinto trattamento tra chi la eserciti e chi
se ne avvalga (il cliente).

Resta, naturalmente, esclusa la
punibilità della persona che abbia esercitato la
prostituzione perché costretta mediante violenza o minaccia. Si tratta di
vittime delle organizzazioni criminali o, comunque, di coloro che,
approfittando della debolezza o della miseria altrui, esercitino, mediante
violenza o minacce, una pressione non vincibile da parte del soggetto debole
costringendolo a tenere la condotta per questo non punibile.

Articolo 1, lettera b), aggiunge
alle ipotesi di reato – punite con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da € 250,00 a
€ 10.000,00- previste dall’articolo 3 delia legge n. 75 del 1958, il fatto di
chi conceda in locazione, a prezzo superiore a quello di mercato, una casa in
cui venga esercitata la prostituzione.

Articolo 1, lettera c), chiarisce
che non rientra tra le ipotesi di favoreggiamento della prostituzione, la
condotta di chi presti assistenza, senza fini di lucro o di profitto, ad una
prostituta. Ciò accade, ad esempio, nel caso di coabitazione tra più soggetti
di cui alcuni o tutti esercitino l’attività di prostituzione, che si prestino reciprocamente assistenza, assicurandosi magari
riparo dalle azioni di sfruttamento a scopo illecito. In questo caso occorre
scongiurare che l’utilità tratta dalla mera – ed in alcuni casi reciproca –
assistenza e solidarietà, senza fine di lucro o di profitto, possa essere
considerata sfruttamento della prostituzione. E’ quindi necessario chiarire che
questo tipo di comportamenti assistenziali non costituiscono ipotesi di reato quando sono tenuti con il fine di mutuo aiuto.

Articolo 2 (Turbative del
possesso).

E’ riconosciuto ai condomini il
diritto di agire, per ottenere provvedimenti d’urgenza, per la tutela del
proprio possesso da turbative create dall’esercizio della prostituzione nel
medesimo stabile nonché di opporsi all’esercizio della prostituzione con
delibere condominiali adottate a maggioranza.

Articolo 3 (Prostituzione
minorile e rimpatrio assistito).

Comma 1. L’inasprimento della
sanzione per chi compie atti sessuali con minore di anni 18 è collegato non
solo alla prostituzione, intesa come prestazione sessuale in cambio di denaro o
altra utilità economica, ma anche al perseguimento di utilità non economica.

Comma 2.
Tenuto conto della fortissima incidenza della nazionalità estera dei minori che
si prostituiscono, sono introdotte nuove norme in materia di rimpatrio
assistito. E infatti previsto che i minori stranieri
privi di esercenti la potestà genitoriale sul territorio dello Stato vengano
riconsegnati alle loro autorità nazionali attraverso la procedura del rimpatrio
assistito di cui al comma 2-bis dell’art. 33 Dlgs. n.
286 del 25 luglio 1998.

Inoltre, la lunghezza dei tempi
di istruttoria attualmente connessa alle richieste di rimpatrio assistito
richiede una revisione delle procedure che tenda ad un
snellimento e ad una semplificazione per i minori che sono vittime di prostituzione,
al fine di favorire un loro reinserimento nelle famiglie d’origine e o,in
mancanza, negli istituti presenti nel paese d’origine e, solo nei casi di
accertata inesistenza delle condizioni per l’accoglienza nella nazione di
provenienza, in apposite strutture italiane. A tale previsione normativa dovrà
necessariamente affiancarsi una costante opera di monitoraggio ed una azione di coinvolgimento dei Paesi maggiormente
interessati affinchè collaborino con le Autorità Italiane.

A tale scopo è
previsto che con successivo regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio, di concerto con i Ministri interessati (Lavoro, salute e politiche
sociali; Esteri; Interno; Giustizia), entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della legge, siano stabilite le procedure di semplificazione per
l’adozione del rimpatrio assistito.

Articolo 4 (Associazione per
delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione) Per contrastare
le organizzazioni che sfruttano la prostituzione mediante l’induzione, il
reclutamento, il favoreggiamento della prostituzione, è previsto un
inasprimento delle pene attualmente previste dall’art. 416 c.p. per
l’associazione a delinquere finalizzata a commettere
più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione (aumento della pena fino a due terzi per i
promotori ed organizzatori della associazione ed aumento da un terzo alla metà
per gli altri partecipanti all’associazione).