Tributario e Fiscale

Wednesday 17 November 2004

L’Irap al vaglio della Corte di Giustizia UE. Corte di giustizia europea 16.11.2004 RELAZIONE D’ UDIENZA

L’Irap al vaglio della Corte di Giustizia UE.

Corte di giustizia europea 16.11.2004 RELAZIONE D’UDIENZA

Nel procedimento C-475/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia
pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE,

introdotta dalla Commissione tributaria
provinciale di Cremona con decisione 9 ottobre 2003, pervenuta alla Corte il 17
novembre 2003, nella causa tra

Banca popolare di Cremona soc. coop.arl

e

Agenzia Entrate Ufficio Cremona,

vertente sull’interpretazione dell’art. 33
della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte
sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base
imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ambito normativo

Diritto comunitario

Ai termini dell’art. 33, n. 1, della
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la
"sesta direttiva"):

"Fatte salve le altre
disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti
disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la
circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise,
le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di
mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione,
imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte
di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non
abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari, sempreché
tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati
membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera".

Diritto nazionale

L’imposta regionale
sulle attività produttive (in prosieguo: l’"IRAP") è stata istituita
con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (GURI 198 del 23 dicembre
1997; in prosieguo: il "decreto legislativo").

Gli artt.
1-4 del detto decreto recitano quanto segue:

"Art.
1. Istituzione dell’imposta

1. È istituita l’imposta regionale
sulle attività produttive esercitate nel territorio
delle regioni.

2. L’imposta ha carattere reale e non
è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2. Presupposto dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta è
l’esercizio abituale di una attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti,
compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso
presupposto di imposta.

Art. 3. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono
coloro che esercitano una o più delle attività di cui
all’articolo 2. Pertanto sono soggetti all’imposta:

a) le società e gli
enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in
accomandita semplice e quelle ad esse equiparate (…),
nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51
del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società
semplici e quelle ad esse equiparate (…) esercenti
arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) i produttori agricoli titolari di
reddito agrario (…);

e) gli enti privati di cui
all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello
stesso comma;

e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché
le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale,
della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a
statuto speciale.

2. Non sono soggetti passivi
dell’imposta:

a) i fondi comuni di
investimento (…);

b) i fondi di pensione (…);

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) (…).

Art. 4. Base imponibile

1. L’imposta si applica sul valore
della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della
regione.

2. (…)

3. Gli atti generali concernenti l’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (…)".

Gli artt.
5-11 bis del decreto legislativo contengono i criteri
di determinazione del "valore della produzione netta", che variano in
funzione delle differenti attività economiche il cui esercizio genera
l’imposta.

L’art. 5 del detto decreto precisa
che per i soggetti di cui all’art. 3, n. 1, lett. a) e b), di questo stesso
decreto non esercenti le attività delle banche, degli altri enti e società
finanziari e delle imprese di assicurazione, "la
base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci
classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A),
dell’articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei
costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione
delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente".

Ai termini dell’art. 8 del decreto legislativo
in ordine ad attività come le arti o e le professioni liberali, "la base
imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi
percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività
esercitata (…), esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale
dipendente".

Ai sensi dell’art. 14 del detto
decreto, "[l]’imposta è dovuta per periodi di
imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri
stabiliti ai fini delle imposte sui redditi".

In forza dell’art. 16 del decreto
legislativo, per regola generale, "[l]’imposta è determinata applicando al
valore della produzione netta l’aliquota del 4,25 per cento". La regione
in cui ha sede l’impresa ha facoltà di variare l’aliquota.

Causa principale e questione
pregiudiziale

La Banca Popolare di Cremona ha
impugnato dinanzi al giudice nazionale la decisione dell’Ufficio di Cremona dell’Agenzia delle Entrate che le rifiutava il rimborso
dell’IRAP versata negli anni 1998 e 1999.

Secondo tale Banca il decreto
legislativo è incompatibile con l’art. 33 della sesta direttiva.

Per il giudice nazionale:

Primo. L’IRAP si applica, in modo
generalizzato, a tutte le operazioni commerciali di produzione o di scambio
aventi ad oggetto beni e servizi poste in essere
nell’esercizio abituale di un’attività volta a tal fine, vale a dire
nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.

Secondo. Sia pure con procedimento
diverso da quello proprio dell’IVA, l’IRAP colpisce il
valore netto derivante dall’attività produttiva, ossia il valore netto
"aggiunto" al prodotto dal produttore, e sarebbe perciò un’imposta
sul valore aggiunto.

Terzo. L’IRAP è riscossa in ogni fase
del processo di produzione o di distribuzione.

Quarto. La somma delle IRAP riscosse
nelle varie fasi del ciclo, dalla produzione alla immissione
al consumo, è pari all’aliquota IRAP applicata al prezzo di vendita di beni e
servizi praticato in sede di immissione al consumo.

Il giudice nazionale si domanda,
tuttavia, se le differenze tra IVA e IRAP vertano su elementi essenziali e
caratteristiche che determinano o non l’appartenenza dell’una e dell’altra
imposta alla medesima specie.

È per questo che ha sospeso il giudizio e sottoposto
alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

"Se
l’art. 33 della [sesta direttiva] debba essere interpretato nel senso che esso
vieti di assoggettare ad IRAP il valore della produzione netta derivante
dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".

Procedimento dinanzi alla Corte

Conformemente all’art. 23 dello
Statuto CE della Corte di giustizia hanno depositato
osservazioni scritte:

la Banca Popolare di Cremona, rappresentata dall’avv.
R. Pieghi;

la Repubblica italiana, rappresentata dai sigg. I.M.
Braguglia e G. De Bellis, in qualità di agenti;

la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E.
Traversa e D. Triantafyllou, in
qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, la Corte ha deciso di avviare
il procedimento orale senza misure preventive e di rimettere la causa alla grande sezione.

Soluzioni proposte

La Banca Popolare di Cremona chiede alla Corte di
dichiarare che l’art. 33 della sesta direttiva osta al mantenimento
dell’imposta istituita con il decreto legislativo.

Il governo italiano suggerisce alla
Corte di rispondere alla questione del giudice a quo come segue:

"L’art. 33 della [sesta
direttiva] non osta ad una tassa avente le caratteristiche dell’IRAP e che si
applica sul valore della produzione di un’attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi".

La Commissione propone per la questione sollevata dal giudice a quo la
seguente risposta:

"L’articolo 33 della [sesta
direttiva] osta all’introduzione e al mantenimento di un’imposta avente le
caratteristiche dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) italiana che colpisce in generale il valore della produzione
netta derivante dall’esercizio di un’attività economica "autonomamente
organizzata" e la cui base imponibile è determinata dalla differenza fra
l’ammontare dei compensi percepiti dal soggetto passivo e l’ammontare dei costi
dallo stesso sostenuti ed inerenti all’attività esercitata".

N. Colneric

giudice relatore