Lavoro e Previdenza

Tuesday 04 March 2003

Licenziamento per esigenze organizzative aziendali. E’ onere del datore di lavoro dimostrare l’ incidenza di tali esigenze sulla specifica posizione del lavoratore e l’ impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti. Cassazione – Sezione lavoro – sente

Licenziamento per esigenze organizzative aziendali. E onere del datore di lavoro dimostrare lincidenza di tali esigenze sulla specifica posizione del lavoratore e limpossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti

Cassazione Sezione lavoro sentenza 18 ottobre 2002-17 febbraio 2003, n. 2353

Presidente Ciciretti relatore Cuoco

Pm Fedeli difforme ricorrente Di Maio controricorrente Doreima Sas di Reinaudo Anna & C

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7 settembre 1994 Vittoria Di Maio espose che, assunta il 2 aprile 1985 dalla Doreima sas come segretaria ricevimento di III livello, aveva ininterrottamente lavorato per questa società attraverso un rapporto annualmente interrotto per sette volte con licenziamenti e ricostituito dopo 50 giorni circa e poi con contratto di lavoro a tempo indeterminato da 20 novembre 1991, espressamente condizionato alla rinuncia ai diritti maturati (rinuncia poi effettuata il 25 febbraio 1992); aggiunse che, dopo aver ottenuto il 1 giugno 1992 la qualifica di capo ricevimento, il 25 settembre 1993 era stata licenziata.

Ciò premesso chiese che il pretore di Savona dichiarasse la nullità del licenziamento e condannasse la società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione.

Il pretore respinse la domanda. Il tribunale ha respinto lappello. Su un piano generale, il giudicane premette che, nellipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha lonere di provare leffettività delle ragioni che hanno determinato il licenziamento e limpossibilità di reintegrare il dipendente in azienda in mansioni adeguate al suo livello. Ed il giudicante ha la sola funzione di accertare la reale sussistenza delle ragioni addotte: non di valutare il merito delle ragioni stesse né i criteri di gestione e la scelta imprenditoriale.

Questonere, nel caso in esame, era stato adempiuto. Ed invero, la resistente aveva provato lobiettiva riduzione degli affari e lesposizione debitoria per oltre un miliardo.

Per quanto attiene al secondo presupposto del licenziamento, era stato accertato che il posto della dipendente era stato effettivamente soppresso e nessun dipendente era stato poi assunto per svolgere le mansioni prima affidate alla Di Maio (mansioni attribuite al direttore). Daltro canto, poiché costei aveva la specifica qualifica di capo ricevimento, il fatto che il suo lavoro si incrociasse talora con quello delle impiegate di inferiore livello era normale, e non consentiva di ritenere che i suoi compiti fossero flessibili (come sostenuto dalla ricorrente) e consentissero lattribuzione di mansioni inferiori.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre Vittoria Di Maio, percorrendo le linee di due motivi; la Doreima sas resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando per larticolo 360 numero 3 Cpc violazione dellarticolo 3 della legge 604/66 e dellarticolo 18 della legge 300/70, la ricorrente sostiene che il giustiziato motivo oggettivo non è costituito da esigenze che il datore a suo arbitrio qualifichi come tali, bensì da criteri obiettivi di ordinato svolgimento dellattività produttiva. E nel caso in esame mancava, la connessione causale fra scelta organizzativa e licenziamento intimato.

Con il secondo motivo, denunciando per larticolo 360 numero 5 Cpc omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione, la ricorrente sostiene che il fatto posto dal tribunale a giustificazione della scelta (lesposizione debitoria per un miliardo, peraltro parzialmente ripianata) nelleconomia di unazienda di notevoli dimensioni (Grand Hotel nella Riviera Ligure) era evento normale: non idoneo a giustificare la riduzione dei posti di lavoro.

Il tribunale non aveva poi considerato che ella, dopo ben otto contratti a termine, aveva rinunciato ai suoi crediti, e che la società, callidamente conseguendo questo risultato, laveva poi licenziata, assumendo dopo poco tempo circa 30 lavoratori. Né aveva considerato che il 12 ottobre 1993 era stato pubblicato un annuncio sulla stampa per la ricerca duna lavoratrice destinata a svolgere, nella stessa azienda alberghiera, le stesse mansioni che ella aveva svolto.

I due motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Il controllo giudiziale sul licenziamento per giustiziato motivo oggettivo comporta la verifica dellassolvimento, da parte del datore di lavoro, dellonere di provare tre fatti: leffettività della dedotta ristrutturazione organizzativa, la relativa incidenza sulla posizione rivestita in azienda dal lavoratore (la soppressione del reparto o dellattività cui era addetto il lavoratore licenziato od un riassetto organizzativo per una più razionale ed economica gestione dellazienda) e limpossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti (Cassazione 5/2001; 15894/00).

Con questo controllo, che non può estendersi allopportunità e congruità delle scelte in materia di assetti produttivi ed organizzativi (Cassazione 4670/01), è necessario accertare che il datore abbia fornito la prova, in base ad in equivoci elementi, che nellambito dellorganizzazione aziendale non vi erano, allepoca del licenziamento, altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dallarticolo 2103 Cc, di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella precedentemente esercitata (Cassazione 8555/97).

Nel caso in esame, questi principi sono genericamente affermati dal tribunale.

Daltro canto, la concreta applicazione dei principi (e pertanto la valutazione della predetta impossibilità) è funzione del giudice di merito, e, ove sia adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità (Cassazione 8555/97).

Adeguata motivazione è la descrizione della necessità che giustifica la sentenza, non solo nel suo aspetto positivo (lesistenza della necessità: la descrizione del percorso logico che conduce alla decisione), bensì nel suo aspetto negativo (linesistenza di alternative: lesclusione della potenzialità probatoria di ogni elemento di segno contrario, che potrebbe condurre ad una diversa decisione: Cassazione 2656/02).

Nel caso in esame questa giustificazione non è stata fornita. In primo luogo, leffettività della ristrutturazione organizzativa è stata dal tribunale individuata dando esclusivo rilievo ad una situazione debitoria (sentenza, p. 6), la quale non integra di per sé una ristrutturazione organizzativa (né a questa conferisce effettività).

Un elemento di segno contrario era stato poi dalla ricorrente indicato in sede di merito: lofferta (a mezzo stampa) di lavoro con le mansioni da lei precedentemente svolte. E questo elemento non è stato in alcun modo esaminato e criticato dal tribunale (in modo da escludere la rilevanza probatoria). Ciò a dirsi anche per lassunzione di altri dipendenti, che la ricorrente, indicando anche la processuale fonte probatoria, assume essere avvenuta dopo il licenziamento (ed il tribunale, genericamente negando ogni assunzione, non critica questo specifico elemento in modo da escluderne la rilevanza).

Né può il giudice sottrarsi alla lettura dei singoli elementi processuali nel quadro dellintegrale rapporto in cui essi si inscrivono, in particolare ove la lettura sia necessaria per escludere il rilievo che la parte intenda dare al rapporto stesso. Ciò a dirsi, in particolare, ove in discussione sia la legittimità del licenziamento, nel quale resta inserito lintero rapporto di lavoro. Nel caso in esame, la ricorrente segnala che il lavoro si era snodato attraverso numerosi rapporti a tempo determinato, intervallati da brevi pause, e nel 1992 con la rinuncia (come dal pretore qualificata) della lavoratrice ai diritti in suo favore maturati.

Il ricorso deve essere accolto, con il rinvio della causa a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi, provvederà a nuovamente esaminare e valutare i fatti, nel contempo liquidando le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Genova, anche per le spese del giudizio di legittimità.