Penale

Wednesday 16 February 2005

Legge Merlin e tolleranza della prostituzione. Per ritenere integrato il reato è necessaria un’ inerzia abituale dell’ agente

Legge Merlin e tolleranza della prostituzione. Per ritenere integrato il reato è necessaria uninerzia abituale dellagente

Cassazione Sezione terza penale(up) sentenza 23 novembre 200414 febbraio 2005, n. 5457

Presidente Zumbo relatore Fiale

Pm Salzano Ricorrente Lella

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 gennaio 2002 la Corte dAppello di Milano confermava la sentenza 3 luglio 2001 del Gip del Tribunale di quella città che aveva affermato la responsabilità penale di Lella Anna in ordine al reato di cui,

– allarticolo 3, n. 3, legge 75/1958 (per avere – nellhotel Nizza, da lei gestito ed ove era addetta alla reception – tollerato la prostituzione abituale di Ranica Cristina Aliana e Sasek Alice Madalina – acc. in Milano, il 7 luglio 2000) e la aveva condannata alla pena principale di anni uno, mesi cinque di reclusione ed alle pene accessorie di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Lella la quale lamenta, sotto i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione la insussistenza del reato di tolleranza della prostituzione, mancando lelemento costitutivo della abitualità.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1 Larticolo 3 della legge 75/1958 punisce chiunque – essendo proprietario, gerente o preposto ad un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo o luogo di spettacolo, o loro annessi o dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico – vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, allinterno del locale stesso, si danno alla prostituzione.

La tolleranza, per espressa previsione della norma incriminatrice, deve essere abituale e richiede, quindi da parte del soggetto attivo (trattasi di reato proprio), la conoscenza, protratta nel tempo, della presenza nel locale di persone che si danno alla prostituzione e linerzia di fronte a tale situazione.

Labitualità, dunque, è riferita al comportamento tollerante, non alla frequenza nel locale delle persone che vi si prostituiscono (così Cassazione,Sezione terza, 2613/91, Morokowski; 721/83 Fanelli).

Non integra, pertanto, lestremo della tolleranza abituale il consenso sporadico e saltuario alluso dei locali, ma è necessario che il comportamento tollerante abbia una durata nel tempo, che può essere anche limitata ma deve pur sempre presentare connotati di apprezzabilità per denotare la reiterazione della permissività colpevole (vedi Cassazione, Sezione terza, 8870/82, Albresi).

2. Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza della Lella sulle risultanze del servizio di controllo attuato per diversi giorni da agenti della questura di Milano presso lhotel Nizza ed altri alberghi della zona Loreto e, a fronte di una siffatta attività investigativa, non limitata nel tempo, hanno esclusivamente accertato che, la sola sera del 7 settembre 2000, fra le ore 21,10 e 22.30, due prostitute si erano accompagnate con uomìni diversi nellalbergo gestito dellimputata, mentre la stessa era addetta alla ricezione. Tanto non può considerarsi sufficiente a disvelare quellapprezzabile comportamento di inerzia abituale richiesto dalla legge, ben potendo configurarsi quale situazione di consenso sporadico, moralmente e socialmente censurabile, ma non rientrante nella fattispecie incriminatrice.

3. La sentenza impugnata, per le argomentazioni svolte dianzi deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste

PQM

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli articoli 607, 615 e 620 Cpp, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.