Penale

Friday 18 July 2003

Legge Cirami. Il Tribunale di Pescara solleva questione di legittimità costituzionale.

Legge Cirami. Il Tribunale di Pescara solleva questione di legittimità costituzionale

N.   444   ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2003. 

  Ordinanza emessa il 11 febbraio 2003 dal G.I.P. del Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D’Alessandro Luigi Processo penale – Rimessione del processo – Rimessione per motivi di legittimo sospetto – Indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto – Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. – Codice di procedura penale, art. 45. – Costituzione, artt. 25, primo comma. Processo penale – Rimessione del processo – Presentazione della richiesta – Effetti – Sospensione del processo – Violazione del principio della ragionevole durata del processo. – Codice di procedura penale, art. 47. – Costituzione, art. 111. (GU n. 28 del 16-7-2003) 

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Rilevato  che  l’imputato  D’Alessandro  Luigi con istanza datata

11 gennaio 2003 e depositata in questa cancelleria il 14 gennaio 2003

ha  avanzato  richiesta  di rimessione del processo ad altro giudice,

con argomentazioni diffuse ed ulteriori rispetto a quelle gia’ svolte

con  precedente  analoga  istanza  datata  9 aprile  2002, dichiarata

inammissibile   dalla   Corte   di   Cassazione   con  ordinanza  del

25 settembre  2002,  sostenendo  si  possa  legittimamente sospettare

essersi creata in Pescara, nei suoi confronti, una situazione tale da

turbare  lo  svolgimento  sereno  e  regolare  del  processo, essendo

pregiudicata  la  liberta’  di  determinazione  delle  persone che vi

partecipano;

        che  a  norma  degli  artt. 45  e 47 c.p.p. come recentemente

novellati  questo  giudice  non puo’ dar luogo allo svolgimento delle

conclusioni  ed  e’  tenuto  a  sospendere il processo fino a che non

interverra’  l’ordinanza  che  dichiari  inammissibile  o  rigetti la

richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, fino a che il processo

non perverra’, nel medesimo stato, dinanzi al giudice designato;

    Ritenuto  che  l’art. 45  c.p.p. appare consentire, in violazione

del  principio  sancito dall’art. 25, primo comma della Costituzione,

il  trasferimento  del  processo  dalla  sua  sede naturale senza una

precisa  predeterminazione  dei  presupposti che lo giustifichino, in

forza della generica previsione di un «legittimo sospetto» non meglio

specificato,  suscettibile  di  risolversi  in  una  mera asserzione,

avulsa da riscontri certi ed oggettivi;

        che  l’art. 47  c.p.p.,  con la previsione dell’indefettibile

sospensione,  tanto  piu’  reiterabile  in  conseguenza di istanze di

rimessione  facilmente riproponibili ex art. 49 c.p.p., come nel caso

di  specie,  inevitabilmente  comportando  tempi  oltremodo dilatati,

appare  contrastare  con  il  principio  della ragionevole durata del

processo sancito dall’art. 111 della Costituzione;

        che  dunque  il  giudizio  in  corso non puo’ essere definito

indipendentemente  dalla  risoluzione  delle  suddette  questioni  di

legittimita’  costituzionale, cosi’ come sollevate dal p.m., e che le

stesse non appaiono manifestamente infondate;