Penale
Legge Cirami. Il Tribunale di Pescara solleva questione di legittimità costituzionale.
Legge Cirami. Il Tribunale di Pescara solleva questione di legittimità costituzionale
N. 444 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2003.
Ordinanza emessa il 11 febbraio 2003 dal G.I.P. del Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D’Alessandro Luigi Processo penale – Rimessione del processo – Rimessione per motivi di legittimo sospetto – Indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto – Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. – Codice di procedura penale, art. 45. – Costituzione, artt. 25, primo comma. Processo penale – Rimessione del processo – Presentazione della richiesta – Effetti – Sospensione del processo – Violazione del principio della ragionevole durata del processo. – Codice di procedura penale, art. 47. – Costituzione, art. 111. (GU n. 28 del 16-7-2003)
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Rilevato che l’imputato D’Alessandro Luigi con istanza datata
11 gennaio 2003 e depositata in questa cancelleria il 14 gennaio 2003
ha avanzato richiesta di rimessione del processo ad altro giudice,
con argomentazioni diffuse ed ulteriori rispetto a quelle gia’ svolte
con precedente analoga istanza datata 9 aprile 2002, dichiarata
inammissibile dalla Corte di Cassazione con ordinanza del
25 settembre 2002, sostenendo si possa legittimamente sospettare
essersi creata in Pescara, nei suoi confronti, una situazione tale da
turbare lo svolgimento sereno e regolare del processo, essendo
pregiudicata la liberta’ di determinazione delle persone che vi
partecipano;
che a norma degli artt. 45 e 47 c.p.p. come recentemente
novellati questo giudice non puo’ dar luogo allo svolgimento delle
conclusioni ed e’ tenuto a sospendere il processo fino a che non
interverra’ l’ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la
richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, fino a che il processo
non perverra’, nel medesimo stato, dinanzi al giudice designato;
Ritenuto che l’art. 45 c.p.p. appare consentire, in violazione
del principio sancito dall’art. 25, primo comma della Costituzione,
il trasferimento del processo dalla sua sede naturale senza una
precisa predeterminazione dei presupposti che lo giustifichino, in
forza della generica previsione di un «legittimo sospetto» non meglio
specificato, suscettibile di risolversi in una mera asserzione,
avulsa da riscontri certi ed oggettivi;
che l’art. 47 c.p.p., con la previsione dell’indefettibile
sospensione, tanto piu’ reiterabile in conseguenza di istanze di
rimessione facilmente riproponibili ex art. 49 c.p.p., come nel caso
di specie, inevitabilmente comportando tempi oltremodo dilatati,
appare contrastare con il principio della ragionevole durata del
processo sancito dall’art. 111 della Costituzione;
che dunque il giudizio in corso non puo’ essere definito
indipendentemente dalla risoluzione delle suddette questioni di
legittimita’ costituzionale, cosi’ come sollevate dal p.m., e che le
stesse non appaiono manifestamente infondate;