Lavoro e Previdenza

Thursday 13 October 2005

Legge Bossi – Fini. Ulteriori indicazioni dal Ministero del lavoro in tema di costituzione del rapporto di lavoro con i lavoratori extracomunitari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – CIRCOLARE N. 9 /2005 dell’ 08/03/2005

Legge Bossi – Fini. Ulteriori indicazioni dal
Ministero del lavoro in tema di costituzione del rapporto di lavoro con i
lavoratori extracomunitari

Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – CIRCOLARE N. 9 /2005 dell’ 08/03/2005

OGGETTO: D.P.R. 18 ottobre 2004, n.
334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione",
previsto dall’art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini Sportello Unico per
l’Immigrazione – Ulteriori immediate indicazioni.

Mediante la lettera circolare
congiunta Ministero Interno – MinisteroLavoro n.
23/910 del 24.2.2005 si è disposto che "fin quando non verranno
attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l’operatività
dello Sportello Unico per l’Immigrazione, l’istruttoria delle pratiche sarà
avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni
interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere
presentate alla Prefettura-UTG e che il provvedimento
finale sarà adottato dallo Sportello Unico". Al riguardo, d’intesa con il
Ministero dell’Interno e rinviando a successiva circolare di imminente
emanazione da parte di quel Dicastero per gli ulteriori profili di stretta
competenza, si forniscono le seguenti precisazioni ed ulteriori immediate
indicazioni operative.

Si precisa, innanzitutto, che
l’attività attuativa dei D.P.C.M.
del 17.12.2004 di programmazione dei flussi relativi all’anno
2005 sarà svolta secondo la regolamentazione vigente al momento della loro
emanazione e della loro iniziale operatività. La relativa attività continuerà,
pertanto, ad essere svolta in applicazione del D.P.R. 394/1999, nel suo testo
originario, senza tener conto delle modifiche successivamente
introdotte dal D.P.R. 334/2004

Conseguentemente, la disciplina
risultante dalle modifiche apportate con il citato D.P.R. 334/2004, entrato in
vigore a decorrere dal 25.2.2005 (a cui di seguito ci si riferirà, usando
l’espressione "nuovo regolamento"), opera per il momento, essenzialmente,
con limitato riguardo ai casi particolari di ingresso
al di fuori dei flussi di cui all’articolo 27 del testo unico, nonché alla
sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro necessaria per
l’instaurazione del rapporto lavorativo nei confronti di cittadino
extracomunitario già munito di permesso di soggiorno per lavoro (art. 36-bis,
comma 1, nuovo regolamento) e per far luogo, da parte della Questura, al
rinnovo del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis, nuovo regolamento).

Tenuto conto delle disposizioni
diramate con la lettera circolare del 24.2.2005, codesti Uffici opereranno come
segue, assicurando la massima diffusione delle presenti prime indicazioni
operative e la consueta attività d’informazione a favore degli interessati.

1- Domande presentate ai sensi
dell’articolo 27 del TU-testo unico sull’immigrazione approvato con D.Leg.vo n. 286/1998 e successive
modificazioni- finalizzate al primo rilascio dell’autorizzazione/nullaosta al
lavoro

1.1-Domande presentate prima del 25 febbraio

Le domande, finalizzate al primo
rilascio dell’autorizzazione, presentate prima del 25 febbraio c.a.
continueranno ad essere trattate e definite in
applicazione della disciplina in vigore all’atto della presentazione. Per
l’evasione di tali domande codeste Direzioni provinciali del lavoro (DPL)
cureranno l’istruttoria e il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro.

1.2-Domande presentate a decorrere dal 25
febbraio

A decorrere dal 25 febbraio c.a. le
domande del tipo considerato andranno presentate alla Prefettura UTG – in attesa della costituzione dello Sportello Unico per
l’Immigrazione – secondo le modalità fissate dal nuovo regolamento. Ciò implica
l’utilizzo, da parte degli istanti, dei moduli appositamente
predisposti che si allegano alla presente. Si tratta di moduli, distinti a
seconda che la domanda riguardi cittadini extracomunitari o cittadini
neocomunitari, che vengono messi in uso in via
provvisoria per garantire la pratica attuazione delle istruzioni dettate dalla
lettera circolare n. 23/910 del 24 febbraio u.s. e da osservare durante la
presente fase transitoria.

In particolare, gli allegati da 1 a 20 includono i moduli di
richiesta di nullaosta per i cittadini extracomunitari e le rispettive
istruzioni. I moduli sono predisposti distintamente in corrispondenza di
ciascuno dei casi particolari previsti dall’art. 27 TU alle lettere a), b), c),
d), e), f), g), i), r), e r-bis). L’allegato 27 è costituito dalla tabella
"Codici stato", necessaria per la compilazione delle richieste di
nullaosta (e delle comunicazioni da effettuare con i
moduli allegati 23 e 25) riferite ai cittadini extracomunitari.

Gli allegati 21 (richiesta di nullaosta) e 22
(schema per la redazione contratto di lavoro da unire alla richiesta)
contengono i moduli da utilizzare per i cittadini neocomunitari.

Codesti Uffici informeranno l’utenza
circa la necessità di redigere le domande con l’utilizzo della prescritta
modulistica e circa la necessità di effettuarne la
presentazione alla Prefettura UTG competente mediante spedizione postale con
raccomandata AR. Con riferimento a tali domande, la DPL è chiamata ad effettuare, per la parte di propria competenza,
l’istruttoria allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti di
accoglibilità diversi da quelli devoluti all’accertamento delle Questure. In
attuazione della lettera circolare n. 23/910, l’esito delle verifiche
istruttorie saranno trasmesse alla Prefettura UTG,
fermo restando che il provvedimento finale del procedimento è di spettanza
dello Sportello Unico e sarà in concreto adottabile soltanto dopo che quest’ultimo sarà costituito e diventerà operativo. Tenuto
conto delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 28 aprile 2004, il
nullaosta al lavoro nei confronti dei lavoratori neocomunitari sarà adottato
dallo Sportello Unico per l’Immigrazione:

– senza procedere alla verifica da
compiersi, ai sensi dell’art. 31, comma 1, nuovo reg., a cura della Questura nel caso di nullaosta riguardante
l’assunzione di lavoratori extracomunitari;

– senza far luogo
agli adempimenti diretti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per
lavoro;

– senza far luogo
agli adempimenti preordinati al rilascio, da parte degli Uffici rispettivamente
competenti, del visto d’ingresso (art. 31, comma 6, nuovo reg.) e del permesso di soggiorno per
lavoro (art. 36 nuovo reg.), entrambi non richiesti nei confronti dei
lavoratori neocomunitari.

In via provvisoria e fino a quando lo
Sportello Unico per l’immigrazione non sarà operativo, si dispone che la Direzione Provinciale
del Lavoro provveda anche ad espletare, laddove
richiesti dall’art. 40, comma 1, nuovo reg., gli
adempimenti finalizzati alla verifica delle disponibilità di offerta di lavoro
presso i Centri per l’impiego. Si tratta di attività
da svolgere, ai sensi dell’art. 30-quinquies del nuovo regolamento,
esclusivamente con riferimento alle richieste di nullaosta finalizzate a
consentire l’ingresso dall’estero (e non con riferimento alle richieste di
proroga o di rinnovo dell’ autorizzazione originaria) di lavoratori
extracomunitari, non essendo, in ogni caso, necessaria nei confronti dei
cittadini neocomunitari.

Per l’attuazione dei predetti
adempimenti, che una volta divenuto operativo lo Sportello Unico faranno carico a quest’ultimo in
quanto ad esso istituzionalmente attribuiti, le DPL dovranno curare la seguente
attività: 1) trasmissione della richiesta di nullaosta con modalità idonee a
comprovare la data di ricezione da parte del Centro per l’impiego destinatario;
2) ricezione dell’eventuale comunicazione inviata in risposta dal Centro per
l’impiego: 2.a) se nel termine prescritto dall’art. 30-quinquies, comma 2, il
Centro per l’impiego risponde comunicando la disponibilità all’impiego da parte
di disoccupati in cerca di occupazione, la richiesta rimane sospesa fino a
quando il richiedente effettua, con le modalità stabilite, la comunicazione di
conferma; 2.b) se nel termine prescritto il Centro per l’impiego risponde
inviando una certificazione negativa, il richiedente entro quattro giorni può comunicare
che intende revocare la richiesta presentata; 3) la DPL, che in via transitoria è
la destinataria delle comunicazioni di conferma o di revoca, nel trasmettere
alla Prefettura UTG le risultanze dell’istruttoria compiuta, certificherà
inoltre l’avvenuto espletamento delle operazioni dirette alla verifica della
disponibilità di offerta di lavoro, dando atto a seconda dei casi: a) del
mancato riscontro nel termine fissato da parte del Centro per l’impiego; b)
della conferma comunicata dal datore di lavoro istante in presenza di
dichiarazioni di disponibilità tempestivamente segnalate; c) del decorso del
termine di 4 giorni, dalla comunicazione negativa tempestivamente effettuata
dal Centro per l’impiego, senza che l’istante abbia comunicato la revoca della
richiesta. Nel caso di revoca della richiesta da parte dell’istante, la DPL ne prenderà atto
archiviando la pratica; in tale eventualità la pratica
non sarà trasmessa alla Prefettura-UTG alla quale la DPL darà notizia
dell’archiviazione.

Si precisa, infine, che esula dagli
adempimenti istruttori di competenza della DPL la convocazione del datore di
lavoro richiedente per il rilascio del nullaosta e la preliminare
sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro a conferma della proposta
formulata nella domanda (la conclusione del contratto interverrà al momento
della successiva sottoscrizione da parte del lavoratore) –art. 31, comma 4,
nuovo reg., richiamato
dall’art. 40, comma 3.

2- Le modificazioni
della regolamentazione attuativa dell’art. 27, comma
1, lettera f) del TU e rispettive conseguenze nei confronti dei cittadini neocomunitari

Si fa riserva di fornire con
successiva circolare l’illustrazione delle notevoli modifiche riguardanti l’art. 40 e le indicazioni operative
eventualmente occorrenti. E’ comunque necessario
subito sottolineare almeno le innovazioni riguardanti l’attuazione dell’art. 27
lettera f) del TU . Il nuovo regolamento ne affida
l’attuazione a misure del tutto diverse rispetto a quelle previgenti.
In particolare, il comma 9 dell’art. 40 nuovo reg, prescrive la necessità del nullaosta al lavoro
soltanto nel caso di cui alla lettera b). Per il caso della lettera a), la
norma regolamentare, invece, prevede che i cittadini extracomunitari possano
fare ingresso in Italia per effettuare i tirocini
formativi senza bisogno del nullaosta al lavoro bensì sulla base del visto per
motivo di studio e formazione professionale precisandone le modalità di
rilascio. Per l’effettiva operatività della norma regolamentare (di cui alla
lettera a) dell’art. 40, comma 9, nuovo reg.) è
necessario definire i criteri e le misure secondo le quali estendere ai
cittadini extracomunitari la disciplina attuativa dei
tirocini formativi contenuta dal DM 25.3.1998, n. 142; il relativo DM di estensione è in corso di predisposizione.

Al riguardo occorre appurare quali siano le conseguenze della mutata disciplina nei confronti
dei cittadini neocomunitari. In proposito deve considerarsi che:

– la nuova regolamentazione contenuta
dall’art. 40, comma 9, riconduce l’attività formativa prevista dalla lettera
a), nell’ambito della disciplina attuativa dell’art.
18 della legge n. 196/1997 il quale esclude che l’attuazione del tirocinio integri la costituzione di un rapporto di lavoro;

– nei confronti dei cittadini neocomunitari
è transitoriamente sospesa, per effetto del DPCM 20.4.2004, la piena libertà di
circolazione soltanto al fine del loro accesso al mercato del lavoro interno in qualità di lavoratori subordinati; solo ed esclusivamente
per la loro assunzione si applicano le misure disposte con la circolare n. 14
del 28.4.2004 che richiede, allo scopo, la preventiva autorizzazione al lavoro;

– le esistenti
misure attuative dell’art. 18 della legge n. 196/1997, contenute nel DM del
25.3.1998, n.
142, sono direttamente applicabili anche ai cittadini comunitari.

Sulla base delle precedenti
considerazioni va dato atto che il regime transitorio vigente nei confronti dei
cittadini neocomunitari non preclude nei loro riguardi l’effettuazione, senza
bisogno di alcuna preventiva autorizzazione, del
tirocinio formativo così come regolamentato dall’art. 18 della L. n. 196/1997 e dalle relative norme applicative.

Pertanto si stabilisce che, a
decorrere dal 25 febbraio 2005, lo svolgimento dei tirocini formativi nei confronti
dei cittadini neocomunitari non richiede il preventivo nullaosta al lavoro. I
cittadini neocomunitari accedono ai tirocini formativi
in applicazione della regolamentazione generale di cui all’art. 18 L. n. 196/1997 e relative disposizioni attuative.

3- Le modificazioni della
regolamentazione attuativa dell’art. 27, comma 1, del
TU: effetti sulle situazioni costituite ai sensi della previgente
disciplina e tuttora in atto

3.1-Proroghe e rinnovi

L’art. 40 del nuovo reg. conferma
(comma 2) la possibilità di proroga della durata dell’iniziale autorizzazione
(adesso nullaosta) al lavoro e introduce (comma 23), con alcune eccezioni
espresse o comunque risultanti dalla relativa
regolamentazione speciale -come nel caso di quella contenuta al comma 20 con
riferimento alla previsione dell’art. 27, comma 1, lett. r), TU-, la
possibilità del rinnovo del nullaosta al lavoro e del permesso di soggiorno
rilasciati sulla sua base. Allo scopo di assicurare l’operatività delle
innovazioni anche nel presente periodo transitorio durante il quale, comunque, la posizione degli interessati non può rimanere
pregiudicata, si dispone quanto segue.

Il nuovo regolamento, con riguardo
alle condizioni di concedibilità della proroga,
stabilisce norme sostanzialmente conformi ad
indicazioni già date in via amministrativa da questo Ministero durante la
vigenza della normativa precedente. Si ritiene pertanto che il nuovo
regolamento possa trovare applicazione, per quanto attiene alla disciplina
sostanziale delle condizioni di concedibilità della
proroga, alle domande di proroga ancora da definire, anche se presentate anteriormente al 25 febbraio u.s. La DPL, in caso di accertamento
positivo delle predette condizioni, concede con proprio provvedimento la
proroga dell’autorizzazione richiesta..

A decorrere dal 25 febbraio, le
domande dirette a ottenere la proroga od il rinnovo
dell’autorizzazione al lavoro devono essere inoltrate alla Prefettura-UTG
per il tramite delle Direzione provinciale del lavoro; ciò significa che gli
interessati effettueranno l’inoltro delle domande indirizzate alla Prefettura
presentandole alla DPL. Quest’ultima curerà
l’accertamento dei relativi presupposti di accoglibilità,
da condurre alla stregua del nuovo regolamento, e quindi provvederà a
trasmettere la domanda insieme con l’esito del predetto accertamento alla Prefettura-UTG. La
DPL curerà l’invio o la consegna della medesima nota di
trasmissione, completa della copia della domanda presentata e della
comunicazione delle risultanze dell’accertamento,
anche all’istante. Ciò consentirà al lavoratore interessato di presentarne una
copia insieme con la richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno (se lavoratore extracomunitario) o della carta di soggiorno (se
lavoratore neocomunitario). Ai fini della concessione del rinnovo sarà comunque necessario che lo Sportello Unico per
l’immigrazione, una volta costituito ed operante, adotti il provvedimento
conclusivo di rilascio della proroga o del rinnovo del nullaosta.

Le precedenti indicazioni non si
applicano alle domande di proroga dell’autorizzazioni
al lavoro rilasciate ai sensi della regolamentazione d’attuazione dell’art. 27,
lett. f), TU. Queste ultime saranno ammissibili esclusivamente se presentate
prima del 25 febbraio, quelle presentate successivamente
sono inammissibili a causa della sopravvenuta radicale trasformazione della
rispettiva disciplina regolamentare. La trattazione e la definizione delle
domande di proroga ammissibili avverrà in applicazione del vecchio regolamento
d’attuazione (vigente all’atto della loro presentazione) e secondo le
corrispondenti modalità in uso.

3.2-Possibilità, nei casi espressamente previsti,
dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro

Il nuovo regolamento d’attuazione,
entrato in vigore il 25 febbraio u.s..
apporta un’ulteriore innovazione. Il nuovo art. 40, in alcuni casi, ammette
la possibilità dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a condizione
che la qualifica d’assunzione coincida con quella per
cui sono stati autorizzati l’assunzione e l’ingresso originari. In particolare,
il comma 23 concede tale possibilità ai lavoratori di cui all’art.
27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del TU. Pertanto dal 25 febbraio è
diventata possibile l’assunzione dei lavoratori stranieri in possesso di uno di tali permessi di soggiorno in corso di validità. Mentre cioè nel sistema precedente essi non potevano cambiare
datore di lavoro, attualmente la loro successiva assunzione è possibile anche
ad opera di datori di lavoro diversi da quelli ad istanza dei quali sono stati
autorizzati l’assunzione e l’ingresso originari. Pur tenuto conto della natura
transitoria delle presenti indicazioni, si reputa necessario avvertire che
l’assunzione dei lavoratori muniti del permesso di soggiorno (se cittadini
extracomunitari) o della carta di soggiorno (se cittadini neocomunitari)
rilasciato/a in applicazione dell’art. 27, lettera
r-bis, del TU può avvenire esclusivamente ad opera di: a) struttura sanitaria
pubblica o privata; b) società cooperativa appaltatrice della gestione diretta
ed esclusiva dell’intera struttura sanitaria (ovvero di un suo reparto o
servizio) di destinazione del lavoratore; c) agenzia di somministrazione tenuta
alla fornitura di lavoro infermieristico nei confronti della struttura
sanitaria di destinazione del lavoratore.

Nei confronti dei lavoratori
extracomunitari il nuovo datore di lavoro effettua
l’assunzione con le modalità specificate nel seguente paragrafo n. 4.

Nei confronti dei lavoratori
neocomunitari il nuovo datore di lavoro effettua l’assunzione
previo nullaosta al lavoro da richiedere secondo le modalità specificate nel
precedente paragrafo n.1.

4 – Necessità della conclusione del
contratto di soggiorno per lavoro ai fini l’instaurazione del rapporto
lavorativo nei confronti di cittadino extracomunitario titolare di permesso di
soggiorno che consente lo svolgimento di attività di
lavoro subordinato (art. 36-bis, comma 1, nuovo regolamento) nonché ai fini del
rinnovo, da parte della Questura, del permesso di soggiorno (art. 13, comma 2-bis,
nuovo regolamento).

Il nuovo regolamento entrato in
vigore il 25 febbraio dispone, all’art. 36-bis, comma 1, che:"per
l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro … deve essere sottoscritto un
contratto di soggiorno per lavoro …". Inoltre, all’art. 13, comma 2-bis,
stabilisce che: "il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto
di soggiorno per lavoro …".

Il contratto di soggiorno per lavoro
(art. 5-bis TU), ai fini del primo rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, è necessariamente concluso presso lo Sportello Unico dove
il lavoratore extracomunitario, entro otto giorni dal suo ingresso in Italia,
sottoscrive il testo contrattuale già precedentemente
firmato dal datore di lavoro proponente (art. 35 nuovo reg.).

Diverse modalità di conclusione vengono invece fissate mediante la presente circolare con
riguardo al contratto di soggiorno per lavoro da stipularsi al fine
dell’assunzione di straniero dotato di uno dei seguenti permessi di soggiorno,
in corso di validità, che gli consentono di svolgere -senza limitazioni-
l’attività di lavoro subordinato: permesso di soggiorno per lavoro subordinato
non stagionale, ovvero permesso per lavoro autonomo ovvero permesso per motivi
famigliari. In tale caso le parti concludono il
contratto di soggiorno per lavoro direttamente e autonomamente, al di fuori
dello Sportello Unico, per mezzo della compilazione e della sottoscrizione del
modulo che in via provvisoria viene messo a disposizione con la presente
circolare insieme con le relative istruzioni (allegati n. 23-24).

Un altro e diverso modulo, completo
delle istruzioni, (allegati n. 25-26) è stato
provvisoriamente predisposto per essere utilizzato al fine della conclusione
del contratto di soggiorno da stipularsi per la prosecuzione di un rapporto di
lavoro già regolarmente instaurato con lavoratore extracomunitario munito di
permesso di soggiorno per lavoro non stagionale in corso di validità. Tale
modulo è messo a disposizione per rendere possibile l’integrazione
dell’originario contratto di lavoro nel caso di assunzione
a suo tempo effettuata senza la conclusione del contratto di soggiorno
all’epoca non richiesta. L’integrazione andrà necessariamente effettuata per rendere possibile il rinnovo del permesso di
soggiorno, che ai sensi dell’art. 13, comma 2-bis, del nuovo reg, è condizionato alla sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro.

Entrambi i predetti moduli si
articolano in due parti. La prima, compilata e sottoscritta da entrambe le
parti, documenta l’avvenuta conclusione del contratto; la seconda, a firma del
datore di lavoro, contiene l’atto di comunicazione e le dichiarazioni dal
medesimo rese. Mediante l’invio del modulo compilato e
sottoscritto in tutte le sue parti, il datore di lavoro adempie le prescrizioni
dell’art. 22, comma 7, del TU e dell’art. 36-bis del
nuovo reg. le quali gli impongono l’obbligo di comunicare, entro cinque giorni,
l’inizio del rapporto di lavoro. Si dispone che nell’attuale fase transitoria
la comunicazione, in attesa della creazione e della
piena operatività dello Sportello Unico che ne è il destinatario, vada inviata
alla Prefettura UTG. Il datore di lavoro effettuerà
l’invio, accludendo la fotocopia di un proprio documento d’identità, mediante
spedizione postale per raccomandata con AR ed è tenuto a conservare la prova
della spedizione effettuata. Egli è tenuto, inoltre, a consegnare al lavoratore
straniero una copia del contratto di soggiorno e della rispettiva comunicazione
completa della copia della ricevuta postale attestante
la spedizione.