Lavoro e Previdenza

Friday 26 January 2007

Legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettiv

Legge 29 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia di
apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione
nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale Circolare n. 22 del 23 Gennaio
2007

SOMMARIO: Disposizioni normative e
operative per il versamento delle nuove misure contributive previste dalla
legge finanziaria 2007 a
supporto dell’apprendistato e della generalità dei rapporti agevolati.

Premessa.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007), contiene una serie di disposizioni a carattere
contributivo che entrano in vigore dal 1° gennaio di quest’anno.

Con la presente circolare si forniscono
indicazioni per l’operatività delle previsioni di cui ai commi 773 e 1211
inerenti all’apprendistato e alle assunzioni agevolate.

1. Apprendistato.

Il comma 773 della legge
finanziaria 2007, introduce significative modifiche contributive e
previdenziali in materia di apprendistato.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1º gennaio 2007, infatti, la contribuzione dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente
rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Dalla stessa data, viene meno per le regioni
l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Con la medesima decorrenza, ai lavoratori assunti
con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di
indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per
i lavoratori subordinati.

Con decreto ministeriale sarà stabilita la
ripartizione alle varie gestioni previdenziali della contribuzione dovuta, con
riguardo anche a quella utile per il finanziamento della prestazione di
malattia.

La nuova misura contributiva produrrà effetto
immediato, sia con riguardo ai rapporti di lavoro già in essere, che per quelli
costituendi.

Alla nuova aliquota a carico del datore di lavoro,
va ad aggiungersi la quota dovuta dall’apprendista che, per effetto
dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei
lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, si
attesterà nella misura del 5,84%.

Per i datori di lavoro che occupano alle
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota datoriale
del 10% è ridotta – in ragione dell’anno di vigenza del contratto – di 8,5
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto
e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, si precisa
che assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione
dell’apprendista.

1.1 . Criteri per il calcolo dei dipendenti.

Per le assunzioni intervenute dopo l’entrata in
vigore della legge, il momento da prendere in considerazione per la
determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di
costituzione dei singoli rapporti di apprendistato.

Per le assunzioni precedenti (operate entro il 31
dicembre 2006), ai fini della valutazione della consistenza aziendale, dovrà
farsi riferimento alla media degli occupati dell’anno 2006.

Nel calcolo dei dipendenti, devono essere
ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio,
dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per
servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua
sostituzione, é stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà
computato quest’ultimo.

Vanno invece esclusi:

·        
gli apprendisti;

·        
eventuali CFL ex D.lgs
n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal D.lgs n. 276/2003;

·        
i lavoratori assunti
con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;

·        
i lavoratori assunti
con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;

·        
i lavoratori
somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore.

I dipendenti part-time si computano (sommando i
singoli orari individuali) in proporzione all’orario svolto in rapporto al
tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore
alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive
modificazioni).

I lavoratori intermittenti ex D.lgs n. 276/2003 e
successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa
di riferimento.

Per la determinazione della media annua, i
dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno,
e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività
svolta.

Si osserva, inoltre, che, ai fini di cui
trattasi, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della
struttura aziendale complessivamente considerata.

Si evidenzia, altresì, che le misure ridotte:

·        
trovano applicazione
con esclusivo riferimento ai rapporti di apprendistato;

·        
sono collegate per
espressa previsione legislativa alla consistenza aziendale, come sopra
specificata, e al periodo di vigenza del contratto di lavoro;

·        
sono mantenute anche
se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si
verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.

Conseguentemente, dopo il primo biennio di ogni
rapporto, le riduzioni non troveranno più applicazione, a prescindere dalla
dimensione aziendale.

Lo stesso dicasi per i
datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore alle 9 unità, i quali
saranno comunque tenuti al versamento della contribuzione nella nuova misura
complessiva del 15,84% (10% + 5,84% carico apprendista), a nulla rilevando
il periodo di vigenza contrattuale.

Per le modalità di compilazione delle denunce
contributive, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 4.1.

2. Assunzioni agevolate.

Il medesimo comma 773
della legge n. 296/2006, che disciplina la nuova misura contributiva a carico
del datore di lavoro per gli apprendisti, prevede altresì che, dal 1° gennaio
2007, “le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con
riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura
pari a quella degli apprendisti
”.

Al riguardo, si osserva che, per le assunzioni
agevolate, non trovano in ogni caso applicazione le misure ridotte previste,
come in precedenza evidenziato, per i soli rapporti di apprendistato.

La nuova misura contributiva a carico del datore
di lavoro (10%) interesserà le seguenti tipologie di rapporti agevolati, già in
essere o che saranno avviati:

·        
assunzioni a tempo
determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori
in mobilità (art. 25, c. 9 e art. 8, c. 2 legge n. 223/1991);

·        
assunzioni a tempo
determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori
in mobilità ex lege n. 52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni
(cosiddetta “piccola mobilità”);

·        
lavoratori frontalieri
divenuti disoccupati in Svizzera, iscritti nelle liste di mobilità ex lege n.
223/1991, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 147/1997;

·        
assunzioni a tempo
pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da
aziende in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, c. 3, legge n. 236/1993);

·        
assunzioni di
lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, per i quali è possibile
versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n.
276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni);

·        
trasformazioni di
contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art.
21, legge n. 56/1987);

·        
assunzioni di giovani
in possesso di diploma o di attestato di qualifica (art. 22, legge n. 56/1987);

·        
eventuali lavoratori in
CFL che ancora residuano dopo l’entrata in vigore dal Decreto legislativo di
riforma del mercato del lavoro, nei casi in cui è ammesso il versamento del
solo contributo settimanale;

·        
assunzioni di
lavoratori a seguito di contratti di solidarietà espansivi (art. 1 legge n.
863/1984).

L’aliquota pensionistica complessiva dovuta per i
predetti rapporti di lavoro, ad eccezione delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987, si attesterà quindi, per la generalità
delle aziende, in misura pari al 19,19% (10% + 9,19% a carico del lavoratore).

Restano invece esclusi dall’applicazione della
disposizione in commento:

·        
i rapporti agevolati
per i quali la misura della contribuzione è ridotta;

·        
quelli in cui non è
previsto alcun onere a carico del datore di lavoro.

Nella prima fattispecie, a titolo
esemplificativo, si citano:

·        
cassaintegrati o
disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese operanti
nel centro nord (art. 8, c. 9, legge 407/1990);

·        
contratti di
inserimento per i quali compete la riduzione del 25%, ovvero superiore;

·        
diversamente abili per
i quali la legge prevede – per un periodo massimo di 8 anni – la
fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali e
assistenziali (legge 68/1999).

Nella seconda casistica, invece, rientrano:

·        
cassaintegrati o
disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese
artigiane ovunque ubicate e da imprese operanti nelle zone del mezzogiorno
(art. 8, c. 9, legge 407/1990);

·        
diversamente abili per
i quali la legge prevede la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali
e assistenziali, per un periodo massimo di 8 anni, (legge 68/1999);

·        
svantaggiati assunti o
associati da cooperative sociali (art. 4, legge 381/91; legge 193/2000).

Per le modalità di compilazione delle denunce
contributive, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 4.2.

3. Proroga della possibilità di iscrizione
nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

Il comma 1211 della legge
finanziaria 2007 ha
prorogato, al 31/12/2007, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende
che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le
condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.

Per il finanziamento delle agevolazioni
contributive in caso d’assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura
dei relativi oneri nella misura di 37 milioni di euro.

Per la fruizione dei benefici previsti dalla
legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari
a 10 punti percentuali), i datori di lavoro – in caso di assunzione di dipendenti
iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta –
utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità descritte
al successivo punto 4.2.

4. Modalità operative.

4.1 Apprendisti.

Ai fini dell’esposizione sul DM10/2 degli
apprendisti, dal 1° gennaio 2007 – in luogo dei righi 20 e 21 – dovranno essere
utilizzati i seguenti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4
caratteri dove:

·        
il primo carattere è di
tipo numerico e si riferisce al codice qualifica: “5” (apprendista) (1)

·        
il secondo carattere è
alfabetico e individua la tipologia del rapporto di apprendistato (vedi tabella
1):

·        
il terzo carattere è di
tipo numerico e individua la misura dell’aliquota dovuta (vedi tabella 2);

·        
il quarto carattere
potrà essere “0”
ovvero “P” nei casi di rapporto di lavoro a part-time.

Tabella 1:


Codice

Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti
di apprendistato

A

Apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione

B

Apprendistato professionalizzante

C

Apprendistato per l’acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione

D

Apprendistato ex lege n 196/97

K

Apprendisti occupati in
sotterraneo iscritti Fondo minatori

Tabella 2


Misura aliquota

Codice

10%

0

1,5%

1

3%

2

A titolo esemplificativo si riporta il seguente
esempio:

lavoratore con rapporto di
apprendistato professionalizzante occupato presso azienda che ha alle proprie
dipendenze fino a nove addetti”: modalità di esposizione sul DM10/2 durante il
primo anno di vigenza del contratto
(codice 5B10) dove:


Codice

Significato

5

codice qualifica
apprendista

B

apprendistato
professionalizzante

1

aliquota dell’1,5%

Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori
di lavoro opereranno come segue:

·        
nel campo “n.
dipendenti” riporteranno il numero dei soggetti interessati con i codici sopra
descritti;

·        
nei campi “n. giornate”
(ore per i part time) e “retribuzioni” indicheranno le giornate e le
retribuzioni, secondo le consuete modalità;

·        
nel campo “somme a
debito” riporteranno l’ammontare della contribuzione complessivamente dovuta
(quota datore di lavoro e quota apprendista).

Per la compilazione del flusso EMens,
i datori di lavoro indicheranno il <Codice Qualifica>5

(Apprendista),
nell’Elemento <Denuncia Individuale>. Il <Codice Qualifica>
4 non dovrà essere più utilizzato.

4.2. Assunzioni agevolate.

Con riferimento ai lavoratori di cui al punto 2,
i datori di lavoro si atterranno alle modalità di seguito descritte.

4.3. Datori di lavoro in genere.

I lavoratori interessati dalla nuova misura
contributiva continueranno ad essere esposti nel quadro “B-C” del DM10/2 con i
codici tipo contribuzione già in uso (ad es. “75”, “76”, “77”, in caso di assunzione ex
art. 25, c. 9 o art. 8 c. 2, Legge 223/1991, ovvero
“P5”, “P6”, “P7” per la cosiddetta “piccola mobilità”, ecc).

In corrispondenza dei CTC dovrà essere indicata
la contribuzione complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e
quota a carico dipendente).

I campi “n. dipendenti”- “n. giornate” e
“retribuzioni” continueranno ad essere valorizzati, secondo le consuete
modalità.

Non dovranno più essere utilizzati i codici
importo con i quali é stato versato il contributo fisso settimanale (
es:
S165 – S169 – S168 – S125 – S126 – S141 – S151 – S160 – S161 – S140 ecc.).

4.4. Datori di lavoro con obbligo di
assicurazione dei lavoratori dipendenti a forme pensionistiche sostitutive del
F.P.L.D.

Per i lavoratori iscritti a:

·        
Gestione Contabile Separata ex Fondo
Autoferrotranvieri

·        
Gestione Contabile Separata Enti Pubblici
Creditizi trasformati in S.p.A.

·        
Fondo Volo

la contribuzione
complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico
dipendente) dovrà essere riportata con i codici già utilizzati per
l’indicazione della contribuzione pensionistica (es. Z750, ecc.).

Non dovranno, invece, più essere utilizzati i
codici importo che identificavano il versamento del
contributo fisso settimanale
(es. X150, S165 ecc…).

5. Regolarizzazioni.

Le aziende che, per il versamento dei contributi
relativi ai mesi di “gennaio e febbraio 2007”, hanno operato in modo difforme dalle
disposizioni illustrate ai precedenti punti, potranno regolarizzare detti
periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata
entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della
presente circolare.

Ai fini della compilazione del DM10/2 dovranno
essere seguite le modalità di seguito indicate.

5.1. Apprendisti.

Per il versamento di eventuali differenze
contributive i datori di lavoro:

·        
determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da versare secondo i criteri illustrati al
punto 1;

·        
riporteranno il
relativo importo, al netto della contribuzione già versata, nel quadro “B-C”
del DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione “M114”, avente il
significato di “versamento contributo dovuto per apprendisti L.
296/2006”.

Nessun dato dovrà essere riportato nei campi
“numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.

Per il recupero di eventuali somme a credito, i
datori di lavoro provvederanno a indicarne il relativo importo nel quadro “D”
del DM10/2 , utilizzando il codice di nuova
istituzione “L114”, avente il significato di “rec. maggiore
contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006”.

5.2 – Assunzioni agevolate.

Per il versamento di eventuali differenze
contributive i datori di lavoro:

·        
determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da versare secondo le modalità illustrate
al punto 2;

·        
riporteranno il
relativo importo nel quadro “B-C” del DM10/2 , al netto della contribuzione già
versata, utilizzando il codice di nuova istituzione “M116”, avente il
significato di “versamento contributo dovuto per assunzioni agevolate
L. 296/2006”.

(1) Da gennaio 2007
scompare la distinzione tra soggetti con e senza INAIL.

Il Direttore Generale
Crecco