Tributario e Fiscale

Wednesday 05 March 2003

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) – Art. 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), Art. 15 ed Art. 16 . Agenzia delle Dogane – CIRCOLARE N. 10 del 04/03/2003

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) – Art. 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi), Art. 15 (definizione degli avvisi di accertamento, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni e dei p.v. di constatazione) ed Art. 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti).

Agenzia delle Dogane CIRCOLARE N. 10 del 04/03/2003

PREMESSA

     Nel Supplemento ordinario n.240/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 del 31 dicembre 2002 – Serie generale – è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003).

     In relazione alle disposizioni contenute nel capo II del titolo II della suddetta legge, con circolare n. 2/D del 24 gennaio 2003 erano stati forniti primi chiarimenti per l’applicazione degli articoli 12, 15 e 16, riguardanti anche i tributi amministrati da questa Agenzia

     A seguito delle significative modifiche apportate alla suddetta legge finanziaria dall’articolo 5-bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, (pubblicata nel supplemento ordinario n. 29/L alla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2003), al fine di delineare un quadro giuridico unitario e sistematico della disciplina afferente le definizioni agevolate di cui ai predetti articoli 12, 15 e 16, si rende necessario revocare la citata circolare n. 2/D ed impartire conseguenti nuove istruzioni in materia.

     In via preliminare è importante precisare che anche i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea devono ritenersi ricompresi nella disciplina agevolativa in argomento. Tuttavia gli stessi, in quanto entrate di esclusiva competenza del bilancio comunitario, e quindi non disponibili per lo Stato italiano, devono essere corrisposti per intero, come da esplicita previsione normativa riguardante ciascuno dei tre articoli sopra citati.

     Si ritiene pertanto, anche in conformità al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, che:

       1) gli importi sui quali applicare i meccanismi di definizione che comportano una riduzione rispetto all’integrità saranno costituiti unicamente dai tributi nazionali;

       2) ai fini della corretta individuazione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (in prosieguo, “risorse proprie”), occorre fare riferimento all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della Decisione del Consiglio n. 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, di cui si riporta l’elencazione:

         a) prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con paesi terzi nell’ambito della politica agraria comune, nonchè contributi ed altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

         b) dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi terzi e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

       3) gli eventuali interessi sui tributi di cui alle predette lettere a) e b) del punto 2) non costituiscono “risorse proprie”.

1.  Definizione dei carichi di ruolo pregressi: Art. 12

     L’articolo 12 della legge finanziaria 2003 consente ai contribuenti di definire in maniera agevolata il proprio debito derivante dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli formati dagli uffici doganali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il 31 dicembre 2000.

     La estinzione di tali debiti è subordinata al pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni), con l’aggiunta delle eventuali spese sostenute dal concessionario per l’espletamento delle procedure esecutive e con esclusione degli interessi di mora.

     Come anticipato in premessa si fa presente che le “risorse proprie”, in base al disposto del comma 2-bis dell’articolo in esame, devono essere corrisposte integralmente e non possono inoltre formare oggetto di rateizzazione.

     Per quanto concerne i ruoli affidati ai concessionari tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, gli stessi concessionari sono tenuti ad informare i debitori che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere un apposito atto, conforme al modello previsto dal comma 3 dell’articolo in questione, con il quale dichiarano di avvalersi dei benefici previsti dall’articolo 12 versando, contestualmente, almeno l’80 per cento delle somme previste dal comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo. L’importo residuo dovrà essere versato entro il 16 aprile 2004.

      Per i ruoli affidati ai concessionari anteriormente al 1 gennaio 1997, nessun obbligo di informativa è previsto, sicché i debitori dovranno recarsi di loro iniziativa presso gli sportelli dei concessionari ove intendono provvedere alla definizione agevolata.

     Stante l’ampia formulazione dell’articolo in esame, le disposizioni dello stesso articolo devono ritenersi applicabili anche per quei carichi tributari inclusi in ruoli oggetto di contenziosi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, definibili ai sensi del successivo articolo 16.

     In tali casi, qualora il contribuente decida di definire il ruolo, occorre distinguere se la controversia ha per oggetto il ruolo o l’atto di accertamento che ha costituito la base per la formazione del ruolo.

     Nel primo caso, intervenuta la definizione del ruolo, dovrà essere dichiarata la estinzione del giudizio. Nel secondo caso, il contenzioso proseguirà il suo normale iter. All’esito del procedimento, al fine della quantificazione delle somme dovute, gli importi iscritti a ruolo, e definiti ai sensi dell’articolo 12, dovranno considerarsi come interamente versati.

     In nessun caso il contribuente potrà chiedere la restituzione di quanto versato.

     Occorre infine evidenziare che i concessionari, a seguito dei versamenti effettuati dai debitori, sospenderanno la riscossione della parte residua del credito iscritto a ruolo, in attesa del suo annullamento da parte del competente ufficio.

2. Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione: Art.15

2.1. L’ambito di applicazione

     In relazione alle disposizioni dell’articolo 15 occorre innanzitutto precisare che le stesse trovano applicazione, per quanto riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane, esclusivamente per gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione, gli avvisi di irrogazione delle sanzioni ed i processi verbali di constatazione, posto che gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non sono riferibili ai tributi suddetti.

2.1.1. Avvisi di accertamento

     A norma del citato articolo 15, potranno essere oggetto di richiesta di definizione tutti gli atti di accertamento notificati dagli uffici dell’Agenzia entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria 2003 (1 gennaio 2003) per i quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria provinciale.

     In particolare, per quanto concerne la materia doganale, potranno formare oggetto di definizione anche gli accertamenti o le rettifiche degli stessi per i quali sia stato instaurato e penda, in qualsiasi fase, il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie doganali, di cui agli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (in prosieguo T.U.L.D.), ovvero tale procedimento sia stato definito, e non siano ancora spirati i termini per l’impugnazione della decisione emessa presso la Commissione tributaria provinciale.

     Rientrano così nella previsione dell’articolo in commento, a titolo esemplificativo, sia l’accertamento in dogana, sia l’avviso di rettifica dell’accertamento notificato dall’ufficio doganale a norma dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, sia il provvedimento decisorio notificato a conclusione dell’iter del predetto procedimento amministrativo, eventualmente instaurato.

     A tale riguardo si richiama l’attenzione su quanto disposto nella circolare n. 41/D del 17 giugno 2002, la quale precisa che:

       1. a far data dalla medesima, il procedimento amministrativo per la risoluzione della controversia doganale si conclude con la decisione del Direttore regionale territorialmente competente;

       2. le controversie doganali pendenti presso la competente Area centrale dell’Agenzia, alla data del 17 giugno 2002, continuano ad essere decise dalla stessa Area.

     Pertanto, ai sensi dell’articolo 15 della legge finanziaria 2003, potranno essere definiti sia gli accertamenti conseguenti alle determinazioni dei Direttori regionali che quelli conseguenti alle determinazioni adottate dal Direttore della suddetta Area centrale.

     Per quanto riguarda, invece, i tributi in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, potranno fruire dei benefici dell’articolo in questione gli operatori economici ai quali sia stato notificato, entro la data del 1 gennaio 2003, l’avviso di pagamento di cui all’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in prosieguo, T.U.A.).

     Si ritiene opportuno chiarire che restano esclusi dalla definizione tutti quegli atti che non hanno natura accertativa ma che assolvono una funzione meramente liquidatoria o ricognitoria dei tributi dovuti.

     E’ il caso, ad esempio, degli avvisi di pagamento emessi dagli uffici dell’Agenzia per il recupero dell’accisa dovuta e non versata alla scadenza prevista dall’articolo 3, comma 4, del T.U.A.

2.1.2. Atti di contestazione ed avvisi di irrogazione delle sanzioni

     Il comma 3-bis dell’articolo in esame prevede che possono formare oggetto di definizione agevolata gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 per i quali, alla data del 1 gennaio 2003, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso alle competenti Commissioni tributarie.

     Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione definibili sono sia quelli relativi a sanzioni collegate al tributo sia quelli concernenti sanzioni non collegate al tributo (violazioni di carattere formale).

     Si precisa, in linea con il pensiero dell’Avvocatura Generale dello Stato, che possono essere definiti in base al comma 3-bis anche: 

       1. gli atti di irrogazione della sanzione che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del citato decreto legislativo n. 472/97, siano stati impugnati con ricorso amministrativo al preesistente Direttore compartimentale (ora regionale);

       2. le ordinanze di cui all’articolo 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, laddove impugnate ex articolo 56 della citata legge mediante ricorso al Ministro delle finanze; ove i predetti gravami amministrativi siano ancora in corso di decisione alla predetta data del 1 gennaio 2003.

     Potranno altresì definirsi, in virtù della norma agevolativa in esame, i provvedimenti decisori adottati, al termine dell’iter amministrativo, rispettivamente dal Direttore regionale e dal Direttore della competente Area centrale dell’Agenzia, semprechè, ovviamente, non sia decorso alla predetta data del 1 gennaio 2003 il termine per l’impugnazione alla Commissione tributaria provinciale.

2.1.3. Processi verbali di constatazione

     In merito ai processi verbali di constatazione, si evidenzia che potranno essere oggetto di definizione, ai sensi del comma 4, lettere b) e b-bis), sia i processi verbali che evidenzino la debenza di maggiori tributi per i quali non sia ancora stato notificato, alla data del 1 gennaio 2003, apposito avviso di accertamento sia quelli dai quali emerga la constatazione di una violazione formale comportante l’applicazione della sola sanzione.

     E’ ammessa la definizione parziale del processo verbale di constatazione in relazione a singoli rilievi in esso contenuti.

2.2. Determinazione degli importi dovuti ed effetti

     L’articolo 15 in esame prevede distinte modalità di definizione a seconda che si tratti di avvisi di accertamento, atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni o di processi verbali di constatazione.

     Per effetto del disposto del comma 1, la definizione degli avvisi di accertamento e dei processi verbali di constatazione che evidenzino maggiori tributi comporta la non applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni.

     Si chiarisce, in relazione alla definizione degli avvisi di accertamento, che l’esclusione delle sanzioni collegate al tributo opera anche nel caso in cui, alla data del 1 gennaio 2003, sia stato già notificato separatamente l’atto di contestazione o l’avviso di irrogazione delle sanzioni.

2.2.1.  Avvisi di accertamento

     Per quanto concerne gli avvisi di accertamento, la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di una somma calcolata in misura percentuale dei maggiori tributi accertati, con riferimento ai seguenti scaglioni:

       1. 30 per cento, per importi non superiori a 15.000 euro;

       2. 32 per cento, per importi superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

       3. 35 per cento, per importi superiori a 50.000 euro, fermo restando che, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo in esame, le “risorse proprie” devono essere corrisposte integralmente.

     In materia doganale, pertanto, nel caso in cui l’accertamento o la rettifica dello stesso abbia ad oggetto oltre i tributi nazionali (ad esempio Iva all’importazione) anche le “risorse proprie”, le modalità di definizione agevolata previste dal comma 2 si applicano esclusivamente con riferimento ai tributi nazionali.

     A titolo esemplificativo, a fronte di un avviso di rettifica dell’accertamento notificato dall’ufficio dell’Agenzia, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/90, nel quale sono stati liquidati maggiori tributi per complessivi 120.000 euro, di cui 100.000 euro a titolo di dazio e 20.000 euro a titolo di Iva all’importazione (oltre interessi ed eventuali sanzioni), la somma da versare per la definizione sarà così calcolata:

     4.500 euro (30 per cento dovuto sull’ammontare massimo del 1 scaglione pari a 15.000 euro)

     1.600 euro (32 per cento sulla parte eccedente 15.000 euro)

     6.100 euro (importo dovuto a norma del comma 2 sul solo tributo nazionale)

  100.000 euro (intero ammontare delle maggiori risorse proprie accertate, a norma del comma 4-ter)

  106.100 euro importo totale da versare per la definizione

2.2.2. Atti di contestazione ed avvisi di irrogazione delle sanzioni

     La definizione degli atti in parola, ai sensi del citato comma 3-bis dell’articolo 15, si perfeziona con il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di una somma pari al 10 per cento dell’importo contestato o irrogato a titolo di sanzione dall’ufficio competente all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

     Il medesimo sistema di calcolo va utilizzato per la definizione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni indicati ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 2.1.2., per i quali sia ancora pendente, alla data del 1 gennaio 2003, gravame amministrativo nonchè per i relativi provvedimenti decisori emessi a conclusione del procedimento amministrativo.

2.2.3.  Processi verbali di constatazione

     Relativamente ai processi verbali di constatazione redatti dagli uffici dell’Agenzia per i tributi di competenza, occorre distinguere a seconda se gli stessi evidenzino maggiori tributi dovuti ovvero violazioni comportanti l’applicazione della sola sanzione amministrativa.

     Per i primi la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 16 aprile 2003, del 50 per cento dei maggiori tributi dovuti sulla base dei rilievi formulati nei verbali stessi. Anche in tale ipotesi, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo in esame, le “risorse proprie” sono comunque dovute per intero.

     Ad esempio nel caso di un processo verbale di constatazione nel quale sono esposti rilievi comportanti maggiori tributi per complessivi 120.000 euro, di cui 100.000 euro a titolo di dazio e 20.000 euro a titolo di Iva all’importazione (oltre interessi ed eventuali sanzioni), la somma da versare per la definizione sarà così calcolata:

     10.000 euro (importo dovuto a norma del comma 4, lett. b), pari al 50 per cento del solo tributo nazionale)

    100.000 euro (intero ammontare delle risorse proprie dovute, a norma del comma 4-ter)

    110.000 euro importo totale da versare per la definizione

     La definizione dei processi verbali di constatazione di violazioni formali ha luogo invece mediante il pagamento, entro la medesima data del 16 aprile 2003, di una somma pari al 10% dell’importo della sanzione minima applicabile.

2.3.  Modalità di pagamento

     I pagamenti delle somme dovute per il perfezionamento delle definizioni di cui all’articolo 15 devono essere effettuati, entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane, esclusa in ogni caso la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     Il comma 5 del suddetto articolo 15 prevede la facoltà per i contribuenti di rateizzare gli importi complessivamente dovuti qualora gli stessi eccedano la somma di 3.000 euro, relativamente alle persone fisiche, e la somma di 6.000 euro, per gli altri soggetti.

     In tali ipotesi, fermo restando, ai fini del perfezionamento della definizione, l’obbligo del pagamento entro il 16 aprile 2003 delle suddette somme, a seconda del caso, di 3.000 e 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali decorrenti dal 17 aprile 2003, possono essere versati in due rate di pari importo entro il 30 novembre 2003 e il 20 giugno 2004.

     L’eventuale omesso versamento delle eccedenze entro le sopra indicate date non comporta, in base alla norma di cui trattasi, l’inefficacia della definizione. Tuttavia per tale omissione è applicabile una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non versati, ridotta alla metà nel caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, oltre gli interessi legali. Per il recupero delle eccedenze non versate, delle sanzioni e degli interessi legali, si procede mediante iscrizione a ruolo.

     Giova evidenziare che non possono formare oggetto di rateizzazione le “risorse proprie”, che andranno quindi versate in unica soluzione entro il 16 aprile 2003.

     Una volta effettuato il versamento dell’intero importo o, in caso di rateizzazione (dei soli tributi nazionali), dell’importo di 3.000 o 6.000 euro (a seconda se si tratti di persona fisica o altro soggetto), il contribuente dovrà far pervenire, entro dieci giorni, all’ufficio dell’Agenzia che ha in carico il “contesto” la quietanza dell’avvenuto pagamento nonchè un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo eseguite, da redigersi sulla base dei fac-simile allegati (all.1a-1b-1c-1d).

     A norma del comma 6, la definizione non si perfeziona se è basata su dati diversi da quelli contenuti negli avvisi di accertamento, negli atti di contestazione e avvisi di irrogazione delle sanzioni nonchè nei processi verbali di constatazione, per i quali la stessa viene richiesta. In tal caso gli importi versati, in forza della suddetta norma, non possono formare oggetto di rimborso ma vengono considerati acconti di quanto risulterà eventualmente dovuto.

2.3.1. Avvisi di accertamento e processi verbali di constatazione che evidenziano la debenza di maggiori tributi

     Per quanto riguarda i diritti doganali, i pagamenti devono essere eseguiti secondo le modalità di cui all’articolo 77 del T.U.L.D. presso l’ufficio doganale che ha in carico “il contesto”.

     Nel caso in cui il contribuente utilizzi il servizio dei conti correnti postali dovrà indicare, nella causale del versamento, gli estremi di identificazione dell’atto oggetto della definizione.

     Per i pagamenti che saranno eseguiti direttamente presso gli uffici cassa delle competenti dogane, il contribuente, per consentire la corretta imputazione degli importi, dovrà presentare contestualmente il suddetto prospetto esplicativo in duplice esemplare.

     Nel caso in cui il contribuente intenda definire l’accertamento conseguente a decisioni adottate dai Direttori regionali o dal Direttore della competente Area centrale, nell’ambito del procedimento amministrativo della controversia doganale, l’ufficio al quale occorrerà fare riferimento è quello presso il quale è sorta la contestazione.

     La contabilizzazione delle somme versate per la definizione agevolata degli atti in questione dovrà avvenire con emissione di bolletta modello A/22, la cui figlia sarà restituita con allegata una copia del prospetto esplicativo.

     Nell’ipotesi in cui i diritti doganali oggetto di definizione risultino già inseriti nella “contabilità ordinaria”, gli uffici interessati, verificata con ogni sollecitudine la regolarità della definizione, dovranno promuovere gli atti per il discarico amministrativo degli stessi da disporre con provvedimento del competente Direttore regionale.

     Con riferimento ai tributi in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, i pagamenti potranno essere effettuati direttamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con versamento sul conto corrente postale intestato alle medesime sezioni oppure, ove previsto, mediante il versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della possibilità di compensazione.

     Per agevolare tali pagamenti, si riportano in allegato alla presente gli estremi dei conti correnti postali intestati alle singole sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (all. 2) nonchè i codici tributo, di cui alla circolare prot. n. 1156/I/PC del 28 febbraio 2001, da utilizzare nelle ipotesi di ricorso al versamento unitario (modello F/24) (all.3). 

     Analogamente a quanto già detto relativamente ai diritti doganali, anche per i tributi in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi gli uffici interessati, una volta accertata la regolarità della definizione, dovranno provvedere agli atti per il discarico amministrativo degli importi che risulteranno non più dovuti per effetto dell’applicazione delle disposizioni agevolative in esame.

2.3.2. Atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni e processi verbali di constatazione di violazioni formali

     I pagamenti delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni in materia doganale devono essere eseguiti, secondo le modalità di cui al citato articolo 77 del T.U.L.D., presso l’ufficio doganale che ha emesso l’atto.

     Qualora il contribuente si avvalga del servizio dei conti correnti postali dovrà indicare, nella causale del versamento, gli estremi di identificazione dell’atto oggetto della definizione.

     Nel caso in cui lo stesso intenda effettuare il pagamento presso la cassa del suddetto ufficio doganale dovrà presentare, contestualmente, il prospetto esplicativo dei calcoli eseguiti in duplice esemplare.

     In relazione alla definizione agevolata delle violazioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, il pagamento va effettuato, secondo le medesime modalità sopra indicate, presso l’ufficio doganale territorialmente competente, così come individuato nell’atto di contestazione o avviso di irrogazione della sanzione.

     Per quanto concerne i processi verbali di constatazione di violazioni formali, gli uffici dell’Agenzia provvederanno a dare ogni utile informazione ai contribuenti interessati in ordine all’ufficio doganale presso il quale eseguire il pagamento.

     Si precisa che per i pagamenti che saranno eseguiti direttamente presso le casse degli uffici doganali, il contribuente dovrà presentare copia dell’atto al quale il pagamento stesso si riferisce.

     La contabilizzazione delle somme versate per la definizione agevolata degli atti in questione dovrà avvenire con emissione di bolletta modello Z/20, la cui figlia sarà restituita con allegata una copia del prospetto esplicativo.

2.3.3. Compiti degli uffici

     L’ufficio dell’Agenzia che ha in carico il contesto, una volta ricevuta dal contribuente la quietanza dell’avvenuto pagamento unitamente al prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite, provvederà ad un sollecito controllo della regolarità della definizione.

     Qualora dal suddetto controllo emerga che il contribuente abbia erroneamente determinato l’importo dovuto, pur avendo correttamente basato i calcoli sui dati contenuti negli atti oggetto di definizione, non si è in presenza dell’ipotesi prevista dal comma 6 di mancato perfezionamento della definizione. Conseguentemente, in linea con l’analoga disposizione prevista dal comma 9 dell’articolo 16, l’ufficio dovrà invitare il contribuente stesso, ai fini del perfezionamento della definizione, a regolarizzare il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell’invito.

     Le definizioni regolarmente perfezionate relative ad accertamenti o rettifiche degli stessi per i quali sia stata instaurata e penda controversia doganale in prima o seconda istanza (vedi paragrafo 2.1.1.) verranno prontamente segnalate dagli uffici doganali interessati alle competenti Direzioni regionali.

     Sulla base di tali segnalazioni le Direzioni regionali provvederanno ad emettere appositi provvedimenti di estinzione dei procedimenti di propria competenza, da notificare secondo le ordinarie modalità agli operatori interessati e a comunicare al competente ufficio dell’Area centrale affari giuridici e contenzioso le definizioni riguardanti procedimenti ivi pendenti.

     Analoga procedura dovrà essere seguita in relazione alle definizioni regolarmente perfezionate concernenti i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni indicati ai punti 1 e 2 del paragrafo 2.1.2.

2.4. Sospensione dei termini

     Ai sensi del comma 8, dal 1 gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge finanziaria e fino al 18 aprile 2003, sono sospesi i termini per proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, per i quali non sia ancora decorso il termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Chiusura delle liti fiscali pendenti: Art. 16

     Sulla base di quanto disposto dall’articolo 16, le liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, in qualsiasi grado, anche a seguito di rinvio, possono essere definite ad istanza del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, delle somme meglio specificate nel successivo punto 3.5.

     Di seguito al predetto pagamento, da effettuarsi per ciascuna lite pendente, dovrà essere presentata dall’interessato all’ufficio che ha emesso l’atto impugnato, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia disponibile sul sito internet http://www.agenziadogane.it/

3.1. L’ambito di applicazione

      Devono intendersi definibili, ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, le liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle dogane aventi ad oggetto atti di accertamento, atti di irrogazione della sanzione ed ogni altro atto di imposizione, pendenti alla data del 1 gennaio 2003 dinanzi:

       a) alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, anche a seguito di rinvio;

       b) al giudice ordinario in qualsiasi grado del giudizio, per le cause concernenti gli atti di imposizione, nonchè quelli sanzionatori impugnati prima dell’entrata in vigore della novella introdotta dall’articolo 12, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002), che ha devoluto alle Commissioni tributarie la giurisdizione per i tributi e le sanzioni di competenza di quest’Agenzia.

3.1.1. Inviti a pagamento, ingiunzioni e ruoli

     Le vertenze instaurate avverso l’invito a pagamento, l’avviso di pagamento e la soppressa ingiunzione di pagamento (ex T.U. n. 639 del 14 aprile 1910), sono definibili a condizione che gli stessi assolvano la funzione di accertamento di maggiori tributi rispetto a quelli discendenti dagli elementi indicati dal contribuente. Pertanto non possono formare oggetto di definizione le liti relative ai suddetti provvedimenti, laddove gli stessi assolvano una funzione meramente liquidatoria dei tributi dovuti (es.: avviso di pagamento per omesso o ritardato versamento di accisa alla scadenza prevista dal comma 4 dell’articolo 3 del T.U.A.).

     Possono, altresì, essere definiti, i giudizi instaurati avverso le cartelle relative al ruolo nei casi in cui lo stesso costituisca il primo atto che manifesta la pretesa (ad es. irrogazione immediata di sanzioni per omesso o ritardato pagamento di tributi).

3.1.2. Diniego e revoca di agevolazioni

     Non possono essere definite le liti relative a provvedimenti con i quali l’Amministrazione si sia limitata a negare o revocare una agevolazione. Le stesse liti potranno invece essere definite qualora con il provvedimento contestato l’ufficio abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributo dovuto.

3.1.3. Decisioni amministrative

     Sono definibili le vertenze aventi ad oggetto provvedimenti decisori di ricorsi amministrativi prodotti avverso atti impositivi o sanzionatori, per i quali prima della modifica dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, era prevista la tutela in via amministrativa.

3.2. Liti pendenti

     Si intendono per liti pendenti, quelle in relazione alle quali:

1) alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2003), sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio.

     Si precisa che per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, si farà riferimento alla data in cui è stato notificato il ricorso o l’appello (artt. 20 e 53 D.Lgs. n.  546/92) all’ufficio competente, non essendo necessario che, entro il 1 gennaio 2003, vi sia stato anche il deposito del ricorso presso la Commissione tributaria.

     Per i giudizi pendenti dinanzi al Giudice ordinario, dovrà considerarsi la data della notifica dell’atto di citazione, dell’atto di appello e del ricorso per Cassazione.

2) alla data del 1 gennaio 2003 sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale, anche di inammissibilità, e non siano ancora decorsi i termini per impugnarla. Si pone in evidenza che per i suddetti giudizi pendenti alla data del 1 gennaio, il comma 6 dell’articolo in esame, ne prevede la sospensione sino al 30 giugno 2003. In ogni caso ove sia stata già fissata l’udienza di trattazione nel suddetto arco temporale i giudizi sono sospesi, a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione.

     L’anzidetto comma 6 prevede, altresì, la sospensione sino al 30 giugno 2003 dei termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

     Pertanto, nel caso in cui il contribuente non aderisca al “condono”, al fine del computo dei termini previsti per la proposizione dei suddetti atti processuali, ai giorni già decorsi sino al 1 gennaio 2003 dovrà sommarsi il residuo periodo che ricomincerà a decorrere dal 1 luglio 2003.

3) alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

     In tale circostanza è possibile definire una lite in relazione alla quale si sia formato il giudicato nel periodo compreso tra il 30 settembre 2002 ed il 31 dicembre 2002, a causa della mancata impugnazione della relativa pronuncia.

     Per le cause pendenti in Cassazione la definizione è ammessa a condizione che alla data del 29 settembre 2002 non sia stata depositata la sentenza della Suprema Corte – fatta salva l’ipotesi di cassazione con rinvio. Ciò in quanto tale forma di pubblicazione segna la fase terminale del processo

4) alla data del 1 gennaio 2003 vi sia pendenza a seguito di rinvio.

     Tale ipotesi va riferita alle cause devolute a:

       a) un Tribunale a seguito di rinvio da parte della Corte d’Appello;

       b) una Commissione tributaria, o ad un Tribunale, o ad una Corte d’Appello, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione;

       c) una Commissione tributaria provinciale da parte di una Commissione tributaria regionale.

3.3. Valore della lite e lite autonoma

     Il valore della lite da considerare quale base di calcolo delle somme previste dalla lettera a) o b) comma 1, dell’articolo 16, va individuato, in relazione a ciascun atto introduttivo del giudizio, tenendo conto:

       a) dell’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione, con esclusione degli interessi, dell’indennità di mora e di eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento. Detto importo sarà desunto sempre dall’atto introduttivo del 1 grado di giudizio;

       b) dell’importo della sanzione, per le cause afferenti unicamente ad un atto di irrogazione della sanzione collegata al tributo, nel caso in cui il contribuente non abbia contestato in via giudiziale la pretesa tributaria;

       c) dell’importo della sanzione, per le liti riguardanti atti di irrogazione di sanzioni non collegate al tributo.

     Se la lite attiene a più tributi nazionali, del loro importo si terrà conto al fine di individuare il valore complessivo della lite.

     Ove la lite abbia ad oggetto un tributo nazionale (ad esempio l’Iva all’importazione) e le “risorse proprie” il suo ” valore” verrà determinato facendo riferimento unicamente all’importo del suddetto tributo nazionale.

     Va posto in evidenza che la definizione dovrà interessare la vertenza, nella sua interezza, non essendo ammessa la chiusura parziale della lite.

     Nell’ipotesi in cui con un atto introduttivo del giudizio siano stati contestati più atti di accertamento (ad es. più avvisi di rettifica dell’accertamento) o più provvedimenti di irrogazione della sanzione, ai sensi del comma 3, lettera b), che introduce il concetto di lite autonoma, la individuazione “del valore della lite” da assumere come base di calcolo per la sua definizione, deve essere effettuata tenendo conto di ogni singolo provvedimento impugnato.

     Va altresì precisato che anche l’eventuale riunione di più giudizi, fra loro connessi, ai sensi dell’articolo 29 del citato decreto legislativo n.  546 del 1992 e dell’articolo 274 del codice di procedura civile, risulta irrilevante ai fini della individuazione del ” valore della lite”, in quanto l’importo da considerare quale base di calcolo è pur sempre quello relativo a ciascuna delle cause inizialmente instaurate.

3.4.  Estensione degli effetti estintivi delle liti

     La definizione, ex articolo 16 in commento, di una lite fiscale inerente ad un rapporto tributario (in materia doganale e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi) di cui siano parte più soggetti, laddove effettuata da uno solo di questi, estingue l’obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati; ciò indipendentemente dal fatto che tutti abbiano, o meno, instaurato una lite, ovvero siano già divenuti destinatari di una pronuncia definitiva.

     Più in particolare, nel caso in cui più coobbligati (ad es. coloro i quali abbiano partecipato alla introduzione, ritenuta irregolare, di merce nella Comunità, ovvero i soggetti di cui al comma 4 dell’articolo 2 del T.U.A.) abbiano adito l’Autorità giurisdizionale ordinaria o tributaria instaurando un unico giudizio, ed uno solo di questi abbia inteso avvalersi della “chiusura agevolata della lite”, l’adesione di quest’ultimo alla definizione in questione è di per sè idonea ad estinguere la causa anche in favore degli altri coobbligati-ricorrenti (ovvero attori).

     Parimenti, nel caso in cui più coobbligati abbiano incardinato distinti giudizi in relazione al medesimo rapporto tributario, la definizione agevolata di uno di essi determinerà, altresì, l’estinzione degli altri procedimenti.

     In tali ipotesi, sarà onere degli uffici individuare le vertenze afferenti al medesimo rapporto tributario controverso che siano, di riflesso, destinatarie degli effetti estintivi prodotti dalla definizione agevolata; individuati tali giudizi, gli uffici dovranno darne specifica comunicazione alla Commissione tributaria, ovvero, tramite l’Avvocatura dello Stato, alla Cancelleria dell’Autorità giudiziaria ordinaria adita.

     Nel caso in cui solo alcuni (anche uno solo) dei soggetti coobbligati abbiano impugnato il provvedimento emesso da questa Amministrazione ed uno solo di essi abbia perfezionato correttamente la definizione agevolata della lite, l’effetto estintivo (oltrechè del giudizio, altresì, dell’obbligazione), prodotto da tale adesione, si estenderà sia in favore dei coobbligati che abbiano proposto autonomo gravame giurisdizionale che di quelli che, viceversa, non abbiano incardinato alcuna lite.

3.5. Somme dovute per la definizione

     Le liti fiscali di valore fino a 2.000 euro sono definibili con il pagamento di 150 euro; se il valore della causa è superiore a 2.000 euro, la definizione potrà avvenire con il pagamento dei seguenti importi percentuali, a seconda dello stato della causa:

       1. 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Amministrazione nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale, non cautelare, resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

       2. 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale, non cautelare, resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

        3. 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.

     La definizione delle liti concernenti le risorse proprie, ai sensi di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 5, presuppone il pagamento integrale delle somme ad esse relative.

     In caso di soccombenza parziale del contribuente, in una causa di valore superiore a 2.000 euro, la definizione avverrà mediante l’applicazione di entrambe le suddette percentuali del 10 e del 50 per cento, riferite, rispettivamente, alla quota parte della pretesa (afferente al tributo o alla sanzione) dichiarata nella sentenza non dovuta ed alla quota parte della pretesa dichiarata legittimamente avanzata dall’Amministrazione.

     Si precisa che deve ritenersi soccombente il contribuente nei cui confronti sia stata resa sia una pronuncia di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio sia una pronuncia di improponibilità o irricevibilità del predetto atto.

     E’ opportuno far presente che il termine “pronuncia resa” usato dal Legislatore in relazione all’esito della causa, va riferito:

       a) al deposito del testo integrale della sentenza;

       b) al deposito del solo dispositivo della sentenza;

       c) alla comunicazione di un provvedimento decisorio del giudizio, nel caso in cui non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito.

     Non assumono rilevanza, al fine dell’applicazione delle suddette quote percentuali, le pronunce di natura cautelare (es. pronuncia con la quale il giudice accorda o nega la sospensione della riscossione).

     I versamenti delle suddette somme previste per la definizione della lite dovranno essere effettuati, entro il 16 aprile 2003, in base alle modalità indicate al precedente paragrafo 2.3..

     Ai fini della definizione non può trovare applicazione l’istituto della compensazione.

     La corresponsione degli importi dovuti, ad eccezione di quelli afferenti alle “risorse proprie”, può essere effettuata anche ratealmente, in un massimo di sei rate trimestrali di medesimo importo; ove le somme dovute superino i 50.000 euro, le rate potranno essere al massimo dodici.

     Dovrà, in ogni caso, essere versato entro il 16 aprile 2003, l’importo della prima rata; sugli importi delle rate successive alla prima verranno calcolati gli interessi al tasso legale, dal 17 aprile 2003.

     Nell’ipotesi di omesso versamento delle rate successive, la definizione della lite non viene compromessa e dette somme saranno recuperate mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Saranno, altresì, dovuti:

      1. una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non corrisposto, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza;

      2. gli interessi legali con decorrenza dal 17 aprile 2003 sino alla data del versamento.

     Il comma 5 stabilisce che dalle somme dovute per la definizione, lett. a) o b) del comma 1, si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Viene, poi, precisato che, fuori dai casi di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.

     In merito, giova considerare che per i tributi gestiti da questa Agenzia mancano disposizioni analoghe a quelle di cui agli articoli 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (per le imposte sui redditi) e 60 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (per l’IVA), che stabiliscono la riscossione frazionata del tributo laddove l’atto di accertamento non sia ancora definitivo; sicché tali tributi, in pendenza di causa, devono essere versati dal contribuente in misura integrale.

     Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia regolarmente effettuato il versamento dei predetti tributi, pur essendosi opposto giudizialmente all’atto di accertamento ed intenda valersi della definizione della lite, l’ importo in misura fissa o percentuale previsto per la chiusura agevolata, sarà imputato alle somme già versate. Il residuo importo potrà formare oggetto di restituzione solo nel caso in cui abbia ottenuto una sentenza favorevole, secondo le indicazioni previste dalla lett. b) del comma 1.

     Atteso quanto sopra, con riferimento alle liti aventi ad oggetto oltre i tributi nazionali (es. Iva all’importazione) anche le “risorse proprie”, si riportano di seguito delle esemplificazioni riferite al caso di una causa avente ad oggetto un avviso di rettifica dell’accertamento notificato dall’ufficio dell’Agenzia, ai sensi del comma 5 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 374/90, nel quale vengono liquidati maggiori tributi per complessivi 120.000 euro, di cui 100.000 euro a titolo di dazio e 20.000 euro a titolo di Iva all’importazione.

     Per le anzidette vertenze, come già accennato al paragrafo 3.3, le modalità di definizione agevolata previste dal già richiamato comma 1, lettere a) e b), dell’articolo in esame (che prevedono criteri di calcolo percentuali e forfetari sulla base del valore della lite ed in relazione allo stato della causa) si applicano esclusivamente con riferimento ai tributi nazionali.

     Le esemplificazioni seguenti si riferiscono sia al caso in cui l’Amministrazione sia stata soccombente che a quello in cui abbia ottenuto una sentenza favorevole, con la distinzione a seconda se il contribuente non abbia o abbia corrisposto i tributi dovuti in pendenza di lite.

1) Caso di soccombenza dell’Amministrazione; il contribuente non ha pagato i tributi dovuti in pendenza di lite

    2.000 euro (importo ottenuto applicando la percentuale del 10%

             a norma della lett. b)1. del comma 1 al solo tributo nazionale)

100.000 euro (intero ammontare delle risorse proprie a norma del comma 5)

102.000 euro importo totale da versare per la definizione

2) Caso di soccombenza dell’Amministrazione; il contribuente ha pagato i tributi dovuti in pendenza di lite

    2.000 euro (importo ottenuto applicando la percentuale del 10%

             a norma della lett. b)1. del comma 1 al solo tributo nazionale)

100.000 euro (intero ammontare delle risorse proprie a norma del comma 5)

102.000 euro importo totale da versare per la definizione

120.000 euro tributi versati in pendenza di lite

  18.000 euro importo rimborsabile a norma del comma 5

3) Caso di sentenza favorevole all’Amministrazione; il contribuente non ha pagato i tributi dovuti in pendenza di lite

  10.000 euro (importo ottenuto applicando la percentuale del 50%

             a norma della lett. b)2. del comma 1 al solo tributo nazionale)

100.000 euro (intero ammontare delle risorse proprie a norma del comma 5)

110.000 euro importo totale da versare per la definizione

4) Caso di sentenza favorevole all’Amministrazione; il contribuente ha pagato i tributi dovuti in pendenza di lite

  10.000 euro (importo ottenuto applicando la percentuale del 50%

             a norma della lett. b)2. del comma 1 al solo tributo nazionale)

100.000 euro (intero ammontare delle risorse proprie a norma del comma 5)

110.000 euro importo totale da versare per la definizione

120.000 euro tributi versati in pendenza di lite

  10.000 euro importo non rimborsabile a norma del comma 5

3.6. Errore scusabile

     Compete agli uffici ai quali sarà presentata la domanda verificare la congruità dei pagamenti effettuati dai contribuenti rispetto alle previsioni recate dall’articolo 16.

     Nel caso in cui l’erroneo o carente versamento delle somme ivi previste sia stato effettuato in seguito ad errore ritenuto “scusabile”, il contribuente dovrà essere invitato dall’ufficio ad integrare il versamento entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla notifica del predetto invito.

     La regolarizzazione del versamento non è ammessa e, quindi, la chiusura agevolata delle lite non potrà avere luogo nel caso in cui l’errore in cui è incorso il contribuente dovesse essere ritenuto “non scusabile”.

     L’errore nella determinazione del valore della lite e/o nel calcolo degli importi dovuti si deve considerare “scusabile” e, pertanto, meritevole di essere regolarizzato, se risulta che il calcolo è stato effettuato con la diligenza ordinaria, seguendo i criteri fissati dal Legislatore per la determinazione di tali somme.

     Si è, ad esempio, in presenza di errore scusabile allorquando, posti per fermi i dati da computare ed il criterio matematico da seguire, il contribuente sia incorso in una svista materiale nelle relative operazioni aritmetiche rilevabile prima facie in base ai dati ed ai criteri predetti; errore, dunque, emendabile con la semplice ripetizione del calcolo.

     L’esiguità della parte di somma non versata potrà essere valutata dall’ufficio ai fini della scusabilità dell’errore.

     Deve ritenersi, altresì, scusabile l’errore commesso per effetto di condizioni di “obiettiva” incertezza, ovvero a causa della particolare complessità del calcolo.

     Deriva, per contro, la non scusabilità di errori che siano il risultato di una dinamica operativa manifestamente negligente del contribuente, il quale abbia arbitrariamente derogato ai criteri previsti dal Legislatore per il computo di tali somme; ciò può agevolmente ravvisarsi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il contribuente abbia corrisposto l’importo previsto dalla lett. a) del comma 1 dell’articolo in esame, piuttosto che quello previsto dalle disposizioni recate dalla successiva lett. b) del medesimo comma.

3.7. Sospensione delle liti

     Al fine di consentire ai contribuenti che abbiano instaurato un giudizio in materia tributaria, di verificare l’opportunità di aderire alla chiusura della lite e, in caso positivo, di adempiere a tutte le incombenze previste dalla norma in esame, è previsto che:

       1. dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003 non possono essere fissate udienze di trattazione delle liti fiscali già incardinate;

       2. nel caso in cui al 1 gennaio 2003 siano state già fissate udienze di trattazione, per i giorni compresi nel suddetto periodo, i giudizi potranno essere sospesi ad istanza del contribuente;

       3. qualora la trattazione della causa sia stata già fissata per una data successiva a quella prevista dal comma 2 dell’articolo in esame (16 aprile 2003), il contribuente potrà formulare istanza di sospensione del giudizio manifestando la volontà di aderire alla definizione agevolata della lite;

       4. la trattazione dei giudizi, per i quali i contribuenti avranno chiesto la definizione agevolata della lite, sarà sospesa fino al 31 luglio 2004;

       5. i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, nonchè i termini per la costituzione in giudizio relativi a vertenze suscettibili di essere definite, sono, comunque, sospesi fino al 30 giugno 2003;

       6. nel caso in cui l’adesione alla definizione in parola risulti affetta da irregolarità insanabili, la pronuncia già emessa nei confronti del medesimo contribuente, che non può, pertanto, definire la lite in forma agevolata, potrà essere da quest’ultimo impugnata, unitamente al diniego alla definizione, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica di tale ultimo provvedimento negativo, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.

3.8. Estinzione del giudizio

     La chiusura della lite è subordinata alla verifica della regolarità della domanda di definizione e della congruità del versamento effettuato dal contribuente.

     Gli uffici, pertanto, entro il 31 ottobre 2003, dovranno trasmettere direttamente alle Segreterie delle Commissioni tributarie e, tramite l’Avvocatura dello Stato, alle Cancellerie degli Organi giurisdizionali ordinari, che hanno in trattazione le cause, l’elenco delle vertenze per le quali è stata regolarmente presentata domanda di definizione ed effettuato l’integrale pagamento di quanto dovuto (importo della prima rata in caso di rateizzazione) per la chiusura agevolata della causa.

     A seguito di tale comunicazione, gli Organi giurisdizionali presso i quali sono incardinate le liti dichiareranno l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

     In caso di definizione agevolata della lite afferente al tributo l’estinzione del giudizio esplica effetti anche sull’eventuale vertenza, ancora in corso, instaurata avverso il separato provvedimento di irrogazione della sanzione collegata al tributo.

3.9. Compiti degli uffici

     Gli uffici di questa Agenzia, ricevute le domande di definizione, dovranno trasmettere entro il 31 ottobre 2003, al Giudice dinanzi al quale sono incardinate le vertenze, l’elenco delle liti pendenti per le quali sia stata presentata istanza di definizione agevolata. Per i giudizi in corso dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, la suddetta trasmissione dovrà essere effettuata per il tramite delle Avvocature dello Stato, territorialmente competenti, previa assunzione dei necessari e tempestivi accordi.

     Successivamente e, comunque, entro il 31 luglio 2004, gli uffici, verificata la regolarità delle procedure seguite dagli interessati per le definizioni delle liti e la congruità dei pagamenti effettuati, depositeranno presso la competente Commissione tributaria apposita comunicazione; per i giudizi in corso dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria tale deposito dovrà essere effettuato avvalendosi delle locali Avvocature dello Stato.

     Nei casi in cui gli uffici dovessero esprimere diniego alla definizione agevolata di una vertenza (ad esempio omesso versamento delle somme dovute a causa di un errore non scusabile del contribuente), gli stessi dovranno emettere un motivato provvedimento.

     Di tale provvedimento dovrà essere data comunicazione all’Autorità giurisdizionale presso la quale pende la lite affinchè il giudizio possa riprendere il suo corso.

     Il provvedimento di diniego dovrà essere notificato al contribuente, con le modalità di cui all’articolo 60 del DPR n. 600/73, avvertendolo della facoltà di poter impugnare il provvedimento in questione dinanzi all’Organo giudiziario presso il quale pende la lite.

     Al fine di agevolare la sollecita dichiarazione di estinzione delle liti, si raccomanda agli uffici di rimettere le sopra indicate comunicazioni alla Segreteria di ciascuna Sezione, ove già nota, delle Commissioni tributarie, ovvero, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, alla Cancelleria di ciascuna Sezione dell’Autorità giurisdizionale ordinaria, che hanno in carico le cause.

     Le Direzioni regionali in indirizzo vigileranno sulla corretta applicazione della presente circolare, impartendo agli Uffici dipendenti eventuali ulteriori istruzioni operative.

     Assicureranno inoltre il coordinamento delle attività che dovranno essere espletate dagli uffici per la chiusura delle liti pendenti, prendendo gli opportuni contatti con le locali Avvocature al fine della definizione di quelle incardinate dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

     Avranno cura, infine, di dare la massima diffusione alla circolare presso gli operatori economici e le categorie professionali interessate, per facilitare la possibilità di adesione alle forme di definizione agevolata previste dalla normativa in argomento.