Imprese ed Aziende

Tuesday 05 July 2005

LEGGE 13 giugno 2005, n.118 Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale. (GU n. 153 del 4-7-2005)

LEGGE 13 giugno 2005, n.118 Delega al Governo
concernente la disciplina dell’impresa sociale. (GU n.
153 del 4-7-2005)

La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro delle attivita’ produttive, del
Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell’interno, uno o piu’ decreti legislativi
recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell’ordinamento
civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le
organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e
principale un’attivita’ economica di produzione o di
scambio di beni o di servizi di utilita’ sociale,
diretta a realizzare finalita’ di interesse generale.
Tale disciplina deve essere informata
ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto del quadro
normativo e della specificita’ propria degli
organismi di promozione sociale, nonche’
della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle societa’ e delle cooperative, e delle norme concernenti la
cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale
dell’impresa sulla base:

1) delle materie di particolare
rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore
di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai
soli soci, associati o partecipi;

2) del divieto di ridistribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche’ fondi, riserve o
capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti,
collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non
speculativo della partecipazione all’attivita’
dell’impresa;

3) dell’obbligo di
reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attivita’ istituzionale o ad incremento del patrimonio;

4) delle caratteristiche e dei
vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilita’ che soggetti pubblici o imprese private con finalita’ lucrative possano detenere il controllo, anche
attraverso la facolta’ di nomina maggioritaria degli
organi di amministrazione;

b) prevedere, in coerenza con il
carattere sociale dell’impresa e compatibilmente con la struttura dell’ente,
omogenee disposizioni in ordine a:

1) elettivita’
delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilita’;

2) responsabilita’
degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;

3) ammissione ed esclusione dei soci;

4) obbligo di
redazione e di pubblicita’ del bilancio economico e
sociale, nonche’ di previsione di forme di controllo
contabile e di monitoraggio dell’osservanza delle finalita’ sociali
da parte dell’impresa;

5) obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo, in caso di cessazione dell’impresa, ad altra impresa
sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed
enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto
dalla legge 31 gennaio 1992, n.

59, e successive modificazioni;

6) obbligo di iscrizione
nel registro delle imprese;

7) definizione delle procedure
concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

8) rappresentanza in giudizio da
parte degli amministratori e responsabilita’ limitata
al patrimonio dell’impresa per le obbligazioni da questa
assunte;

9) previsione di organi
di controllo;

10) forme di
partecipazione nell’impresa anche per i diversi prestatori d’opera e per i
destinatari delle attivita’;

11) una disciplina della
trasformazione, fusione e cessione d’azienda in
riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli
scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalita’
di interesse generale;

12) conseguenze sulla qualificazione
e la disciplina dell’impresa sociale, derivanti dall’inosservanza delle
prescrizioni relative ai requisiti dell’impresa
sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia
di lavoro e di sicurezza, nonche’ della
contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la
natura giuridica dell’impresa sociale;

c) attivare, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio
e di ricerca necessari alla verifica della qualita’ delle prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e
tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso
da parte dell’impresa dominante.

2. Con i decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo provvede a coordinare le
disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse
materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche’ le rappresentanze del terzo settore,
ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e
amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

3. Dall’attuazione dei principi e dei
criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

5. Entro i trenta giorni successivi
all’espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente
alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Decorsi i termini di cui ai commi
4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’
13 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Scajola, Ministro delle attivita’
produttive

Castelli, Ministro della giustizia

La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie

Pisanu, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei
deputati (atto n. 3045):

Presentato il 19
luglio 2002 dal Ministro del lavoro e politiche sociali (Maroni),
dal Ministro delle attivita’ produttive (Marzano), dal Ministro della giustizia (Castelli), dal Ministro per le
politiche comunitarie (Buttiglione) e dal Ministro
dell’interno (Pisanu).

Assegnato alla II commissione
(Giustizia), in sede referente, il 24 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, III, V, VI, X, XI, XII, XIV e
Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla II
commissione il 1°, 2, 15, 17 ottobre; 11, 17 dicembre 2002; 20 febbraio; 9
settembre;

8 ottobre; 4 e 6 novembre 2003.

Esaminato in aula
il 10 e 13 novembre 2003 e approvato il 20 novembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n.
2595):

Assegnato alla 2ª
commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 dicembre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª
commissione il 24 febbraio; 4, 9, 11 marzo e 21 dicembre 2004.

Esaminato in aula
il 4 e 10 maggio 2005 e approvato con modificazioni, l’11 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 3045-B):

Assegnato alla II commissione
(Giustizia), in sede referente, il 16 maggio 2005 con pareri delle commissioni
I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 26
maggio 2005.

Esaminato in aula e approvato il 30
maggio 2005.