Tributario e Fiscale

Friday 15 June 2007

Le ultime novità sugli studi di settore. Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE N. 38/E Prot. n. 2007/98147

Le ultime novità sugli studi di
settore. Agenzia delle Entrate – CIRCOLARE N. 38/E Prot. n.
2007/98147

1. Premessa.

La presente circolare fornisce
chiarimenti in ordine alle principali novità relative agli studi di settore in
vigore dal periodo d’imposta 2006.

Con decreti del Ministero
dell’Economia e delle finanze del 20 marzo 2007 sono stati approvati 56 studi
di settore (il cui elenco è riportato nell’allegato 1), in vigore dal periodo
d’imposta 2006:

44 studi derivano dalla prima
revisione di 45 studi precedentemente in vigore;

7 studi derivano dalla seconda
revisione di altrettanti studi precedentemente in vigore;

5 studi sono completamente nuovi,
in quanto attinenti ad attività precedentemente non interessate dagli studi di
settore.

In particolare, i complessivi 51
studi interessati dalla prima o dalla seconda revisione riguardano le
evoluzioni di:

8 studi relativi ad attività
economiche del comparto delle manifatture;

14 studi relativi ad attività
economiche del comparto del commercio;

21 studi relativi ad attività
economiche del comparto dei servizi;

8 studi relativi al comparto
delle attività professionali.

I citati decreti sono stati
pubblicati nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale
n. 76 del 31 marzo 2007 (n..90).

La revisione dei predetti studi è
stata effettuata sulla base del programma approvato con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2006, pubblicato nella G.U.
n. 73 del 28 marzo 2006.

In data 8 febbraio 2007 gli studi
in oggetto hanno avuto parere favorevole da parte della Commissione degli
esperti, costituita ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del
1998.

I modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore sono stati
approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27
marzo 2007 pubblicato:

nel S.S.
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2007, relativamente ai 51 modelli
riguardanti le attività economiche del settore delle manifatture;

nel S.S.
alla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2007, relativamente ai 61 modelli
riguardanti le attività economiche del settore dei servizi;

nel S.S.
alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2007, relativamente ai 70 modelli
riguardanti le attività economiche del settore del commercio;

nel S.S.
alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2007, relativamente ai 24 modelli
riguardanti le attività economiche del settore delle attività professionali.

Si ricorda che a seguito delle
modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per
il 2007), il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore deve essere inviato, per il periodo d’imposta
2006, anche dai contribuenti non soggetti all’applicazione degli stessi, ma nei
riguardi dei quali si verifica una delle seguenti ipotesi:

a)ricavi o compensi compresi tra
€ 5.164.569 e € 7.500.000;

b)cessazione di una attività (per cui è stato approvato il relativo studio
di settore);

c)periodo di non normale
svolgimento dell’attività soggetta a studi;

d)liquidazione ordinaria.

Si fa presente, inoltre, che, per
il periodo d’imposta 2007, gli studi da sottoporre a revisione, in ottemperanza
dell’articolo 10-bis della legge n. 146 del 1998 (introdotto dall’articolo
unico, comma 13, della legge finanziaria per il 2007), sono stati individuati
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio
2007, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007 (l’elenco degli studi,
la cui evoluzione è programmata per il periodo d’imposta 2007, è riportato nell’Allegato 2). Al termine delle elaborazioni potranno
essere previsti accorpamenti tra studi o tra codici di attività che si renderanno
necessari durante la costruzione degli stessi.

I limiti dei ricavi o compensi
entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per
i 56 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2006 sono
stati stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
26 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

2. Le principali novità per gli
studi evoluti in vigore dal periodo d’imposta 2006

Le evoluzioni degli studi di settore
si rendono necessarie al fine di cogliere meglio le caratteristiche dei modelli
organizzativi e, quindi, per garantire una più aderente rappresentazione delle
varie realtà aziendali, alla luce delle trasformazioni strutturali che hanno
interessato i vari settori nel corso del tempo e degli andamenti economici dei
relativi mercati di riferimento.

Per alcuni studi di settore è
stata approvata nel 2007 la seconda versione evoluta. In tal caso, il nuovo
studio evoluto è contraddistinto da una sigla identificativa che presenta come
lettera iniziale la
U, seguita dalle lettere che tradizionalmente caratterizzano
ogni singolo comparto (D per le manifatture, M per il commercio, G per i
servizi e K per le attività professionali)

Per le nuove versioni
"evolute", in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2006, si
segnalano di seguito alcune delle principali novità, rinviando all’allegato n.
3 della presente circolare il commento analitico delle novità concernenti i
singoli studi.

2.1 Nuove variabili e
aggiornamento dei correttivi

2.1.1 Variabile
"Altri costi per servizi"

In fase di revisione degli studi
di settore in vigore a partire dal periodo d’imposta 2006, all’interno della
funzione di regressione, per la maggior parte degli studi, è stata utilizzata
anche la variabile "Altri costi per servizi". Tale variabile non è
stata utilizzata per gli studi:

TG53U – Organizzazione di
convegni, traduzioni ed interpretariato;

TM13U – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

TM40B – Commercio al dettaglio
ambulante di fiori, piante e sementi;

TM48U – Commercio al dettaglio di
piccoli animali domestici.

2.1.2
Aggiornamento del c.d. correttivo congiunturale per i settori in
difficoltà e dei correttivi c.d. "non automatici"

In considerazione del perdurare
dello stato di difficoltà in cui versa il sistema delle PMI di molti settori
del comparto manifatturiero, a causa degli effetti della globalizzazione e
della perdita di competitività dovuta essenzialmente alla concorrenza sui costi
di produzione tipica dei Paesi emergenti, viene
confermata l’applicazione, anche per il periodo d’imposta 2006, del correttivo
congiunturale, con gli opportuni aggiornamenti, per i seguenti studi settore:

per il
comparto Tessile-Abbigliamento-Calzature: TD06U, TD07A, TD07B, TD08U, TD10B,
TD13U, TD14B, TD26U;

per il
comparto del mobile: TD09A, TD09B;

per il
comparto dell’occhialeria: TD21U;

per il
comparto dell’oreficeria e gioielleria: TD33U.

Per maggiori approfondimenti sui
correttivi in parola si rinvia a quanto riportato nell’allegato n. 3 della
presente circolare.

Anche per il periodo d’imposta
2006 viene confermata l’applicazione di particolari
correttivi cosiddetti "non automatici" negli studi:

TD18U – Lavorazione della
ceramica;

TD20U – Meccanica leggera;

TD32U – Meccanica pesante;

TD35U – Editoria, stampa e prestampa;

TM04U – Farmacie.

Per maggiori approfondimenti sul
funzionamento dei correttivi in questione si rinvia a quanto
riportato al par 2.5 della Circolare n. 23 del 22 giugno 2006 e anche
all’allegato n. 3 della presente Circolare.

2.2 Utilizzo
degli studi evoluti per i periodi d’imposta precedenti

In merito all’utilizzo degli
studi evoluti per gli accertamenti riguardanti periodi d’imposta precedenti al
2006, si conferma l’orientamento già adottato negli anni precedenti circa
l’opportunità, in sede di contraddittorio, di utilizzare le risultanze dello
studio evoluto per giustificare eventuali scostamenti tra l’ammontare dei
ricavi dichiarati e quelli presunti

in base
alla versione dello stesso studio vigente per il periodo d’imposta accertato. In
particolare, occorrerà verificare se il risultato derivante dalla
"congruità" dello studio evoluto (senza considerare l’analisi della
normalità economica) sia in grado di poter meglio rappresentare la effettiva situazione del contribuente anche per i periodi
d’imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e
previste nello studio evoluto, in quanto più aggiornato ed affinato rispetto
alla versione previgente.

Per le modalità applicative degli
studi approvati a decorrere dall’anno d’imposta 2006 in via definitiva, a
seguito di un periodo di sperimentalità o monitoraggio, si rinvia al paragrafo
2.4. della presente circolare

2.3 Studi di settore sottoposti
ad applicazione sperimentale e monitorata

La situazione di difficoltà
economica che ha caratterizzato alcune attività del comparto delle manifatture
negli anni precedenti, nonché le peculiarità che contraddistinguono lo
svolgimento di alcune attività professionali, hanno condotto a prevedere
particolari modalità applicative per gli studi di settore interessati da tali
problematiche. In particolare, per tali studi è stata prevista l’applicazione
monitorata e la sperimentalità. Per maggiori dettagli sugli effetti
dell’applicazione degli studi sperimentali e monitorati si rimanda alle
precisazioni contenute nel paragrafo 5 della circolare n. 54/E del 13 giugno
2001 e nella Circolare n. 32/E del 21 giugno 2005.

A seguito del parere espresso
dalla Commissione degli Esperti nella riunione dell’8 febbraio 2007, è stata
prorogata, per il periodo d’imposta 2006, l’applicazione monitorata
relativamente ad alcuni studi di settore del comparto delle manifatture e delle
attività professionali per i quali non si ritengono
del tutto superate le problematiche sopra richiamate.

Per alcuni studi (sempre del
comparto manifatturiero e delle attività professionali) è stato invece
constatato il superamento dei problemi che avevano condotto inizialmente
all’applicazione sperimentale o monitorata, per cui è
stato sancito il passaggio all’applicazione definitiva.

Per maggiori approfondimenti si
rinvia a quanto riportato all’allegato n. 3 della presente Circolare.

2.4 Modalità applicative per gli
studi di settore approvati in via definitiva.

Particolare attenzione,
nell’ambito dell’attività di accertamento, dovrà essere posta con riguardo ai
soggetti nei confronti dei quali, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, si
applicano gli studi di settore approvati definitivamente e, in particolare, per
quelli relativi alle attività professionali.

Più precisamente, per tali ultime
tipologie di soggetti, le attività di controllo per il
periodo di imposta 2004 e precedenti, dovranno tener conto delle
specifiche disposizioni normative vigenti per tali annualità, ed in special
modo che l’attività di accertamento potrà essere esperita nel caso in cui il
contribuente risulti "non congruo" alle risultanze degli studi in
almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati.

Ai fini della verifica della
predetta condizione dei due periodi d’imposta su tre consecutivi, occorre
precisare che il requisito della "non congruità" emergente
dall’applicazione degli studi sperimentali o monitorati, dovrà essere
confermato, in relazione allo stesso triennio, anche a seguito
dell’applicazione di Ge.Ri.Co. 2007, sulla base dei dati e delle informazioni
riferibili ai periodi d’imposta oggetto di controllo.

Appare opportuno evidenziare che,
in relazione ai periodi di imposta da accertare, gli Uffici provvederanno a
determinare i maggiori compensi utilizzando Ge.Ri.Co. 2007, senza tenere conto
degli eventuali maggiori componenti positivi derivanti dall’applicazione degli
indicatori di normalità economica previsti all’articolo 1, comma 14, della
legge finanziaria per il 2007.

ESEMPIO

2002

2003

2004

Note

STUDIO SPERIMENTALE

NON CONGRUO

NON CONGRUO

CONGRUO

Sussistono le condizioni per poter procedere
ad effettuare l’accertamento sulla base dello studio definitivo per gli anni
2002 e 2003

CASO A)

ESITO DELLO STUDIO APPROVATO IN
VIA DEFINITIVA

NON CONGRUO

NON CONGRUO

CONGRUO

E’ possibile effettuare l’accertamento sulla
base dello studio di settore utilizzando le risultanze dello studio approvato
in via definitiva

CASO B)

ESITO DELLO STUDIO

APPROVATO IN VIA DEFINITIVA

CONGRUO

NON CONGRUO

CONGRUO

Non è possibile effettuare l’accertamento
sulla base dello studio di settore utilizzando quello approvato in via definitiva

CASO C)

ESITO DELLO STUDIO APPROVATO IN
VIA DEFINITIVA

CONGRUO

NON CONGRUO

NON CONGRUO

Non è possibile effettuare l’accertamento
sulla base dello studio di settore utilizzando quello approvato in via definitiva

Nell’ipotesi di cui al caso a)
sarà possibile effettuare l’accertamento per gli anni 2002 e 2003, sulla base
delle risultanze scaturenti dall’applicazione di GE.RI.CO. 2007, in quanto la
condizione di non congruità dei "due periodi d’imposta su tre"
risulta verificata anche con l’applicazione di GE.RI.CO. 2007.

Nell’ipotesi di cui ai casi b) e
c) non sarà possibile effettuare l’accertamento per nessuno dei periodi
d’imposta sottoposti a controllo in quanto:

nel caso
b), l’anno 2002, in
cui il professionista risultava non congruo in base all’applicazione dello
studio sperimentale, con l’applicazione dello studio definitivo diventa
congruo;

nel caso
c), a fronte delle stesse valutazioni di cui al caso precedente, emergenti per
l’anno 2002, non può essere opposta la situazione di non congruità riferita
all’anno 2004, poiché in tale anno la posizione risultava "congrua" a
seguito dell’applicazione dello studio sperimentale.

Ai fini della corretta
applicazione dello studio di settore, approvato in via definitiva, l’Ufficio
dovrà pertanto richiedere al contribuente tutte le
nuove informazioni presenti nello studio definitivo e riferite all’anno
d’imposta oggetto di controllo. Dette informazioni verranno
utilizzate per applicare lo studio definitivo, ed il ricavo o compenso puntuale
a cui far riferimento sarà quello stimato da GE.RI.CO. 2007, senza tener conto,
come già accennato in precedenza, degli eventuali maggiori compensi generati
dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui all’art. 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007.

Occorre ricordare che l’Ufficio,
nello svolgimento della attività di controllo, dovrà comunque tener conto delle
attenzioni evidenziate nelle varie circolari applicative degli studi di
settore, al fine di verificare se siano o meno
giustificabili gli eventuali scostamenti generati dall’applicazione dello
studio definitivo rispetto al ricavo puntuale.

3. Ulteriori precisazioni in
merito alla applicazione dei nuovi indicatori di normalità economica in sede di
accertamento.

Nella circolare n. 31/E del 22
maggio 2007 è stata ampiamente commentata una delle novità principali degli studi
di settore in vigore per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006,
consistente negli indicatori di normalità economica previsti dall’articolo 1,
comma 14, della legge finanziaria per il 2007.

La circolare ha inoltre fornito
precise indicazioni in tema di utilizzo delle risultanze degli studi in sede di
accertamento, con specifico riguardo alle ipotesi in cui l’applicazione dei
nuovi indicatori di normalità economica determini scostamenti assai rilevanti
tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore,
che potrebbero rivelarsi non attendibili considerata la effettiva
situazione del contribuente (par. 2.3.8). Tra tali ipotesi è stata, in specie,
evidenziata quella dei contribuenti che svolgono l’attività in condizioni di
marginalità economica, chiarendo come possano concretizzarsi le dette
condizioni, sia in termini generali che mediante alcuni esempi (par. 2.3.9). La
circolare ha inoltre messo in luce altre situazioni particolari connesse
all’applicazione degli indicatori (par. 2.3.10), fornendo anche a tale
proposito una casistica applicativa.

Ulteriori approfondimenti, emersi
anche in sede di confronto con le associazioni di categoria, hanno peraltro
consentito di individuare esempi ulteriori rispetto a quelli già enucleati,
riportati nell’allegato n. 4 alla presente circolare.

L’importanza del tema viene qui ripresa allo scopo di ribadire che, in sede di
accertamento, l’applicazione degli studi di settore deve ispirarsi a criteri di
ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il
meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive
condizioni di esercizio dell’attività, soprattutto nel caso in cui evidenzi
scostamenti rilevanti rispetto al dichiarato.

Nella circolare n. 31/E si è già
rilevato, con specifico riguardo alle condizioni di "marginalità
economica" (par. 2.3.9 citato), che il contribuente ha la possibilità di
rappresentare, nel campo "annotazioni" nel modello dei dati rilevanti
a fini dell’applicazione degli studi di settore, qualsiasi elemento idoneo ad
avvalorare la ricorrenza delle dette condizioni.

Si precisa in questa sede che la
suddetta opportunità può essere naturalmente utilizzata in tutti i casi,
ulteriori rispetto a quello della "marginalità economica", in cui
esistano elementi idonei a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore.

A quest’ultimo proposito, si
rammenta che le cause che giustificano la non congruità (così come la incoerenza rispetto agli indici economici individuati
dagli studi di settore) possono essere specificamente attestate a norma
dell’art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998:

dai
soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del
regolamento di cui al d.P.R 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni;

dai
responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;

dai
dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.

L’attestazione in parola è evidentemente
finalizzata a confermare, dal punto di vista tecnico, la effettiva
ricorrenza di elementi che, così come rappresentati dal contribuente,
potrebbero rendere non ragionevole l’applicazione del meccanismo presuntivo.
Anche l’attestazione in parola, al pari della asseverazione, dovrà in tutti i
casi essere tenuta presente, nei termini chiariti al par. 2.3.9 dalla circolare
31/E, fin dal momento della selezione delle posizioni nei cui confronti
effettuare l’accertamento basato sugli studi di settore.

Va infine posto l’accento su di
una circostanza di particolare rilievo ai fini dei futuri accertamenti basati
sugli studi di settore, così come integrati dagli indicatori di normalità
economica previsti dall’art. 1, comma 14, della legge
n. 296 del 2006 ed approvati con il D.M. 20 marzo 2007.

Nel triennio 2007-2009 tutti gli
studi vigenti per il periodo d’imposta 2006 formeranno oggetto delle revisioni
evolutive, che dovranno tener conto degli specifici indicatori di normalità
economica previsti dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, e
saranno elaborate secondo la ordinaria procedura che
contempla il preventivo parere della Commissione degli esperti.

Tali revisioni, rappresentando un
aggiornamento ed affinamento degli studi vigenti per il 2006, anche con
riguardo agli indicatori di normalità economica, potranno contribuire in modo
decisivo a cogliere più puntualmente tutte le situazioni particolari per le
quali l’applicazione dei detti studi vigenti per il 2006 determinino
risultati non aderenti alle effettive condizioni di esercizio dell’attività.

Ciò posto, allo scopo di
garantire il più corretto ed efficace utilizzo degli studi di settore in sede
di accertamento, gli Uffici dovranno sempre valutare, nella fase del
contradditorio, i risultati derivanti dalla applicazione degli studi
revisionati anche sulla base dell’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 del
1998 e, ove più favorevoli al contribuente, utilizzarli in luogo di quelli
ottenibili con l’applicazione degli studi che tengono conto degli indicatori di
normalità economica approvati con il citato decreto del 20 marzo 2007.

3.1 Esercizio
dell’attività in condizione di marginalità economica e applicazione degli studi

Ad ulteriore chiarimento di
quanto riportato nella citata circolare n. 31/E del 2006, si precisa che lo
svolgimento dell’attività in condizioni di marginalità economica può essere
individuabile nel caso in cui l’attività di impresa o di lavoro autonomo sia
improntata ad una sorta di "sopravvivenza economica", rispetto alla
prospettiva di una lenta ma irreversibile uscita dal mercato.

La condizione di marginalità
economica è dunque riferibile, in generale, a tutti gli operatori i quali, per
cause indipendenti (o anche dipendenti) dalla propria volontà non gestiscono l’attività imprenditoriale secondo logiche di mercato,
ponendosi conseguentemente al di fuori del principio di normalità che sottende
l’intero impianto metodologico degli studi di settore.

Più in particolare, le posizioni
di marginalità economica possono essere caratterizzate da un insieme di fattori
risultanti dall’analisi economica, quali in specie (come in parte già
evidenziato nella citata circolare n.31/E del 2007):

limiti
dimensionali e organizzativi per la struttura di impresa;

arretratezza
/ inadeguatezza delle infrastrutture strumentali e assenza d’investimenti anche
legati alla promozione dell’attività;

assenza
di spese per servizi esterni (non esternalizzazione delle fasi di lavorazione e
di produzione);

modalità
organizzative di vendita tradizionali e assolutamente estranee a sistemi di
rete (assenza di rapporti di franchising, affiliazione ovvero associazione a
gruppi d’acquisto);

ridotta
articolazione del processo produttivo e bassa capacità di penetrazione sul
mercato;

limiti
del mercato di riferimento (ampiezza territoriale e tipologia di clientela);

scarsa
competitività dei prodotti / servizi erogati e/o non sufficiente capacità
produttiva;

debolezza
rispetto ai canali di approvvigionamento;

età
avanzata del titolare;

localizzazione
territoriale (geografica e di contesto produttivo).

I suddetti fattori possono
pertanto consentire di individuare tutta una gamma di soggetti, i cui ricavi o
compensi non sono, in linea di massima, stimabili mediante l’applicazione dello
studio di settore e, in specie, l’analisi della congruità nel suo complesso
nonché, a maggior ragione, l’applicazione degli indicatori di normalità
economica.

L’elemento che più fortemente
caratterizza, in definitiva, tale condizione di marginalità, è comunque
rappresentato dalla entità (assai modesta) del giro d’affari che non è in grado
di remunerare il pur scarso o inesistente impiego dei fattori della produzione
(lavoro – immobilizzazioni tecniche materiali e così via).

Va da ultimo evidenziato che, in
questo ambito di riferimento, solo l’affidabilità e la veridicità dei dati
dichiarati dal contribuente consentono di distinguere le situazioni di
effettiva marginalità economica da quelle invece simulate, mediante una alterazione dei dati, finalizzata ad occultare fenomeni
di evasione fiscale.

Sempre con riguardo alla tematica
dei contribuenti "marginali", si fa inoltre presente che è in fase di
elaborazione uno specifico software che verrà reso
disponibile agli Uffici, quale strumento di supporto ai fini della
individuazione delle condizioni di "marginalità economica". Tale
software, partendo dagli elementi indicati nel modello dei dati rilevanti a
fini dell’applicazione degli studi di settore, fornirà un’analisi di massima
circa la eventuale ricorrenza delle dette condizioni,
la quale costituirà una ulteriore garanzia a favore del corretto utilizzo degli
studi di settore in sede di accertamento.

4. I modelli per l’annotazione
separata

Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2007, (pubblicato nella G.U. del 24
maggio 2007, n. 119) sono stati approvati i modelli da utilizzare per il
periodo d’imposta 2006, ai fini dell’applicazione degli studi di settore con i
criteri previsti dal decreto del 25 marzo 2002.

Si ricorda che, in conformità
alle indicazioni fornite al paragrafo 10 della circolare n. 58/E del 27 giugno
2002, anche per il periodo d’imposta 2006 la compilazione dei modelli per
l’annotazione separata consentirà l’applicazione sperimentale degli studi di
settore mediante il prodotto software "GE.RI.CO. Annotazione separata
2007".

Come indicato nel
paragrafo 3 delle istruzioni relative al "Modello per l’annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore", i contribuenti che esercitano una delle seguenti attività:

Grandi magazzini, codice attività
52.12.1, Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non
alimentari, codice attività 52.12.2, Commercio al dettaglio di altri prodotti
non alimentari n.c.a., codice attività 52.48.E,
Commercio al dettaglio di libri usati, codice attività 52.50.1, Commercio al
dettaglio di indumenti e oggetti usati, codice attività 52.50.3, comprese nello
studio di settore SM87U;

Commercio all’ingrosso di vari
prodotti di consumo non alimentari, codice attività 51.47.9, Commercio
all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 51.56.1,
Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi, codice attività 51.56.2,
Commercio all’ingrosso di altri prodotti, codice attività 51.90.0, comprese
nello studio di settore SM88U;

Riparazione di altri beni di consumo, codice attività 52.74.0, compresa nello studio
di settore SG98U;

Altre attività di servizi alle
imprese n.c.a., codice attività 74.87.8, Altri servizi
alle famiglie, codice attività 93.05.0, comprese nello studio di settore SG99U,

non sono
tenuti all’obbligo di compilazione dei modelli per l’annotazione separata. I
predetti contribuenti non sono tenuti a tale adempimento in quanto, nei loro
confronti, l’eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi e degli altri
componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore decorre
dal 1° maggio 2007.

Tuttavia, qualora ne ricorrano le
condizioni, è possibile compilare tali modelli, nel caso in cui si sia
volontariamente proceduto ad effettuare detta annotazione separata.

4.1 Le novità del modello M
Annotazione separata.

Coerentemente con le modifiche
introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 relative
all’applicazione degli studi di settore, i modelli per l’annotazione separata
contengono delle novità che permettono di identificare le diverse ipotesi in
cui si trova il contribuente.

In particolare nel modello M sono
stati aggiunti nuovi codici che descrivono le cause di "esclusione"
dall’applicazione dell’annotazione separata, relative a :

periodo
di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione
ordinaria (codice 3);

periodo
di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione
coatta amministrativa o fallimentare (codice 4).

Per i contribuenti tenuti agli
obblighi dell’annotazione separata che rientrano in una delle fattispecie
previste per i codici 3 e 4, la compilazione del modello M, con l’indicazione
nel campo "Esclusione" dei predetti codici, sostituisce l’adempimento
relativo alla compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
per l’applicazione degli studi di settore previsto dall’art.
1, comma 19 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

La disposizione di legge
richiamata, prevede, infatti, che i contribuenti interessati dalle cause di
esclusione relative a cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria e
periodo di non normale svolgimento dell’attività, sono tenuti all’invio dei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, al
fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a
rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di
lavoro irregolare.

Si fa, inoltre, presente che i
contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, ovvero una o più
attività, in diverse unità di produzione o di vendita e che dichiarano ricavi
compresi tra 5.164.169 e 7.500.000 euro sono anch’essi esonerati dalla
compilazione dei suddetti modelli, in deroga a quanto ordinariamente previsto
nelle istruzioni comuni ai quadri RE, RF e RG dei modelli Unico 2007.

In questi casi, il contribuente
trasmetterà il modello Unico 2007 senza allegare il modello studi di settore e
senza tener conto della segnalazione fornita dal diagnostico in sede di
trasmissione della dichiarazione (segnalazione di errore: ***C).

Allo stesso modo, nelle ipotesi
di cessazione dell’attività e nelle altre ipotesi di periodo di non normale
svolgimento dell’attività (diverse da quelle relative alla liquidazione ordinaria
e coatta amministrativa o fallimentare), il contribuente tenuto alla
compilazione dei modelli per l’annotazione separata dovrà compilare ed inviare
il solo modello M.

La compilazione del predetto
modello, con l’indicazione nel campo "Esclusione per punto/attività",
per ognuna delle attività esercitate, dei codici 2
(cessazione dell’attività) o 3 (altre ipotesi di periodo di non normale
svolgimento dell’attività), sostituisce l’adempimento relativo alla
compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per
l’applicazione degli studi di settore previsto dall’art. 1, comma 19 della
legge finanziaria per il 2007.

Fermo restando che, in linea
generale, l’indicazione di una causa di esclusione relativa all’apertura o
chiusura di un singolo punto vendita o inizio o cessazione di una singola
attività determina, con le precisazioni fornite nelle istruzioni ai modelli per
l’annotazione separata, l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore o
dei parametri per tutta l’attività d’impresa, tale principio deve essere
coordinato con le nuove disposizioni previste dalla legge finanziaria 2007,
riguardanti la modifica del comma 4 dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998.

Pertanto, se l’apertura di un
nuovo punto vendita, ovvero l’inizio di una nuova attività:

avviene
da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, oppure

costituisce
mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti,

il
contribuente è comunque tenuto all’applicazione degli studi di settore.

In tali casi, infatti, a
prescindere dalle percentuali di ricavo conseguite per l’attività iniziata o
cessata, l’art. 10, comma 4, della legge n. 146 del
1998, come modificato dall’art. 1, comma 16, della legge finanziaria per il
2007, non prevede più la sussistenza di una causa di esclusione.

In concreto, nelle ipotesi citate
il contribuente non dovrà indicare alcuna causa di esclusione parziale
all’interno del modello M, ma dovrà compilare il frontespizio dei tradizionali
modelli per gli studi di settore (SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK imprese,
ovvero UK imprese e TM), utilizzando i codici appositamente previsti, per
segnalare la specifica situazione per la quale è tenuto all’applicazione degli
studi di settore. Dovrà indicare, inoltre, nel medesimo frontespizio, il numero
di mesi in cui ha esercitato l’attività, al fine di consentire al software
GE.RI.CO. A.S. di tener conto di tale aspetto.

4.2 Le novità del modello N
Annotazione separata. Ulteriori elementi contabili.

Fermo restando che nel modello N
Annotazione separata gli importi da indicare sono quelli fiscalmente rilevanti
ai fini delle imposte sui redditi, e che per la corretta compilazione, si deve
fare riferimento alle istruzioni del "Quadro F – Elementi contabili"
dei tradizionali modelli per gli studi di settore, si rammenta che nella
sezione "Ulteriori elementi contabili", devono essere indicati i dati
contabili riferiti all’intera attività d’impresa del contribuente.

I soggetti che sono obbligati a
compilare i modelli per l’annotazione separata non devono, infatti, compilare i
righi del quadro F degli elementi contabili dei singoli modelli (SD, SG, SK
imprese, SM, TD, TG, TK imprese, ovvero UK imprese e TM) per l’applicazione
degli studi di settore, in cui sono richiesti i medesimi dati da indicare nella
sezione "Ulteriori elementi contabili", nel Modello N Annotazione
separata. Più precisamente, tali soggetti non devono compilare i righi: F03,
F04, F05, F08, F09, F10, F11, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28. Non
devono inoltre essere compilati i righi da F30 a F35, in cui sono richiesti i
dati necessari al calcolo dell’aliquota media ai fini IVA. I soggetti obbligati
a compilare i modelli per l’annotazione separata devono indicare tali dati (ad
eccezione di quelli afferenti la vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo
fisso) nell’apposita sezione predisposta all’interno del modello N.

Esistenze iniziali e rimanenze
finali relative a prodotti finiti.

Come ricordato nella circolare n.
23/E del 2006, nel quadro F degli Elementi contabili non sono più richieste le
informazioni riguardanti, rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze
finali relative a prodotti finiti. Dette variabili non hanno nessuna rilevanza
ai fini del risultato fornito da GE.RI.CO., ad
eccezione del caso in cui si applichi lo studio TG40U (Attività immobiliari),
TG69U (Costruzioni) e TK23U (Ingegneria integrata). In questi casi il
contribuente potra’ fornire le informazioni
concernenti le predette variabili indicandole nei righi appositamente previsti
nel quadro degli Elementi specifici dei modelli relativi ai tre studi in
parola.

Tenuto conto delle modalita’ di
calcolo previste per gli studi TG40U (Attività immobiliari), TG69U
(Costruzioni) e TK23U (Ingegneria integrata), il quadro N dei modelli per
l’annotazione separata riporta, contrariamente al quadro F degli elementi
contabili dei tradizionali modelli, i righi N21 e N23 riguardanti,
rispettivamente, le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a
prodotti finiti. Tali righi devono essere compilati solo nel caso in cui il
contribuente tenuto alla compilazione dei modelli per l’annotazione separata,
eserciti almeno una delle attivita’ comprese negli studi TG40U, TG69U e TK23U,
per i quali debba compilare il relativo modello e non sia riuscito ad
individuare le Esistenze iniziali e le Rimanenze finali relative a prodotti
finiti, direttamente afferenti l’attivita’ compresa nei predetti studi.

Nel modello N Annotazione
separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua, vanno
indicati i dati del personale e quelli contabili che non e’ possibile ripartire
tra le diverse attivita’ esercitate ovvero tra le diverse unita’ di produzione
o di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti
che non e’ possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese, SM, TD, TG, TK
imprese, ovvero UK imprese e TM. L’attribuzione di tali componenti alle singole
attivita’ o alle singole unita’ di produzione o di vendita viene
effettuata dal software di applicazione degli studi di settore GE.RI.CO.
Annotazione separata.

5. Ulteriori precisazioni sulle
modalità di compilazione dei modelli dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.

Nella circolare n. 31/E del 22
maggio 2007 sono state illustrate, tra l’altro, le novità dei modelli dei dati
rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. Ulteriori precisazioni, ai
fini della compilazione e trasmissione dei modelli, sono riportate nell’allegato 5 alla presente circolare.

ALLEGATO 1

ELENCO STUDI APPROVATI IN VIGORE
A DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2006.

MANIFATTURE

1)Studio di
settore TD05U (che sostituisce lo studio di settore SD05U) Produzione di carne
non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi),
codice attività 15.11.0; Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti
della loro macellazione, codice attività 15.12.0; Lavorazione e conservazione
di carne e di prodotti a base di carne, codice attività 15.13.0;

2)Studio di
settore TD11U (che sostituisce lo studio di settore SD11U) Produzione di olio
di oliva grezzo, codice attività 15.41.1; Produzione di oli grezzi da semi
oleosi, codice attività 15.41.2; Produzione di olio di oliva raffinato, codice
attività 15.42.1; Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi
raffinati, codice attività 15.42.2;

3)Studio di settore TD13U (che
sostituisce lo studio di settore SD13U) Finissaggio dei
tessili, codice attività 17.30.0;

4)Studio di
settore TD15U (che sostituisce lo studio di settore SD15U) Trattamento igienico
del latte, codice attività 15.51.1; Produzione dei derivati del latte, codice
attività 15.51.2;

5)Studio di settore TD17U (che
sostituisce lo studio di settore SD17U) Fabbricazione di altri prodotti in gomma, codice attività 25.13.0; Fabbricazione di lastre,
fogli, tubi e profilati in materie plastiche, codice attività 25.21.0;
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, codice attività 25.22.0;
Fabbricazione di articoli in plastica per l’edilizia, codice attività 25.23.0;
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche, codice attività 25.24.0;

6)Studio di settore TD23U (che
sostituisce lo studio di settore SD23U) Laboratori di corniciai, codice attività
20.51.2;

7)Studio di
settore TD30U (che sostituisce gli studi di settore SD30U e SM26U) Recupero e
preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice attività
37.10.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per
produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche, codice attività
37.20.1; Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse, codice attività 37.20.2; Commercio all’ingrosso di
rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice
attività 51.57.1; Commercio all’ingrosso di altri materiali di recupero non
metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.), codice attività 51.57.2;

8)Studio di settore TD31U (che
sostituisce lo studio di settore SD31U) Fabbricazione di saponi, detersivi, e
detergenti e di agenti organici tensioattivi, codice attività 24.51.1;
Fabbricazione di specialita’ chimiche per uso domestico e per manutenzione,
codice attività 24.51.2; Fabbricazione di profumi e cosmetici,
codice attività 24.52.0; Fabbricazione di oli essenziali, codice
attività 24.63.0.

COMMERCIO

9)Studio di settore SM87U Grandi
magazzini, codice attività 52.12.1; Bazar ed altri negozi non specializzati di
vari prodotti non alimentari, codice attività 52.12.2; Commercio al dettaglio
di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice
attività 52.48.E; Commercio al dettaglio di libri usati, codice attività
52.50.1; Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati, codice attività
52.50.3;

10) Studio di settore SM88U
Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n. c.a., codice attività 51.47.9; Commercio all’ingrosso di fibre
tessili gregge e semilavorate, codice attività 51.56.1; Commercio all’ingrosso
di altri prodotti intermedi, codice attività 51.56.2; Commercio all’ingrosso di
altri prodotti, codice attività 51.90.0;

11) Studio di settore TM13U (che
sostituisce lo studio di settore SM13U) – Commercio al dettaglio di giornali,
riviste e periodici, codice attività 52.47.2;

12) Studio di settore TM23U (che
sostituisce lo studio di settore SM23U) – Commercio all’ingrosso di medicinali,
codice attività 51.46.1; Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 51.46.2;

13) Studio di settore TM24U (che
sostituisce lo studio di settore SM24U) – Commercio all’ingrosso di carta,
cartone e articoli di cartoleria, codice attività 51.47.2;

14) Studio di settore TM31U (che
sostituisce lo studio di settore SM31U) Commercio all’ingrosso di orologi e
gioielleria, codice attività 51.47.5;

15)Studio di settore TM33U (che sostituisce lo studio di settore SM33U) – Commercio
all’ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per
pellicceria), codice attività 51.24.1; Commercio all’ingrosso di pelli gregge e
lavorate per pellicceria, codice attività 51.24.2; Commercio all’ingrosso di
pellicce, codice attività 51.42.2;

16) Studio di
settore TM34U (che sostituisce lo studio di settore SM34U) – Commercio
all’ingrosso di calzature e accessori, codice attività 51.42.4; Commercio
all’ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio, codice attività
51.47.8;

17) Studio di settore TM39U (che
sostituisce lo studio di settore SM39U) Commercio al dettaglio di combustibili
per uso domestico e per riscaldamento, codice attività 52.48.D;

18) Studio di
settore TM40B (che sostituisce lo studio di settore SM40B) – Commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi, codice attività
52.62.A; Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e
sementi, codice attività 52.63.A;

19) Studio di settore TM42U (che
sostituisce lo studio di settore SM42U) – Commercio al dettaglio di articoli
medicali e ortopedici, codice attività 52.32.0;

20) Studio di settore TM43U (che
sostituisce lo studio di settore SM43U) Commercio al dettaglio di macchine,
attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio, codice attività
52.46.4;

21) Studio di settore TM44U (che
sostituisce lo studio di settore SM44U) – Commercio al dettaglio di macchine e
attrezzature per ufficio, codice attività 52.48.1;

22) Studio di settore TM45U (che
sostituisce lo studio di settore SM45U) Commercio al dettaglio di mobili usati
e di oggetti di antiquariato, codice attività 52.50.2;

23) Studio di settore TM46U (che
sostituisce lo studio di settore SM46U) Commercio all’ingrosso di articoli per
fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici, codice attività
51.47.4;

24) Studio di settore TM48U (che
sostituisce lo studio di settore SM48U) – Commercio al dettaglio di piccoli
animali domestici, codice attività 52.48.B.

SERVIZI

25)Studio di settore SG98U
Riparazioni di altri beni di consumo, codice attività 52.74.0;

26) Studio di settore SG99U Altre
attività di servizi alle imprese n. c.a., codice
attività 74.87.8; Altri servizi alle famiglie, codice attività 93.05.0;

27) Studio di settore TG38U (che
sostituisce lo studio di settore SG38U) Riparazione di calzature e di altri
articoli in cuoio, codice attività 52.71.0;

28) Studio di
settore TG40U (che sostituisce lo studio di settoreSG40U) Valorizzazione e
promozione immobiliare, codice attività 70.11.0; Compravendita di beni
immobili, codice attività 70.12.0; Locazione di beni immobili, codice attività
70.20.0;

29) Studio di settore TG42U (che
sostituisce lo studio di settore SG42U) Agenzie di concessione degli spazi
pubblicitari, codice attività 74.40.2;

30) Studio di settore TG48U (che
sostituisce lo studio di settore SG48U) – Riparazione di apparecchi elettrici
per la casa, codice attività 52.72.0;

31) Studio di
settore TG52U (che sostituisce lo studio di settore SG52U) – Confezionamento di
generi alimentari, codice attività 74.82.1; Confezionamento di generi non
alimentari, codice attività 74.82.2;

32) Studio di
settore TG53U (che sostituisce lo studio di settore SG53U) – Traduzioni e
interpretariato, codice attività 74.85.2; Organizzazione di fiere, esposizioni,
convegni, codice attività 74.87.6;

33) Studio di settore TG54U (che
sostituisce lo studio di settore SG54U) – Sale giochi e biliardi, codice
attività 92.72.2;

34) Studio di
settore TG69U (che sostituisce lo studio di settore SG69U) – Demolizione di
edifici e sistemazione del terreno, codice attività 45.11.0; Trivellazioni e
perforazioni, codice attività 45.12.0; Lavori generali di costruzione di
edifici, codice attività 45.21.1; Lavori di ingegneria civile, codice attività
45.21.2; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di
edifici, codice attività 45.22.0; Costruzione di autostrade, strade, campi di
aviazione e impianti sportivi, codice attività 45.23.0; Costruzione di opere
idrauliche, codice attività 45.24.0; Altri lavori speciali di costruzione,
codice attività 45.25.0;

35) Studio di
settore TG73A (che sostituisce lo studio di settore SG73A) – Movimento merci
relativo a trasporti ferroviari, codice attività 63.11.3; Movimento merci
relativo ad altri trasporti terrestri, codice attività 63.11.4; Magazzini di
custodia e deposito per conto terzi, codice attività 63.12.1;

36) Studio di
settore TG73B (che sostituisce lo studio di settore SG73B) – Spedizionieri e
agenzie di operazioni doganali, codice attività 63.40.1; Intermediari dei
trasporti, codice attività 63.40.2; Attività dei corrieri postali diversi da
quelli delle poste nazionali, codice attività 64.12.0;

37) Studio di
settore TG76U (che sostituisce lo studio di settore SG76U) – Mense, codice
attività 55.51.0; Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting), codice
attività 55.52.0;

38) Studio di settore TG77U (che sostituisce lo studio di settore SG77U) – Trasporti
marittimi e costieri, codice attività 61.10.0; Trasporti per vie d’acqua
interne (compresi i trasporti lagunari), codice attività 61.20.0; Altre
attività connesse ai trasporti per via d’acqua, codice attività 63.22.0;

39) Studio di settore TG78U (che
sostituisce lo studio di settore SG78U) – Attività delle agenzie di viaggio e
turismo e dei tour operator, codice attività 63.30.1;

40) Studio di settore TG79U (che
sostituisce lo studio di settore SG79U) – Noleggio di autovetture, codice
attività 71.10.0; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice
attività 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali,
codice attività 71.22.0;

41) Studio di settore TG81U (che
sostituisce lo studio di settore SG81U) – Noleggio di macchine e attrezzature
per la costruzione o la demolizione, con manovratore, codice attività 45.50.0,
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice
attività 71.32.0;

42) Studio di
settore TG82U (che sostituisce lo studio di settore SG82U) – Pubbliche
relazioni, codice attività 74.14.5; Studi di promozione pubblicitaria, codice
attività 74.40.1;

43) Studio di settore TG83U (che
sostituisce lo studio di settore SG83U) Gestione di piscine, codice attività
92.61.2; Gestione di campi da tennis, codice attività 92.61.3; Gestione di
impianti polivalenti, codice attività 92.61.4; Gestione di palestre sportive,
codice attività 92.61.5; Gestione di altri impianti sportivi n.c.a., codice attività 92.61.6;

44) Studio di settore TG85U (che
sostituisce lo studio di settore SG85U) Sale da ballo e simili,
codice attività 92.34.1;

45)Studio di
settore TG87U (che sostituisce lo studio di settore SG87U) – Consulenza
finanziaria, codice attività 74.14.1; Consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale, codice attività 74.14.4; Agenzie di informazioni
commerciali, codice attività 74.14.6;

46) Studio di
settore TG88U (che sostituisce lo studio di settore SG88U) Richiesta
certificati e disbrigo pratiche, codice attività 74.85.3; Autoscuole, scuole di
pilotaggio e nautiche, codice attività 80.41.0;

47) Studio di settore TG89U (che
sostituisce lo studio di settore SG89U) Videoscrittura, stenografia e
fotocopiatura, codice attività 74.85.1.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

48)Studio di
settore SK30U Attività di aerofotogrammetria e cartografia, codice attività
74.20.3; Altre attività tecniche, codice attività 74.20.D;

49)Studio di settore TK23U (che
sostituisce lo studio di settore SK23U) – Servizi di ingegneria integrata,
codice attività 74.20.2;

50) Studio di settore TK24U (che
sostituisce lo studio di settore SK24U) – Consulenze fornite da agrotecnici e
periti agrari, codice attività 74.14.B;

51)Studio di settore TK25U (che
sostituisce lo studio di settore SK25U) – Consulenze fornite da agronomi,
codice attività 74.14.A;

52) Studio di settore UK03U, (che
sostituisce lo studio di settore TK03U) – Attività tecniche svolte da geometri,
codice attività 74.20.A;

53)Studio di settore UK04U (che
sostituisce lo studio di settore TK04U) – Attività degli studi legali, codice
attività 74.11.1;

54) Studio di
settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore TK05U) – Servizi forniti da
dottori commercialisti, codice attività 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri
e periti commerciali, codice attività 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice
attività 74.14.2;

55) Studio di settore UK18U (che
sostituisce lo studio di settore TK18U) – Studi di architettura, codice
attività 74.20.E;

56) Studio di settore UK21U (che
sostituisce lo studio di settore TK21U) – Servizi degli studi odontoiatrici,
codice attività 85.13.0.

ALLEGATO N. 2

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 14 FEBBRAIO 2007

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE DA
REVISIONARE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2007 E DELLE
RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE (ATECOFIN 2004)

SD39U (primo
anno di applicazione 2003)

24.12.0 – Fabbricazione di
coloranti e pigmenti

24.30.0 –
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e
adesivi sintetici

SD40U (primo
anno di applicazione 2003)

31.10.1 – Fabbricazione di
motori, generatori e trasformatori elettrici

31.10.2 – Lavori di impianto
tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori
elettrici

31.20.1 –
Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo
dell’elettricità

31.20.2 –
Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche
di protezione, di manovra e controllo

31.30.0 –
Fabbricazione di fili e cavi isolati

31.40.0 – Fabbricazione di pile e
accumulatori elettrici

31.61.0 –
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli

31.62.1 –
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti
staccate e accessori)

SD41U (primo
anno di applicazione 2003)

30.01.0 – Fabbricazione di
macchine per ufficio

30.02.0 –
Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per
l’informatica

31.62.2 – Lavori di impianto
tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le
installazioni elettriche per l’edilizia incluse nella 45.31.0)

32.10.0 –
Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti
elettronici

32.20.1 –
Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmittenti radio televisivi,
comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati

32.20.2 –
Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici

32.20.3 –
Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio
televisivi

32.30.0 –
Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la
televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o
dell’immagine e di prodotti connessi

33.10.1 – Fabbricazione di
apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori,
riparazione e manutenzione)

33.20.1 –
Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese
parti staccate e accessori)

33.20.2 –
Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi,
di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e
accessori)

33.20.3 –
Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e
meteorologia

33.20.4 –
Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di
precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio
e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione

33.20.5 –
Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione,
strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici)

33.30.0 –
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi
industriali (inclusa riparazione e manutenzione)

33.50.0 –
Fabbricazione di orologi

SD42U (primo
anno di applicazione 2003)

33.40.3 –
Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre
ottiche non individualmente inguainate

33.40.4 –
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione

33.40.5 – Fabbricazione di
apparecchiature fotografiche e cinematografiche

33.40.6 –
Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici

SD43U (primo
anno di applicazione 2003)

33.10.2 – Fabbricazione di
apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario,
di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti
staccate e accessori, riparazione e manutenzione)

33.10.4 –
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa
riparazione)

SD44U (primo
anno di applicazione 2003)

34.30.0 – Fabbricazione di parti
ed accessori per autoveicoli e loro motori

35.41.2 –
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

35.42.2 –
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

SD45U (primo
anno di applicazione 2003)

15.86.0 –
Lavorazione del tè e del caffè

51.37.A
– Commercio all’ingrosso di caffè

SD46U (primo
anno di applicazione 2003)

24.11.0 – Fabbricazione di gas industriali

24.13.0 –
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

24.14.0 – Fabbricazione di altri
prodotti chimici di base organici

24.15.0 –
Fabbricazione di concimi e di composti azotati

24.16.0 – Fabbricazione di
materie plastiche in forme primarie

24.17.0 –
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

24.20.0 – Fabbricazione di
fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l’agricoltura

24.41.0 –
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

24.42.0 – Fabbricazione di
medicinali e preparati farmaceutici

24.61.0 –
Fabbricazione di esplosivi

24.62.0 – Fabbricazione di colle
e gelatine

24.64.0 –
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

24.66.1 – Fabbricazione di
prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da
materie prime vegetali

24.66.2 –
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro,
soda e potassa) ed elettrotermici

24.66.3 – Trattamento chimico
degli acidi grassi

24.66.4 – Fabbricazione di
prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e
antigelo)

24.66.5 –
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo
non industriale

24.66.6 –
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

24.70.0 –
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

SD49U (primo
anno di applicazione 2003)

36.15.0 –
Fabbricazione di materassi

SG41U (primo
anno di applicazione 2003)

74.13.0 – Studi di mercato e
sondaggi di opinione

SG90U (primo
anno di applicazione 2003)

05.01.1 – Pesca in acque marine e
lagunari e servizi connessi

05.01.2 – Pesca in acque dolci e
servizi connessi

SG91U (primo
anno di applicazione 2003)

67.20.1 – Attività degli agenti e
broker delle assicurazioni

67.20.2 – Attività dei periti e
liquidatori indipendenti delle assicurazioni

[*] Per
l’evoluzione dello studio SG91U è stato predisposto un apposito questionario,
inviato anche ai soggetti classificati nelle attività economiche di seguito
riportate:

67.13.2 – Attività professionale
dei promotori e mediatori finanziari

67.13.3 – Altre attività
ausiliarie dell’intermediazione finanziaria n.c.a.

SG92U (primo
anno di applicazione 2003)

74.12.C
– Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti
che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi

SG93U (primo
anno di applicazione 2003)

74.87.5 – Design e stiling
relativo a tessili, abbigliamento, calzature,
gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

SG94U (primo
anno di applicazione 2003)

92.11.0 – Produzioni
cinematografiche e di video

92.12.0 – Distribuzioni
cinematografiche e di video

92.20.0 – Attività
radiotelevisive

SG95U (primo
anno di applicazione 2003)

93.04.1 – Servizi di centri per
il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

93.04.2 – Stabilimenti idropinici
ed idrotermali

SK26U (primo
anno di applicazione 2003)

63.30.2 – Attività delle guide e
degli accompagnatori turistici

SK27U (primo
anno di applicazione 2003)

72.10.0 –
Consulenza per installazione di sistemi hardware

72.21.0 –
Edizione di software

72.22.0 – Altre realizzazioni di
software e consulenza software

72.30.0 – Elaborazione e registrazione
elettronica dei dati

72.60.0 – Altre attività connesse
all’informatica

SK28U (primo
anno di applicazione 2003)

92.31.B
– Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo

92.31.C
– Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione

SM41U (primo
anno di applicazione 2003)

51.84.0 – Commercio all’ingrosso
di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

51.85.0 – Commercio all’ingrosso
di altre macchine e di attrezzature per ufficio

SM80U (primo
anno di applicazione 2003)

50.50.0 – Vendita al dettaglio di
carburanti per autotrazione

SM82U (primo
anno di applicazione 2003)

51.52.1 – Commercio all’ingrosso
di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati

51.52.2 – Commercio all’ingrosso
di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

SM83U (primo
anno di applicazione 2003)

51.55.0 – Commercio all’ingrosso
di prodotti chimici

SM84U (primo
anno di applicazione 2003)

51.81.0 – Commercio all’ingrosso
di macchine utensili

51.82.0 – Commercio all’ingrosso
di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio civile

51.83.0 – Commercio all’ingrosso
di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria

51.86.0 – Commercio all’ingrosso
di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti
elettronici

51.87.0 – Commercio all’ingrosso
di altre macchine per l’industria, il commercio e la navigazione

51.88.0 – Commercio all’ingrosso
di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

SM85U (primo
anno di applicazione 2003)

52.26.0 – Commercio al dettaglio
di prodotti del tabacco

SM86U (primo
anno di applicazione 2003)

52.63.2 – Commercio effettuato
per mezzo di distributori automatici

TD01U (primo
anno di applicazione 2004)

15.52.0 –
Produzione di gelati

15.81.2 – Produzione di
pasticceria fresca

15.82.0 –
Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria
conservati

15.84.0 –
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

52.24.2 – Commercio al dettaglio
di pasticceria, dolciumi, confetteria

TD02U (primo
anno di applicazione 2004)

15.85.0 – Produzione di paste
alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

TD06U (primo
anno di applicazione 2004)

17.54.6 –
Fabbricazione di ricami

TD07A (primo
anno di applicazione 2004)

17.71.0 – Fabbricazione di
articoli di calzetteria

TD07B (primo
anno di applicazione 2004)

17.72.0 – Fabbricazione di
pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

18.21.0 –
Confezione di indumenti da lavoro

18.22.A
– Confezione di abbigliamento esterno

18.22.B
– Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a
maglia

18.23.A
– Confezione di biancheria intima, corsetteria

18.23.B
– Confezione di maglieria intima

18.24.2 –
Confezione di abbigliamento o indumenti particolari

18.24.3 – Lavorazioni collegate
all’industria dell’abbigliamento

18.24.A
– Confezione di cappelli

18.24.B
– Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

18.24.C
– Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia

TD08U (primo
anno di applicazione 2004)

19.30.1 –
Fabbricazione di calzature non in gomma

19.30.2 – Fabbricazione di parti
e accessori per calzature non in gomma

19.30.3 – Fabbricazione di
calzature, suole e tacchi in gomma e plastica

TD10B (primo
anno di applicazione 2004)

17.40.1 – Confezionamento di
biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

TD12U (primo
anno di applicazione 2003)

15.81.1 –
Produzione di prodotti di panetteria

52.24.1 – Commercio al dettaglio
di pane

TD13U (primo
anno di applicazione 2006)

17.30.0 –
Finissaggio dei tessili

TD14U (primo
anno di applicazione 2005)

17.11.0 – Preparazione e filatura
di fibre tipo cotone

17.12.1 –
Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura

17.12.2 – Filatura della lana
cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero

17.13.1 –
Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate

17.13.2 – Filatura della lana
pettinata e delle fibre assimilate

17.14.0 –
Preparazione e filatura di fibre tipo lino

17.15.0 – Torcitura e
testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali

17.16.0 –
Fabbricazione di filati cucirini

17.17.0 – Preparazione e filatura
di altre fibre tessili

17.21.0 –
Tessitura di filati tipo cotone

17.22.0 – Tessitura di filati
tipo lana cardata

17.23.0 –
Tessitura di filati tipo lana pettinata

17.24.0 –
Tessitura di filati tipo seta

17.25.0 –
Tessitura di altre materie tessili

17.60.0 – Fabbricazione di
tessuti a maglia

TD18U (primo
anno di applicazione 2004)

26.21.0 – Fabbricazione di
prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

26.30.0 –
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

26.40.0 – Fabbricazione di
mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

TD34U (primo
anno di applicazione 2004)

33.10.3 – Fabbricazione di
protesi dentarie (compresa riparazione)

TG39U (primo
anno di applicazione 2004)

70.31.0 – Agenzie di mediazione immobiliare

TG44U (primo
anno di applicazione 2003)

55.10.A
– Alberghi e motel, con ristorante

55.10.B
– Alberghi e motel, senza ristorante

55.23.4 – Affittacamere per brevi
soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.23.6 – Alloggi per studenti e
lavoratori con servizi di tipo alberghiero

TG61A (primo
anno di applicazione 2003)

51.17.1 – Intermediari del
commercio di prodotti ortofrutticoli

51.17.2 – Intermediari del
commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

TG61B (primo
anno di applicazione 2003)

51.15.0 – Intermediari del
commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

TG61C (primo
anno di applicazione 2003)

51.16.0 – Intermediari del
commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce

TG61D (primo
anno di applicazione 2003)

51.18.1 – Intermediari del
commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri

51.18.2 – Intermediari del
commercio di prodotti di elettronica

51.18.3 – Intermediari del
commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici

51.18.4 – Intermediari del
commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.

51.19.0 – Intermediari del
commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

TG61E (primo
anno di applicazione 2003)

51.14.0 – Intermediari del
commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine
agricole, macchine per ufficio

TG61F (primo
anno di applicazione 2003)

51.11.0 – Intermediari del
commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili
e di semilavorati

TG61G (primo
anno di applicazione 2003)

51.12.0 – Intermediari del
commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria

TG61H (primo
anno di applicazione 2003)

51.13.0 – Intermediari del
commercio di legname e materiali da costruzione

TG66U (primo
anno di applicazione 2004)

72.10.0 – Consulenza per
installazione di sistemi hardware

72.21.0 –
Edizione di software

72.22.0 – Altre realizzazioni di
software e consulenza software

72.30.0 –
Elaborazione e registrazione elettronica dei dati

72.40.0 – Attività delle banche
di dati

72.50.0 –
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature
informatiche

72.60.0 – Altre attività connesse
all’informatica

TG67U (primo
anno di applicazione 2004)

93.01.1 – Attività delle
lavanderie industriali

93.01.2 – Servizi delle
lavanderie a secco, tintorie

TG74U (primo
anno di applicazione 2004)

74.81.1 – Studi fotografici

74.81.2 – Laboratori fotografici
per lo sviluppo e la stampa

TM01U (primo
anno di applicazione 2003)

52.11.2 – Supermercati

52.11.3 – Discount di alimentari

52.11.4 – Minimercati ed altri
esercizi non specializzati di alimentari vari

52.25.0 – Commercio al dettaglio
di bevande (vini, birra ed altre bevande)

52.27.1 – Commercio al dettaglio
di latte e di prodotti lattiero-caseari

52.27.2 – Drogherie, salumerie,
pizzicherie e simili

52.27.3 – Commercio al dettaglio
di caffè torrefatto

52.27.4 – Commercio al dettaglio
specializzato di altri prodotti alimentari

TM02U (primo
anno di applicazione 2003)

52.22.0 – Commercio al dettaglio
di carni e di prodotti a base di carne

TM03A (primo
anno di applicazione 2004)

52.62.1 – Commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande

52.63.3 – Commercio al dettaglio
ambulante itinerante di alimentari e bevande

TM03B (primo
anno di applicazione 2004)

52.62.2 – Commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli
di abbigliamento

52.63.4 – Commercio al dettaglio
ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di
abbigliamento

TM03C (primo
anno di applicazione 2004)

52.62.4 – Commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli
diversi per uso domestico

52.62.5 – Commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati

52.62.B
– Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.

52.63.B
– Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari

TM03D (primo
anno di applicazione 2004)

52.62.3 – Commercio al dettaglio
ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

TM04U (primo
anno di applicazione 2004)

52.31.0 – Farmacie

TM05U (primo
anno di applicazione 2003)

52.42.1 – Commercio al dettaglio
di confezioni per adulti

52.42.2 – Commercio al dettaglio
di confezioni per bambini e neonati

52.42.3 – Commercio al dettaglio
di biancheria personale, maglieria, camicie

52.42.5 – Commercio al dettaglio
di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte

52.43.1 – Commercio al dettaglio
di calzature e accessori

52.43.2 – Commercio al dettaglio
di articoli di pelletteria e da viaggio

TM07U (primo
anno di applicazione 2004)

52.41.2 – Commercio al dettaglio
di filati per maglieria e di merceria

TM15A (primo
anno di applicazione 2004)

52.48.3 – Commercio al dettaglio
di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

52.73.0 – Riparazioni di orologi
e di gioielli

TM27A (primo
anno di applicazione 2004)

52.21.0 – Commercio al dettaglio
di frutta e verdura

TM27B (primo
anno di applicazione 2004)

52.23.0 – Commercio al dettaglio
di pesci, crostacei e molluschi

TM28U (primo
anno di applicazione 2004)

52.41.1 – Commercio al dettaglio
di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa

52.48.C
– Commercio al dettaglio di tappeti

TM40A (primo
anno di applicazione 2004)

52.48.A
– Commercio al dettaglio di fiori e piante

ALLEGATO 3

STUDI DI SETTORE IN VIGORE A
DECORRERE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2006

1. COMPARTO DELLE MANIFATTURE

1.1 Valutazioni di carattere
generale

Per il periodo d’imposta 2006
sono stati approvati 8 studi di settore che interessano complessivamente 25
attività economiche e che costituiscono il risultato dell’"evoluzione"
di 9 studi, già in vigore nei periodi d’imposta precedenti.

In particolare, è stato
effettuato un accorpamento funzionale in un unico studio di settore di quelle
attività che, pur essendo distribuite in diversi studi, hanno dimostrato di
possedere caratteristiche comuni, come nel caso dello studio TD30U, che ha
sostituito gli studi SD30U e SM26U relativo al comparto del commercio.Infatti perseguendo l’obiettivo, già intrapreso negli anni
precedenti, della semplificazione degli adempimenti tributari a carico dei
contribuenti che svolgono più attività economiche simili e che possono essere
rappresentate con un unico studio di settore, evitando in tal modo di ricorrere
all’annotazione separata, è stato elaborato, per il periodo d’imposta 2006, lo
studio di settore TD30U, che costituisce l’evoluzione degli studi SD30U
(Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, di
materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche e resine
sintetiche e di rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse) e SM26U
(Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione
industriale metallici e di altri materiali di recupero non metallici).

È stata condotta un’analisi sui
volumi di esportazione, considerando che, aree contraddistinte da elevati
livelli di specializzazione e/o concentrazione produttiva, hanno manifestato
anche un notevole grado di apertura verso l’esternalizzazione dei processi
produttivi.

Nello svolgimento dell’attività
di elaborazione, si è proceduto anche a realizzare un ampliamento della base
dei dati utilizzati per effettuare la definizione dei nuovi gruppi omogenei,
pervenendo, nella maggior parte degli studi approvati quest’anno, ad ottenere
una più ampia articolazione dei "cluster". L’articolazione più
dettagliata si è resa possibile grazie soprattutto all’approfondimento svolto
sulle analisi delle informazioni raccolte, in fase di evoluzione degli studi,
attraverso l’esame dei dati contenuti nei modelli utilizzati per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore.

1.2 Studi monitorati e studi
approvati in via definitiva.

Nella seduta dell’
8 febbraio 2007 sono stati sottoposti alla Commissione degli Esperti i
risultati delle valutazioni di carattere tecnico effettuate sugli studi
appartenenti alla area c.d. "T.A.C." (TD06U-Ricami,
TD07A-Calzetteria, TD07B-Maglieria, TD08U-Calzaturiero, TD13U -Finissaggio
tessile, TD14U -Industrie tessili e TD10B-Biancheria per la casa) e sugli altri
studi TD21U (Occhialeria) e TD33U (Oreficeria). .

Si ricorda che gli studi di settore per le attività manifatturiere interessati
dall’applicazione "monitorata", sono i seguenti:

a) Studi monitorati approvati a
decorrere dal periodo d’imposta 2004

L’articolo 2 del decreto 24 marzo
2005 ha
previsto un’applicazione "monitorata" per i soli periodi d’imposta in
corso al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2005, dei risultati derivanti dagli
studi:

1) TD06U (ricami);

2) TD07A (calzetteria);

3) TD07B (maglieria):

4) TD08U (calzaturiero);

5) TD10B (biancheria per la
casa).

b) Studi monitorati approvati a
decorrere dal periodo d’imposta 2005

L’articolo 2 del decreto 5 aprile
2006 ha
previsto un’applicazione "monitorata" per il solo periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2005, dei risultati derivanti dagli studi:

1) TD14U (tessile);

2) TD21U (occhialeria);

3) TD33U (oreficeria).

Dalle analisi effettuate sui
modelli allegati alle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2004 e 2005 è
emerso che il settore dell’area cd. "TAC" risulta tuttora
caratterizzato da una situazione di forte crisi e da un processo di
riorganizzazione che vede la fuoriuscita progressiva delle imprese
contoterziste ed un aumento del numero delle aziende specializzate nelle
lavorazioni in conto proprio.

Inoltre, dalla elaborazione delle
informazioni presenti nella Banca dati degli studi di settore è emerso che il numero
di imprese ed i margini operativi lordi sulle vendite si stanno riducendo
progressivamente già da qualche anno.

Infine, le previsioni di istituti
di ricerca hanno indicato per il triennio 2006-2008 incertezza sull’andamento
dell’attività produttiva del comparto TAC.

In considerazione dei motivi
sopra esposti, la
Commissione ha chiesto che fosse prorogata al periodo
d’imposta 2006 l’applicazione monitorata per i seguenti studi:

TD07A – Fabbricazione di articoli
di calzetteria;

TD07B – Confezione di vestiario,
Maglieria;

TD08U – Fabbricazione di
calzature;

TD14U – Industrie Tessili;

TD33U – Oreficeria.

Per lo studio TD13U (Finissaggio
dei tessili) che appartiene all’area TAC, la Commissione ha chiesto
di concedere l’applicazione monitorata per il periodo d’imposta 2006, pur non
avendo lo stesso mai beneficiato di tale modalità attuativa.

Conseguentemente, con decreto 20
marzo 2007, allo studio TD13U, è stata attribuita l’applicazione monitorata per
il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Per quanto riguarda invece gli
studi di settore TD06U e TD10B, dall’analisi delle informazioni presenti nella
Banca dati degli studi di settore è emerso un trend sostanzialmente positivo in
termini di numero di imprese e di ricavi. Le previsioni per il triennio
2006-2008 dovrebbero confermare i risultati positivi raggiunti nel 2005.

Per le attività economiche legate
alla produzione ed al confezionamento di occhiali, (TD21U) l’andamento fortemente negativo che ha caratterizzato il settore fino al
2004, ha
registrato una decisa inversione di tendenza a partire dal 2005.

Infatti
sia il numero di imprese che l’ammontare dei ricavi ed il Mol hanno mostrato,
nel 2005, un aumento consistente.

La previsione per il triennio
2006-2008 è di forte crescita dei ricavi e dei margini con tassi di variazione
più consistenti nei primi due anni.

In sintesi, in considerazione dei
motivi sopra esposti, quali appunto la previsione di una ripresa positiva delle
attività nel triennio 2006-2008, la Commissione degli esperti non ha chiesto, per gli
studi TD06U, TD10B e TD21U, la proroga dell’applicazione monitorata per il
periodo d’imposta 2006.

Di conseguenza, con decreto
ministeriale 20 marzo 2007, gli studi di settore TD06U (Ricami), TD10B
(Biancheria per la casa), e lo studio di settore TD21U (Occhialeria), sono
stati approvati in via definitiva, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2006.

Per gli studi di settore TD07A
(Calzetteria), TD07B, (Maglieria), TD08U, (Calzaturiero) TD14U (Tessile) e
TD33U (Oreficeria), è stata invece disposta una proroga del monitoraggio anche
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

1.3
Aggiornamento dei correttivi specifici (c.d. non automatici) previsti
per gli studi TD18U, TD20U, TD32U e TD35U.

Con decreto 20 marzo 2007 è stato
inoltre stabilito, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006, per gli studi di settore TD18U, (Ceramica), TD20U e TD32U
(Meccanica leggera e pesante) approvati in evoluzione con decreto ministeriale
17 marzo 2005, nonché per lo studio TD35U, approvato con decreto ministeriale 5
aprile 2006, l’aggiornamento del cd. "fattore di adattamento"
introdotto per la prima volta l’anno scorso e applicabile a decorrere dal
periodo d’imposta 2005, le cui modalità applicative sono specificate nelle
relative note tecniche e metodologiche.

Si ricorda che l’applicazione dei
correttivi, nonché il conseguente abbattimento dei ricavi stimati, per le
imprese non congrue, non avverrà in modo automatico (mediante l’applicazione
del software Ge.Ri.Co.). Le riduzioni potranno essere riconosciute solo dagli Uffici
locali, in sede di contraddittorio con il contribuente e su
richiesta dello stesso, una volta verificate le condizioni previste. La
riduzione si applicherà solo ed esclusivamente se la non congruità dipenderà
dalla mancata applicazione dei predetti correttivi.

Si precisa che era
stato ritenuto necessario prevedere l’introduzione di tali correttivi
per tener conto degli effetti conseguenti rispettivamente:

per i
settori della ceramica, alla particolare situazione di crisi di alcuni
distretti;

per i
settori della meccanica leggera e pesante, all’aumento del costo delle materie
prime che si è verificato successivamente all’elaborazione dello studio;

per il
settore dell’editoria, della stampa e prestampa, alla trasformazione in termini
di innovazione tecnologica che ha indotto le imprese ad accrescere e modificare
la propria dotazione di beni strumentali senza che ciò abbia, necessariamente,
comportato un corrispondente incremento dei ricavi.

Per le specifiche modalità
applicative dei correttivi, si rinvia a quanto già precisato nella circolare n.
23/E del 22 giugno 2006, allegato n.3, paragrafi. 1.3.3. e seguenti.

1.4 Utilizzo
delle giornate di sospensione dell’attività lavorativa, CIG ed istituti simili
per il personale dipendente.

Per cogliere con sempre maggiore
precisione lo stato di crisi economica che può investire alcuni settori del
comparto, già dall’anno scorso su alcuni modelli degli studi di settore delle
manifatture era stata inserita un’informazione riguardante il numero delle
giornate di sospensione dell’attività lavorativa.

Tale informazione riguarda
l’indicazione nel quadro A – Personale addetto all’attività – del numero delle
giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" dal personale
dipendente interessato da provvedimenti di sospensione dell’attività
lavorativa, come ad esempio il ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG o
CIGS) o ad altri istituti assimilati.

Tuttavia, le giornate retribuite
ai lavoratori dipendenti, depurate dalle giornate di sospensione, CIG (Cassa
Integrazione Guadagni) ed altri istituti simili, erano state utilizzate
esclusivamente per la costruzione dello studio di settore TD14U – Tessile, in
vigore dal 2005.

Da quest’anno è stato invece
possibile utilizzare il numero delle giornate retribuite e non
"effettivamente lavorate" dal personale dipendente interessato da
provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa, per la costruzione di
tutti gli studi di settore del comparto manifatturiero che sono stati evoluti a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Tali informazioni, si ricorda,
hanno quindi consentito di tener conto delle giornate "effettivamente
lavorate" e sono state utilizzate per la determinazione dei gruppi
omogenei, per la definizione della funzione di ricavo e per l’analisi della
coerenza.

Si ribadisce infine, come già
sottolineato con la circolare n. 23/E del 2006, che l’utilizzo del ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni o a forme di sospensione dell’attività lavorativa,
potrà essere valutato dagli Uffici locali dell’Agenzia, in sede di
contraddittorio, come elemento di segnalazione delle possibili situazioni di
difficoltà economica in cui versano le imprese.

1.5 L’introduzione di un
"fattore di modulazione" del valore dei beni strumentali per gli
studi: TD11U, TD13U e TD17U.

Nell’ambito delle attività
manifatturiere, il valore dei beni strumentali assume una rilevante incidenza
nella funzione di ricavo, in particolare per le imprese che lavorano in conto terzi.

Nelle analisi condotte per l’elaborazione
degli studi di settore TD11U (Olio) TD13U (Finissaggio del tessile) e TD17U
(Fabbricazione gomma e plastica), è stata impiegata la variabile "valore
dei beni strumentali" rapportandola all’effettivo utilizzo degli impianti,
in modo tale da coglierne il reale apporto economico nel processo produttivo.

Come già accaduto per molti studi
delle manifatture evoluti in passato, è stato costruito un indicatore, che viene determinato in modo automatico dal software GE.RI.CO. 2007, in grado di esprimere
i diversi livelli di utilizzo della capacità produttiva degli impianti.

L’indicatore, calcolato come
rapporto tra i consumi di energia elettrica (Kwh) ed il valore dei beni
strumentali, consente di ponderare l’effetto della variabile "valore dei
beni strumentali" nella stima dei ricavi, in funzione del grado di
utilizzo del bene stesso. Per ulteriori precisazioni si rinvia a quanto
riportato nell’allegato n. 3, prg. 1.4.3, punto A),
della circolare n. 32/E del 2005 e nell’allegato n. 3, prg. 1.5 della circolare
n. 23/E del 2006.

1.6 Informazioni inserite nel
quadro Z – Dati Complementari. Studi di settore TD16U, TD28U e TD35U.

Per procedere all’evoluzione di
alcuni studi di settore, in vigore antecedentemente al periodo d’imposta 2006,
si è ritenuto opportuno introdurre, nel corpo del modello per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
nell’apposito "Quadro Z – Dati complementari" alcune nuove
informazioni.

L’introduzione del quadro Z
consente, infatti, da un lato, di non appesantire gli oneri del contribuente
con l’invio di appositi questionari relativi agli studi da sottoporre a
revisione e, dall’altro, di ottenere ulteriori informazioni.

In particolare, le informazioni
richieste nei quadri Z degli studi di settore TD16U, TD28U e TD35U
costituiscono una specificazione più dettagliata di elementi già richiesti
genericamente all’interno dei quadri C o D. La parziale duplicazione della
sezione trova giustificazione nella necessità che tali elementi siano
rapportati ai ricavi con riferimento alle diverse tipologie di informazioni
richieste.

1.7 Ulteriori informazioni
richieste nei quadri C e D degli studi di settore già in vigore da precedenti periodi
d’imposta: TD19U e TD47U.

Nello studio di settore TD19U,
già in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2004, sono state inserite nel
Quadro D – Elementi specifici dell’attività, all’interno della Sezione
"Altri elementi specifici", due nuove informazioni nei righi D82 e
D83 relative, rispettivamente, alle "Spese per consulenze e/o prove di
laboratorio esterne per la marcatura CE dei prodotti" e alle "Spese
per materiale e corsi di formazione del personale per la marcatura CE dei prodotti".

Nello studio di settore TD47U, in
vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2005, sono state inserite nuove
richieste di informazioni all’interno dei quadri C e D. In particolare:

nel
Quadro C – Modalità di svolgimento dell’attività – è stata inserita, all’interno
della Sezione "Tipologia della clientela", al rigo D19,
l’informazione relativa alla percentuale dei ricavi conseguiti relativi alla
variabile "Industria tessile/abbigliamento";

nel
quadro D – Elementi specifici dell’attività sono state inserite, nei righi D42,
D45 e D46, informazioni di dettaglio relative, rispettivamente, alla
percentuale dei ricavi ottenuti con la produzione dei tubetti, in rapporto ai
ricavi conseguiti con la produzione complessiva di tubi, tubetti, anime e
anelli indicati al rigo D41, e alla percentuale dei ricavi ottenuti con la
produzione di etichette adesive ed ad acqua e colla, in rapporto ai ricavi
conseguiti con la produzione di carta adesiva ed etichette indicati al rigo
D44.

1.8 Studio di settore TD05U –
Produzione e conservazione di carne

Le attività interessate dallo
studio TD05U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

15.11.0
Produzione di carne, non di volatili e di prodotti della macellazione
(attività dei mattatoi);

15.12.0
Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro
macellazione;

15.13.0
Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne.

Lo studio di settore TD05U, in
vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2006, costituisce l’evoluzione dello
studio SD05U, approvato con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, e in
vigore dal periodo d’imposta 2002.

Le nuove e più dettagliate
informazioni hanno consentito di realizzare un’analisi più completa delle
caratteristiche tipologiche delle imprese che operano nel settore al fine di
cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli organizzativi e le
variazioni di mercato all’interno del settore economico.

Anche l’analisi della coerenza
economica delle singole attività produttive dello studio in esame è stata
affinata. I precedenti indicatori- Rendimento per
Addetto, Indice di durata delle scorte, Margine Operativo Lordo sulle Vendite –
presenti nel vecchio studio SD05U, sono stati sostituiti, in parte, da nuovi
indici sulla base dei quali è stata svolta la predetta analisi. Essi sono: il
Valore Aggiunto per Addetto (che sostituisce il rendimento per addetto), e la Resa del Capitale, mentre
rimangono in vita l’Indice di durata delle scorte e il Margine Operativo Lordo
sulle Vendite.

Giova sottolineare che il
procedimento di cluster Analysis ha consentito di individuare un nuovo cluster,
quello delle imprese specializzate nella produzione di prodotti a base di carni
precotte o pronti da cuocere, passando quindi a nove cluster, in luogo degli
otto cluster della versione precedente, che rappresentato in maniera completa
le diverse tipologie d’imprese.

Durante la fase di elaborazione
dello studio di settore TD05U, sono emerse alcune situazioni di non coerenza,
relativamente all’indice del valore aggiunto per addetto, per le imprese che
esternalizzano alcune fasi del processo di trasformazione.

Gli Uffici locali, nello
svolgimento dei controlli, dovranno prestare particolare attenzione
all’eventualità che si verifichino situazioni di non coerenza
sull’indicatore "Valore Aggiunto per Addetto" relativamente alle
imprese che, per la peculiarità del processo produttivo, sono costrette a
ricorrere all’esternalizzazione di alcune fasi del processo di trasformazione.

1.9 Studio di settore TD11U –
Fabbricazione di olio di oliva e di semi.

Le attività interessate dallo
studio TD11U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

15.41.1
Produzione di olio di oliva grezzo;

15.41.2
Produzione di oli grezzi da semi oleosi;

15.42.1
Produzione di olio di oliva raffinato;

15.42.2
Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati.

Lo studio di settore TD11U è il
risultato della "evoluzione" dello studio di settore SD11U, approvato
con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

Le nuove e più dettagliate
informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame hanno
consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche
tipologiche e strutturali delle imprese che operano nel settore merceologico.

L’evoluzione dello studio ha
consentito di individuare 8 nuovi cluster, in luogo dei 6 che caratterizzavano
il precedente studio, ed ha permesso di individuare le imprese che effettuano
il solo confezionamento e le imprese a ciclo discontinuo che confezionano il
loro prodotto.

È stato inoltre effettuato un
affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole attività
produttive.

Tale analisi viene ora infatti effettuata non più sulla base degli indicatori
" rendimento per addetto" e "margine operativo lordo sulle
vendite " presenti nel vecchio studio SD11U, ma utilizzando quattro
indici, di cui 2 nuovi: la resa del capitale e l’indice di durata delle scorte.
Il valore aggiunto per addetto, inoltre , sostituisce
il rendimento per addetto, e il margine operativo lordo sulle vendite rimane
invariato.

Nella definizione delle funzioni
di regressione si è tenuto inoltre conto delle possibili differenze dei
risultati economici legate ai consumi di energia elettrica.

Si rimanda in
particolare al punto 1.5 della presente circolare per ulteriori
precisazioni in ordine al peso ed alla valutazione, ai fini della stima, che i
consumi di energia elettrica assumono in questo studio.

Lo studio di settore TD11U si
applica anche ad una particolare tipologia di aziende estrattrici dell’olio
dalle sanse.

In sede di elaborazione dello
studio, tali imprese non sono state individuate da un apposito cluster, in
quanto il loro ridotto numero non presentava una significatività statistica
necessaria per definire un gruppo omogeneo di aziende con medesime
caratteristiche: pertanto le stesse non risultano rappresentate dal modello
statistico in considerazione della loro bassa numerosità.

In considerazione della citata
criticità, si richiama l’attenzione degli Uffici locali, in sede di svolgimento
dell’attività di controllo, affinchè tengano in considerazione che le imprese
che svolgono l’attività di estrazione dell’olio dalle sanse possono presentare
ricavi inferiori rispetto a quelli dei produttori dell’olio di oliva, e
potranno dimostrare, quindi, in sede di contraddittorio con l’Ufficio locale,
che le eventuali situazioni di non congruità possono ritenersi in tutto o in
parte giustificate dalla mancanza di un apposito cluster di riferimento.

Infine gli Uffici locali dovranno
tener conto di alcune specificità del settore oleario, come l’andamento delle
produzioni olivicole, che possono subire forti oscillazioni quantitative,
nonchè l’andamento dei prezzi sui mercati nazionali ed esteri.

1.10 Studio di settore TD13U –
Finissaggio dei tessili

L’attività interessata dallo
studio TD13U è quella relativa al codice di attività:

17.30.0. – Finissaggio dei
tessili

Lo studio di settore TD13U,
approvato con carattere "monitorato" è il risultato della
"evoluzione" dello studio di settore SD13U, approvato con decreto
ministeriale del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

La Commissione degli
esperti, nella seduta dell’ 8 febbraio 2007, ha espresso parere
favorevole alla validazione dello studio TD13U, ma ha anche chiesto
all’Amministrazione finanziaria di riconoscere allo studio la cd.
"applicazione monitorata", oltrechè la sua immediata evoluzione a
decorrere dal periodo d’imposta 2007.

Conseguentemente, con decreto
ministeriale 20 marzo 2007, allo studio TD13U è stata riconosciuta
l’applicazione monitorata per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2006.

Al riguardo, si precisa che i
contribuenti che per il periodo d’imposta 2006 dichiarano ricavi non inferiori
a quelli che risultano dall’applicazione dello studio di settore TD13U, non
saranno assoggettabili ad accertamento ai sensi dell’art.10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori ricavi determinati a seguito
dell’applicazione dello studio che sarà oggetto di definitiva approvazione al
termine della fase di monitoraggio.

Le nuove e più dettagliate
informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame, hanno
consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche
tipologiche e strutturali delle imprese che operano nel settore merceologico.

L’evoluzione dello studio in
esame ha consentito di individuare 6 nuovi cluster in luogo dei 5 che
caratterizzavano il precedente studio, ed ha permesso di individuare meglio e
distinguere, all’interno delle imprese che svolgono l’attività di finissaggio
vero e proprio, le imprese di più grandi dimensioni da quelle più piccole.

È stato inoltre effettuato un
affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole attività
produttive dello studio in esame.

Tale analisi viene ora infatti effettuata non più sulla base degli indicatori
" rendimento per addetto" e "margine operativo lordo sulle
vendite " presenti nel vecchio studio SD13U, ma utilizzando quattro
indici, di cui 2 nuovi: la resa del capitale e l’indice di durata delle scorte.
Il valore aggiunto per addetto, inoltre , sostituisce
il rendimento per addetto, e il margine operativo lordo sulle vendite rimane
invariato.

Nella definizione delle funzioni
di regressione si è tenuto inoltre conto delle possibili differenze dei
risultati economici legate ai consumi di energia elettrica.

Lo stato di crisi del settore

Lo attività
di finissaggio stanno attraversando un processo di riorganizzazione causato
dalla situazione di crisi che interessa da alcuni anni l’intero comparto
tessile.

La rapida riduzione dei volumi di tessuti e filati oggetto di produzione in Italia, ha finito
per creare anche nella nobilitazione un eccesso di offerta alla quale ha fatto
seguito una contrazione rapida delle tariffe di lavorazione.

Le tariffe medie di mercato sono
attualmente, in valore assoluto, analoghe a quelle di 10 anni fa, a fronte di
costi di produzione, come l’energia elettrica, il gas metano e la manodopera,
che sono notevolmente aumentati.

Si è modificata anche la
tipologia di produzione. Inoltre sempre più spesso vengono
richieste produzioni di piccoli lotti che comportano costi energetici ed
utilizzo di manodopera simili a quelli necessari per la produzione di grandi
quantitativi.

Tenuto conto che lo studio TD13U ha ottenuto il monitoraggio per il solo periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2006, è necessario che, in sede di programmazione e di
esecuzione dei controlli relativamente ai periodi d’imposta 2005 e precedenti,
gli Uffici locali prestino la dovuta attenzione alle circostanze rappresentate
in merito alla difficile congiuntura economica del settore. Inoltre, in caso di
mancato adeguamento ai risultati dello studio di settore, il contribuente, in
sede di contraddittorio, potrà rappresentare i motivi dello scostamento tra
l’ammontare dei ricavi dichiarati e quello puntuale di riferimento e chiedere
che vengano considerati debitamente le circostanze di
crisi economica del settore sopra richiamate suscettibili di possibili anomalie
anche ai fini della stima della congruità

In particolare, si sottolinea
che, già nella circolare n. 32 del 21 giugno 2005, veniva
precisato che per il vecchio studio SD13U, in vigore fino al periodo d’imposta
2005, la Commissione
degli Esperti, nella seduta del 16 febbraio 2005, aveva chiesto di introdurre
il correttivo congiunturale utilizzato per gli studi di settore della TAC. e, a seguito di tale richiesta, già con effetto dal periodo
d’imposta 2004, allo studio SD13U è stato introdotto il medesimo correttivo
congiunturale applicato agli studi di settore della TAC, che incide sulla
funzione di ricavo.

Si ritiene utile segnalare agli
Uffici che, nella fase di contraddittorio con il contribuente, occorrerà
procedere anche alla verifica della corretta indicazione dei dati riportati nei
righi del modello che vengono utilizzati per fruire
del correttivo, allo scopo di accertare la spettanza della predetta riduzione.

Il correttivo del valore del bene
strumentale

Nel settore delle manifatture il
valore dei beni strumentali ha sempre assunto un peso notevole nella funzione
di ricavo.

Per tener presente questo
fattore, è stato costruito un indicatore capace di misurare il diverso grado di
utilizzo della capacità produttiva degli impianti, che è stato utilizzato anche
nell’elaborazione dello studio TD13U.

Tale indicatore, calcolato come
rapporto tra i consumi di energia elettrica ed il valore dei beni strumentali,
consente di ponderare l’effetto della variabile "valore dei beni
strumentali" nella stima dei ricavi, in funzione del grado di utilizzo del
bene stesso. In questo modo, ad esempio, le imprese che dispongono di una
dotazione strumentale sottoutilizzata, se presentano un basso valore
dell’indicatore, avranno un peso ridotto della variabile "valore dei beni
strumentali". Al contrario, le imprese che presentano un più elevato grado
di utilizzo della capacità produttiva degli impianti, avranno un contributo più
rilevante del "valore dei beni strumentali" nella determinazione del
ricavo stimato.

Per quanto riguarda invece gli
aspetti dell’attività di accertamento era già stata segnalata agli Uffici
locali dell’Agenzia la necessità di valutare "l’effettivo utilizzo"
dei macchinari, anche sulla base dei consumi inerenti ai predetti beni.

Al riguardo, si ribadisce la
necessità che, in sede di contraddittorio, venga
adeguatamente valutato "l’effettivo utilizzo dei dei macchinari anche
sulla base dei consumi inerenti i predeti beni.

Inoltre, si richiama l’attenzione
degli Uffici sulla valutazione dell’età e del livello di obsolescenza dei macchinai: infatti, tener conto esclusivamente del valore a
costo storico degli stessi potrebbe non essere sempre indicativo del loro
effettivo grado di efficienza e di apporto produttivo, generando
conseguentemente situazioni di incoerenza rispetto agli indicatori economici
utilizzati.

In sede di contraddittorio con
gli Uffici dell’Agenzia, il contribuente potrà dimostrare che eventuali
anomalie riscontrate, rispetto ai risultati dell’applicazione dello studio, ai
fini della stima della congruità dei ricavi, nonché agli indicatori di
coerenza, potrebbero essere riconducibili al
"particolare" utilizzo dei beni strumentali nel proprio processo
produttivo.

1.11 Studio di settore TD15U –
Produzione di latte.

Le attività interessate dallo
studio TD11U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

15.51.1
Trattamento igienico del latte;

15.51.2
Produzione dei derivati del latte.

Lo studio di settore TD15U è il
risultato della "evoluzione" dello studio di settore SD15U, approvato
con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

Le nuove e più dettagliate
informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame, hanno
consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche
tipologiche e strutturali delle imprese che operano nel settore merceologico.

L’evoluzione dello studio in
esame ha consentito di individuare 7 nuovi cluster, in luogo dei 6 che
caratterizzavano il precedente studio, ed ha permesso di individuare con un
maggior dettaglio, le specializzazioni di prodotto ora articolate in formaggi
duri, freschi vaccini e bufalini, vaccini ed ovini, vaccini freschi e molli, e
semiduri vaccini ed ovini.

È stato inoltre effettuato un
affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole attività
produttive dello studio in esame.

Tale analisi viene ora infatti effettuata non più sulla base dei precedenti
indicatori presenti nel vecchio studio SD11U.

Al " rendimento per
addetto" è stato sostituito il "valore aggiunto per addetto";
l’indice di durata delle scorte è rimasto invariato, ma sono stati aggiunti 2
ulteriori indicatori: il margine operativo lordo sulle vendite e la resa del
capitale.

Nella definizione delle funzioni
di regressione si è tenuto inoltre conto delle possibili differenze di
risultati economici legate alla percentuale sulle quantità prodotte e/o
lavorate di "Latte bufalino" .

1.12 Studio di settore TD17U –
Fabbricazione di altri prodotti in gomma, lastre,
fogli, tubi e profilati in materie plastiche, ecc.

Le attività interessate dallo
studio TD17U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

25.13.0 Fabbricazione di altri
prodotti in gomma;

25.21.0
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche;

25.22.0
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;

25.23.0 Fabbricazione di articoli
in plastica per l’edilizia;

25.24.0
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.

Lo studio di settore TD17U è il
risultato dell’"evoluzione" dello studio SD17U, approvato con decreto
ministeriale del 6 marzo 2003 ed in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione del nuovo studio ha
consentito di individuare 31 nuovi cluster in luogo dei 16 che formavano la
struttura del precedente studio, ed ha colto con maggiore precisione le diverse
specializzazioni presenti sul mercato. Nel nuovo studio i cluster sono stati
determinati utilizzando diversi fattori discriminanti, come l’aspetto
dimensionale della struttura, il mercato di riferimento, la monocommittenza.

Il nuovo studio ha permesso
inoltre un affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole
attività produttive. Tale analisi viene infatti ora
effettuata non più sulla base degli indicatori relativi all’ "indice di
durata delle scorte", al "rendimento per addetto" e al
"margine operativo lordo sulle vendite", ma utilizzando quattro
indicatori, di cui due nuovi: indice di durata delle scorte, valore aggiunto per
addetto, margine operativo lordo sulle vendite e resa del capitale.

Si segnala all’attenzione degli
Uffici locali che il comparto delle piccole e medie imprese del settore della
fabbricazione di articoli di plastica e gomma sta registrando, negli ultimi
anni, una congiuntura economica non favorevole, a causa, tra l’altro, della
concorrenza sempre più insidiosa dei paesi emergenti, ed in particolare della Cina, che incide pesantemente sulla competitività
delle imprese, anche se il quadro previsionale dell’evoluzione delle attività
economiche del settore, già a partire dall’anno 2006, indica una leggera
ripresa della produzione e delle vendite.

1.13 Studio di settore TD23U –
Laboratori di corniciai

L’attività interessata dallo
studio TD23U è quella relativa al seguente codice attività:

20.51.2 Laboratori di corniciai

Lo studio di settore TD23U è il
risultato dell’"evoluzione" dello studio SD23U, approvato con decreto
ministeriale del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione del nuovo studio ha
consentito di individuare 6 nuovi cluster in luogo dei 4 che formavano la
struttura del precedente studio, ed ha colto con maggiore precisione il fattore
dimensionale (con i grandi laboratori di cornici su misura) ed il progressivo
cambiamento del mercato di riferimento (laboratori tradizionali che producono
anche in serie), la tipologia di attività delle imprese e la specializzazione
del processo produttivo o di lavorazione.

L’elaborazione del nuovo studio
TD23U ha permesso inoltre un affinamento dell’analisi della coerenza economica
delle singole attività produttive. Tale analisi viene infatti
ora effettuata non più sulla base degli indicatori relativi all’ "indice
di durata delle scorte", al "rendimento per addetto" e al
"margine operativo lordo sulle vendite", ma utilizzando quattro
indicatori, di cui due nuovi: indice di durata delle scorte, valore aggiunto
per addetto, margine operativo lordo sulle vendite e ricarico.

La particolare tipologia di
attività svolta dai laboratori di corniciai, rende necessario richiamare
l’attenzione degli Uffici, nello svolgimento dei controlli, su alcuni punti di
particolare rilevanza:

nello
svolgimento dell’attività dei laboratori di corniciai, i beni strumentali
incidono in misura minore rispetto ad altri fattori sulla capacità dell’impresa
di produrre ricavi. L’attività è generalmente svolta in locali di ridotte
dimensioni che non consentono l’acquisto di rilevanti beni strumentali. L’acquisizione
di beni strumentali nuovi, infine, non si verifica frequentemente nel corso
dell’attività. Di conseguenza, la vita media dei beni strumentali dei corniciai
risulta essere molto più lunga rispetto a quella di altri settori. Questo
fenomeno può comportare un’usura dei beni impiegati con conseguente calo di
produttività;

gli
acquisti di materia prime possono risultare superiori alle esigenze produttive
ed al volume di produzione, poiché le imprese sono costrette ad acquistare
merci in quantità maggiore rispetto alla momentanea necessità a causa delle
oscillazioni di prezzo ed anche per realizzare economie di scala, nonché per la
necessità di fornirsi di un vasto campionario nel tentativo di contrastare la
forte concorrenza della grande distribuzione. Questa modalità di
approvvigionamento può determinare anomalie per quanto riguarda l’indicatore di
coerenza della durata delle scorte;

altri
fattori possono incidere sul sovradimensionamento del magazzino: l’influenza
del "fattore moda", cui risulta soggetta l’attività dei corniciai,
oltre alla deperibilità di alcune materie prime, nonché la necessità di
differenziare l’offerta per la forte concorrenza che proviene dalla grande
distribuzione.

Si richiama infine l’attenzione
degli Uffici su alcune circostanze già segnalate nella circolare n. 39/E del 17
luglio 2003, nella quale era stato evidenziato che:
"… occorre tener presente che la forte concorrenza determinata in questi
ultimi anni dall’apertura di grossi centri commerciali e centri bricolage, che
offrono articoli di modesta qualità a prezzi molto bassi, potrebbe costringere
le aziende a praticare riduzioni di prezzo su articoli di qualità superiore con
margini di ricarico minimi….".

1.14 Studio di settore TD30U –
Riciclaggio e commercio all’ingrosso di rifiuti e rottami.

Le attività interessate dallo
studio TD30U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

37.10.1
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
metallici;

37.20.1
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la
produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche;

37.20.2
Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse;

51.57.1 Commercio all’ingrosso di
rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici;

51.57.2 Commercio all’ingrosso di
altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.).

Lo studio di settore TD30U
costituisce un’evoluzione degli studi di settore SM26U e SD30U approvati,
rispettivamente, con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001 e del 6 marzo
2003, ed entrati in vigore, il primo, a decorrere dal periodo d’imposta 2000,
ed il secondo, dall’anno d’imposta 2002.

L’evoluzione è stata condotta
analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2004 e sulla
base delle informazioni contenute nel questionario ESD30 inviato a tutti i
contribuenti interessati dagli studi SD30U e SM26U.

Le nuove e più dettagliate
informazioni che sono alla base dell’evoluzione dello studio in esame, hanno
consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche
tipologiche e strutturali delle imprese che operano nel settore merceologico.

L’elaborazione del nuovo studio
di settore ha consentito, in termini di semplificazione, il venir meno
dell’obbligo di annotazione separata per i soggetti che operano in due o più
unità locali non situate nello stesso territorio comunale, (imprese
"multipunto"), ed anche per i soggetti che svolgono due o più
attività diverse ma con caratteristiche analoghe, cd. "imprese
multiattività".

Lo studio di settore TD30U, a
causa della stretta relazione esistente tra l’attività di lavorazione e quella
della commercializzazione di rifiuti, rottami e cascami, ha permesso di riunire
in un unico studio i due precedenti studi SD30U ed
SM26U.

Alcuni cluster sono stati oggetto
di una migliore definizione in relazione soprattutto alla specializzazione
dell’attività svolta dall’impresa, mentre altri sono costituiti da nuovi gruppi
omogenei, non intercettati dai precedenti modelli statistici.

Inoltre è stato possibile
effettuare anche un affinamento dell’analisi della coerenza economica delle
singole attività produttive. Tale analisi viene ora infatti
effettuata sulla base di 4 diversi indicatori economici solo in parte mutuati
dai precedenti studi: "Ricarico", "Valore aggiunto per
addetto", "Margine Operativo Lordo sulle Vendite" e "Resa
del capitale".

Infine, nella definizione delle
funzioni di regressione si è tenuto conto anche delle possibili differenze di
risultati economici legate al trattamento e/o lavorazione dei rifiuti, rottami
e cascami (con ottenimento della materia prima seconda) e al legno e sughero.

La particolare tipologia di
attività svolta dalle aziende operanti nel comparto interessato dallo studio
TD30U, rende necessario richiamare l’attenzione degli Uffici, nello svolgimento
dell’attività di controllo, su alcuni punti di particolare rilevanza:

1.esiste una oggettiva
difficoltà nella valutazione delle giacenze di magazzino, dovuta essenzialmente
al fatto che esse risultano soggette a indici di variabilità superiori alla
media e caratterizzate dalla cospicua presenza di elementi aleatori, correlati
alla capacità di assorbimento del mercato. I materiali riciclati, infatti,
possono, nel passaggio da un esercizio d’imposta all’altro, risultare
scarsamente commerciabili e, quindi, soggetti ad una sensibile perdita di
valore, che, nei casi estremi di assoluta invendibilità, potrebbero generare la
necessità di sostenere nuovi costi per successive ed eventuali operazioni di
smaltimento e/o recupero;

2.nell’esame delle singole realtà
relative al settore di riciclaggio di materie plastiche, gli Uffici dovranno
tenere in considerazione che il differente trattamento dei materiali che
risulta necessario per il riciclaggio di plastica
post-consumo o di scarti da una parte, e per quello dei rifiuti plastici
industriali dall’altra, può incidere sulle strutture aziendali e determinare
costi di gestione diversi;

3.in relazione al fenomeno
dell’automatizzazione che tende a caratterizzare sempre maggiori fasi
dell’attività di riciclo, occorre ricordare che già nelle circolari 54/E del
2001 e 39/E del 2003 relative, rispettivamente, agli studi SM26U e SD30U, veniva richiamato all’attenzione degli Uffici il fenomeno
relativo ai cospicui investimenti che le imprese interessate dallo studio in
oggetto erano e sono tenute a sostenere per adempiere agli obblighi imposti
dalla normativa di settore, investimenti che, peraltro, non sempre sono
correlabili ad una più elevata capacità di produrre ricavi;

4.nel settore del riciclaggio di
materie plastiche si assiste ad un peggioramento qualitativo dei materiali da
riciclare che può determinare situazioni critiche in cui, pur in presenza di impianti altamente automatizzati, risulta
necessario un maggior intervento di manodopera per la selezione manuale delle
impurità. Lo studio di settore TD30U ha tenuto in debita considerazione tale
problematica, non solo inserendo la variabile "selezione manuale delle
impurità" all’interno della sezione "Fasi della lavorazione" ma,
soprattutto, utilizzandola all’interno dell’analisi discriminante diretta
all’individuazione dei gruppi omogenei delle imprese operanti nel comparto;

5.i costi che le imprese
sostengono per ricorrere a cooperative fornitrici di manodopera e di altri
servizi temporanei allo scopo di ottimizzare i costi ed avere elevata
flessibilità nella capacità di riciclo possono essere considerati sostitutivi
di quei costi che sarebbe necessario sostenere nel caso in cui tutta l’attività
fosse svolta internamente da parte delle imprese, con assunzione diretta di
manodopera dipendente.

1.15 Studio di settore TD31U –
Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi,
specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione, profumi e cosmetici,
oli essenziali.

Le attività interessate dallo
studio TD31U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

24.51.1
Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici
tensioattivi;

24.51.2
Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per
manutenzione

24.52.0
Fabbricazione di profumi e cosmetici;

24.63.0
Fabbricazione di oli essenziali.

Lo studio di settore TD31U è il
risultato dell’"evoluzione" dello studio SD31U, approvato con decreto
ministeriale del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio in
esame ha consentito di realizzare un’analisi più completa delle caratteristiche
tipologiche e strutturali delle imprese che operano nel settore merceologico,
ampliando il numero dei gruppi omogenei, passati dai 4 cluster complessivi, che
formavano la struttura dei precedenti studi, agli attuali 7 cluster.

Rispetto alla precedente versione
dello studio SD31U, l’attuale TD31U definisce maggiormente le specializzazioni
produttive presenti all’interno del settore. Nella nuova versione dello studio,
in particolare, sono stati individuati cluster specifici per le imprese che
realizzano creme ed altri prodotti cosmetici (cluster 1), prodotti per capelli
(cluster 4) e detergenti per industrie e comunità (cluster 5). E’ stato inoltre
individuato un nuovo cluster di imprese di piccole dimensioni operanti in conto
proprio, che commercializzano anche prodotti di terzi (cluster 6).

L’elaborazione del nuovo studio
TD31U ha permesso inoltre un affinamento dell’analisi della coerenza economica
delle singole attività produttive. Tale analisi viene infatti
ora effettuata non più sulla base degli indicatori relativi all’ "indice
di durata delle scorte", al "rendimento per addetto" e al
"margine operativo lordo sulle vendite", ma utilizzando quattro
indicatori, di cui due nuovi: indice di durata delle scorte, valore aggiunto
per addetto, margine operativo lordo sulle vendite e resa del capitale.

2. COMPARTO DEL COMMERCIO

2.1 Valutazioni di carattere
generale

Per il periodo d’imposta 2006
sono stati approvati, 16 studi di settore che interessano complessivamente 28
attività economiche del comparto del commercio e che costituiscono il risultato
dell’"evoluzione" di 14 studi già in vigore nei periodi d’imposta precedenti,
cui si aggiungono 2 studi di nuova elaborazione.

L’individuazione delle variabili
da utilizzare per l’applicazione degli studi di settore evoluti è stata
effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, mentre l’individuazione delle variabili da utilizzare per
l’applicazione dei nuovi studi di settore SM87U e SM88U è stata effettuata
sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 settembre 2005.

2.2
Aggiornamento del fattore correttivo per lo studio TM04U – Farmacie.

Considerate le modifiche
normative che hanno interessato il settore delle farmacie, nel periodo
d’imposta 2006, è stato necessario aggiornare gli appositi correttivi nello
specifico modello TM04U, allegato ad UNICO 2007 (in
particolare nel Quadro X). E’ stato previsto inoltre un correttivo che tiene
conto delle determinazioni AIFA del 30 dicembre 2005, del 3 luglio 2006 e del
27 settembre 2006, in
vigore rispettivamente dal 15 gennaio, 15 luglio e 1 ottobre 2006, che hanno
previsto rispettivamente una riduzione dei prezzi dei farmaci di fascia A
dispensati o impiegati dal SSN pari al 4,4%, allo 0,6% e al 5%.

Inoltre, sempre nel quadro X, è
stato aggiornato il correttivo che consentiva nel periodo d’imposta 2005 di
neutralizzare gli eventuali effetti negativi conseguenti alla entrata in vigore
del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n. 149,
al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal D.L. 4 luglio
2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248. L’applicazione
dell’apposito sconto riguarda la vendita di prodotti di fascia C, medicinali
senza ricetta (SOP) e di automedicazione/OTC.

Entrambi i correttivi indicati si
applicano nei confronti esclusivamente dei soggetti non congrui alle risultanze
degli studi. E’ opportuno segnalare che, analogamente allo scorso anno,
l’abbattimento dei ricavi stimati, non viene applicato
in modo "automatico". Il contribuente, pertanto, dovrà inserire le
informazioni richieste, mentre il software GE.RI.CO. visualizzerà
esclusivamente l’importo della riduzione. Tale riduzione, determinata sulla
base dei calcoli risultanti dalla procedura GE.RI.CO.,
verrà riconosciuta solo dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e solo su
richiesta del contribuente, dopo aver verificato, in sede di contraddittorio,
la sussistenza dei presupposti per la concessione del correttivo.

L’Ufficio pertanto avrà cura di
verificare, in fase del contraddittorio, la documentazione dalla quale risulti
l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza
ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali e’ stato praticato lo sconto ai
sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito della legge 26 luglio 2005, n.
149 e D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248,
nonché l’ammontare complessivo dello sconto effettuato ai sensi della normativa
richiamata.

Inoltre, andrà verificata la
documentazione dalla quale risultano le consistenze di magazzino di farmaci di
Fascia A alla data del 01/01/2006 e del 31/12/2006.

2.3 Studio di settore TM13U –
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività

52.47.2 – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Lo studio di settore TM13U è il
risultato della evoluzione dello studio SM13U, approvato con decreto
ministeriale del 6 marzo 2003 e in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio determina, in
termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l’obbligo
dell’annotazione separata per le imprese multipunto, che vengono
colte dalla nuova formulazione dello studio TM13U.

La versione evoluta ha consentito
l’introduzione di nuove variabili e una maggiore precisione
nell’identificazione dei modelli organizzativi utilizzati dai contribuenti, con
l’individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli
caratterizzanti il precedente studio, passando dagli 8 cluster dello studio
SM13U, agli attuali 10.

Occorre ricordare che l’attività
di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e
periodici" è caratterizzata dal fatto che la maggior parte dei beni
venduti è costituita da generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. L’Agenzia
delle Entrate, in relazione a tali ricavi, con la circolare n. 39/E del 17
luglio 2003 ha
ritenuto di non effettuare stime ai fini dell’attività di accertamento, in
quanto gli stessi risultano di determinazione certa. Conseguentemente nella
stima effettuata dal software GE.RI.CO. viene
automaticamente escluso l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di
generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, e vengono presi in considerazione solo
i ricavi derivanti dalla vendita degli altri beni.

E’ opportuno ricordare che la
causa di inapplicabilità di cui al punto 2 del paragrafo 5
delle istruzioni generali comuni a tutti i modelli per l’applicazione degli
studi di settore non sussiste per lo studio TM13U. Pertanto, i contribuenti che
svolgono come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di
giornali, riviste e periodici", codice attività 52.47.2, devono applicare
lo studio di settore TM13U, utilizzando il presente modello per l’applicazione
degli studi di settore, anche se l’importo complessivo dei ricavi dichiarati
relativi alle attività non prevalenti supera il 20% dell’ammontare totale dei
ricavi dichiarati.

2.4 Studio di settore TM23U –
Commercio all’ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici

Le attività interessate sono
quelle relative ai codici:

51.46.1 – Commercio all’ingrosso
di medicinali;

51.46.2 – Commercio all’ingrosso
di articoli medicali ed ortopedici.

Lo studio di settore TM23U
sostituisce, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, lo studio di settore SM23U
approvato con decreto ministeriale del 08 marzo 2002.

L’evoluzione dello studio SM23U è
stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al modello di
dichiarazione UNICO 2005, per il periodo d’imposta 2004.

Tra le principali novità dello
studio TM23U è possibile evidenziare un miglioramento dei modelli
organizzativi, con l’individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori
rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 10 cluster
che caratterizzavano la precedente versione ai 15 attuali.

Rispetto alla vecchia versione
dello studio, si è accentuata la distinzione tra le imprese con un’offerta
focalizzata su una specifica categoria merceologica da quelle che trattano una
gamma eterogenea di prodotti. Per quanto concerne l’aspetto dimensionale, il
settore è contraddistinto da realtà di piccole dimensioni alle quali si
affianca un numero, comunque rilevante, di imprese che dispongono di una
struttura più articolata sia come numerosità di addetti e di
agenti/rappresentanti sia come disponibilità di spazi a supporto all’attività.
I nuovi modelli di business emersi con l’evoluzione dello studio sono i
grossisti che effettuano la vendita al dettaglio, quelli che rivolgono
l’offerta in maniera pressoché esclusiva alla Grande Distribuzione Organizzata
nonché i grossisti di articoli ortopedici di più grandi dimensioni.

2.5 Studio di settore TM24U – Commercio
all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 51.47.2 – Commercio all’ingrosso di carta, cartone
e articoli di cartoleria.

Lo studio di settore TM24U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SM24U, approvato con decreto
ministeriale del 15 febbraio 2002,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore
determina, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con
l’obbligo dell’annotazione separata per le imprese multipunto che operano in
due o più unità locali non situate nello stesso territorio comunale, che vengono colte dalla nuova formulazione dello studio TM24U.

L’evoluzione ha consentito una
maggiore precisione nell’identificazione dei modelli organizzativi grazie,
soprattutto, ad una nuova classificazione della "Tipologia della
clientela".

Infatti, con l’introduzione delle
nuove variabili, presenti nel quadro Z del vecchio modello SM24U, è stato
possibile ottenere una migliore definizione dei soggetti specializzati nella
commercializzazione dei prodotti per l’Ufficio che, nel nuovo studio, vengono distinti anche in relazione al fattore dimensionale.
E’ stato, quindi, ampliato il numero dei gruppi omogenei, passando dagli 8
cluster che caratterizzavano il precedente studio agli attuali 9.

L’elaborazione del nuovo studio
ha portato, inoltre, ad un affinamento dell’analisi della coerenza economica
delle singole attività produttive. Tale analisi, infatti, viene
ora effettuata sulla base dei nuovi indicatori "margine operativo lordo
sulle vendite" e "valore aggiunto per addetto", oltre che in
relazione ai tradizionali indici relativi al "ricarico" e alla
"rotazione del magazzino".

Infine, nella definizione delle
funzioni di regressione si è tenuto conto della percentuale di lavoro prestato
dal personale non dipendente e delle possibili differenze di risultati
economici che risultano legate alla particolare tipologia di clientela
costituita dai consumatori privati.

2.6 Studio di settore TM31U –
Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 51.47.5 – Commercio all’ingrosso di orologi e
gioielleria.

Lo studio di settore TM31U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SM31U, approvato con decreto
ministeriale del 8 marzo 2002,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore ha
consentito una maggiore precisione nell’identificazione dei modelli organizzativi
e strutturali utilizzati dai contribuenti, con l’individuazione di gruppi
omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente
studio, passando dai 9 cluster del vecchio studio SM31U agli attuali 17.

L’evoluzione dello studio ha
condotto all’individuazione di nuovi modelli di business. Gli elementi che
hanno maggiormente contribuito a suddividere i soggetti in gruppi omogenei sono
stati la tipologia di offerta, di clientela, di acquisto nonché la dimensione
della struttura. In particolare, la tipologia di offerta ha permesso di
rilevare le imprese con un’offerta focalizzata su una specifica categoria
merceologica, ossia gioielleria in argento piuttosto che posateria in argento,
vasellame ed oggettistica varia in argento, oreficeria a peso piuttosto che a
cartellino, gioielli in platino ed in altri materiali preziosi nonché grossisti
che effettuano la vendita di prodotti con marchio commerciale proprio. La
modalità d’acquisto, ha permesso di rilevare i grossisti che si approvvigionano
in maniera significativa da "produttori depositari di marchio",
"raccoglitori", nonché da "privati". La tipologia di
clientela, ha consentito di far emergere le imprese che orientano la propria
offerta verso una clientela costituita in larga parte da "imprese ed enti
pubblici e privati". Infine, la dimensione della struttura ha consentito
di differenziare le imprese di grandi dimensioni da quelle di più piccole
dimensioni.

2.7 Studio di settore TM33U –
Commercio all’ingrosso di cuoio, pelli e pellicce

Le attività interessate dallo
studio sono quelle relative ai codici:

51.24.1 – Commercio all’ingrosso
di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli da pellicceria);

51.24.2 – Commercio all’ingrosso
di cuoio e pelli gregge e lavorate per pellicceria;

51.42.2 – Commercio all’ingrosso
di pellicce.

Lo studio di settore TM33U
costituisce evoluzione dello studio SM33U, approvato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

Il nuovo studio e’ stato
elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore per il periodo d’imposta 2004.

L’evoluzione dello studio in
esame ha consentito, anche sulla base delle informazioni richieste nel quadro
Z, di cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli
organizzativi e le variazioni del mercato all’interno del settore economico.
Ciò ha permesso una migliore definizione dei gruppi omogenei rispetto a quella
espressa dal precedente studio e, pur rimanendo inalterate le situazioni di
assortimento misto che caratterizzano la maggior parte delle realtà del comparto,
una migliore distinzione tra greggisti, venditori di semilavorati e
commercianti di pelli conciate.

In particolare sono stati
individuati 8 gruppi omogenei, in luogo dei 7 che caratterizzavano lo studio
SM33U e la cluster analysis, pur conservando nelle linee essenziali la
struttura precedente, si è arricchita di due nuovi cluster relativi ai soggetti
specializzati nella vendita del comparto calzaturiero e dai soggetti
specializzati nella vendita di semilavorati.

Lo studio TM33U ha determinato,
in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l’obbligo
dell’annotazione separata per le imprese multipunto che operano in due o più
unità locali non situate nel territorio comunale, che verranno
colte dal nuovo studio.

Al fine di migliorare l’analisi
della coerenza, nella nuova versione dello studio di settore, la distribuzione
ventilica è stata suddivisa in base alla forma giuridica e al personale
dipendente. Inoltre, è stato introdotto, in aggiunta a quelli previsti dal
precedente studio, l’indicatore di coerenza del "Ricarico"
determinato dal rapporto fra "ricavi" e "costo del
venduto".

In relazione all’applicazione di
questo studio occorre considerare il valore che assume l’indice di rotazione di
magazzino nei confronti dei soggetti che si approvvigionano di pelli tramite
aste, che si svolgono a dicembre di ogni anno e determinano l’introduzione in
stock della merce che entrerà in campionario nell’esercizio successivo.

L’analisi delle imprese che fanno
ricorso a tale tipologia di acquisto ha evidenziato che, per alcune di esse, l’indice di rotazione si colloca sulla fascia alta
della relativa scala ventilica, con una consistenza di magazzino maggiore
rispetto a quella delle altre imprese appartenenti allo stesso cluster.
Pertanto, tale tipologia di soggetti potrebbe presentare valori anomali in
termini di coerenza.

2.8 Studio di settore TM34U –
Commercio all’ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio

Le attività interessate dallo
studio sono quelle relative ai codici:

51.42.4 – Commercio all’ingrosso
di calzature e accessori;

51.47.8 – Commercio all’ingrosso
di articoli in cuoio e articoli da viaggio.

Lo studio di settore TM34U
costituisce evoluzione dello studio SM34U, approvato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

Il nuovo studio è stato elaborato
sulla base delle informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2004.

L’evoluzione dello studio in
esame ha consentito di cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei
modelli organizzativi e le variazioni del mercato all’interno del settore
economico. Ciò ha permesso una migliore definizione dei gruppi omogenei, che
risultano essere 12 rispetto ai 7 individuati nel precedente studio, e
l’individuazione di nuove tipologie di vendita, mercati e realtà con una
struttura più significativa ed articolata.

In particolare, si registra una
più precisa definizione di gruppi omogenei e l’emersione di 4 gruppi omogenei
non presenti nel vecchio studio. Di questi, uno si caratterizza per
l’orientamento verso l’esportazione, uno per l’aspetto dimensionale (grandi
grossisti) e due per la particolare tipologia di vendita (ambulante e a libero
servizio).

Al fine di migliorare l’analisi
della coerenza, nella nuova versione dello studio di settore, la distribuzione
ventilica e’ stata suddivisa in base alla forma giuridica e al personale
dipendente. Inoltre, è stato introdotto, in aggiunta a quelli previsti dal
precedente studio, l’indicatore di coerenza del "Ricarico" determinato
dal rapporto fra "ricavi" e "costo del venduto"

2.9 Studio di settore TM39U –
Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 52.48.D – Commercio al dettaglio di combustibili
per uso domestico e per riscaldamento.

Lo studio di settore TM39U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SM39U, approvato con decreto
ministeriale del 21 febbraio 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore
determina, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con
l’obbligo dell’annotazione separata per le imprese multipunto che operano in
due o più unità locali non situate nello stesso territorio comunale, che vengono colte dalla nuova formulazione dello studio TM39U.

L’evoluzione ha consentito una
maggiore precisione nell’identificazione dei modelli organizzativi grazie,
soprattutto, ad una nuova individuazione dei cluster basata sui "prodotti
venduti".

L’elaborazione del nuovo studio
TM39U ha portato, inoltre, ad un affinamento dell’analisi della coerenza
economica in cui sono state utilizzate anche le percentuali di lavoro prestato
dal personale non dipendente.

2.10 Studio di settore TM40B –
Commercio ambulante di fiori, piante e sementi

L’attività interessata è quella
relativa ai codici attività:

52.62.A
– Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e
sementi;

52.63.A
– Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi.

Lo studio di settore TM40B è il
risultato dell’evoluzione dello studio SM40B, approvato con decreto
ministeriale del 21 febbraio 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alle
medesime attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore ha
consentito una maggiore precisione nell’identificazione dei modelli organizzativi
e strutturali utilizzati dai contribuenti, con l’individuazione di gruppi
omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente
studio, passando dai 6 cluster del vecchio studio SM40B agli attuali 8.

2.11 Studio di settore TM42U –
Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 52.32.0 – Commercio al dettaglio di articoli
medicali ed ortopedici.

Lo studio di settore TM42U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SM42U, approvato con decreto
ministeriale del 6 marzo 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore ha
consentito una maggiore precisione nell’identificazione dei modelli
organizzativi e strutturali utilizzati dai contribuenti, con l’individuazione
di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il
precedente studio, passando dai 5 cluster del vecchio studio SM42U agli attuali
8. I fattori discriminanti in base ai quali vengono
distinti i nuovi gruppi omogenei sono costituiti dalla tipologia di offerta,
dalla tipologia di attività, nonché la tipologia di clientela.

In particolare, si è accentuata
la distinzione tra le imprese con un’offerta focalizzata su una specifica
categoria merceologica (prodotti per l’infanzia, ausili uditivi, articoli
ortopedici di serie nonché articoli medicali) da quelle che trattano una gamma
eterogenea di prodotti (prodotti per l’infanzia, abbigliamento intimo/mare,
prodotti di erboristeria, attrezzature ed articoli sportivi). I nuovi modelli
di business emersi con l’evoluzione dello studio comprendono il gruppo delle
imprese che rivolgono l’offerta in larga prevalenza a soggetti riconosciuti con
spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il nuovo studio di settore determina,
in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con l’obbligo
dell’annotazione separata per le imprese multipunto, che verranno
colte dal nuovo studio.

2.12 Studio di settore TM43U –
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e
il giardinaggio.

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 52.46.4 – Commercio al dettaglio di macchine,
attrezzature e prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio.

Lo studio di settore TM43U è il
risultato della evoluzione dello studio SM43U, approvato con decreto
ministeriale del 6 marzo 2003 e in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore
determina, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con
l’obbligo dell’annotazione separata per le imprese multipunto, che vengono colte dalla nuova formulazione dello studio TM43U.

La versione evoluta dello studio
ha messo in evidenza una migliore definizione dei modelli organizzativi
utilizzati dai contribuenti, con l’individuazione di un ulteriore gruppo
omogeneo rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dagli
8 cluster dello studio SM43U, agli attuali 9.

2.13 Studio di settore TM44U –
Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio.

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 52.48.1 – Commercio al dettaglio di macchine e
attrezzature per ufficio.

Lo studio di settore TM44U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SM44U, approvato con decreto
ministeriale del 6 marzo 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore ha
consentito l’introduzione di nuove variabili e una maggiore precisione
nell’identificazione dei modelli organizzativi e strutturali utilizzati dai
contribuenti, con l’individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori
rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai 6 cluster
dello studio SM44U agli 11 attuali. I contribuenti vengono, infatti, ora
distinti non più solo in base alla dimensione del punto vendita, della
tipologia dell’offerta e della modalità organizzativa, ma anche in funzione
della struttura del punto vendita e dei servizi offerti.

In particolare la versione
evoluta dello studio ha permesso di differenziare due cluster in relazione alle
dimensioni e alla struttura dell’esercizio commerciale (cluster 4 e 8) e,
soprattutto, di individuare due gruppi omogenei caratterizzati dalla
particolare incidenza dei servizi erogati rispetto all’ammontare complessivo dei
ricavi conseguiti (cluster 5 e 9).

2.14 Studio di settore TM45U –
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato.

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 52.50.2 – Commercio al dettaglio di mobili usati e
oggetti di antiquariato.

Lo studio di settore TM45U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SM45U, approvato con decreto
ministeriale del 6 marzo 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore,
grazie anche alle variabili inserite nel quadro Z – Dati
complementari – presenti nel modello SM45U, ha consentito una maggiore
precisione nell’identificazione dei modelli organizzativi e strutturali
utilizzati dai contribuenti, con l’individuazione di gruppi omogenei diversi ed
ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio, passando dai
5 cluster del vecchio studio SM45U agli attuali 9. I fattori discriminanti in
base ai quali vengono distinti i nuovi gruppi omogenei
sono costituiti non più solo dalla tipologia dei prodotti venduti e dall’offerta
di servizi accessori, ma anche dalla tipologia della clientela e dalla modalità
di acquisto dei prodotti. In particolare, accanto ai 5 cluster che
caratterizzavano il vecchio studio, sono emersi gruppi di imprese più
strutturate che affiancano all’attività di commercializzazione vera e propria
anche una significativa attività di restauro/riparazione, soggetti che operano
in mercati nuovi rispetto a quelli tradizionali, esercizi commerciali
specializzati nel commercio di prodotti ad alto valore perché già
precedentemente trattati ed, infine, imprese la cui
attività si basa in misura significativa su prodotti di importazione.

2.15 Studio di settore TM46U –
Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di
strumenti scientifici

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 51.47.4 – Commercio all’ingrosso di articoli per
fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici.

Lo studio di settore TM46U è il
risultato della evoluzione dello studio SM46U, approvato con decreto
ministeriale del 6 marzo 2003 e in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio ha messo in
evidenza la specializzazione delle attività sia per tipologia di prodotto
venduto che per modalità organizzativa con l’individuazione di gruppi omogenei
diversi ed ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il precedente studio,
passando dai 4 cluster dello studio SM46U, agli attuali 7.

Inoltre la tipologia di clientela
ha permesso di evidenziare le aziende che si rivolgono prevalentemente ad Enti
pubblici e privati.

2.16 Studio di settore TM48U –
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 52.48.B – Commercio al dettaglio di piccoli animali
domestici.

Lo studio di settore TM48U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SM48U, approvato con decreto
ministeriale del 6 marzo 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore
determina, in termini di semplificazione, la riduzione dei soggetti con
l’obbligo dell’annotazione separata per le imprese multipunto che operano in
due o più unità locali non situate nello stesso territorio comunale, che vengono colte dalla nuova formulazione dello studio TM48U.

Il nuovo studio di settore ha
consentito l’introduzione di un nuovo gruppo omogeneo che include i soggetti
che non vendono animali ma che presentano un’offerta specializzata in cibo ed
accessori.

Si fa presente che le imprese del
settore animali domestici potrebbero aver attraversato un periodo economico di
difficoltà collegato al fenomeno dell’emergenza aviaria ed alla conseguente
diffidenza nei confronti degli uccelli domestici. Di conseguenza, a fronte di
un’accertata diminuzione delle vendite di volatili, si potrebbe riscontrare la
contrazione dei ricavi derivanti da questa attività di vendita, ovvero
l’aumento delle spese per la cura e il mantenimento in vita degli stessi.

2.17 Studio di settore SM87U –
Commercio al dettaglio di prodotti n.c.a. e prodotti usati

L’attività interessata è quella
relativa ai codici attività:

52.12.1- "Grandi
magazzini";

52.12.2- "Bazar ed altri
negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari";

52.48.E-
"Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.";

52.50.1- "Commercio al
dettaglio di libri usati";

52.50.3- "Commercio al
dettaglio di indumenti e oggetti usati".

L’elaborazione dello studio di
settore SM87U è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel
questionario SM87U che è stato predisposto e successivamente inviato ai
contribuenti allo scopo di mappare le attività di commercio al dettaglio di
prodotti n.c.a. e prodotti usati.

A tal fine è stata inserita nel
predetto questionario un’apposita sezione (tipologia di attività) contenente,
oltre ad un elenco predefinito di attività, anche appositi campi "a
descrizione libera"ove è stato possibile inserire delle risposte aperte
che hanno consentito ai soggetti interessati di descrivere la propria attività.

Il principale aspetto strutturale
delle imprese che è stato utilizzato per la definizione dei modelli di business
è la tipologia prodotto venduto. Dalla cluster analysis sono emersi 24 gruppi
omogenei che identificano i diversi modelli organizzativi del comparto
economico analizzato.

Gli indicatori economici
utilizzati per l’analisi della coerenza delle imprese sono: la
"Produttività per addetto", il "Ricarico" e la
"Rotazione del magazzino".

Per ogni gruppo omogeneo, sono
state calcolate le distribuzioni ventiliche di ciascun indicatore di coerenza
ed è stata effettuata una suddivisione in base alla forma giuridica
dell’impresa.

In caso di controllo nei
confronti dei soggetti che hanno indicato un codice attività previsto dallo
studio in esame, occorre riscontrare che venga effettivamente
svolta l’attività contemplata dallo studio in oggetto, ovvero che la suddetta
attività non sia compresa in nessun altro codice e che quindi tali soggetti non
siano tenuti ad applicare un diverso studio di settore.

Si segnala inoltre la necessità di
verificare la corretta attribuzione del contribuente ad opera
del software GE.RI.CO. ai diversi gruppi omogenei
individuati dallo studio di settore SM87U. L’eventuale attribuzione ad un
cluster non corrispondente alle caratteristiche del contribuente potrebbe
essere sintomo di anomalie nell’applicazione dello studio che devono essere
attentamente considerate per valutare se lo studio sia
effettivamente in grado di rappresentare in modo adeguato la realtà del
contribuente esaminato.

2.18 Studio di settore SM88U –
Commercio all’ingrosso di altri prodotti n.c.a.

L’attività interessata è quella
relativa ai codici attività:

51.47.9- "Commercio
all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentari n.c.a.";

51.56.1- "Commercio
all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate";

51.56.2- "Commercio
all’ingrosso di altri prodotti intermedi";

51.90.0- "Commercio
all’ingrosso di altri prodotti".

L’elaborazione dello studio di
settore SM88U è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel
questionario SM88U che è stato predisposto e successivamente inviato ai
contribuenti allo scopo di mappare le attività di commercio all’ingrosso di
altri prodotti n.c.a..

A tal fine è stata inserita nel
predetto questionario un’apposita sezione (tipologia di attività) contenente,
oltre ad un elenco predefinito di attività, anche appositi campi "a
descrizione libera" ove è stato possibile inserire delle risposte aperte
che hanno consentito ai soggetti interessati di descrivere la propria attività.

I principali aspetti strutturali
delle imprese che sono stati utilizzati per la definizione dei modelli di
business sono: la tipologia di prodotto venduto e la tipologia di vendita.
Dalla cluster analysis sono emersi 26 gruppi omogenei che identificano i
diversi modelli organizzativi del comparto economico analizzato.

Gli indicatori economici
utilizzati per l’analisi della coerenza delle imprese sono: il "Valore
aggiunto per addetto", il "Margine operativo lordo sulle vendite"
e la "Rotazione del magazzino".

Per ogni gruppo omogeneo, sono
state calcolate le distribuzioni ventiliche di ciascuno degli indicatori
precedentemente indicati la cui suddivisione è stata effettuata in base alla
forma giuridica dell’impresa e sulla presenza o meno di personale dipendente.

In caso di controllo nei
confronti dei soggetti che hanno indicato un codice attività previsto dallo
studio in esame, occorre riscontrare che venga
effettivamente svolta l’attività contemplata dallo studio in oggetto, ovvero
che la suddetta attività non sia compresa in nessun altro codice e che quindi
tali soggetti non siano tenuti ad applicare un diverso studio di settore.

Si segnala inoltre la necessità
di verificare la corretta attribuzione del contribuente ad
opera del software GE.RI.CO. ai diversi gruppi
omogenei individuati dallo studio di settore SM88U. L’eventuale attribuzione ad
un cluster non corrispondente alle caratteristiche del contribuente potrebbe
essere sintomo di anomalie nell’applicazione dello studio che devono essere
attentamente considerate per valutare se lo studio sia
effettivamente in grado di rappresentare in modo adeguato la realtà del
contribuente esaminato.

3. COMPARTO DEI SERVIZI

3.1 Valutazioni di carattere
generale

Con riguardo all’attività del
comparto Servizi, sono stati approvati 23 studi dei quali 21 costituiscono
evoluzione di studi già in vigore e 2 riguardano invece attività in precedenza
non interessate dagli studi di settore.

Le evoluzioni sono state
effettuate, per il maggior numero di studi, sulla base delle informazioni
contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2004.
Per l’evoluzione degli studi TG40U, TG73A, TG73B, TG77U, TG78U, TG87U le
informazioni contenute nei modelli sono state integrate da ulteriori dati
acquisiti tramite appositi questionari, sempre riferiti all’anno
d’imposta 2004, mentre lo studio TG54U è stato predisposto analizzando i dati
contabili ed extracontabili relativi al periodo d’imposta 2005 forniti dai
contribuenti attraverso un questionario.

Gli studi di settore di prima
elaborazione, sono denominati SG98U (riparazione di altri beni di consumo) e
SG99U (altri servizi alle imprese e alle famiglie). Le attività contemplate nei
codici interessati sono per loro natura considerate
"attività residuali" non altrove classificabili. Per l’elaborazione
di questi studi sono stati predisposti questionari in cui erano previste
diverse risposte "libere", non predeterminate, proprio in
considerazione della varietà e diversità delle attività esercitate.

Per il periodo d’imposta 2006, è
stato aggiornato il correttivo relativo all’"incremento del costo del
carburante", riconosciuto, a partire dal periodo d’imposta 2005, agli
studi di settore TG68U –Trasporti di merce su strada – e TG72B –Altri trasporti
terrestri . Tale correttivo entra in funzione nel caso
in cui l’impresa risulti non congrua, al fine di verificare se l’eventuale
differenza tra l’ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante
dall’applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte,
dall’incremento del costo del carburante registratosi negli ultimi anni.

Il correttivo individuato viene definito "dinamico" in quanto è prevista, di
anno in anno, la eventuale rideterminazione del suo valore, commisurata alla
variazione del costo del carburante.

3.2 Studio di settore SG98U –
Riparazione di altri beni di consumo.

L’attività interessata allo
studio è quella relativa al codice 52.74.0 –
Riparazione di altri beni di consumo.

L’elaborazione dello studio di
settore SG98U è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel
questionario SG98, predisposto al fine di mappare le attività cosiddette
"residuali", ossia quelle attività che non hanno trovato idonea
collocazione in codici attività specifici.

A tal fine, la sezione "Tipologia
di attività" del questionario ha previsto, oltre ad un elenco predefinito
di attività, anche appositi campi "a descrizione libera", ove è stato
possibile inserire delle risposte aperte che hanno consentito ai soggetti interessati
di descrivere la propria attività.

Dalla cluster analysis sono
emersi 11 gruppi omogenei che identificano i diversi modelli organizzativi del
comparto attraverso cui si sviluppano numerose attività che, pur se tra loro
piuttosto eterogenee quanto all’oggetto (basti pensare ai laboratori
specializzati nella riparazione dei telefoni cellulari, oppure nelle
riparazioni dei biliardini e dei flipper od ancora nelle riparazioni delle
biciclette, ecc.), sono sostanzialmente riconducibili al codice attività
relativo alle "Riparazione di altri beni di consumo".

Gli indicatori utilizzati per
l’analisi della coerenza sono stati: il valore aggiunto per addetto,
l’incidenza dei costi e delle spese sui ricavi e l’indice di durata delle
scorte.

Per ogni gruppo omogeneo, le
distribuzioni ventiliche sono state effettuate per forma giuridica,
distinguendo tra persone fisiche e società.

In caso di controllo nei
confronti dei soggetti che hanno indicato un codice attività previsto dallo
studio in esame, occorre riscontrare che venga effettivamente
svolta l’attività contemplata dallo studio in oggetto, ovvero che la suddetta
attività non sia compresa in nessun altro codice e che quindi tali soggetti non
siano tenuti ad applicare un diverso studio di settore.

Si segnala inoltre la necessità di
verificare la corretta attribuzione del contribuente ad opera
del software GE.RI.CO. ai diversi gruppi omogenei
individuati dallo studio di settore SG98U. L’eventuale attribuzione ad un
cluster non corrispondente alle caratteristiche del contribuente potrebbe
essere sintomo di anomalie nell’applicazione dello studio che devono essere
attentamente considerate per valutare se lo studio sia
effettivamente in grado di rappresentare in modo adeguato la realtà del
contribuente esaminato.

3.3 Studio di settore SG99U –
Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.; Altri
servizi alle famiglie.

Le attività interessate sono
quelle relative ai codici:

74.87.8 – Altre attività di
servizi alle imprese n.c.a.;

93.05.0 – Altri servizi alle
famiglie.

L’elaborazione dello studio di
settore SG99U è stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel
questionario SG99, predisposto al fine di mappare le attività cosiddette
"residuali", ossia quelle attività nelle quali confluiscono tutte
quelle imprese che non hanno trovato collocazione nei codici-attività
specifici.

Dalla cluster analysis sono
emersi 89 gruppi omogenei che identificano i diversi modelli organizzativi del
comparto economico analizzato.

Nell’analisi della coerenza per
le imprese sono stati utilizzati gli indicatori economici del valore aggiunto
per addetto e dell’incidenza dei costi e delle spese sui ricavi, mentre per
l’analisi della coerenza economica dei soggetti titolari di reddito di lavoro
autonomo, sono stati utilizzati la resa oraria per addetto e l’incidenza dei
costi sui compensi.

Nello studio sono comprese
numerose attività tra loro alquanto eterogenee riguardo l’oggetto
dell’attività (basti pensare agli allenatori di cavalli, agli enologi,
all’attività svolta dalle baby – sitter e dalle badanti, dalle chiromanti, ai
soggetti che erogano servizi condominiali, alle hostess promoter, ai visuristi,
ecc.), ma comunque riconducibili ad un’insieme di attività di servizi alle
imprese e alle famiglie.

In merito alla categoria degli
Agenti Mandatari S.I.A.E, compresi nel cluster n. 9 dello studio in esame, gli
Uffici dovranno adottare specifiche cautele affinché siano tenute in adeguata
considerazione, nello svolgimento dell’eventuale attività di accertamento, le
particolari specificità che regolamentano la loro attività.

L’attività svolta dagli Agenti
mandatari della S.I.A.E, in funzione del mandato territoriale conferito ai
singoli Agenti, può infatti essere influenzata da una
serie di fattori quali il numero di abitanti, il numero di locali di spettacolo
presenti sul territorio, la tipologia degli spettacoli, il numero di giornate
di spettacolo, ecc. Pertanto potrebbe verificarsi una disomogeneità delle
effettive modalità di svolgimento della stessa attività e dei relativi compensi
percepiti, spiegabile in funzione dell’ubicazione territoriale per la quale è
stato conferito il mandato all’Agente. Inoltre, bisogna considerare che si
tratta di soggetti che esercitano la propria attività in un rapporto
professionale esclusivo per conto della S.I.A.E. in virtù di un contratto di
mandato con rappresentanza, previa iscrizione in un apposito elenco. Pertanto,
appare necessario, in sede di accertamento, controllare, da una parte, la
corrispondenza di quanto corrisposto dalla SIAE e, dall’altra, l’inerenza dei
costi sostenuti da tali soggetti nello svolgimento della loro attività.

Dall’esame dei questionari
inviati, è inoltre emerso il frequente utilizzo del codice residuale 74.87.8
"altre attività di servizi alle imprese n.c.a." da parte di numerose
società fiduciarie che svolgono, sotto forma di impresa, attività di
amministrazione di beni per conto di terzi previa
autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di
concerto con il Ministero della Giustizia.

A tale riguardo si precisa che
l’attività delle società fiduciarie di amministrazione, non può considerarsi
"naturalmente" classificata nel codice 74.87.8
bensì nel codice di attività residuale Atecofin 65.23.6 "Altre
intermediazioni finanziarie n.c.a.". Si raccomanda quindi, in sede di
controllo, di verificare l’esatta attribuzione del codice attività.

In caso di controllo nei
confronti dei soggetti che hanno indicato un codice attività previsto dallo
studio in esame, occorre riscontrare che venga
effettivamente svolta l’attività contemplata dallo studio in oggetto, ovvero
che la suddetta attività non sia compresa in nessun altro codice e che quindi
tali soggetti non siano tenuti ad applicare un diverso studio di settore.

Si segnala inoltre la necessità
di verificare la corretta attribuzione del contribuente ad
opera del software GE.RI.CO. ai diversi gruppi
omogenei individuati dallo studio di settore SG99U. L’eventuale attribuzione ad
un cluster non corrispondente alle caratteristiche del contribuente potrebbe
essere sintomo di anomalie nell’applicazione dello studio che devono essere
attentamente considerate per valutare se lo studio sia
effettivamente in grado di rappresentare in modo adeguato la realtà del
contribuente esaminato

3.4 Studio di settore TG38U- Riparazione
di calzature e di altri articoli in cuoio

L’attività interessata è quella
relativa al codice : 52.71.0 – Riparazione di
calzature e di altri articoli in cuoio.

Lo studio di settore TG38U
costituisce evoluzione dello studio SG38U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore SG38U è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore allegati alla
dichiarazione dei redditi Unico 2005 per il periodo d’imposta 2004.

Dall’analisi del settore
economico di riferimento è stato rilevato che le imprese del settore, oltre
alle attività tipiche, spesso svolgono anche attività di vendita di calzature
e/o prodotti accessori alle calzature (prodotti utilizzati per la piccola manutenzione
o la pulizia delle scarpe, fibbie, cinghie e prodotti simili), di duplicazione
di chiavi, di incisione di targhe e, in misura minore, di fabbricazione
artigianale delle calzature.

L’evoluzione dello studio ha
permesso di cogliere i cambiamenti strutturali e le variazioni del mercato,
consentendo l’individuazione di un nuovo cluster che raggruppa le imprese che
integrano i ricavi provenienti dalle tipiche attività di riparazione di
calzature e di altri articoli in cuoio con quelli derivanti dallo svolgimento
di altre attività come la riproduzione di chiavi e l’incisione di targhe.

Inoltre, occorre far presente che
con l’individuazione del cluster 7, che raggruppa le
imprese caratterizzate dalla localizzazione in centri commerciali/ipermercati,
dove l’attività assume caratteristiche improntate a un’attività di tipo
industriale piuttosto che artigianale, sono state superate le problematiche
indicate nella circolare n. 39/E del 17/07/2003 relative alla necessità di
tener distinti alcuni modelli organizzativi di difficile comparazione.

L’analisi della coerenza
economica delle singole attività produttive dello studio in esame è stata
affinata per cui, oltre agli indicatori del Valore
aggiunto per addetto e Margine Operativo Lordo sulle Vendite, già utilizzati
nella precedente versione dello studio, è stato aggiunto anche l’indice di
"Durata delle scorte" per verificare i tempi di giacenza media dei
prodotti in magazzino. Inoltre, per ogni gruppo omogeneo, sono state calcolate
le distribuzioni ventiliche di ciascuno degli indicatori la cui suddivisione è
stata effettuata non più in considerazione della forma giuridica delle imprese
ma sulla base della presenza o meno di personale dipendente. Cio’ ha consentito
di distinguere le imprese sotto il profilo strettamente strutturale anziché su
quello meramente giuridico al fine di analizzare i possibili processi
produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati nell’espletamento
dell’attività nonché valutare in maniera più efficace le soglie di coerenza degli
stessi.

3.5 Studio di settore TG40U –
Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili propri

Le attività interessate sono
quelle relative ai codici attività:

70.11.0 –
Valorizzazione e promozione immobiliare;

70.12.0 –
Compravendita di beni immobili;

70.20.0 –
Locazione di beni immobili.

Lo studio di settore TG40U
costituisce evoluzione dello studio SG40U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003, in vigore fino al
periodo d’imposta 2005. L’evoluzione dello studio è stata condotta analizzando
i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2004, completati con le
informazioni contenute nel questionario ESG40 inviato ai contribuenti per
l’evoluzione dello studio.

Dal punto di vista dei modelli
organizzativi, le novità dello studio riguardano soprattutto una maggiore
specializzazione dell’attività svolta, prendendo in considerazione anche la
destinazione degli immobili trattati.

E’ stato possibile, infatti,
distinguere le imprese specializzate in una sola attività (compravendita e/o
valorizzazione immobiliare, sviluppo di progetti immobiliari, stime,
valutazioni e studi di fattibilità, locazione), dai soggetti che svolgono
attività mista di compravendita e locazione immobiliare.

Nell’ambito delle imprese che
effettuano prevalentemente o totalmente locazione, sono state separate quelle
che trattano diverse tipologie di immobili, da quelle specializzate in
fabbricati industriali/commerciali, centri commerciali, immobili residenziali,
fabbricati ad uso ufficio, fabbricati ad altro uso, terreni agricoli e altri
terreni.

Per quanto concerne le attività
di compravendita e/o di valorizzazione immobiliare è stato possibile separare
le imprese che trattano fabbricati, da quelle che si occupano di aree
edificabili e altri terreni.

Un’ulteriore novità riguarda,
poi, nell’ambito delle imprese di locazione di fabbricati ad uso
commerciale/industriale, la distinzione di quelle che si rivolgono quasi
esclusivamente ad un cliente principale.

Occorre inoltre tener presente
che i coefficienti di regressione utilizzati nello studio evoluto possono
risultare estremamente elevati rispetto ai canoni di locazione effettivamente
applicati, soprattutto con riferimento a determinate aree geografiche e in
particolar modo per i capannoni industriali. Per quanto concerne, infatti, la
locazione industriale, questa attività può avere ad oggetto
capannoni industriali, depositi e laboratori artigianali che possono
presentare dimensioni anche molto diverse tra loro (da alcune centinaia fino a
10.000-15.000 metri
quadrati). I prezzi di mercato al metro quadrato per la
locazione di tali immobili risentono di una serie di fattori tra i quali la
localizzazione, il grado di finitura, la presenza di Uffici e spazi esterni, la
dimensione, ecc. Capannoni di grandi dimensioni, ad esempio superiori a 5.000 metri quadrati,
hanno un prezzo di locazione al metro quadrato mediamente più basso di quelli
di piccole dimensioni. In tali situazioni l’impresa potrebbe risultare
verosimilmente non congrua. E’ necessario, pertanto, tenere presente con
riferimento a determinate aree geografiche e con riguardo ai capannoni
industriali, soprattutto di grandi dimensioni, che i coefficienti di
regressione utilizzati ai fini della congruità potrebbero determinare una stima
non aderente.

Per quanto riguarda gli
indicatori di coerenza, nello studio evoluto sono state utilizzate anche le
percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente ed è stata inserita
la variabile "Altri costi per servizi", nel calcolo dei due indicatori
"Valore aggiunto per addetto" e "Margine operativo lordo sui
ricavi".

Nel caso di affitto di terreni
agricoli, il componente fiscalmente rilevante è determinato forfetariamente su
base catastale. Pertanto, i costi e i ricavi relativi a tali terreni vengono sterilizzati e sostituiti con l’importo relativo al
"reddito dominicale". A questo riguardo, nelle istruzioni del modello
TG40U è stato specificato, nel rigo D08, che la percentuale di ricavi derivanti
dall’affitto di terreni agricoli deve essere determinata considerando il
reddito dominicale rilevante ai fini fiscali di detti terreni e non va
indicato, invece, l’ammontare dei canoni d’affitto conseguiti.

3.6 Studio di settore TG42U –
Agenzie di concessione di spazi pubblicitari

L’attività interessata è quella relativa al codice 74.40.2 – Agenzie di concessione di spazi
pubblicitari.

Lo studio di settore TG42U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SG42U, approvato con decreto
ministeriale 21 febbraio 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore SG42U è stata condotta utilizzando i dati contenuti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore relativi al periodo d’imposta 2004.

Tra le principali novità dello
studio in oggetto, è possibile evidenziare un perfezionamento dei modelli
organizzativi: in particolare, la maggiore focalizzazione sulla dimensione
strutturale, sui servizi offerti e sulla tipologia di clientela ha consentito
di migliorare la ripartizione in gruppi omogenei, attraverso la definizione di
cluster più precisi in termini di specializzazione, e ha fatto emergere cluster
che nello studio precedente non erano evidenziati.

3.7 Studio di settore TG48U –
Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività: 52.72.0 – Riparazione di apparecchi elettrici per
la casa .

Lo studio di settore TG48U
costituisce evoluzione dello studio SG48U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore SG48U è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore allegati alla
dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2004.

La nuova versione dello studio,
oltre a confermare alcuni modelli di business già individuati in precedenza,
presenta nuovi modelli che colgono i cambiamenti strutturali e le modifiche
organizzative. I gruppi omogenei sono passati dai 7 dello studio SG48U ai 10
della nuova versione dello studio. In particolare, si evidenziano le
caratteristiche dei Centri Autorizzati di Assistenza Tecnica, compresi nel
cluster 1 che raggruppa tutti i riparatori di elettrodomestici organizzati
sotto forma di Centri Autorizzati di Assistenza Tecnica (C.A.A.T.).

Le Associazioni intervenute alle
riunioni di presentazione dello studio hanno evidenziato la possibile
problematica legata all’incidenza, in termini di alti costi e bassi ricavi che
si conseguono per effetto di un nuovo servizio che i C.A.A.T.offrono alla propria
clientela: la sostituzione degli elettrodomestici, per conto dei Produttori e
in luogo dei Distributori, per i quali non sia possibile o non si ritenga
opportuna la riparazione. A tal fine sono state evidenziate anche le novità
intervenute nel settore con l’avvento della Direttiva comunitaria n. 1999/44/CE
in materia di garanzia dei prodotti e recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs
n. 24/2002 (cfr anche la circolare n. 39/E del 17/07/2003 par. 3B.4). Tuttavia,
l’incidenza in termini di costi/ricavi in conseguenza delle suddette operazioni
di permuta, si registrerebbe, in particolare, per quelle attività di
sostituzione del prodotto finito al cliente tramite il C.A.A.T.che vengono effettuate nel periodo successivo a quello di
validità della garanzia. Al termine delle varie forme di garanzia (garanzia
legale e cosiddette garanzie estese, cioè quelle concesse dalla casa
produttrice o dai distributori), infatti, alcuni produttori, al fine di
soddisfare utenti che abbiano subito disagi a causa
della irreparabilità dei loro apparecchi, offrono l’opportunità dell’acquisto
in sostituzione a costi contenuti stabiliti dagli stessi e non modificabili in
nessun modo da parte dei C.A.A.T. (che acquistano il prodotto da sostituire al
prezzo imposto dal costruttore e lo vendono al cliente allo stesso prezzo
d’acquisto, con l’aggiunta delle sole spese di trasporto).

Per poter monitorare e verificare
la predetta segnalazione , sono state inserite due
nuove variabili nel Quadro Z – Dati complementari- del modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di
settore TG48U. Ciò al fine di analizzare l’incidenza dei costi sui ricavi per
effetto delle attività di sostituzione in permuta effettuate dopo il periodo di
validità della garanzia da parte dei centri autorizzati di assistenza tecnica
(C.A.A.T.). Tali variabili consentiranno di reperire ulteriori informazioni che
potranno essere utili per la successiva evoluzione dello studio.

Conseguentemente, in sede di
controllo, dovrà essere verificato l’eventuale numero elevato di interventi di
sostituzione del prodotto (permuta) nell’ipotesi in cui, per l’indicatore
economico relativo all’incidenza dei costi sui ricavi, il contribuente non
risulti coerente rispetto ai valori minimi e massimi che siano attribuibili ai
soggetti che svolgono la medesima attività con caratteristiche similari.

Si richiama l’attenzione degli
Uffici a prendere in considerazione l’andamento fisiologicamente anomalo
dell’indice dell’incidenza dei costi sui ricavi in presenza
delle suddette circostanze solo dopo aver preliminarmente verificato che questi
servizi offerti alla clientela dai C.A.A.T.siano certificati e stabiliti
contrattualmente con i produttori.

Per l’analisi della coerenza
economica delle singole attività produttive dello studio in esame si utilizzano
gli stessi indicatori già utilizzati nella precedente versione dello studio
(valore aggiunto per addetto e incidenza dei costi sui ricavi) mediante
l’utilizzo della variabile relativa alle percentuali di lavoro prestato dal
personale non dipendente.

Per ogni gruppo omogeneo, sono
state calcolate le distribuzioni ventiliche di ciascuno degli indicatori
suddivise, oltre che per forma giuridica, anche sulla base della presenza o
meno di personale dipendente. Cio’ ha consentito di distinguere le imprese
anche sotto il profilo strettamente strutturale oltre che quello meramente
giuridico al fine di analizzare i possibili processi produttivi e i diversi
modelli organizzativi impiegati nell’espletamento dell’attività nonché valutare
in maniera più efficace le soglie di coerenza degli stessi.

3.8 Studio di settore TG52U –
Confezionamento di generi alimentari e non

Le attività interessate sono
quelle relative ai seguenti codici attività:

74.82.1 – Confezionamento di
generi alimentari;

74.82.2 – Confezionamento di
generi non alimentari.

Lo studio di settore TG52U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SG52U, approvato con decreto
ministeriale 6 marzo 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore SG52U è stata condotta utilizzando i dati contenuti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore relativi al periodo d’imposta 2004.

Tra le principali novità dello
studio in oggetto, si evidenzia un perfezionamento dei modelli organizzativi:
in particolare, la maggiore focalizzazione sulla dimensione strutturale,
sull’area di attività, sulla tipologia di clientela e sulla tipologia di
prodotti confezionati ha consentito di migliorare la ripartizione in gruppi
omogenei e ha fatto emergere cluster di soggetti definiti più precisamente in
termini di prodotti confezionati, consentendo altresì di evidenziare cluster di
imprese monocommittenti, che nello studio precedente non erano emersi.

3.9 Studio di settore TG53U –
Traduzioni e interpretariato

Le attività interessate dallo
studio TG53U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

74.85.2 – Traduzioni e
interpretariato;

74.87.6 –
Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni

Lo studio di settore TG53U è il
risultato della evoluzione dello studio di settore SG53U, approvato con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003 ed in vigore fino
al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio è stata
condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2004.

L’evoluzione dello studio ha
consentito di individuare 12 nuovi cluster, in luogo dei 9 che caratterizzavano
il precedente studio, ed ha permesso di individuare gruppi omogenei di
imprese/professionisti distinti per tipologia di attività svolta, per clientela
e per dimensione. Rispetto alla vecchia versione dello studio è stato possibile
individuare nuovi gruppi omogenei. Sulla base della tipologia di attività
svolta è stato individuato il cluster 5 (traduttori)
formato in prevalenza da lavoratori autonomi che prestano i propri servizi ad
una clientela costituita soprattutto da imprese, il cluster delle imprese che
organizzano fiere e/o mostre (cluster 4), mentre relativamente alle altre
specializzazioni è stato individuato il cluster degli uffici Residence (cluster
10) e quello della Organizzazione di corsi di lingua (cluster 12). Inoltre il
fattore dimensionale ha consentito di suddividere le aziende di traduzione ed
interpretariato in due cluster: Cluster 2, – Centri di traduzione e
interpretariato e Cluster 7 – Centri di traduzione e interpretariato di piccole
dimensioni.

È stato inoltre effettuato un
affinamento dell’analisi della coerenza economica delle singole attività dello
studio in esame.

Tale analisi, per le imprese,
viene ora infatti effettuata non più sulla base
dell’indicatore: "Valore aggiunto Orario", ma sulla base del
"Valore aggiunto per addetto" e "Margine Operativo Lordo sui
Ricavi"

Per l’attività di lavoro autonomo
l’indicatore utilizzato per l’analisi di coerenza rimane la "Resa oraria
per addetto."

La figura professionale dell’interprete
si può distinguere da un punto di vista della tecnica utilizzata per effettuare
la traduzione (simultanea, consecutiva e sussurrata), o in base all’ambito di
svolgimento della prestazione professionale (interpretazione di conferenza, di
trattativa, di comunità, di tribunale, ecc.). Nella prassi quando si parla di
interpretazione simultanea, sussurrata o consecutiva, si fa convenzionalmente
riferimento alla cosiddetta "interpretazione di conferenza".

Nel vecchio studio di settore
SG53U non era esplicitato il legame tra l’interpretazione simultanea,
consecutiva e sussurata con l’interpretazione di conferenza, in quanto non era
emersa l’esigenza di operare differenziazioni tra questa figura di interprete e
quella dell’interprete di trattativa.

A tal proposito si precisa che,
nell’elaborazione dello studio evoluto TG53U, pur non avendo suddiviso il
cluster 1 tra "Interpreti di conferenza" e "Interpreti di
trattativa", si è tenuto comunque conto dei differenti risultati economici
che sono emersi per le diverse tipologie di interpretariato. Infatti, nella
funzione di regressione è risultata significativa la variabile calcolata come
prodotto tra la percentuale dei compensi relativi all’attività di
interpretariato di trattativa ed il "Numero giornate di interpretariato".
La variabile ha permesso quindi di ridurre l’apporto, nella stima dei compensi,
del "Numero di giornate di interpretariato" per i soggetti del
cluster che svolgono interpretariato di trattativa.

Tale novità rilevante consiste
nell’aver adottato un coefficiente che si applica alla variabile "Numero
delle giornate di interpretariato" che nella funzione di stima dei
compensi ha consentito di modulare il peso attribuito al numero delle giornate
di attività di interpretariato effettuate, in funzione della diversa tipologia
di attività svolta.

Per i professionisti il consumo
per utenze consiste in una quota dei consumi domestici, poiché, frequentemente,
parte dell’abitazione viene utilizzata come studio.

Per quanto riguarda invece
l’attività di "Organizzazione di fiere, esposizione e convegni", le
imprese si stanno trovando a fronteggiare delle difficoltà dovute
all’inasprimento della normativa di settore e all’aumento dei costi della
comunicazione.

Si richiama infine l’attenzione
degli Uffici in sede di controllo, sulla necessità di valutare attentamente il
peso di alcune variabili che possono incidere negativamente sui risultati di
applicazione dello studio nei confronti di quei soggetti che si trovano a
corrispondere compensi a colleghi per sostituzioni svolte alla pari (senza
alcun guadagno), o a sostenere alti costi per consumi, come quelli sostenuti
per il carburante e per le utenze. Infatti il consumo
di carburante può risultare piuttosto elevato a causa delle trasferte e degli
spostamenti che spesso vengono effettuati per congressi e colloqui
internazionali.

Si sottolinea, da ultimo, che il
nuovo modello TG53U contiene un’informazione volta ad evidenziare la presenza
di compensi che vengono corrisposti a colleghi per
effettuare sostituzioni per le quali non possono essere incassate commissioni
di intermediazione (svolte alla pari).

3.10 Studio di settore TG54U –
Sale giochi e biliardi

L’attività interessata è quella relativa al codice 92.72.2 – Sale giochi e biliardi.

Lo studio di settore TG54U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SG54U, approvato con decreto
ministeriale 6 marzo 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore SG54U è stata condotta utilizzando i dati raccolti attraverso l’invio
di un apposito questionario, relativo al periodo d’imposta 2005.

Tra le principali novità da
evidenziare, si sottolinea che il nuovo studio prevede una più completa e
accurata definizione dei modelli organizzativi, che tengono conto delle
innovazioni legislative intervenute nel settore, con riguardo in particolare
alla categoria degli apparecchi per il gioco lecito di cui all’art.
110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, si evidenzia che
l’analisi di coerenza del nuovo studio prende in considerazione, oltre al
valore aggiunto per addetto, i nuovi indicatori relativi all’incidenza
percentuale dei costi e delle spese sui ricavi, del ricavo medio per
apparecchio con vincita in denaro e del ricavo medio per apparecchi senza
vincita in denaro.

3.11 Studio di settore TG69U –
Costruzioni

Le attività interessate dallo
studio sono quelle contraddistinte dai seguenti codici attività:

45.11.0 –
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno;

45.12.0 – Trivellazioni e
perforazioni;

45.21.1 – Lavori generali di
costruzione di edifici;

45.21.2 – Lavori di ingegneria
civile;

45.22.0 – Posa in opera di
coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;

45.23.0 –
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti
sportivi;

45.24.0 –
Costruzione di opere idrauliche;

45.25.0 – Altri lavori speciali
di costruzione.

Lo studio di settore TG69U
costituisce evoluzione dello studio SG69U approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003, in vigore fino al
periodo d’imposta 2005.

Il nuovo studio è stato elaborato
sulla base delle informazioni contenute nel modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2004.

A seguito dell’evoluzione,
risultano individuati 39 gruppi omogenei a fronte dei 36 della precedente
versione dello studio. L’evoluzione ha consentito di definire meglio alcuni
cluster e di individuarne altri mancanti nella precedente versione.

Da segnalare, in particolare, che
nella funzione di regressione è stato utilizzato un
apposito fattore correttivo in abbattimento di tutte le variabili della
funzione di regressione che agisce in presenza di un incremento delle rimanenze
finali valutate a costo rispetto alle esistenze iniziali valutate sempre a
costo. La riduzione che si ottiene con l’applicazione di tale correttivo è
proporzionale all’aumento delle rimanenze di cui sopra, rapportato ai costi
complessivi sostenuti nell’anno. Ne consegue che l’abbattimento potrà essere
totale solo qualora tutti i costi sostenuti nell’anno abbiano dato origine
unicamente a rimanenze finali e nessun ricavo sia stato conseguito, per
esempio, dalla vendita di immobili.

Va inoltre considerato che sul
settore in parola è prevedibile un significativo impatto a seguito
dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 10 della Legge n. 146/1998 con cui è
stato sancito il venir meno della regola che stabiliva la possibilità di
procedere ad accertamenti basati sugli studi di settore nei confronti di
esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per
effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, quando "in
almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da
accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli
studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta".

Per tener conto della peculiarità
delle attività rientranti nell’ambito dello studio TG69U, caratterizzate da
cicli produttivi spesso di durata ultrannuale, si raccomanda agli Uffici di
porre particolare attenzione all’esame delle posizioni dei contribuenti
interessati dallo studio in oggetto, in quanto tali posizioni possono
potenzialmente risultare contraddistinte da andamenti non regolari di capacità
reddituale. Pertanto, nei casi in cui, con maggiore probabilità, il periodo che
intercorre tra l’inizio dei lavori ed il momento della effettiva percezione del
relativo ricavo si estenda su più periodi d’imposta,
sarà necessario effettuare una valutazione della posizione fiscale del
contribuente non limitata alla singola annualità, ma che tenga in debita
considerazione la fase del ciclo produttivo in cui questa si viene a trovare.

3.12 Studio di settore TG73A –
Movimento merci e magazzinaggio

Le attività interessate sono
quelle relative ai codici:

63.11.3 –
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;

63.11.4 –
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;

63.12.1 – Magazzini di custodia e
deposito per conto terzi.

Lo studio di settore TG73A
costituisce evoluzione dello studio di settore SG73A, approvato con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 08 marzo 2002 ed in vigore fino al
periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio SG73A
e’ stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore, per il periodo d’imposta
2004, nonche’ le ulteriori informazioni contenute nell’apposito questionario
ESG73 per l’evoluzione dello studio.

Tra le principali novità dello
studio e’ da evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con
l’individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli
caratterizzanti la precedente versione, (si è passati da 4 cluster agli 8 attuali).

Sulla base delle informazioni
contenute nel questionario ESG73 le imprese che si occupano di
facchinaggio/movimentazione merci sono state distinte dalle imprese di
magazzinaggio.

In base alla tipologia di
attività è stato individuato il cluster delle imprese di magazzinaggio presso
il cliente (in outsourcing) e quello delle imprese che offrono servizi a valore
aggiunto. Sulla base del fattore dimensionale (principalmente il numero di
addetti) sia le cooperative di facchinaggio sia le imprese di facchinaggio
organizzate in forma diversa da quella cooperativa sono state distinte in
grandi e piccole. In base alla capacità di stoccaggio anche le imprese di
magazzinaggio sono state distinte in piccole e grandi.

Per quanto riguarda gli
indicatori di coerenza, si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo
studio di settore, è stato elaborato un nuovo indicatore economico-contabile
specifico dell’attività in esame rappresentato dal "Valore Aggiunto per
Addetto". Nella versione precedente dello studio di settore, l’ indicatore di coerenza utilizzato era la
"Produttivita’ per Addetto". Altra importante novità che giova
sottolineare è che, per ogni gruppo omogeneo, sono state calcolate le
distribuzioni ventiliche del predetto indicatore sulla base della presenza o
meno di forza lavoro nell’impresa.

3.13 Studio di settore TG73B –
Spedizionieri, intermediari dei trasporti, corrieri

Le attività interessate sono
quelle relative ai codici:

63.40.1 – Spedizionieri e agenzie
di operazioni doganali;

63.40.2 – Intermediari dei
trasporti;

64.12.0 – Attività dei corrieri
postali diversi da quelli delle poste nazionali;

Lo studio di settore TG73B
costituisce evoluzione dello studio di settore SG73B, approvato con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’08 marzo 2002 ed in vigore fino al
periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio SG73B
e’ stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al modello di dichiarazione
UNICO 2005, per il periodo d’imposta 2004, nonche’ delle ulteriori informazioni
contenute nell’apposito questionario ESG73 per l’evoluzione dello studio.

Tra le principali novità dello
studio e’ da evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con
l’individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli
caratterizzanti la precedente versione, (si è passati da 6 cluster ai 14
attuali).

Rispetto allo studio precedente,
le imprese operanti nel settore delle spedizioni sono state distinte per tipo
di vettore prevalentemente impiegato (aereo, marittimo, stradale). In base alla
tipologia di spedizioni, inoltre, gli spedizionieri sono stati distinti tra gli
spedizionieri puri (spedizioni ex art. 1737 c.c) e gli spedizionieri vettori.
In base alla tipologia di attività prevalente sono state individuate figure non
presenti nello studio precedente come quella degli agenti marittimi.

A differenza della versione
precedente, infine, i corrieri postali sono stati suddivisi sulla base
dell’ambito di presa e consegna della merce (urbano oppure extraurbano) e non
della tipologia di prodotto recapitato (pacchi o corrispondenza).

Per quanto riguarda gli
indicatori di coerenza, si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo
studio di settore e’ emerso che le attività analizzate sono svolte adottando
modalita’ organizzative tali da richiedere per l’attività d’impresa
l’elaborazione di nuovi indicatori economico-contabile
specifici delle attività in esame, rappresentati dal "Valore
Aggiunto per Addetto" e dalla "Incidenza dei costi e spese sui
ricavi". Per l’attività di lavoro autonomo l’ indicatore
di coerenza utilizzato resta la "Resa Oraria per Addetto".

Altra importante novità da
sottolineare è che, per ogni gruppo omogeneo, sono state calcolate le
distribuzioni ventiliche di ciascuno degli indicatori precedentemente indicati,
la cui suddivisione è stata effettuata sulla presenza o meno di personale
dipendente.

3.14 Studio di settore TG76U –
Fornitura di pasti preparati, mense

Le attività interessate dallo
studio sono quelle relative ai codici:

55.51.0 – Mense

55.52.0 –
Fornitura di pasti preparati catering, banqueting)

Lo studio di settore TG76U
costituisce evoluzione dello studio SG76U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

Il nuovo studio e’ stato
elaborato sulla base delle informazioni contenute nel modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello Studio di
settore SG76U, allegato alla dichiarazione Unico 2005 per il periodo d’imposta
2004. Lo studio SG76U è entrato in vigore a decorrere dall’anno d’imposta 2002
ed ha interessato fino all’anno d’imposta 2003, anche
le attività comprese nel codice 55.30.B – Servizi di ristorazione in
self-service. Tali attività, dall’anno d’imposta 2004, formeranno oggetto dello
studio di settore TG36U.

L’evoluzione dello studio ha
consentito di cogliere i cambiamenti strutturali, le modifiche dei modelli
organizzativi e le variazioni del mercato all’interno del settore economico.

Ciò ha permesso una migliore
definizione dei gruppi omogenei rispetto a quella espressa nel precedente
studio, con un maggiore dettaglio dimensionale per il servizio mensa e per il
servizio banqueting e l’individuazione di un gruppo omogeneo specializzato nel
servizio catering.

In particolare sono stati
individuati 7 gruppi omogenei, in luogo dei 5 che caratterizzavano lo studio
SG76U, che prevedeva inoltre anche un cluster per i servizi di ristorazione in
self-service.

Al fine di migliorare l’analisi
della coerenza, nella nuova versione dello studio di settore, la distribuzione
ventilica è stata suddivisa sulla base del personale dipendente. Inoltre, tale
analisi viene ora effettuata, oltre che sulla base
dell’indicatore "Valore aggiunto per addetto", utilizzando i due
nuovi indici della "Durata delle scorte" e dell’ Incidenza dei costi
sui ricavi".

3.15 Studio di settore TG77U –
Trasporti marittimi, costieri e per vie d’acqua interne

Le attività interessate sono
quelle relative ai codici attività:

61.10.1 – Trasporti marittimi e
costieri;

61.20.0 – Trasporti per vie
d’acqua interne (compresi i trasporti lagunari);

63.22.0 – Altre attività connesse
ai trasporti per via d’acqua.

Lo studio di settore TG77U
costituisce evoluzione dello studio SG77U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003, in vigore fino al
periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004, completati con le informazioni contenute nel questionario ESG77
inviato ai contribuenti per l’evoluzione dello studio.

Per le "Corporazioni dei piloti
di porto", comprese nello studio in oggetto, è stata decisa l’esclusione
dall’applicazione degli studi di settore, mentre nella precedente versione per essi era prevista l’applicazione di tipo
"sperimentale". L’esclusione è stata concessa dopo aver verificato,
anche attraverso l’applicazione sperimentale dello studio, che le particolarità
di tali soggetti e dell’attività da essi esercitata
mal si conciliano con le caratteristiche e le finalità tipiche degli studi di
settore.

Per l’attività di "trasporto
con gondola" , invece, non è stata confermata
l’applicazione di tipo "sperimentale" prevista nel previgente studio
SG77U e lo studio evoluto prevede l’applicazione definitiva per i soggetti che
effettuano tale attività, dal momento che è stato possibile individuarli
correttamente attraverso il bene strumentale tipico da essi utilizzato (la
gondola). E’ stato, altresì, possibile distinguere il "trasporto con
gondola" dal "trasporto non di linea di passeggeri".

Dal punto di vista dei modelli
organizzativi, le principali novità dello studio riguardano le diverse
tipologie di attività svolta che hanno permesso di distinguere le imprese
specializzate in attività di trasporto tout court, da quelle che si occupano di
"attività connesse" ai trasporti per via d’acqua. Proprio
relativamente a queste ultime attività infatti, è
stato possibile individuare alcune specializzazioni del settore che
precedentemente non erano state ben colte, quali l’ormeggio e il disormeggio,
la movimentazione di navi, il rimessaggio e/o la manutenzione di imbarcazioni,
l’ormeggio, il varo e l’alaggio di imbarcazioni da diporto e l’agenzia
marittima.

3.16 Studio di settore TG78U –
"Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator"

L’ attività interessata è quella
relativa al codice:

63.30.1. – "Attività delle
agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator"

Lo studio di settore TG78U
sostituisce, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, lo studio di settore SG78U
approvato con decreto ministeriale del 06 marzo 2003.

L’evoluzione dello studio SG78U
e’ stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al modello di
dichiarazione UNICO 2005, per il periodo d’imposta 2004, nonche’ delle ulteriori
informazioni contenute nell’apposito questionario per l’evoluzione dello studio
ESG78.

Tra le principali novità dello
studio e’ da evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi, con
l’individuazione di gruppi omogenei diversi ed ulteriori rispetto a quelli
caratterizzanti la precedente versione, (si è passati da 7 cluster ai 13
attuali).

Dal punto di vista dei modelli
organizzativi, le principali novità riguardano le aree di specializzazione e le
modalità organizzative e di vendita; sono state infatti
individuate due nuove specializzazioni (viaggi e soggiorni di lavoro e
biglietteria) e sono state raggruppate le agenzie aderenti a consorzi e a
catene di franchising/network. Per quanto concerne le modalità di vendita, sono
stati distinti i tour operator tradizionali, che operano tramite agenzie di
viaggio intermediarie, e le agenzie che ricorrono prevalentemente alla vendita
diretta al pubblico tramite internet e call center.

Per quanto riguarda gli
indicatori di coerenza, si evidenzia che nella fase di costruzione del nuovo
studio di settore, e’ emerso che le attività analizzate sono svolte
adottando modalità organizzative tali da richiedere l’elaborazione di
nuovi indicatori economico-contabili specifici delle attività in esame,
rappresentati dall’ "Incidenza percentuale dei costi e spese sui
ricavi" e dal "Ricarico per l’attività d’organizzazione e
vendita".

Inoltre, a seguito delle
osservazioni delle Associazioni di Categoria, l’indicatore "Margine
d’intermediazione commerciale" è stato suddiviso in "Margine
d’intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi
turistici" e "Margine d’intermediazione commerciale relativo alla
vendita di biglietterie ed altri servizi"

Si segnala inoltre, che il valore
"dell’Ammontare del volume intermediato" realizzato dalla vendita di
biglietteria (aerea, marittima, ferroviaria) è utilizzato dal software
GE.RI.CO. per la stima dei ricavi, al netto delle
rispettive quote non commissionabili (spese di gestione pratiche, tasse
aeroportuali, ecc ).

Pertanto gli Uffici dovranno
avere cura di verificare in sede di controllo, rispetto ai dati contabili, il
valore delle quote non commissionabili indicate nei righi D56-D57-D58 del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore
TG78U,.

In relazione all’
"Ammontare del volume intermediato" realizzato dalla vendita
di pacchetti e servizi turistici, le quote non commissionabili sono state
individuate forfetariamente, tenuto conto della difficoltà, segnalata dalle
Associazioni di Categoria, di procedere ad un calcolo delle stesse da parte dei
contribuenti. Il valore individuato per il calcolo della quota forfetaria è
pari al 6,6% del "Volume intermediato realizzato dalla vendita di
pacchetti e servizi turistici".

Per ogni gruppo omogeneo sono
state calcolate le distribuzioni ventiliche per gli indicatori "Valore
Aggiunto per Addetto" e l’ "Incidenza
percentuale dei Costi e Spese sui ricavi" sulla base della presenza o meno
del personale dipendente, mentre per gli indicatori "Margine
d’intermediazione commerciale" e "Ricarico per l’attività
d’organizzazione e vendita" le distribuzioni ventiliche sono state
calcolate sulla base della riconduzione del contribuente al rispettivo cluster
territoriale della territorialità generale a livello provinciale.

3.17 Studio di settore TG79U –
Noleggio di autovetture, di mezzi di trasporto marittimi, di altri mezzi di
trasporto

Le attività interessate sono
quelle relative ai seguenti codici attività:

71.10.0 –
Noleggio di autovetture;

71.21.0 –
Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri;

71.22.0 –
Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali.

Lo studio di settore TG79U è il
risultato dell’evoluzione dello studio SG79U, approvato con decreto
ministeriale 21 febbraio 2003,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore SG79U è stata condotta utilizzando i dati contenuti nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore relativi al periodo d’imposta 2004.

Tra le principali novità dello
studio in oggetto, è possibile evidenziare un miglioramento dei modelli organizzativi,
soprattutto in relazione alla tipologia di servizio offerto e alla tipologia di
mezzi di trasporto noleggiati. Rispetto alla precedente versione dello studio,
inoltre, sono state individuate le imprese di noleggio di autoveicoli che
operano in franchising.

3.18 Studio di settore TG81U –
Noleggio di macchine e attrezzature per l’edilizia

Le attività interessate dallo
studio TG81U sono quelle relative ai seguenti codici attività:

45.50.0 –
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione,
con manovratore

71.32.0 –
Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio Civile.

Lo studio di settore TG81U,
costituisce l’evoluzione dello studio SG81U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003, e in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

Il nuovo studio è stato elaborato
analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2004.

Tra le principali novità dello
studio è importante evidenziare che il numero di cluster è passato dai 5 della
versione precedente agli 11 della attuale L’elaborazione della nuova versione
ha consentito, infatti, di individuare con maggior specificità le attività, la
tipologia di servizi resi dalle imprese del settore e un importante fattore
discriminante tra i diversi modelli organizzativi in base al quale si
distinguono le imprese che noleggiano macchine ed attrezzature con manovratore
(cosiddette "a caldo") da quelle che noleggiano le sole macchine ed
attrezzature (cosiddette "a freddo"). In merito alle distribuzioni
ventiliche è importante sottolineare le modalità di suddivisione effettuata non
solo sulla base della forma giuridica delle imprese ma anche sulla base della
presenza o meno di personale dipendente al fine di distinguerle anche sotto il
profilo strettamente strutturale oltre che su quello meramente giuridico.

3.19 Studio di settore TG82U –
Studi di promozione pubblicitaria, pubbliche relazioni

Le attività interessate sono
quelle relative ai codici attività:

74.40.1 – Studi di promozione pubblicitaria

74.14.5 – Pubbliche relazioni

Lo studio di settore TG82U
costituisce evoluzione dello studio SG82U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

L’individuazione dei vari modelli
organizzativi è avvenuta utilizzando i servizi offerti, la tipologia della
clientela ed il fattore dimensionale.

Rispetto alla precedente versione
dello studio sono state distinte le attività di pianificazione di spazi
pubblicitari, dalle attività orientate prevalentemente all’acquisto degli
stessi.

E’ stato possibile, altresì,
distinguere gli studi pubblicitari che lavorano prevalentemente per la Grande Distribuzione
e/o la
Distribuzione Organizzata, dagli studi che lavorano per altre
agenzie di pubblicità.

Analogamente, sono stati
individuati soggetti specializzati nel direct marketing,
soggetti che erogano principalmente servizi di formazione e imprese
despecializzate di medie dimensioni.

Per quanto riguarda le novità
circa gli indicatori di coerenza, si evidenzia che sono state utilizzate anche
le percentuali di lavoro prestato dal personale non dipendente e la voce
"Altri costi per servizi", relativamente alle sole imprese.

3.20 Studio di settore TG83U –
Gestione di impianti sportivi

Le attività interessate sono quelle
relative ai seguenti codici attività:

92.61.2
Gestione di piscine

92.61.3
Gestione di campi da tennis

92.61.4
Gestione di impianti polivalenti

92.61.5
Gestione di palestre sportive

92.61.6
Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.

Lo studio di settore TG83U
costituisce "evoluzione" dello studio SG83U, approvato con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003 ed in vigore
fino al periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore SG83U è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore relativi al
periodo d’imposta 2004.

La nuova versione dello studio di
settore ha migliorato l’articolazione dei modelli organizzativi, pur risultando
di pari numero rispetto alla precedente versione dello studio ed ha inoltre
colto con precisione le diverse tipologie di aree destinate all’attività fisica
e sportiva ed il fattore dimensionale delle imprese interessate (numero
addetti, metri quadrati delle aree destinate alle attività, numero palestre,
ecc.).

Durante l’elaborazione dello
studio è emerso che le società che operano nel settore si dividono in:

1.società commerciali

2.società senza fini di lucro
(società di capitali dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche,
cooperative).

Le prime seguono il regime delle
società commerciali ordinarie, le seconde, invece, sono organismi senza scopo
di lucro, i cui utili devono, per legge, essere reinvestiti nell’attività.

Gli organismi senza scopo di
lucro comprenderebbero la stragrande maggioranza delle strutture sportive
(70-80%). Per quanto riguarda il diverso regime fiscale riconosciuto ai
soggetti giuridici che esercitano le attività ricomprese nello studio, si
ricorda come le associazioni sportive dilettantistiche godano di una posizione
di favore rispetto alle imprese commerciali.

A tal proposito si sottolinea
come la diversa disciplina discenda direttamente dall’ordinamento che individua
i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter fruire delle eventuali
agevolazioni.

Tenuto conto anche di quanto
rappresentato dalle Associazioni di Categoria, si richiama l’attenzione degli
Uffici sulla possibilità che, all’interno dello studio di settore TG83U,
possano coesistere soggetti di diversa natura (società commerciali, società di
capitali dilettantistiche e associazioni sportive dilettantistiche) che operano
con differenti finalità economiche.

Gli Uffici dovranno verificare se
eventuali scostamenti dalle risultanze dell’applicazione degli studi di
settore, sia in termini di coerenza che di congruità, siano riconducibili alle
particolari modalità di gestione dell’attività connesse alla natura giuridica
del soggetto.

3.21 Studio di settore TG85U –
Sale da ballo e simili

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività: 92.34.1 – Sale da ballo e simili.

Lo studio di settore TG85U
costituisce evoluzione dello studio di settore SG85U, approvato con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2003 ed in vigore fino all’anno d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore SG85U è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore relativi al
periodo d’imposta 2004.

La nuova versione dello studio,
oltre a confermare alcuni modelli di business già individuati in precedenza,
presenta nuovi modelli di business definiti grazie all’esame della tipologia di
attività, dei principali servizi offerti, del fattore dimensionale e della
stagionalità. Questi aspetti strutturali delle imprese hanno, infatti,
comportato un miglioramento della ripartizione in gruppi omogenei che sono
passati dai 7 cluster dello studio SG85U ai 9 cluster della nuova versione
dello studio.In particolare, la maggiore focalizzazione sulla tipologia
dell’attività e sui principali servizi offerti ha consentito l’individuazione
di due nuovi cluster relativi alle scuole di danza (cluster 6) ed alle discoteche
con musica dal vivo (cluster 5).

Per quanto riguarda gli
indicatori di coerenza lo studio in esame utilizza ,
oltre all’indicatore "Valore aggiunto per addetto" già utilizzato
nella precedente versione, la "durata delle scorte" per verificare i
tempi di giacenza media dei prodotti in magazzino e "l’incidenza
percentuale dei Costi sui Ricavi".

Per ogni gruppo omogeneo, sono
state calcolate le distribuzioni ventiliche di ciascuno degli indicatori
precedentemente indicati la cui suddivisione è stata effettuata non più in
considerazione della forma giuridica delle imprese ma sulla base della presenza
o meno di personale dipendente. Ciò ha consentito di distinguere le imprese
sotto il profilo strettamente strutturale anziché su quello meramente
giuridico, al fine di analizzare i possibili processi produttivi e i diversi
modelli organizzativi impiegati nell’espletamento dell’attività nonché valutare
in maniera più efficace le soglie di coerenza degli stessi.

3.22 Studio di settore TG87U –
Consulenze finanziarie, amministrative, pianificazione aziendale, agenzie di
informazioni commerciali

Le attività interessate sono
quelle relative ai seguenti codici attività:

74.14.1 – Consulenza finanziaria;

74.14.4 –
Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;

74.14.6 – Agenzie di informazioni
commerciali.

Lo studio di settore TG87U
costituisce evoluzione dello studio di settore SG87U, approvato con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2003 e in vigore fino al
periodo d’imposta 2005.

Il nuovo studio è stato elaborato
analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dello studio di settore relativi al periodo d’imposta 2004.

Lo studio e’ stato elaborato
tenendo conto della possibilità che l’attività possa
essere svolta sia in forma di lavoro autonomo che in forma d’impresa. Il
relativo modello presenta, pertanto, il doppio quadro contabile F e G. Ai fini
dell’applicazione dello studio di settore, i contribuenti che esercitano tali
attività in forma d’impresa dovranno compilare il quadro F del modello TG87U,
mentre i lavoratori autonomi compileranno il quadro G.

3.23 Studio di settore TG88U –
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, richiesta
certificati e disbrigo pratiche

Le attività interessate sono
quelle relative ai seguenti codici attività

74.85.3 –
Richiesta certificati e disbrigo pratiche;

80.41.0 – Autoscuole, scuole di
pilotaggio e nautiche.

Lo studio di settore TG88U
costituisce evoluzione dello studio SG88U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2002, in vigore fino al
periodo d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

L’evoluzione dello studio di
settore ha permesso di rilevare con maggiore precisione i modelli organizzativi
e strutturali adottati dai contribuenti, giungendo ad individuare un maggior
numero di gruppi omogenei rispetto a quelli caratterizzanti il precedente
studio SG88U, passando dai 10 cluster precedenti agli attuali 14.

I fattori discriminanti in base
ai quali sono stati individuati i nuovi gruppi omogenei fanno riferimento,
accanto alla dimensione e alla presenza di più punti unità locali (già presenti
nella precedente versione), anche alla tipologia di attività svolta e alla
modalità organizzativa. In particolare, dal punto di vista
dei modelli organizzativi, è stato possibile specificare meglio, nell’ambito
delle agenzie di disbrigo pratiche, le due nuove specializzazioni dell’attività
(pratiche commerciali e assicurative); riunire in un unico cluster le agenzie
di pratiche automobilistiche che operano in franchising; individuare, infine,
il cluster delle scuole nautiche.

Inoltre è stato possibile
effettuare anche un affinamento dell’analisi della coerenza economica delle
singole attività. Tale analisi viene ora infatti
effettuata sulla base dei due indicatori economici "Valore aggiunto per
addetto" e "Ricavo medio per patente", in luogo dell’unico
indice "Produttività per addetto" utilizzato nel precedente studio.

Sia per la definizione della
coerenza economica che per la costruzione della funzione di regressione è stata
utilizzata anche la percentuale di lavoro prestato dal personale non
dipendente.

Nel modello per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore TG88U, è
stato disposto l’inserimento di alcune variabili relative al numero di iscritti
ai corsi per il conseguimento delle patenti A e B (distinguendo ulteriormente
in base alla presenza o meno della formazione teorica), nonché delle variabili
relative al numero annuo di pratiche effettuate, in aggiunta al relativo dato
fornito come percentuale sui ricavi.

Infine, vengono
richieste distinte informazioni anche relativamente al numero annuo di pratiche
automobilistiche eseguite a favore di concessionari di autoveicoli o di altra
clientela professionale, al fine di valutare il possibile diverso prezzo
commerciale applicato alle due categorie di clientela.

3.24 Studio di settore TG89U –
Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura.

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività 74.85.1 – Videoscrittura, stenografia e
fotocopiatura.

Lo studio di settore TG89U
costituisce evoluzione dello studio SG89U, approvato con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 15 febbraio 2002 ed in vigore fino al periodo
d’imposta 2005.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Il nuovo studio di settore
contiene una maggiore focalizzazione sulle specializzazioni dell’attività che
ha consentito l’introduzione di nuovi gruppi omogenei.

In particolare, rispetto alla
suddivisione dello studio precedente, sono emersi due cluster di imprese che
offrono servizi diversi da quelli di copisteria, un cluster con vendita di
articoli di cartoleria, per ufficio, ecc. e uno
generato dalla maggiore esplicitazione della dimensione strutturale degli
stessi.

Per quanto riguarda gli
indicatori di coerenza sono stati utilizzati il valore aggiunto per addetto e
l’incidenza percentuale dei costi e spese sui ricavi al posto della
produttività per addetto presente come unico indicatore nel vecchio studio.

4. COMPARTO DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

4.1 Valutazioni di carattere
generale

Con decreti del 20 marzo 2007 è
stata disposta, con riferimento alle attività professionali:

l’approvazione
definitiva di una evoluzione (UK21U) del precedente studio relativo agli studi
odontotecnici, applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2006;

l’applicazione
in via definitiva a decorrere dal periodo d’imposta 2006, di altri 9 studi di
settore per i quali, in precedenza, era prevista l’applicazione monitorata
(SK29U, TK01U, TK08U, TK10U, TK16U, TK19U, TK20U, TK22U e TK56U);

l’approvazione,
con carattere di monitoraggio, di 7 evoluzioni di precedenti studi di settore,
per il solo periodo d’imposta 2006 (TK23U – Servizi di ingegneria
integrata;TK24U – Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari;TK25U – Consulenze
fornite da agronomi; UK03U – Attività tecniche svolte da geometri; UK04U –
Attività degli studi legali; UK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro; UK18U – Studi di
architettura);

la
proroga dell’applicazione monitorata, per il solo periodo d’imposta 2006, per
tre studi di settore (TK02U – Studi di Ingegneria , TK06U – Amministrazione e
contabilità e TK17U – Periti industriali);

l’approvazione
di uno studio di settore completamente nuovo, denominato SK30U, relativo alle
attività di aerofotogrammetria e cartografia e ad altre attività tecniche,
applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2006.

4.2
Applicazione definitiva degli studi di settore

L’art. 1 del decreto ministeriale
20 marzo 2007, relativo alle attività professionali, ha disposto l’approvazione
in via definitiva di 9 studi di settore, costituiti da 8 evoluzioni di
precedenti studi per i quali era prevista l’applicazione monitorata, ed uno
studio completamente nuovo denominato SK30U, relativo alle attività di
aerofotogrammetria e cartografia e ad altre attività tecniche.

In particolare, gli studi
approvati in evoluzione in via definitiva con l’art. 1 del citato decreto sono
i seguenti:

SK29U, TK01U, TK08U, TK10U,
TK16U, TK19U, TK20U, TK22U e TK56U. Tali studi, con precedenti decreti 24 marzo
2005 e 5 aprile 2006, erano stati inizialmente approvati con carattere di
monitoraggio. La
Commissione degli esperti ha ritenuto che, sulla base dei
dati raccolti durante il periodo di monitoraggio, fosse possibile porre termine
al predetto periodo ed esprimere un parere favorevole all’applicazione
definitiva.

UK21U, costituisce l’evoluzione
del precedente TK21U (Servizi degli studi odontoiatrici).

L’applicazione definitiva, a partire
dal periodo d’imposta 2006, rende pertanto possibile il loro utilizzo diretto
da parte degli Uffici ai fini dell’attività di accertamento.

Fermo restando l’utilizzo dei
predetti studi ai fini dell’attività di accertamento per il periodo d’imposta
2006 e successivi, è opportuno segnalare che tali studi approvati in via
definitiva potranno essere utilizzati anche per i periodi d’imposta precedenti.
Detta possibilità, come chiarito meglio nel paragrafo 2.4 della presente
circolare, deriva dal fatto che tali studi erano già in vigore nei periodi
d’imposta precedenti con carattere monitorato o sperimentale ovvero
rappresentano una evoluzione di studi precedenti, come
nel caso dello studio UK21U, con applicazione monitorata o sperimentale.

4.3
Applicazione monitorata degli studi di settore

Con l’articolo 2 del decreto 20
marzo 2007, relativo alle attività professionali, viene
prevista, per il solo periodo d’imposta 2006, l’applicazione monitorata per
sette studi.

Si tratta, in particolare, degli
studi:

TK23U – Servizi di ingegneria
integrata;

TK24U – Consulenze fornite da
agrotecnici e periti agrari;

TK25U – Consulenze fornite da
agronomi;

UK03U – Attività tecniche svolte
da geometri;

UK04U – Attività degli studi
legali;

UK05U – Servizi forniti da
dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;

UK18U – Studi di architettura.

Il comma 1, del
citato articolo 2 dispone che i predetti studi di settore sono
applicabili per il solo periodo d’imposta 2006 e che, analogamente a quanto
previsto per gli studi approvati con carattere di monitoraggio negli anni
precedenti, possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle
posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Per tali studi, che rappresentano
delle evoluzioni di studi per i quali era già prevista l’applicazione
monitorata, la portata delle innovazioni contenute nella metodologia utilizzata
hadeterminato la scelta di prorogare il monitoraggio, in coerenza con le
indicazioni fornite dalla Commissione degli esperti nella riunione dell’8
febbraio 2007.

Si ricorda che l’applicazione
monitorata degli studi riguardanti le attività professionali fu prevista anche
per consentire la raccolta dei dati necessari alla revisione degli studi stessi
al termine della fase di monitoraggio.

Le elaborazioni effettuate sulla
base di tali dati hanno permesso la realizzazione delle evoluzioni dei predetti
studi che sono state oggetto di valutazione da parte dello specifico gruppo di
lavoro creato all’interno della Commissione degli esperti per gli studi di
settore.

Ne deriva che i risultati
scaturenti dall’applicazione GE.RI.CO. 2007 non possono essere usati
direttamente per l’azione di accertamento sulla base delle risultanze dei
predetti studi di settore. Tale attività sarà fondata sull’utilizzo delle
ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della
applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio.

Il comma 2 del medesimo articolo
stabilisce, inoltre, che i contribuenti che, per il periodo d’imposta 2006,
dichiarano compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi
monitorati ovvero vi si adeguano spontaneamente, non sono assoggettabili ad
accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla
base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione
degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di
definitiva approvazione. Nel medesimo comma è inoltre fissato al 31 marzo 2008,
il termine entro il quale dovranno essere approvati definitivamente gli studi
sottoposti a monitoraggio.

Fatta salva l’ipotesi
prevista al comma 2 (vale a dire per i contribuenti che si adeguano alle
risultanze dello studio "monitorato"), i compensi derivanti
dall’applicazione dello studio di settore approvato definitivamente, potranno
essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione ai periodi d’imposta
precedenti a quello di prima applicazione dello studio definitivo.

Restano, pertanto, confermate le
peculiarità legate all’applicazione monitorata degli studi di settore previste
nei decreti di approvazione degli studi di settore relativi ad annualità
precedenti.

Sono altresì confermate le
ipotesi previste nel "paragrafo 2" dell’Allegato 3,
della circolare 32/E del 21 giugno 2005, in base alle quali:

nei
confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli
studi di settore monitorati, non si applicano i parametri di cui all’articolo
3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.;

le
risultanze degli studi di settore sottoposti a monitoraggio possono essere
fatte valere, in fase di contraddittorio, con le stesse modalità indicate nella
circolare 25/E del 14 marzo 2001, per motivare e documentare idoneamente
eventuali scostamenti tra l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati e quello
presunto in base ai parametri, nei casi in cui ricorrano ancora i termini per
effettuare gli accertamenti in base a tale strumento.

4.4 Proroga dell’applicazione
monitorata degli studi di settore

Con l’articolo 7 del medesimo
decreto 20 marzo 2007, è stata inoltre prevista, per il periodo d’imposta 2006,
una proroga dell’applicazione monitorata degli studi di settore TK02U, TK06U, e
TK17U approvati con decreto del 5 aprile 2006.

Per tali studi valgono le
medesime considerazioni descritte nel paragrafo precedente in merito alle
peculiarità scaturenti dall’approvazione monitorata degli studi di settore.

Nello stesso
articolo 7 del citato decreto, è stabilito che tali studi saranno
oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.

4.5 Inesistenza
di cause di inapplicabilità

Anche per gli studi per le attività professionali approvati con decreto 20 marzo
2007 non sono previste cause di inapplicabilità; ne consegue, pertanto,
l’insussistenza dell’obbligo di provvedere alla distinta annotazione dei ricavi
e degli altri componenti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore.

4.6 Principali novità degli studi
dei professionisti

Tra le principali novità che
caratterizzano quasi tutti gli studi in oggetto, è possibile evidenziare:

un
miglioramento dei modelli organizzativi, con l’individuazione di gruppi
omogenei diversi da quelli, meno numerosi, caratterizzanti i precedenti studi.
Ciò è avvenuto anche attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni, tra cui
quelle relative alla tipologia di clientela, quali elementi rilevanti per la
suddivisione in cluster;

un’evoluzione
delle distribuzioni ventiliche, che sono state suddivise sulla base della della
presenza/assenza di forza lavoro e della localizzazione dell’attività.
L’affinamento, così operato sulle distribuzioni ventiliche permette di
scegliere in modo più efficace le soglie di coerenza dei diversi indicatori,
nonché di tener conto della concorrenza nel settore e, di conseguenza, del
livello di tariffe applicate;

un nuovo
approccio relativo alle funzioni di compenso.

4.7 Le evoluzioni degli Studi di
Settore relativi alle attività professionali

Come già ricordato nel paragrafo 1.5.1 della circolare 23/E del 22 giugno 2006,
le precedenti funzioni di compenso erano state criticate dagli Ordini
Professionali soprattutto con riferimento ai seguenti aspetti:

• l’eccessiva influenza del
valore dei beni strumentali;

• un peso distorto dell’età
professionale non commisurato all’effettivo svolgimento dell’attività.

Gli Ordini Professionali hanno
proposto, inoltre, l’utilizzo di territorialità specifiche per tener conto
della concorrenza nel settore e, di conseguenza, del livello di tariffe
applicate.

Per migliorare la stima dei
compensi, nelle funzioni di regressione sono state introdotte a partire dal
periodo d’imposta 2005, alcune importanti novità di seguito elencate:

• utilizzo delle tipologie di
prestazioni effettuate;

• esclusione del valore dei beni
strumentali;

• esclusione dell’età
professionale.

Le innovazioni introdotte con gli
studi relativi al periodo d’imposta 2005 non hanno comunque reso esenti da
critiche i risultati ottenuti dall’applicazione degli studi di settore in presenza di situazioni di sfasamento temporale tra i
costi sostenuti dal professionista, legate all’applicazione del c.d.
"principio di cassa". Tali critiche riguardavano in definitiva il
peso delle variabili di costo nella determinazione dei compensi congrui.

Le funzioni di compenso degli
studi di settore relativi alle attività professionali, approvati per il periodo
d’imposta 2006, sono state, pertanto, riviste per quelle attività che più delle
altre risentono del problema legato alla durata pluriennale degli incarichi
professionali.

Gli studi di settore peri i quali
è stato sviluppato il nuovo modello di stima sono:

TK23U (solo parte relativa a
lavoro autonomo) – Servizi di ingegneria integrata;

TK24U – Consulenze fornite da
agrotecnici e periti agrari;

TK25U – Consulenze fornite da
agronomi;

UK03U – Attività tecniche svolte
da geometri;

UK04U – Attività degli studi
legali;

UK05U – Servizi forniti da
dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;

UK18U – Studi di architettura.

Per questi studi la congruità dei
compensi dichiarati è calcolata, per ognuno dei gruppi omogenei individuati,
esclusivamente in base al numero e alla tipologia degli incarichi svolti,
ponderati sulla base del valore medio dichiarato, con la individuazione
di valori minimi a livello provinciale.

Gli incarichi che dovranno essere
indicati sono quelli svolti nel periodo di imposta o in anni precedenti, anche
se non ultimati nel corso dell’anno, per i quali sono stati percepiti compensi,
anche parziali, nell’anno.

Gli elementi contabili non sono
quindi più utilizzati per l’analisi della congruità del contribuente, mentre lo
sono per quelle della coerenza, tramite un nuovo indicatore che rapporta i
costi ai compensi dichiarati. Diventa pertanto irrilevante, ai fini della
congruità, il disallineamento temporale tra costi sostenuti e compensi
percepiti nell’anno.

Il contribuente potrà invece
risultare "non congruo" nel caso in cui dichiari di aver svolto
incarichi per i quali ha percepito compensi di valore medio inferiore ai valori
minimi definiti (per ogni tipologia di attività sono stati individuati valori
minimi a livello provinciale).

Occorre, tuttavia, evidenziare
che la "non congruità", nel nuovo modello proposto, derivando in via
prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un
minimo definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente
normali, quali ad esempio la presenza di tipologie di attività per le quali gli
incarichi dichiarati sono stati retribuiti prevalentemente con pagamenti
parziali (acconti o saldi).

In realtà nell’individuazione dei
minimi provinciali si è tenuto conto anche della presenza di compensi parziali,
ma è ovvio che il valore di tali compensi potrebbe risultare talmente basso da
non soddisfare il livello minimo richiesto, come nel caso in cui il
professionista richieda al cliente la sola copertura delle spese sostenute. Si
potrà, pertanto, utilizzare la sezione "note aggiuntive" del software
GE.RI.CO. 2007, per specificare la situazione personale che ha dato luogo alla
"non congruità" o che, comunque, diverge dalle modalità di
svolgimento dell’attività prese in considerazione dallo studio di settore.

Questa circostanza si osserva più
frequentemente nelle attività professionali dove le prestazioni possono
richiedere per il loro espletamento diversi anni, come è il caso di alcune attività economico-giuridiche e tecniche.

Da quanto sopra riportato si ritiene
che per gli studi di settore che risentono in maniera significativa
dell’impatto del "criterio di cassa" sulla congruità dei compensi,
l’utilizzo della nuova metodologia consenta di superare il problema attualmente
presente di "non congruità" derivante da costi non allineati con i
relativi compensi, ma è opportuno accompagnare la congruità calcolata sul
singolo anno con una valutazione che possa tutelare
quei contribuenti che risultano "non congrui" perché hanno riscosso
prevalentemente compensi parziali. Per questi studi di settore è quindi
particolarmente importante analizzare anche la loro posizione in un arco
temporale più lungo.

Al fine di analizzare la
posizione dei contribuenti esercenti attività professionali con l’obiettivo di
distinguere le prestazioni "completate" da quelle "in corso di
espletamento" è stato, altresì, inserito un quadro Z nel modello di
comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello studio di settore,
per fornire ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Il descritto processo di analisi
della congruità dei compensi non è, tuttavia, applicabile in assoluto nei
confronti di tutti i professionisti. Sono presenti infatti
attività professionali fortemente strutturate, quali ad esempio quelle degli
studi dentistici, caratterizzate da costi di esercizio particolarmente
rilevanti.

Per questa categoria di
contribuenti il modello di stima non può prescindere dalle variabili di costo,
oltre che da altre variabili strutturali, quali il numero e la tipologia delle
prestazioni svolte oppure il valore dei beni strumentali.

4.8 I correttivi

I precedenti studi di settore
relativi alle attività professionali, ora sostituiti
dalle evoluzioni approvate quest’anno, erano caratterizzati dalla presenza di
alcuni correttivi che permettevano, attraverso la compilazione del quadro X del
modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore, di rettificare il valore di alcune variabili contabili, in
considerazione:

dell’eccessivo
peso assunto dai fattori produttivi ed in particolare da taluni beni
strumentali considerati al costo storico nella determinazione dei compensi;

del
minor apporto, in termini di compensi, derivante dal personale dipendente
addetto a mansioni di segreteria o amministrative;

dell’utilizzo,
per l’esercizio dell’attività, di "servizi di terzi" (quali, ad
esempio, i cd. "service") e di "strutture polifunzionali".

In considerazione delle nuove
modalità di determinazione dei compensi, che caratterizzano le evoluzioni degli
studi per le attività professionali e che nella gran parte dei casi, non si
basano più sulle variabili legate agli elementi contabili, tali correttivi, non
sono più previsti e, di conseguenza, non è più presente il quadro X nei
corrispondenti modelli.

Fanno eccezione gli studi TK23U
(per la parte relativa alle imprese) e lo studio UK21U, per i quali continuano
ad operare i correttivi legati:

all’utilizzo
di strutture di terzi per l’esercizio dell’attività, presente negli studi UK21U
e TK23U (per la parte relativa alle imprese);

al
valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed
elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici, presente
nello studio UK21U.

4.9 Studio di settore TK23U –
Servizi di ingegneria integrata

L’attività interessata è quella relativa al codice 74.20.2. – "Servizi di ingegneria
integrata".

Lo studio di settore TK23U
sostituisce, per il periodo d’imposta 2006, lo studio di settore SK23U,
approvato con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 e in vigore a partire
dal periodo d’imposta 2002.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Lo studio è stato elaborato
tenendo conto della possibilità che l’attività possa
essere svolta sia in forma di lavoro autonomo che in forma d’impresa. Il
relativo modello presenta, pertanto, il doppio quadro contabile. Ai fini
dell’applicazione dello studio di settore, i contribuenti che esercitano tali
attività in forma d’impresa dovranno compilare il quadro F del modello TK23U,
mentre i lavoratori autonomi compileranno il quadro G.

Per tale studio è stata prevista
l’applicazione monitorata, per il solo periodo d’imposta 2006, le cui
peculiarità sono state precedentemente illustrate.

Tra le principali novità dello
studio in oggetto è da evidenziare, per quanto riguarda gli indicatori di
coerenza, che le distribuzioni ventiliche sono state suddivise in base alla
presenza di forza lavoro e della localizzazione dell’attività. In particolare
sono stati previsti due nuovi indicatori di coerenza:

per la
parte imprese è stato aggiunto l’indicatore di "redditività";

per la
parte relativa ai professionisti è stato aggiunto l’indicatore "incidenza
dei costi sui compensi"

In coerenza con le novità che
contraddistinguono i nuovi studi di settore relativi alle attività
professionali, anche per lo studio TK23U (per la sola parte riguardante i
professionisti), al fine di migliorare la stima dei compensi, gli elementi
contabili non sono più utilizzati nella stima dei compensi congrui.

Dalle nuove modalità di
determinazione dei compensi che caratterizzano le evoluzioni degli studi
"professionali", è conseguita l’eliminazione dei correttivi che
caratterizzavano il vecchio studio e che erano presenti nel quadro X del
modello.

Nel nuovo TK23U, infatti,
mediante la compilazione del quadro X, risulta applicabile il solo correttivo
relativo alle spese e ai costi sostenuti per l’utilizzo di servizi di terzi e
di strutture polifunzionali, con riferimento unicamente ai contribuenti che
dichiarano reddito d’impresa.

In relazione all’applicazione di
tale studio alle imprese di ingegneria va rilevato che nella determinazione dei
ricavi congrui, non è stato tenuto in considerazione l’eventuale incremento
della variazione delle rimanenze scaturente dalla differenza tra il valore
delle rimanenze finali e quello delle esistenze iniziali relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell’art.
93, comma 5, del T.U.I.R.

Questo elemento contabile assume
un significato assai importante nelle imprese del settore che adottano il
criterio delle rimanenze finali e quello delle esistenze iniziali relative ad
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sulla base del costo. La
mancata previsione di tali elementi all’interno della funzione matematica per
il calcolo dei ricavi stimati dallo studio potrebbe determinare, nei confronti
di dette imprese, delle situazioni di non congruità non giustificate.

Tuttavia ,
va tenuto presente che per effetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
70, della legge finanziaria per l’anno 2007, che ha previsto l’abrogazione del
comma 5, dell’art. 93 del testo unico delle imposte sui redditi, con
riferimento alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui
esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2006, si assisterà a una graduale scomparsa di
tali poste contabili.

Durante questo periodo
transitorio sarà pertanto cura degli Uffici valutare se l’eventuale risultato
di non congruità, a seguito dell’applicazione dello studio TK23U a contribuenti
costituiti da imprese di ingegneria, derivi dalla
circostanza sopra richiamata.

4.10 Studi di settore TK24U –
Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari; TK25U – Consulenze fornite
da agronomi

Le attività interessate sono
quelle relative ai codici:

74.14.B
– "Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari";

7414.A –
"Consulenze fornite da agronomi".

Gli studi di settore TK24U e
TK25U sostituiscono, per il periodo d’imposta 2006, gli studi di settore SK24U
e SK25U, approvati con decreti ministeriali, rispettivamente, del 21 febbraio
2003 e del 6 marzo 2003 e in vigore a partire dal periodo d’imposta 2002.

I nuovi studi sono stati
elaborati analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2004.

Per tali studi è stata prevista
l’applicazione monitorata, per il solo periodo d’imposta 2006, le cui
peculiarità sono state precedentemente illustrate.

Al fine di valutare in modo più
efficace le soglie di coerenza dell’indicatore della resa oraria per addetto la
distribuzione ventilica è stata suddivisa anche sulla base della
presenza/assenza di forza lavoro e della localizzazione territoriale
dell’attività. Inoltre sono stati previsti due nuovi indicatori di coerenza:
l’incidenza dei costi sui compensi e la resa del capitale.

In coerenza con le novità che
contraddistinguono i nuovi studi di settore relativi alle attività
professionali, anche per gli studi TK24U e TK25U, al fine di migliorare la
stima dei compensi, gli elementi contabili non sono più utilizzati nella stima
dei compensi congrui.

In considerazione delle nuove
modalità di determinazione dei compensi che caratterizzano le evoluzioni degli
studi per le attività professionali, non sono più previsti i correttivi che
caratterizzavano il vecchio studio.

Sulla base delle considerazioni
appena svolte, l’evoluzione metodologica degli studi di settore ha permesso di
superare gran parte delle anomalie riscontrate nella precedente versione.

4.11 Studio di settore UK03U –
Attività tecniche svolte da geometri

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività:

74.20.A
– Attività tecniche svolte da geometri.

Lo studio di settore UK03U è il
risultato dell’evoluzione dello studio TK03U, approvato con decreto
ministeriale del 24 marzo 2005,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Per tale studio è stata prevista
l’applicazione monitorata, per il solo periodo d’imposta 2006, con le
peculiarità che sono state precedentemente illustrate.

Ai fini dell’analisi della
coerenza sono stati previsti due nuovi indicatori: "l’incidenza
dei costi sui compensi" e "la resa del capitale".

Anche per lo studio UK03U, in
coerenza con le novità che contraddistinguono i nuovi studi di settore relativi
alle attività professionali, si è provveduto ad eliminare dal calcolo della
stima dei compensi, tutte le variabili relative agli elementi contabili che
costituivano, invece, parte integrante della precedente versione dello studio.

Sulla base delle considerazioni
svolte, l’evoluzione metodologica degli studi di settore delle attività
professionali ha permesso di superare gran parte delle anomalie riscontrate
nella precedente versione.

4.12 Studio di settore UK04U –
Attività degli studi legali

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività:

74.11.1 – Attività degli studi
legali.

Lo studio di settore UK04U è il
risultato dell’evoluzione dello studio TK04U, approvato con decreto ministeriale
del 24 marzo 2005, in
vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Per tale studio è stata prevista
l’applicazione monitorata, per il solo periodo d’imposta 2006, con le
peculiarità che sono state precedentemente illustrate.

Per quanto riguarda l’analisi
della coerenza, sono stati individuati due nuovi indicatori: "l’incidenza dei costi sui compensi" e "la resa del
capitale", che si aggiungono alla già presente "resa oraria per
addetto".

Coerentemente con le novità che
contraddistinguono i nuovi studi di settore relativi alle attività
professionali, anche per lo studio UK04U, non sono più utilizzate le variabili
relative agli elementi contabili, nella determinazione dei compensi congrui.

Sulla base delle considerazioni
svolte, l’evoluzione metodologica degli studi di settore delle attività
professionali ha permesso di superare gran parte delle anomalie riscontrate
nella precedente versione dello studio.

4.13 Studio di settore UK05U –
Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali,
consulenza del lavoro

L’attività interessata è quella
relativa ai codici:

74.12.A
– Servizi forniti dai dottori commercialisti;

74.12.B
– Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;

74.14.2 – Consulenze del lavoro.

Lo studio di settore UK05U
sostituisce, per il periodo d’imposta 2006, lo studio di settore TK05U,
approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2005 e in vigore a partire dal
periodo d’imposta 2004.

Il nuovo studio è stato elaborato
analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2004.

Per tale studio è stata prevista
l’applicazione monitorata, per il solo periodo d’imposta 2006, le cui
peculiarità sono state precedentemente illustrate.

Ai fini dell’analisi della
coerenza sono stati previsti due nuovi indicatori: l’incidenza dei costi sui
compensi e la resa del capitale.

In coerenza con le novità che
contraddistinguono i nuovi studi di settore relativi alle attività
professionali, anche per lo studio UK05U, al fine di migliorare la stima dei
compensi, gli elementi contabili non sono più utilizzati nella stima dei
compensi congrui.

Sulla base delle considerazioni
appena svolte, l’evoluzione metodologica degli studi di settore ha permesso di
superare gran parte delle anomalie riscontrate nella precedente versione.

4.14 Studio di settore UK18U –
Studi di architettura

L’attività interessata è quella
relativa al codice attività:

74.20.1 – Studi di architettura.

Lo studio di settore UK18U è il
risultato dell’evoluzione dello studio TK18U, approvato con decreto
ministeriale del 24 marzo 2005,
in vigore fino al periodo d’imposta 2005 e relativo alla
medesima attività.

L’evoluzione dello studio di
settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi al periodo
d’imposta 2004.

Per tale studio è stata prevista
l’applicazione monitorata, per il solo periodo d’imposta 2006, con le
peculiarità che sono state precedentemente illustrate.

Ai fini dell’analisi della
coerenza sono stati previsti due nuovi indicatori: "l’incidenza
dei costi sui compensi" e "la resa del capitale".

Anche per lo studio UK18U, in
coerenza con le novità che contraddistinguono i nuovi studi di settore relativi
alle attività professionali, si è provveduto ad eliminare dal calcolo della
stima dei compensi, tutte le variabili relative agli elementi contabili che costituivano,
invece, parte integrante della precedente versione dello studio.

Sulla base delle considerazioni
appena svolte, l’evoluzione metodologica degli studi di settore delle attività
professionali ha permesso di superare gran parte delle anomalie riscontrate
nella precedente versione.

4.15 Studio di settore UK21U –
Servizi degli studi odontoiatrici

L’attività interessata è quella relativa al codice 85.13.0. – "Servizi degli studi
odontoiatrici.

Lo studio di settore UK21U
sostituisce, per il periodo d’imposta 2006, lo studio di settore TK21U,
approvato con decreto ministeriale 24 marzo 2005 e in vigore a partire dal
periodo d’imposta 2004.

Il nuovo studio è stato elaborato
analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore relativi al periodo d’imposta 2004.

Lo studio UK21U è stato elaborato
tenendo conto della possibilità che l’attività possa
essere svolta sia in forma di lavoro autonomo che in forma d’impresa. Il
relativo modello presenta, pertanto, il doppio quadro contabile. Ai fini
dell’applicazione dello studio di settore, i contribuenti che esercitano tali
attività in forma d’impresa dovranno compilare il quadro F del modello UK21U,
mentre i lavoratori autonomi compileranno il quadro G.

Il decreto 20 marzo 2007 ha disposto
l’approvazione in via definitiva dello studio UK21U, a decorrere dal periodo
d’imposta 2006, di conseguenza, è direttamente utilizzabile ai fini
dell’attività di accertamento.

Per tale studio è stato mantenuto
il modello di stima fondato sulle variabili di costo, oltre che altre variabili
strutturali, quali il numero e la tipologia delle prestazioni svolte oppure il
valore dei beni strumentali.

In particolare la funzione di
stima dei ricavi /compensi è stata integrata con l’utilizzo:

della
variabile relativa alla voce di costo "Altri costi per servizi" (per
le sola parte relativa alle imprese);

di
differenziali relativi al personale addetto all’attività distinto per mansione;

di
differenziali provinciali relativi ai diversi valori di ricavi/compensi e
numero di studi presenti nell’ambito di ogni provincia rapportati ai valori
nazionali.

Vi è da segnalare, infine, che
rispetto ai tradizionali correttivi previsti negli anni precedenti per lo
studio TK21U, il nuovo studio UK21U mantiene la previsione del correttivo
legato ai beni strumentali e di quello relativo alle spese e costi sostenuti
per l’utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali.
L’applicazione di questi ultimi avviene attraverso la compilazione del quadro X
del modello UK21U e si fondano sulle motivazioni già espresse nel paragrafo 9.4.3 della circolare 54/E del 13 giugno 2001.

4.16 Studio di settore SK30U –
Attività tecniche e aerofotogrammetria.

L’attività interessata è quella
relativa ai codici attività: :

74.20.D
– Altre attività tecniche

74.20.3 – Altre attività di
aerofotogrammetria e cartografia

La costruzione dello studio di
settore SK30U approvato in via definitiva con decreto del 20 marzo 2007, è
stata effettuata utilizzando le informazioni contenute nel questionario SK30U
che è stato predisposto e successivamente inviato ai contribuenti al fine di
mappare le attività di aerofotogrammetria e cartografia e le attività cd
"residuali", ossia quelle attività nelle quali confluiscono tutte
quelle imprese e quei professionisti che non hanno trovato collocazione nei
codici attività specifici.

A tal fine è stata inserita nel
predetto questionario apposite sezioni ("Tipologia di attività" e
"Aree specialistiche") contenenti, oltre ad un elenco predefinito di
attività, anche appositi campi "a descrizione libera" ove è stato
possibile inserire delle risposte aperte che hanno consentito ai soggetti
interessati di descrivere la propria attività.

I principali aspetti strutturali
delle imprese che sono stati utilizzati per la definizione dei modelli di
business sono: la tipologia di attività, l’area specialistica, la dimensione e
la struttura dello studio professionale o dell’impresa. Dalla cluster analysis
sono emersi 32 gruppi omogenei che identificano i diversi modelli organizzativi
del comparto economico analizzato.

Gli indicatori economici
utilizzati per l’analisi della coerenza delle imprese sono: il "Valore
aggiunto orario", il "Margine operativo lordo sulle vendite" e
la "Resa del capitale".

Gli indicatori economici
utilizzati per l’analisi della coerenza dei professionisti sono: l’ "Incidenza dei costi sui compensi", la
"Resa oraria" e la "Resa del capitale".

Per ogni gruppo omogeneo, sono
state calcolate le distribuzioni ventiliche di ciascuno degli indicatori
precedentemente indicati la cui suddivisione è stata effettuata in base alla
presenza o meno di forza lavoro ed in base al cluster territoriale di appartenenza
del contribuente.

In caso di controllo nei
confronti dei soggetti che hanno indicato un codice attività previsto dallo
studio in esame, occorre riscontrare che venga
effettivamente svolta l’attività contemplata dallo studio in oggetto, ovvero
che la suddetta attività non sia compresa in nessun altro codice e che quindi
tali soggetti non siano tenuti ad applicare un diverso studio di settore.

Si segnala inoltre la necessità
di verificare la corretta attribuzione del contribuente ad
opera del software GE.RI.CO. ai diversi gruppi
omogenei individuati. L’eventuale attribuzione ad un cluster non corrispondente
alle caratteristiche del contribuente potrebbe essere sintomo di anomalie
nell’applicazione dello studio che devono essere attentamente considerate per
valutare se lo studio sia effettivamente in grado di
rappresentare in modo adeguato la realtà del contribuente esaminato.

ALLEGATO 4

Ulteriori precisazioni in merito
alla corretta applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge n. 296 del 2006.

1. Elevata dotazione di beni
mobili strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria

L’indicatore "Rapporto tra
costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi",
potrebbe determinare esiti di "non normalità", con conseguente
determinazione di maggiori ricavi, nell’ipotesi in cui il
contribuente utilizzi, esclusivamente o prevalentemente, beni mobili
strumentali utilizzati per effetto di contratti di locazione finanziaria
(leasing). Tale situazione richiede un’attenta valutazione in quanto
l’incidenza dei canoni di locazione finanziaria (in rapporto al valore del bene
strumentale) generalmente risulta più elevata. In sede di contraddittorio,
pertanto, l’Ufficio dovrà tener conto di tale circostanza, a condizione,
naturalmente, che essa venga debitamente documentata
dal contribuente.

2. Applicazione degli studi di
settore alle imprese con periodo d’imposta inferiore ai 12 mesi

L’applicazione degli studi di
settore alle imprese con periodo d’imposta inferiore ai 12 mesi prevede un
meccanismo di calcolo che tiene in considerazione il minor numero di mesi nei
quali è esercitata l’attività d’impresa durante il periodo d’imposta.
L’indicazione di tale ultima informazione nello specifico campo posto nel
frontespizio dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi consente infatti di
effettuare in maniera automatica un ragguaglio ad anno delle cosiddette
variabili a "stock", ossia di quelle variabili (come ad esempio il
valore dei beni strumentali, la superficie dei locali, etc.) che, poiché
riferite a valori presenti ad una data prefissata (generalmente 31 dicembre),
non risultano proporzionate al numero di mesi di esercizio dell’attività.
L’operazione in parola viene effettuata ovviamente
anche ai fini dell’indicatore di coerenza economica "Valore aggiunto per
addetto", mediante la commisurazione specifica del numero degli addetti al
periodo d’imposta inferiore ai 12 mesi.

Tale commisurazione non riguarda,
tuttavia, l’apporto del titolare dell’impresa individuale o familiare. Per tali
imprese, quindi, l’applicazione dell’indicatore in parola potrebbe determinare
risultati non calibrati sulla situazione effettiva, qualora le stesse abbiano esercitato l’attività per pochi mesi nel corso
dell’anno e siano caratterizzate soprattutto dall‘apporto lavorativo del
titolare dell’impresa.

3. Compensi per soci
amministratori di società di capitali

Il calcolo del "Valore
aggiunto" viene effettuato sottraendo
dall’ammontare dei ricavi una serie di costi tra i quali non rientrano le
"Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente afferenti l’attività dell’impresa". Per le società di persone i
compensi corrisposti ai soci amministratori sono compresi nelle dette
"Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro
dipendente afferenti l’attività dell’impresa" e dunque non concorrono
all’applicazione dell’indicatore, mentre lo stesso non accade nel caso di
compensi corrisposti:

agli
amministratori non soci delle società di persone medesime

agli
amministratori delle società ed enti soggetti all’Ires,

in
quanto tali spese sono incluse tra le "Spese per acquisti di servizi"
che incidono, in diminuzione sull’indicatore "Valore aggiunto per addetto".

Quest’ultima circostanza, qualora
gli importi attribuiti ai predetti soggetti siano elevati, va tenuta presente
nella valutazione dei maggiori ricavi emergenti dalla applicazione
dell’indicatore in questione.

4. Indicatore "Redditività
dei beni strumentali" – studio SM80U (Vendita al dettaglio di carburanti
per autotrazione)

La formula di calcolo
dell’indicatore "Redditività dei beni strumentali" prevede che al
denominatore della frazione sia considerato il valore dei
beni strumentali indicato al rigo F29 del quadro degli elementi
contabili del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore; a sua volta tale valore comprende il
valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in
comodato.

Tale ultimo importo assume spesso
valori molto elevati nelle attività di Vendita al dettaglio di carburanti per
autotrazione (studio SM80U), poiché generalmente è uso
delle compagnie petrolifere concedere in comodato ai titolari di tale attività,
l’impianto di distribuzione di carburanti il cui valore è normalmente molto
elevato.

Tale circostanza va tenuta
presente nella valutazione dei maggiori ricavi emergenti dalla applicazione
dell’indicatore in questione, dato che lo stesso presuppone, dal punto di vista
logico, che la redditività sia commisurata ad investimenti nell’azienda da
parte del titolare.

Ne consegue che la presenza
elevata o esclusiva di tali beni nel "Valore dei beni strumentali",
considerato ai fini del calcolo dell’indicatore "Redditività dei beni
strumentali", potrebbe comportare un risultato di incoerenza
dell’indicatore. Anche in questi casi, gli Uffici dovranno, pertanto, valutare
se l’incoerenza sia attribuibile a tale ipotesi.

5. Componenti negative di
carattere fiscale

Ai fini della corretta
valutazione della posizione del contribuente e dell’indicatore relativo al
"Valore aggiunto per addetto" e alla "Redditività dei beni
strumentali", l’Ufficio dovrà tenere in considerazione le ipotesi in cui
gli indicatori citati presentino situazioni di
"non coerenza" derivante dall’indicazione in dichiarazione di talune
componenti negative di reddito, di carattere esclusivamente fiscale (es.
determinate tipologie di agevolazioni fiscali), indicate nel rigo F23
"Altri componenti negativi" del quadro F. In tali fattispecie,
infatti, dette componenti di carattere puramente fiscale, riducono il valore
del numeratore e, conseguentemente, riducono il risultato dell’indicatore di
normalità economica.

6. Valutazione delle rimanenze
finali "a costo" – Studio TG69U

Per le attività caratterizzate da
cicli produttivi che investono più periodi d’imposta (come nel caso delle
attività rientranti nello studio di settore TG69U), ai fini dell’applicabilità
degli indicatori "Valore aggiunto per addetto" e "Redditività
dei beni strumentali mobili", occorre aver riguardo a quelle imprese che
effettuano la valutazione delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale in base al criterio del "costo"
(previgente articolo 93, comma 5, del TUIR). Tali imprese
infatti potrebbero risultare incoerenti ai predetti indicatori, qualora
il valore di tali rimanenze sia particolarmente elevato in rapporto ai ricavi
dichiarati nel corso del periodo d’imposta .

Gli Uffici, di conseguenza,
avranno cura di valutare, in sede di applicazione del singolo studio di
settore, se nel caso concreto tale incoerenza sia
attribuibile a tale particolare modalità di valutazione delle rimanenze.

7. Imprese che realizzano
immobilizzazioni per lavori interni

Le imprese che effettuano
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni – Voce A4 del conto economico
(generalmente si tratta di imprese appartenenti al comparto dei servizi o delle
manifatture) devono indicare i relativi incrementi nel rigo F04 del modello per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, per un ammontare corrispondente ai costi sostenuti, nel periodo
d’imposta considerato, per la realizzazione di tali beni. È possibile, in
queste circostanze, che si rilevi una situazione di non congruità derivante
dall’indicazione di tali costi nelle varie voci presenti nel quadro F
dell’allegato studi di settore. Pertanto, gli Uffici, in sede di
contraddittorio, valuteranno, una volta verificata l’esistenza di costi
imputati ad incremento delle immobilizzazioni per lavori interni, di procedere
ad una nuova stima dei ricavi, scomputando tali costi dalle relative componenti
negative e, quindi, riapplicare lo studio attraverso il software Ge.Ri.Co..

Analogamente, andrà valutato con
attenzione il risultato di "normalità economica" del contribuente
considerato che la realizzazione di immobilizzazioni per lavori interni può
avere un impatto anche sul valore dei diversi indicatori.

8. Valorizzazione, locazione e
vendita di beni immobili – Studio TG40

Per le attività di
valorizzazione, locazione e vendita di immobili, oggetto dello studio TG40U, si
evidenzia che, nel caso di affitto di terreni ad uso agricolo, potrebbero
verificarsi delle situazioni di non congruità a seguito dell’applicazione degli
indicatori di normalità economica, a causa della particolare determinazione del
componente fiscalmente rilevante di questo tipo di attività, che viene calcolato su base catastale. Tale "non
congruità" può essere anche di notevole entità nei casi di contribuenti
che effettuano esclusivamente "affitto di terreni ad uso agricolo" .

Si evidenzia inoltre l’esistenza
di piccole imprese che svolgono l’attività di locazione di un numero esiguo di
immobili (se non di un solo immobile), per gestire la quale non è necessario un
particolare e continuativo apporto lavorativo. In tal caso, dato che
l’applicazione dell’indicatore di normalità economica "valore aggiunto per
addetto" presuppone sempre l’esistenza di almeno 1 addetto, ciò potrebbe
comportare una stima di maggiori ricavi non aderente alla effettiva situazione
del contribuente.

9. Situazioni particolari
riguardanti gli addetti

Nella circolare n. 31/E del 2007
è stato già evidenziato che l’applicazione dell’indicatore "Valore
aggiunto per addetto" potrebbe portare a risultati non adeguati alla
effettiva posizione del contribuente, laddove tra gli addetti siano compresi
apprendisti o soggetti per i quali si siano verificate prolungate assenze per
malattia o per maternità. In tal caso, va tenuto presente che l’indicatore non
consente di discernere la minore consistenza del fattore lavoro determinata
dalle menzionate situazioni. Pertanto, qualora la detta, minore consistenza sia
dimostrabile ed incida in modo sostanziale sulla effettiva forza lavoro che ha
prodotto valore aggiunto, i relativi effetti vanno presi in considerazione ai
fini della determinazione dei maggiori ricavi derivanti dall’applicazione
dell’indicatore in parola (ad es., in presenza di una
lavoratrice in maternità per l’intero periodo d’imposta, sostituita da altra
con contratto a tempo determinato, andrà considerato un addetto invece di due).

ALLEGATO 5

Ulteriori precisazioni in merito
alla compilazione e trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore.

1. Cessazione dell’attività

Nella circolare
31/E del 22 maggio 2007, al paragrafo 6.1, è stato specificato che nel
caso in cui il contribuente cessi l’attività nel corso del periodo d’imposta
2006 e, ai sensi dell’art. 1, comma 19, secondo periodo, della legge
finanziaria per il 2007, sia tenuto all’invio del modello dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, egli dovrà fornire l’indicazione
del numero dei mesi di esercizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta.

In questi casi, il contribuente
trasmetterà il modello Unico 2007 allegando il modello studi di settore compilato, nel suo frontespizio, con la sola indicazione del
numero dei mesi di esercizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta,
senza tener conto della segnalazione fornita dal diagnostico in sede di
trasmissione della dichiarazione, con la quale si richiede anche l’informazione
(contenuto nel frontespizio medesimo) relativa all’inizio e/o alla cessazione
dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché alla mera prosecuzione di
attività svolte da altri soggetti.

2. Applicazione dell’indicatore
di coerenza economica resa oraria del professionista

Ai fini dell’applicazione
dell’indicatore di coerenza economica resa oraria del professionista il software
GE.RI.CO. richiede l’indicazione del dato relativo sia
all’anno di inizio dell’attività che all’anno di iscrizione all’albo
professionale, quando esse sono presenti nel modello, di conseguenza,
l’omissione di una o entrambe le informazioni provoca l’intervento del
controllo bloccante del software. Tale controllo, per determinati studi,
impedisce, nel caso in cui non è prevista l’iscrizione ad un particolare albo
professionale per l’esercizio della propria attività, la corretta compilazione
del modello in cui si richiedono sia l’anno di inizio dell’attività che l’anno
di iscrizione all’albo professionale.

Al fine di permettere la
trasmissione del modello compilato, nonché l’applicazione dello studio stesso
per determinarne i relativi risultati, si fa presente che, nel caso sopra
citato, dovrà essere comunque compilato il campo relativo all’anno
di iscrizione all’albo professionale, indicando l’anno di inizio attività.