Civile

Wednesday 23 March 2005

Le Sezioni Unite in tema di nullità della procura alle liti in caso di illeggibilità della sottoscrizione Cassazione – Sezioni Unite civili – sentenza 3 febbraio-7 marzo 2005, n. 4810

Le Sezioni Unite in tema di nullità della procura alle liti in caso di illeggibilità della sottoscrizione

Cassazione Sezioni Unite civili sentenza 3 febbraio-7 marzo 2005, n. 4810

Presidente Carbone estensore Graziadei

Pm Iannelli difforme ricorrente Cooperativa Saturno Scrl controricorrente Codognotto

Svolgimento del processo

Nevico Codognotto il 28 dicembre 1994 ha citato dinanzi al tribunale di Venezia la Cooperativa Saturno Scrl, chiedendo lannullamento della delibera con la quale il Cda lo aveva escluso dalla società (per asserita partecipazione ad unaltra cooperativa che esercitava attività concorrenziale), ed anche la condanna della convenuta al pagamento di compensi ed al risarcimento del danno.

La Cooperativa sì è costituita in giudizio, contestando la proponibilità della domanda, per effetto di clausola statutaria che ne prevedeva la devoluzione ad un collegio di probiviri formato dai componenti del collegio sindacale, e comunque sostenendo la legittimità del provvedimento di esclusione.

Il tribunale ha accolto le richieste del Codognotto.

La Cooperativa ha proposto gravame, con atto notificato il 9 aprile 1999, rinnovando le indicate controdeduzioni.

Ha replicato il Codognotto, pregiudizialmente eccependo la nullità dellappello, per invalidità della procura alla lite, che era stata redatta a margine dellatto, con affidamento dellincarico professionale agli avv.ti Ennio Antonucci e Luigino Maria Martellato (difensori diversi da quelli che avevano assistito la Cooperativa in primo grado); la firma di tale procura, ha osservato il Codognotto, non era leggibile, e non consentiva, in carenza di altre indicazioni, di conoscere il nome del legale rappresentante che laveva apposta, così precludendo ogni verifica circa lesistenza del potere rappresentativo.

La Corte dappello di Venezia, con sentenza depositata il 20 dicembre 2000 e notificata il 23 aprile 2001, ha dichiarato inammissibile limpugnazione, per linvalidità di detta procura e per la conseguenziale inidoneità di essa ad attribuire lo ius postulandi, sul rilievo che il nome di chi laveva sottoscritta nella dichiarata veste di legale rappresentante (senza specificazione della carica) non risultava dal contesto dellatto e che nemmeno i documenti prodotti dallappellante consentivano di accertare lidentità dellautore della firma indecifrabile.

La Cooperativa Saturno, con ricorso notificato il 27 aprile 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Venezia, formulando tre motivi dimpugnazione.

Il Codognotto ha presentato controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La Sezione prima, cui il ricorso è stato inizialmente assegnato, con ordinanza 11697/03 ha rimesso gli atti al primo presidente, in quanto ha ravvisato, sulla problematica inerente agli effetti dellilleggibilità della firma della procura alla lite, la presenza nella giurisprudenza di legittimità di difformi soluzioni.

Per la composizione del contrasto sono state investite queste Su, ai sensi dellarticolo 374 comma 2, Cpc.

Motivi della decisione

I primi due motivi del ricorso, connessi e quindi da esaminarsi congiuntamente, investono laffermazione della Corte di Venezia dinammissibilità dellappello per invalidità della procura ai difensori.

Denunciando la violazione degli articoli  83, 156, 163, 164 e 182 Cpc, nonchè la contraddittorietà della motivazione, la Cooperativa Saturno sostiene che non doveva essere ritenuta influente la mancanza, nel testo dellatto di appello e della procura apposta a margine con firma illeggibile, dellindicazione del nome e della specifica qualità del conferente, dato che la relativa irregolarità non è sanzionata con previsione di nullità, e che inoltre la certificazione dellautografia della firma medesima, effettuata dal difensore ai sensi dellarticolo 83 3 comma Cpc, bastava a dimostrarne la riferibilità alla persona fisica abilitata a rappresentarla in giudizio.

Leventuale vizio della procura, prosegue la ricorrente, era comunque emendato da dichiarazione resa alludienza del 13 dicembre 1999, con la precisazione che la firma in discussione era quella di Zelindo Pioni, presidente dei consiglio di amministrazione, il quale del resto aveva rilasciato il mandato difensivo per il giudizio di primo grado ed aveva anche risposto ad interrogatorio libero davanti al Tribunale.

Il potere di rappresentanza dei Pioni, osserva ancora la Cooperativa, era evidenziato dai documenti prodotti (statuto della società, verbali del consiglio di amministrazione e dellassemblea dei soci, comunicazioni e

corrispondenza della società), ed in ogni caso avrebbe potuto essere provato con ulteriori documenti (quale un certificato della Camera di commercio ed altri verbali assembleari che sono stati allegati al ricorso), ove la Corte di Venezia lo avesse richiesto, nellesercizio della facoltà di cui allarticolo 182 comma 2, Cpc.

I quesiti proposti con detti motivi si inseriscono nella più ampia questione degli effetti dellilleggibilità della firma di chi conferisca procura al difensore, ai sensi dellarticolo 83 comma 3, Cpc, al fine di agire o resistere in giudizio in rappresentanza di una società individuata con lesatta denominazione.

Prendendo posizione su divergenti orientamenti in precedenza formatisi nella giurisprudenza di legittimità, queste SU, con sentenza 1167/94, hanno ritenuto linvalidità della procura alla lite, apposta in calce od a margine del ricorso per cassazione con firma illeggibile, e quindi linammissibilità del ricorso stesso, quando il nome del sottoscrittore non risulti dal contesto del mandato o della certificazione di autografia resa dal difensore, nè dal contesto dellinipugnazione, nè da altri atti già esistenti al tempo del conferimento della procura medesima (atti producibili nel giudizio di cassazione entro i limiti di cui allarticolo 372 Cpc).

A corredo di tale affermazione, richiamandosi e sviluppandosi rilievi già svolti (sempre a sezioni unite) con sentenza 714/93, si è osservato:

– che la certificazione di autografia da parte del difensore, non ricollegabile alle previsioni di cui allarticolo 2703 comma 2 Cc (in tenia di autenticazione della firma di scrittura privata ad opera di notaio od altro pubblico ufficiale alluopo autorizzato) e qualificabile come autentica minore, richiede soltanto laccertamento dellidentità del soggetto che conferisce la procura e non presuppone una verifica della sua volontà, dei suoi poteri e della sua capacità;

– che lidentificabilità di detto soggetto è essenziale per il controllo, da parte del giudice nellesercizio dei suoi doveri dufficio ed anche da parte del destinatario dellatto, della provenienza dellimpugnazione da procuratore munito dello ius postulandi;

– che, nel difetto di tale identificabilità , rimane preclusa ed ultronea ogni indagine sulla sussistenza in capo al conferente la procura del potere di rappresentare la società.

Il riportato principio è stato condiviso e ribadito da queste Su con sentenze 5398/95 e 5323/04, e dal prevalente indirizzo delle Sezioni semplici, con riferimento anche allatto introduttivo del giudizio di primo grado o del giudizio dappello (vedi, fra le più recenti, sentenze 9596/01, 3116/02, 3279/02, 3570/02, 10441/02, 13970/02, 5054/03, 14005/03, 15184/03, 16991/03, 7137/04).

Nella stessa linea sostanzialmente si colloca Cassazione Su 4505/98, la quale, sia pure al diverso fine del riscontro della sussistenza del requisito dellidenficabilità della parte ricorrente (articolo 366 comma 1 n, 1 Cpc), in caso di ricorso per cassazione proposto dal 1egale rappresentante pro tempore di una persona giuridica (senza ulteriori specificazioni), ha ritenuto sufficiente la desumibilità del relativo dato dallepigrafe o dal complessivo contesto dellatto dimpugnazione.

Dalle premesse logiche dellorientamento predominante si è invece discostata, nella motivazione, Cassazione 10360/00, la quale, in fattispecie in cui la firma del conferente la procura a margine dellatto dappello era stata ritenuta leggibile, ha osservato che la leggibilità della firma stessa non è comunque condizione della validità della procura, assicurata dalla certificazione del difensore, ma può solo rifluire sulla validità della citazione, comportandone nullità, a norma dellarticolo 164 Cpc, quando lincompletezza delle indicazioni delluna o dellaltra lascino assoluta incertezza sul requisito richiesto dallarticolo 163 3 comma n. 2 Cpc (e cioè, per la persona giuridica, sulla denominazione o sullorgano od ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio).

In aperto dissenso con lindirizzo prevalente si sono poste Cassazione 5309/99 e 13761/02.

Si è ritenuto, con queste ultime decisioni, che la procura rilasciata con firma illeggibile, da chi si qualifichi (nella stessa procura o nel contesto dellatto) come legale rappresentante di società dotata di personalità giuridica, deve presumersi provenire dalla persona fisica investita secondo lo statuto del potere rappresentativo, mentre spetta alla controparte di opporre con deduzioni specifiche e di dimostrare la non riferibilità di quella sottoscrizione a detta persona.

Lassunto è basato essenzialmente sul rilievo dellidentificabilità del titolare del potere di rappresentare la società e della conoscibilità della sua firma per il tramite delle risultanze del registro delle imprese; queste infatti consentono di acquisire notizia circa la carica sociale spesa da chi conferisce la procura, e, quindi, circa il nome, la firma ed i poteri dello stesso.

La soluzione è stata recentemente condivisa da Cassazione 6521/04, la quale lha estesa alle società prive di personalità giuridica, come le società in nome collettivo, ma soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, anche perchè in tale registro, nel periodo anteriore allabrogazione dellarticolo 2298 2 comma Cc da parte dellarticolo 33 comma 1 della legge 340/00, sono depositate le firme autografe degli amministratori che hanno la rappresentanza sociale.

Ritengono queste Su che lindirizzo segnato dalla citata sentenza 1167/94 debba essere parzialmente rivisto, con il recepimento di alcuni dei rilievi critici e delle argomentazioni svolte dalla pronunce in dissenso, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

Il conferimento mediante procura dellincarico difensivo, integrando una manifestazione di volontà, è atto della persona fisica, stia.in giudizio in proprio ovvero in nome e per conto altrui.

La manifestazione di volontà è tale in quanto sia conosciuta o conoscibile lidentità dellautore.

La questione attinente a tale conoscenza o conoscibilità, nel caso di rappresentanza, è prioritaria ed autonoma rispetto a quella della sussistenza dei potere rappresentativo. Solo se e dopo che sia noto il soggetto definitosi come rappresentante è possibile e conferente indagare sulla rispondenza a realtà della relativa enunciazione. Le due problematiche non sono sovrapponibili; correlativamente, i dati riguardanti la spettanza del potere di rappresentanza sono rilevanti esclusivamente in un momento successivo (ed eventuale), ove il potere stesso sia in discussione.

Lidentificazione del conferente la procura può essere direttamente offerta dalla leggibilità della sua firma, oppure, in caso dilleggibilità , dallespressa indicazione del suo nome nel testo della procura medesima (o dì timbri e diciture che ne facciano parte).

Equipollente è la presenza di quel nome nellatto in calce od a margine del quale la procura è apposta, il quale, ove sì tratti di citazione, a sua volta deve dare notizia, ai sensi dellarticolo 163 comma 3, n. 2 Cpc, dellorgano o dellufficio dotato del potere dì rappresentare in giudizio la società, tenendosi conto che tali modalità di conferimento del mandato difensivo danno unitarietà al documento nel suo complesso e precludono un esame separato o parcellizzato delle singole componenti.

La certificazione dellautografia, resa dal difensore ai sensi dellarticolo 83 comma 3, Cpc, non è invece valorizzabile ai fini in esame (sempre che in essa non sia menzionato il nome del sottoscrittore).

A questultimo proposito non è infatti invocabile (come pure ritenuto da Cassazione 10963/04) la presunzione di legittimità delloperato del difensore, anche con riferimento al dovere di conoscere lidentità della persona di cui dichiara vera la firma (la certificazione non emenda la mancata indicazione del nome del sotoscrittore).

Il presumibile adempimento dì tale dovere, ove privo di esplicitazione nel documento, rimane interno al rapporto professionale, e comunque non è utile per lindividuazione di chi ha dato lincarico difensivo; in ogni caso non può fare insorgere un onere di contestazione a carico dellaltra parte in causa, in quanto il disconoscimento di un fatto logicamente ne presuppone la notizia.

Situazione didentificabilità del conferente deve anche ravvisarsi quando latto, unitariamente inteso come si è detto, enunci una sua specifica funzione o carica nellambito dellorganizzazione societaria, quale ad esempio quella di unico rappresentante legale, di unico socio accomandatario, di presidente o vice presidente del Cda, di amministratore delegato o di direttore generale, alla condizione però che il nome del titolare di tale funzione o carica emerga dagli altri atti della causa, ovvero, in assenza, sia desumibile dalle risultanze del registro delle imprese, nel quale devono essere iscritte le società commerciali.

Al riguardo va ricordato che il registro delle imprese, istituito e disciplinato (con il superamento della fase transitoria di attuazione dellarticolo 2188 Cc) dallarticolo 8 della legge 580/93, dal Dpr 581/95 e dallarticolo 2 del D.Lgs 228/01, rende opponibili ai terzi, ai sensi dellarticolo 2193 Cc, i dati di cui sia prescritta e sia stata effettuata liscrizione, compresi quelli relativi ai soggetti che hanno la rappresentanza dellente.

La natura pubblica del registro delle imprese e lopponibilità ai terzi dei fatti in esso registrati valgono a colmare la mancanza negli atti di causa dellindicazione del nome del titolare della specifica funzione o carica spesa al fine del conferimento della procura in rappresentanza della società, sempre che la relativa notizia sia iscritta nel registro medesimo.

Diversa è lipotesi in cui il sottoscrittore con grafia illeggibile non alleghi alcuna specifica funzione o carica, ovvero indichi genericamente la qualità di legale rappresentante, in quanto tale qualità non assicura senza margini dincertezza la conoscibilità del suo nome.

La società, infatti, può essere dotata di più rappresentanti. Anche la conoscibilità di tutti i loro nomi, per il tramite della lettura degli atti di causa o della consultazione del registro delle imprese, consentirebbe semplici supposizioni sul nome del conferente la procura (pure se fossero a disposizione le firme autografe di detti rappresentanti, nel vigore della menzionata normativa anteriore alla legge 340/00, si renderebbe necessaria una non agevole indagine di tipo calligrafico).

La presenza dincertezza sullidentità del sottoscrittore pregiudica lavversario, precludendogli il controllo sulla sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto della società.

Ne discende che lincertezza medesima, non vertendosi in tema di difetto di requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e mancando inoltre unespressa previsione di legge che la contempli come nullità rilevabile dufficio (articolo 156 Cpc), va ricondotta fra le nullità cosiddette relative, che, ai sensi dellarticolo 157 Cpc, sono opponibili soltanto dallinteressato, e, quindi, dal destinatario dellatto, a tutela del diritto di avere precisa notizia sul nome del sottoscrittore della procura per controllare (e se del caso confutare) la titolarità del potere di rappresentare la società.

Il modo ed il tempo per far valere una nullità relativa sono stabiliti dal secondo comma dei citato articolo 157 Cpc, il quale ne richiede la denuncia con la prima istanza o difesa successiva.

Quando tale denuncia sia effettuata, con deduzione per la cui specificità altro non può richiedersi che il rilievo dellilleggibilità della firma e del connesso dubbio sullidentificazione dei suo autore, si sposta a carico dellaltra parte, secondo i comuni criteri che regolano la prova e la dialettica processuale, lonere di superare quel dubbio, ponendo rimedio alla genericità od incompletezza dellatto.

A questo fine deve ritenersi sufficiente la precisazione ad opera del difensore dei nome del sottoscrittore della procura, mentre la produzione di documentazione idonea a provare il potere di rappresentanza del soggetto ormai identificato, è necessaria, alla luce di quanto sul punto di i osservatosi, solo in un momento ulteriore ed eventuale, se la controparte, conosciuto quel nome, metta in discussione la sua posizione di rappresentante della società.

Tale precisazione, in applicazione analogica e speculare della norma inerente al modo ed al tempo fissati per opporre la nullità (articolo 157 comma  2, Cpc), e del resto in sintonia con i principi di lealtà, correttezza e celerità del processo (articolo 111 della Costituzione, come modificato dallarticolo 1 della legge costituzionale 2/1999), deve essere formulata con la prima risposta difensiva in replica alla deduzione della nullità; con essa si può integrare latto foriero dincertezza e raggiungere pienamente lo scopo, garantendo completa protezione alle posizioni dellavversario.

Lattribuzione al difensore della facoltà di operare detta integrazione è coerente con la sua qualità professionale e con la sua veste di destinatario della procura ed autore dellatto in base ad essa redatto, che valgono ad abilitarlo a dare notizia, sia pure a posteriori, ma con lindicata immediatezza in replica alla deduzione di nullità, di quanto avrebbe potuto e dovuto sotto la propria responsabilità indicare nel testo dellatto da lui stesso compilato; si armonizza inoltre con le linee evolutive della disciplina del processo civile, caratterizzate dalla rilevanza degli adempimenti formali nei limiti in cui siano essenziali al raggiungimento di un determinato risultato (processuale o sostanziale).

Lindicata precisazione difensiva, peraltro, deve essere necessariamente chiara ed univoca, e non può essere investita da successive variazioni o rettificazioni, dato che la sua funzione dintegrare latto inizialmente incompleto ed il suo obiettivo di proteggere i diritti dellavversario non sarebbero logicamente conciliabili con la prospettazione di semplici ipotesi, o con dichiarazioni contraddittorie od ondivaghe.

Leventuale persistenza della situazione dincertezza, per la mancanza, linadeguatezza, o lequivocità del chiarimento in replica alla deduzione del convenuto, implica linvalidità della procura, con linammissibilità dellatto in forza della stessa redatto, dato che il perdurare della non identificabilità del sottoscrittore si traduce in carenza di requisito soggettivo, per limpossibilità di stabilire la paternità della dichiarazione di conferimento dello ius postulandi.

A tale carenza non può supplire il giudice, nellesercizio dei poteri conferiti dallarticolo 182 Cpc (o 421 Cpc nel rito del lavoro), il quale contempla ipotesi distinte.

Per completezza, in relazione a quanto sopra osservatosi sullunitarietà dellatto di citazione (con procura in calce od a margine) e sul requisito di contenuto richiesto dallarticolo 163 comma 3, n. 2 Cpc, va aggiunto che la mancata identificazione del conferente la procura potrebbe riverberarsi sulla validità della citazione, la quale è nulla, ai sensi dellarticolo 164 1 comma Cpc, ove sussista assoluta incertezza circa lorgano o lufficio dotato del potere di rappresentare in giudizio la società (non dunque incertezza solo sul nome del titolare di tale organo od ufficio); la questione è comunque estranea al dibattito, e sarebbe del resto superata dalla costituzione della parte convenuta, che spiega gli effetti sananti di cui allarticolo 164 comma 3 Cpc.

Einoltre opportuno considerare, ancorchè la presente controversia riguardi la procura per latto introduttivo del giudizio di merito (in fase dappello), che analoghe regole devono trovare applicazione rispetto alla procura rilasciata per il giudizio di cassazione, con gli adattamenti imposti dalle peculiarità di questultimo, nel senso che gli atti difensivi utilizzabili per le predette contestazioni e repliche sono, rispettivamente, il controricorso e la memoria di cui agli articoli 370 e 378 Cpc, e che le ulteriori produzioni documentali, consentite dallarticolo 372 comma 1, Cpc in quanto inerenti allammissibilità del ricorso o del controricorso, devono essere effettuate con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo 372.

In conclusione, a definizione del contrasto giurisprudenziale, si deve affermare che lilleggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dellatto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione dautografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quellatto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dellarticolo 157 Cpc, facendo così carico alla parte istante dintegrare con la prima replica la lacunosità dellatto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dellautore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dellatto cui accede.

Il principio comporta laccoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi del ricorso, con adesione alla tesi svolta in via subordinata della ricorrente, dato che la Cooperativa, rispondendo alla deduzione del Codognotto, ha tempestivamente e chiaramente indicato come autore della firma illeggibile il presidente del proprio Cda, Zelindo Pioni, mettendo lappellato in grado di controllare la spettanza al presidente medesimo del potere rappresentativo (potere documentato dagli atti sopra menzionati e non investito da specifiche contestazioni).

Con il terzo motivo del ricorso, sulla premessa che la clausola statutaria di devoluzione della controversia alla cognizione di un collegio di probiviri determinerebbe carenza della giurisdizione del giudice ordinario, la Cooperativa sostiene che la Corte di Venezia avrebbe dovuto rilevare il proprio difetto di giurisdizione, in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra pronuncia, anche soltanto di rito.

Il motivo, infondato nella parte in cui muove dal presupposto che il giudice dellimpugnazione possa statuire su una questione pregiudiziale in tesi rilevabile dufficio anche in presenza di atto dimpugnazione inammissibile, trascurando che tale inammissibilità preclude la riapertura del dibattito processuale e dunque osta a qualsiasi decisione diversa dalla declaratoria dellinammissibilità medesima, è, per il resto, assorbito, senza che occorra acclarare la natura e gli effetti della suddetta clausola, in quanto, con laccoglimento degli altri motivi del ricorso ed il riconoscimento dellammissibilità dellappello della Cooperativa, si deve, previa cassazione della sentenza impugnata, disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio, per lesame dellappello stesso e di ogni altra questione sollevata dalle parti o rilevabile dufficio.

Al Giudice di rinvio, che sì designa in altra Sezione della medesima Corte di Venezia, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale.

PQM

La Corte, a sezioni unite, accoglie per quanto dì ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte dappello di Venezia.