Penale

Friday 20 February 2004

Le Sezioni Unite fanno chiarezza in tema di sequestro probatorio. Sempre necessaria la motivazione e lo scopo del provvedimento. Cassazione Sezioni unite penali (cc) sentenza 28 gennaio-13 febbraio 2004, n. 5876

Le Sezioni Unite fanno chiarezza in tema di sequestro probatorio. Sempre necessaria la motivazione e lo scopo del provvedimento

Cassazione – Sezioni unite penali (cc) – sentenza 28 gennaio-13 febbraio 2004, n. 5876

Presidente Marvulli – relatore Canzio – Pg Esposito – ricorrente Ferazzi

Ritenuto in fatto

1.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, nel corso delle indagini preliminari avviate a carico di Bevilacqua Rocco su querela di Mario Ferdinando, per il reato di truffa relativa all’acquisto dell’autovettura Mercedes tg. AP223NV, con decreto del 20 maggio 2003 disponeva il sequestro ex articolo 253 Cpp della medesima autovettura, ovunque si trovasse, con i relativi documenti di circolazione, siccome «corpo di reato e comunque utile per l’accertamento dei fatti per i quali si procede» (esplicitati attraverso il solo riferimento alla norma violata), nonché, contestualmente, l’affidamento del bene in custodia del denunziante – persona offesa.

Il decreto veniva eseguito l’11 giugno 2003 nei confronti dell’attuale detentore, Ferazzi Massimiliano, il quale presentava richiesta di riesame deducendo di essere estraneo all’ipotizzata truffa e di versare in buona fede, poiché aveva legittimamente acquistato l’autovettura al prezzo di mercato presso un autosalone, cui essa risultava regolarmente intestata, e chiedendo pertanto la revoca del sequestro e la restituzione del bene.

Il Tribunale del riesame, premesso che il sequestro aveva natura probatoria, per il riferimento all’articolo 253 Cpp e per la sintetica motivazione sopra riportata, con ordinanza confermativa del 25 giugno 2003 respingeva il ricorso, sul rilievo che il decreto risultava emesso in considerazione sia del fumus del reato ipotizzato, essendo desumibile dagli elementi rappresentati l’astratta configurabilità del delitto di truffa, che dell’oggetto, riguardando il provvedimento il corpo del reato, in quanto l’autovettura costituiva «lo specifico bene avente valore economico consegnato dalla parte offesa al Bevilacqua quale conseguenza della induzione in errore»; e, al riguardo, richiamava la sentenza delle Su, 11 febbraio 1994, Carella, secondo cui non è necessario dimostrare la necessità del sequestro in funzione dell’accertamento dei fatti, essendo l’esigenza probatoria del corpo di reato in re ipsa. Quanto al prospettato diritto alla restituzione, la relativa richiesta doveva essere proposta ai sensi dell’articolo 263 Cpp all’autorità procedente che, peraltro, con successivo provvedimento del 17 luglio 2003, la rigettava poiché «trattandosi di bene mobile registrato, la buona fede dell’acquirente non rileva».

1.2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Ferazzi, il quale, qualificatosi terzo detentore del bene regolarmente acquistato in buona fede e per ciò avente diritto alla restituzione, denuncia con un unico motivo di gravame la violazione degli articoli 355.2 (rectius: 253.1) e 125.3 Cpp, rilevando che sia il Pm, che aveva giustificato il sequestro con una formula di stile prestampata, sia il tribunale, che a sua volta s’era limitato a richiamare per la conferma del decreto un indirizzo giurisprudenziale non condivisibile e controverso, avevano disatteso l’obbligo, sancito a pena di nullità, di motivare specificamente la necessità probatoria perseguita con il provvedimento, ed evidenziando altresì come, a norma dell’articolo 42 Costituzione, debba escludersi una ricostruzione dell’istituto non fondata su un pubblico interesse, quale quello all’accertamento del reato.

1.3. La seconda sezione, cui il ricorso era stato assegnato, rilevato che le censure formulate dal ricorrente, relativamente alla necessità che il sequestro probatorio del corpo di reato debba essere motivato in ordine alla sussistenza della finalità probatoria, postulavano l’esame di questioni sulle quali si registrava un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ne ha rimesso, con ordinanza del 12 novembre 2003, la decisione alle Sezioni unite, anche per il connesso profilo dei limiti di sindacabilità, nel giudizio di legittimità instaurato a norma dell’articolo 325 Cpp, della giustificazione riguardante l’attribuzione della qualifica di corpo del reato e la concreta sussistenza di necessità probatorie.

Con decreto dell’11 dicembre 2003 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Su, fissando per la trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio.

Considerato in diritto

2. Lo scrutinio delle questioni sottoposte all’esame delle Su si snoda attraverso due successivi momenti, in quanto occorre verificare, innanzi tutto, se la mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, in ordine al presupposto della finalità perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, integri, o non, “violazione di legge”, ai fini del preliminare vaglio di proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 325.1 Cpp, e poi, qualora la conclusione sia affermativa, se il decreto di sequestro, a fini di prova, di cose qualificate come “corpo del reato” debba essere necessariamente sorretto da idonea motivazione anche in ordine alla concreta sussistenza del suddetto presupposto; restando infine da stabilire, in caso di risposta positiva ad entrambi i quesiti, se, a fronte della radicale mancanza di motivazione sia del decreto di sequestro che dell’ordinanza di riesame in ordine al presupposto suindicato, la Corte di cassazione debba pronunziare sentenza di annullamento con o senza rinvio.

3. Il sindacato di legittimità sulle ordinanze emesse dal tribunale del riesame a norma degli articoli 322bis e 324 è limitato dal primo comma dell’articolo 325 Cpp all’esclusivo vizio di “violazione di legge”, sì che occorre stabilire se il contenuto critico delle censure formulate dal ricorrente, il quale ha denunziato la mancanza assoluta di motivazione sia dell’ordinanza di riesame che del decreto di sequestro, in ordine al presupposto delle specifiche finalità probatorie perseguite mediante il vincolo sulla cosa, possa ritenersi compreso, o non, nell’ambito del controllo demandato in materia alla Corte di cassazione.

Può dirsi ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per cassazione è limitato alla sola “violazione di legge” (a norma, ad esempio, degli articoli 311.2 per il ricorso per saltum in materia di misure cautelari personali e 325.1 Cpp per il ricorso in tema di misure cautelari reali, ovvero dell’articolo 4.11 legge 1423/56 per il ricorso in materia di misure di prevenzione, personali o patrimoniali), esclude la sindacabilità dell’illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell’articolo 606.1 lettera e) Cpp, siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge.

Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all’adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Cassazione, Su, 12/2003, Pellegrino): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa (come si é osservato in una recente ordinanza della prima sezione di questa Corte, 45723/03, Guttadauro, rv. 226035) dalla peculiare configurazione che hanno ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto “attraverso il riferimento ai casi di nullità della sentenza” giusta il combinato disposto degli articoli 475.1 n. 3 e 524.1 n. 3 Cpp (Rel. prog. prel., p. 133), nel vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dal primo comma dell’articolo 606, assumendo nella lettera e) piena autonomia nell’elencazione dei motivi di ricorso per cassazione.

La manifesta illogicità della motivazione, pur corrispondendo al mancato rispetto dei canoni epistemologici e valutativi che, imposti da norme di legge (principalmente dall’articolo 192, ma anche dall’articolo 546.1 lettera e) Cpp), regolano il ragionamento probatorio, non é però presidiata da una diretta sanzione di nullità: l’incongruenza logica della decisione contrastante con detti canoni può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell’articolo 606, che riconosce rilevanza al vizio allorché esso risulti dal testo del provvedimento impugnato.

Invece, l’ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lettera e), non ha perduto l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lettera c) del medesimo articolo 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l’articolo 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge; l’articolo 292, comma 2, lettera c) e cbis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all’articolo 111.6 Costituzione, stabiliscono l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall’inosservanza di esso la nullità dell’atto (Su, 26 febbraio 1991, Bruno).

Il principio di diritto che se ne trae è che “il ricorso per “violazione di legge”, ai sensi dell’articolo 325.1 Cpp, è ritualmente proponibile per denunciare la mancanza assoluta di motivazione dell’ordinanza di riesame, confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato, in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti”.

Va peraltro osservato nel caso in esame che, mentre il decreto del Pm risulta effettivamente sprovvisto di alcun riferimento alla finalità perseguita mediante il vincolo sulla cosa e perciò può definirsi immotivato sul punto, l’ordinanza del tribunale del riesame appare, per contro, munita di specifico apparato argomentativo a sostegno della più radicale tesi (sostenuta anche da una parte della giurisprudenza di legittimità) dell’irrilevanza di detto presupposto per l’applicazione della misura, onde giustificare la superfluità di ogni riferimento ad esso nel provvedimento impugnato.

Di talché, a ben vedere, il ricorrente non si limita a dedurre con i motivi di gravame il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata e dell’originario decreto di sequestro, ma in realtà censura la nullità di detti provvedimenti per la diretta violazione della norma processuale – articoli 125.3 e 253.1 Cpp – che, tra i presupposti di applicazione della misura, pretende anche per il sequestro del corpo di reato l’indicazione specifica della finalità probatoria.

4. Avendo dato risposta affermativa al preliminare quesito circa la proponibilità del ricorso, la Corte è chiamata a risolvere la questione principale se il decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come corpo del reato debba essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, anche in ordine alla concreta sussistenza del presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti: questione sulla quale si registra nella giurisprudenza di legittimità, ‘anche a seguito di non univocamente orientati interventi delle Sezioni Unite’ – come rileva la Sezione remittente -, un radicato contrasto interpretativo.

Ed invero, ad un primo indirizzo giurisprudenziale secondo il quale è compito del tribunale del riesame «controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il vincolo riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato, e di tale verifica il tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione» (Su, 18 giugno 1991, Raccah), si è successivamente contrapposto altro orientamento delle Sezioni Unite che rinviene invece in re ipsa l’esigenza probatoria del corpus delicti, valutando sufficiente che risulti dall’atto giustificata tale qualificazione, della quale soltanto il giudice deve controllare l’esattezza, «senza che occorra specifica motivazione sulla sussistenza nel concreto delle finalità proprie del sequestro probatorio» (Su, 11 febbraio 1994, Pm in proc. Carella).

Quest’ultimo principio, pur avendo trovato largo seguito nella giurisprudenza di legittimità (cfr., oltre le numerose decisioni conformi delle sezioni semplici, anche Su, 11 novembre 1994, Pm in proc. Ceolin che, nel circoscrivere l’ambito della verifica del giudice di riesame, hanno affermato che «la prima e fondamentale operazione logica consiste nel controllare l’esattezza della qualificazione della cosa come corpus delicti, nel senso che deve essere, anzitutto, accertata l’esistenza della relazione di immediatezza, descritta nel secondo comma dell’articolo 253 Cpp, tra la cosa stessa e l’illecito penale»), risulta tuttavia contrastato da alcune, anche recenti, sentenze.

In quest’ultime, richiamandosi il dictum della sentenza Raccah, si insiste infatti nell’affermare che pure in relazione alle cose che costituiscono corpo del reato occorre indicare la ragione della necessità del sequestro in funzione dell’ “accertamento dei fatti”, come si ricava in primo luogo dalla ratio dell’articolo 253.1 Cpp che, se collega tale espressione al sequestro delle cose pertinenti al reato, non autorizza certo il sequestro del corpo di reato al di fuori di ogni finalità di indagine; in secondo luogo dall’articolo 262 del medesimo codice, che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui anche quelle che costituiscono corpo del reato, quando “non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova” (sezione terza, 7 marzo 1994, Ferri, rv. 199718; sezione seconda, 19 dicembre 1996, Galizia, rv. 206863; sezione sesta, 20 maggio 1998, Ferroni, rv. 211710; 8 giugno 1999, Cafagna, rv. 214681; sezione terza, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218753).

Ritiene il Collegio che l’indirizzo interpretativo che s’ispira ai principi affermati dalla sentenza Raccah meriti di essere condiviso per il seguente ordine di ragioni logico-sistematiche.

4.1. A differenza del previgente codice di rito che all’articolo 337 prevedeva un unico e indifferenziato strumento di coercizione reale -il sequestro per il procedimento penale di cose pertinenti al reato-, non subordinato ad alcuna finalità predeterminata, il codice del 1988 ha distinto varie forme di sequestro, in ossequio ai criteri dettati in materia dalla legge delega n. 81 del 1987, che, da un lato, attribuiva al Pm il potere di disporre sequestri ‘in funzione dell’esercizio dell’azione penale e dell’“accertamento di fatti specifici” (direttiva n. 37), e dall’altro prefigurava la disciplina di misure reali “in relazione a specifiche esigenze cautelari” (direttiva n. 65).

Tale organica risistemazione, fondata essenzialmente sulle autonome specificità funzionali dell’istituto, è stata tradotta dal legislatore delegato nella previsione di apposite tipologie di sequestro, topograficamente collocate, il sequestro probatorio nel libro III, titolo III, attinente ai “mezzi di ricerca della prova”, il sequestro conservativo e quello preventivo nel libro IV, titolo II, riguardante le “misure cautelari reali”, la cui disciplina trova un momento unificante nel regime delle impugnazioni.

Elementi significativi del chiaro intento del legislatore di disciplinare separatamente gli ambiti e le regole del sequestro finalizzato all’acquisizione del materiale probatorio dalle misure coercitive reali possono trarsi dalla Relazione al prog. prel., laddove, in considerazione della funzione probatoria del primo tipo di sequestro – denominato nell’articolo 265 “sequestro penale” o “sequestro per il procedimento penale” -, è sottolineata la decisa caratterizzazione in senso processuale dell’istituto, attraverso il riferimento dell’articolo 253 comma 1 alla finalità di “accertamento dei fatti”, volendosi «in tal modo escludere che il sequestro penale possa servire per fini diversi da quelli probatori – cioè per fini di cautela sostanziale o di prevenzione – rispetto ai quali è stata dettata una apposita disciplina nel titolo II del libro IV» (pag. 68). E la peculiare autonomia di tale finalità viene ribadita con riguardo alle regole dettate dall’articolo 262 circa la durata del sequestro e la restituzione delle cose sequestrate, evidenziandosi come, da un lato, «la vicenda estintiva del vincolo sulle cose acquisite a fini di prova sia da ricollegarsi anzitutto al venir meno delle esigenze probatorie che hanno indotto ad emanare il provvedimento acquisitivo» (comma 1) e, dall’altro, che, pure nella regolamentazione dei rapporti tra il sequestro penale e le altre forme di sequestro, conservativo e preventivo (commi 2 e 3), «si è data veste autonoma a tale forma di coercizione reale finalizzata a tutela di interessi sostanziali, quali l’interruzione dell’iter criminoso o la prevenzione di nuovi reati», la cui disciplina sotto il profilo della restituzione è “regolata da principi estranei alle esigenze probatorie” (pag. 69).

In considerazione della diversa funzione del sequestro preventivo di prevenire un pericolo (ovvero di anticipare l’effetto della confisca), si sottolinea nella Relazione (pag. 80), che «fondamento dell’istituto resta l’esigenza cautelare: più precisamente quella di tutela della collettività con riferimento al protrarsi della attività criminosa e dei suoi effetti», donde il preciso obbligo per il giudice di «enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragione d’essere della sua persistenza». E si indica, tra gli obiettivi della disciplina della nuova misura cautelare, quello «di rendere razionale e controllabile il passaggio dall’una all’altra forma di sequestro, per evitare che la pluralità dei fini, in astratto perseguibili mediante il vincolo, possa indurre a pretestuose protrazioni dell’indisponibilità della cosa a danno dell’avente diritto».

Quanto all’oggetto del sequestro probatorio di cui all’articolo 253, si avverte (pag. 68) che «si è preferito distinguere subito tra “corpo del reato” e “cose pertinenti al reato” (comma 1) anche per consentire una definizione sufficientemente comprensiva del concetto di corpo, poi richiamato da altre disposizioni, così da includervi anche le cose il cui uso, porto, detenzione, ecc. costituisce reato (comma 2)», mentre per la definizione delle cose pertinenti al reato “é parso opportuno affidarsi all’interpretazione giurisprudenziale”. Con riferimento alla distinta fattispecie del sequestro preventivo, si afferma (pag. 80) che «si pone invece l’accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratterizzazione delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere (la formula “pertinente al reato” assume infatti un significato scarsamente delimitativo)».

4.2. Orbene, se è questa l’effettiva intentio legis ravvisabile a fondamento dell’architettura codicistica in materia, deve convenirsi innanzi tutto che il vigente codice di rito non prevede affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro – probatorio, preventivo e conservativo -, la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come quartum genus, suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all’apprensione della res ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali.

Corollario di tale principio è che se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova – a prescindere dall’ambigua e non dirimente declinazione al femminile plurale dell’aggettivo “necessarie” di cui al primo comma dell’articolo 253 Cpp – debbano essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell’acquisizione interinale del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’articolo 187 Cpp, in funzione cioè dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell’autore.

D’altra parte, che l’apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l’accertamento dei fatti, oltre che dalla comune esperienza dettata dalla varietà delle vicende processuali, emerge inequivocamente dalla lettura coordinata della norma del primo comma dell’articolo 253 con quella del primo comma dell’articolo 262, la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle “cose sequestrate” a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova». Si riconosce così, per evidenti ragioni di economia processuale, che, perché trovi legittima giustificazione l’esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al thema probandum essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene.

E, a sostegno di tale interpretazione, può utilmente richiamarsi anche il disposto del secondo comma dell’articolo 354 Cpp che, pur non replicando i presupposti indicati dall’articolo 253.1, sembra, con l’inciso “se del caso”, facoltizzare, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d’urgenza ad opera della polizia giudiziaria sia del corpo di reato che delle cose a questo pertinenti, postulando perciò ancora una volta la necessaria motivazione circa la rilevanza funzionale dell’atto sul terreno dell’accertamento dei fatti (Su, 18 giugno 1991, Caltabiano).

Infine, le norme (articoli 103.2, 235 e 240 Cpp) che sembrano imporre il sequestro del corpo di reato ex lege, anche in assenza di un onere argomentativo per l’accusa, riguardano ipotesi speciali dettate dalla necessità di non disperdere peculiari mezzi di prova, dalle quali non appare lecito inferire la sussistenza di una regola generale circa la rilevanza probatoria tout court del corpo del reato.

4.3. Così ricostruiti i connotati strutturali e i confini operativi dell’istituto, ritiene il Collegio di non poter condividere, dal punto di vista sistematico, l’ulteriore argomento posto a fondamento della sentenza Carella: solo consentendosi il sequestro del corpo del reato indipendentemente dalla dimostrazione di una concreta necessità probatoria, si eviterebbe “l’assurda conseguenza” di lasciare nella disponibilità dell’imputato o di altri il bene, anche in presenza dei presupposti che legittimerebbero il sequestro preventivo per le ragioni indicate dall’articolo 321.1 Cpp, posto che quest’ultimo non riguarda il corpo del reato ma solo le cose pertinenti ad esso, mentre il sequestro preventivo dei beni di cui è consentita la confisca, ai sensi del secondo comma della medesima norma, non si riferisce a quelle cose, costituenti corpo del reato, che non appaiono in concreto suscettibili di confisca ai sensi dell’articolo 240 c.p. o di altre disposizioni speciali.

Ed invero, pure a prescindere dalla descritta caratterizzazione in termini funzionali delle specifiche forme di sequestro previste dal codice, non è in realtà ravvisabile la pretesa lacuna dell’articolo 321, con il conseguente ruolo di supplenza attribuito all’articolo 253, non essendo seriamente controversa una lettura delle disposizioni della norma sul sequestro preventivo nel senso che, nella categoria delle “cose pertinenti al reato” di cui al primo comma (qui connotate non dalla loro specifica idoneità dimostrativa, bensì da una relazione naturalistica con il reato in chiave fenomenica di pericolosità), confluisce anche il “corpo del reato”, che, a ben vedere, pertiene alla “fisica del reato” ancor più delle cose pertinenti, quando lo stesso non sia confiscabile ai sensi del secondo comma.

In ordine a tale aspetto va segnalata, accanto all’unanime opinione della dottrina, la pur incidentale ma fortemente icastica affermazione della sentenza n. 48 del 1994 della Corte costituzionale, secondo cui «oggetto del sequestro preventivo possono essere le cose “pertinenti al reato” (locuzione volutamente ampia ed indistinta che assorbe quella, più circoscritta, di “corpo di reato” definito dall’articolo 253 Cpp)».

In definitiva, non può condividersi l’assunto di base della sentenza Carella, secondo cui il corpo del reato implica, “per definizione”, un’idoneità dimostrativa immediata del collegamento della cosa con l’illecito, con conseguente efficacia probatoria diretta, in re ipsa, in ordine all’avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilità ad un soggetto: ciò significa che per acquisire il bene in tal modo definito non rileva la sua idoneità rappresentativa “in concreto”, cioè rispetto ai fatti per cui si procede, ma è sufficiente l’idoneità tendenziale ed ‘astratta’ a rivestire la qualità, generica e immanente, di fonte di prova.

Il rilievo, pur corretto quanto al peso probatorio sicuramente significativo che il corpus delicti può astrattamente rivestire per la ricostruzione del fatto storico, non coglie nel segno perché non tiene conto della circostanza che la giustificazione delle esigenze investigative in concreto perseguite è stabilita in funzione dell’effettivo controllo da parte del giudice sovraordinato sulla legittimità del sacrificio di una libertà fondamentale, subito mediante l’apprensione della res, in relazione alle risposte da dare alle pertinenti censure dell’interessato. Questi, nell’approntare un’adeguata linea difensiva, intende invero smentire la pretesa coessenzialità dell’esigenza probatoria con il corpo del reato e sollecitarne la restituzione, evidenziando come, non essendo stata esplicitata alcuna valenza investigativa dell’atto coercitivo, il temporaneo vincolo d’indisponibilità sulla cosa – pur rientrante nella suddetta categoria – non sia in realtà necessario, in concreto, per l’accertamento dei fatti.

4.4. Ritiene infine il Collegio che la suesposta soluzione interpretativa (per la quale «il decreto di sequestro a fini di prova del “corpo di reato” dev’essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti») sia l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo, qual’è certamente il diritto alla “protezione della proprietà” riconosciuto dall’articolo 42 Costituzione e dall’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall’opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell’indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all’accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.

E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa: situazione, quest’ultima, che sembra essersi verificata nel caso di specie, in cui la res è stata appresa (ed affidata in custodia al denunciante – persona offesa dell’ipotizzata truffa) dal terzo sub-acquirente a titolo oneroso, di cui nel provvedimento impugnato non si pone in discussione la buona fede e che, pertanto, avrebbe acquistato la proprietà del bene mobile oggetto del reato in base alla regola fissata dall’articolo 1153 cod. civ. (sul punto, v. Cassazione civile, sez. seconda, 4328/97, rv. 504392 ; 9714/97, rv. 508573; 5600/01, rv. 545950; sezione terza, 15810/02, rv. 558400; Cassazione penale, sezione seconda, 2 aprile 2003, Lanza, rv. 226275).

D’altra parte, la portata precettiva degli articoli 42 Costituzione e 1 primo Protocollo addizionale Cedu postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità -anche sotto il profilo procedimentale- e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.).

5. Posto dunque che la mancanza di una benché minima motivazione al riguardo inficia di nullità il provvedimento impositivo del sequestro, rendendo incontrollabile se questo sia stato adottato nel rispetto dei presupposti di legge, occorre chiedersi se tale nullità possa essere sanata dal tribunale del riesame.

Il quesito s’intreccia con il più generale, e fortemente dibattuto, problema dell’ampiezza dei poteri, meramente demolitorio oppure integrativo e sanante, riservati al giudice del riesame, secondo l’articolo 309.9 richiamato dall’articolo 324.7 Cpp, a fronte dell’accertata nullità del provvedimento coercitivo a causa della mancanza assoluta di motivazione in ordine a uno dei presupposti che legittimano l’applicazione della misura.

Ritiene tuttavia il Collegio che l’aporia logico-giuridica del riesame del sequestro probatorio ex articolo 257 Cpp, per la peculiarità dell’atto impositivo della misura – il decreto del Pm –, non rende necessaria la soluzione del più generale e controverso quesito interpretativo.

Ed invero, lo stretto collegamento e la complementarità del rapporto tra l’ordinanza cautelare e quella di riesame (Su, 17 aprile 1996, Moni) e l’identità di cognitio di entrambi i giudici per la natura totalmente devolutiva di questo tipo d’impugnazione, diventano seriamente problematici quando il provvedimento oggetto di gravame non sia costituito da una pronunzia giudiziale, ma sia stato emesso direttamente dal Pm, poiché in tal caso costituisce prerogativa autonoma dell’accusa enucleare il presupposto essenziale del sequestro a fini di prova, cioè la specifica esigenza probatoria funzionale all’accertamento del fatto reato per cui si procede.

Posto che il potere di iniziativa è attribuito al Pm (immediatamente ovvero mediatamente tramite la convalida dell’operazione di sequestro della polizia giudiziaria ex articolo 354-355 Cpp), deve convenirsi che non può che spettare allo stesso organo, esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, identificare e allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura. Di talché, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del Pm pure nel contraddittorio camerale del riesame, il tribunale non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questi radicalmente e illegittimamente pretermesse.

Costituisce, altresì, lineare corollario di tale assunto la conclusione che non può consentirsi alla Corte di cassazione di pronunciare, in tal caso, sentenza di annullamento con rinvio, giacché esso, considerato il persistente vuoto di fini del sequestro, avrebbe funzione meramente ‘esplorativa’, nel dubbio che ulteriori verifiche da parte del giudice di rinvio, nel contraddittorio camerale del rinnovato riesame, potrebbero condurre all’identificazione di una ragione giustificatrice della misura: operazione logico-giuridica questa che dalle Su, già in altra occasione e ad altri fini (Su, 26 marzo 2003, Giordano), è stata ritenuta non consentita.

Deve pertanto affermarsi il principio di diritto per il quale, «nel caso di radicale mancanza di motivazione sia del decreto di sequestro probatorio di cose qualificate come “corpo del reato” che dell’ordinanza confermativa del riesame, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza di riesame che del decreto di sequestro».

Avendo in tal modo il provvedimento di sequestro del Pm perso ogni efficacia, va infine disposta la restituzione dell’autovettura al ricorrente.

PQM

La Corte suprema di Cassazione, a Su, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione del bene sequestrato all’avente diritto.