Penale

Tuesday 09 October 2007

Le sezioni unite della Cassazione sulla ricettazione degli assegni in bianco.

Le sezioni unite della Cassazione
sulla ricettazione degli assegni in bianco.

Cassazione – Sezioni unite penali – sentenza 12 luglio-26 settembre 2007, n.
35535

Presidente Pioletti – Relatore
Fiandanese – Ricorrente Ruggiero

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono
infondati e devono essere rigettati.

Il motivo di ricorso con il quale
si lamenta la mancata qualificazione dei fatti contestati quale furto in luogo
di quella di ricettazione di cui ai capi a) e b) delle imputazioni, non può
essere accolto né sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità
della motivazione né sotto quello dell’erronea applicazione della legge penale.

Occorre, in primo luogo,
osservare che con i motivi di appello la difesa dell’imputato aveva dedotto la mancata derubricazione del reato contestato
al capo a) (ricettazione di assegni bancari) e non anche di quello contestato
al capo b) (ricettazione di carta di identità). Sul punto, la sentenza
impugnata si pronuncia espressamente, argomentando, in modo non manifestamente
illogico, e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, che “il
Ruggiero non ha mai addotto di essere stato l’autore del furto del carnet, per cui l’affermazione della difesa secondo cui egli
dovrebbe essere ritenuto l’autore del furto per la contiguità temporale tra la
sottrazione e la spendita, non è certo sufficiente ad accreditare questa
ipotesi, mancando di qualsivoglia indicazione da parte dell’imputato e quindi
di qualsivoglia verifica sulla attendibilità della versione alternativa”.

Tale motivazione non è
censurabile neppure sotto il profilo della violazione della difesa tecnica,
che, ad avviso del ricorrente, dovrebbe sopportare un onere probatorio proprio
dell’accusa. Infatti, il mero possesso ingiustificato di cose sottratte
consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi
probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del
furto. Nel caso di specie, all’elemento della contiguità temporale tra la
sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con
apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità, contrappone
l’assenza di indicazioni sul punto da parte dell’imputato. In tal modo, non si
richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma
soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine
del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad
un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di
un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che
comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i
comuni principi del libero convincimento.

Inoltre, nel caso di specie,
trattandosi della contestazione di due fatti di ricettazione, deve anche
richiamarsi il principio formulato da questa Suprema Corte, secondo il quale
“dall’ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi
e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può legittimamente
desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della
riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia
frutto di ricettazione” (Sez. I, 29 ottobre 2004, n.
46006, Di Berardino, rv. 230319).

Il secondo motivo di ricorso
solleva una questione di diritto controversa, che ha determinato l’assegnazione
a queste Sezioni Unite.

In effetti, sull’applicabilità
dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’articolo
62, comma 1, n. 4, Cp nel caso in cui la ricettazione abbia per
oggetto moduli di assegni bancari, si registrano diversi orientamenti
giurisprudenziali, fermo, peraltro, il principio, ormai pacifico, fissato da
Sezioni unite 13330/89, Beggio, rv. 182220 e 182221 secondo il quale
“l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno
patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62 n. 4 Cp, è
compatibile con l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista
dall’articolo 648, secondo comma Cp, solo se la valutazione del danno
patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del
fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata di ricettazione, e che va condotto
alla luce di tutti i parametri di cui all’articolo 133 Cp, perché ove il danno
patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l’attenuante prevista
dall’articolo 62 n. 4 Cp è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’articolo
648, secondo comma Cp”.

Neppure si ravvisa contrasto
giurisprudenziale con riferimento al caso in cui l’oggetto del reato di
ricettazione sia un assegno già formato con indicazione dell’importo e non un
assegno in bianco, e ciò perché, si afferma, la natura di titolo di credito e
le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere
all’assegno i connotati di un "bene", con valore economicamente
apprezzabile, e, con riferimento al quantum portato dallo stesso, anche agli
effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato; in tal caso,
si precisa, “è da escludersi che il danno conseguente alla utilizzazione del
titolo possa essere dissociato dalla condotta del colpevole e riferito, invece,
ad una diversa e successiva attività criminosa” (Sezioni unite 13330/89, Beggio
cit.; conformi: Sezione quinta 6770/06, Bertucci, rv. 233998; Sezione seconda
2919/04, Melia, rv. 228564; Sezione seconda 9280/91,
Battaglia, rv. 187935).

Controversa, invece, è
l’individuazione dei criteri di applicabilità dell’attenuante di aver cagionato
alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, nel
caso in cui oggetto della ricettazione siano moduli di
assegni bancari in bianco.

Sulla questione controversa, in
verità, le Sezioni Unite si sono già pronunciate con la sentenza 10446/84, Del
Pozzo rv. 166806, la quale ha affermato che “la questione relativa
all’applicabilità, o meno della circostanza attenuante del danno patrimoniale
di speciale tenuità, di cui all’articolo 62 n.4 Cp, nell’ipotesi di
ricettazione di assegni bancari in bianco (articolo 648 Cp) va risolta, in
linea generale, nel senso che la speciale tenuità del danno deve essere
apprezzata in relazione al valore della cosa che forma oggetto del reato. Ciò
significa che, quando non si tratti di denaro, si deve tener conto del valore
economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni
commerciali, in un determinato momento storico; senza che possa darsi peso, a
tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o
soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell’altro, la valutazione
economica della cosa come tale”.

Sulla base di tale principio, che
si considera conseguenza di quello più generale per cui
il danno, ai fini dell’attenuante di cui all’articolo 62 n.4 Cp, è quello che
deriva in modo immediato e diretto dal reato, si afferma che nell’ipotesi di
ricettazione di moduli di assegni bancari in bianco, la valutazione, ai fini
della concessione o del diniego dell’attenuante prevista dall’articolo 62 n.4
Cp, del danno patrimoniale derivante dal reato di ricettazione va effettuata in
base al valore (materiale) dei moduli stessi e non al diritto di credito
incorporabile nei titoli (così Sezioni unite cit.).

Identico principio è stato
espresso da Sezioni unite 10445/84, Suardi, rv. 166805, che, con riferimento
all’ipotesi di ricettazione di moduli per carte di identità, ha formulato
l’ulteriore precisazione che non “rileva al fine de quo, che con azioni
successive, ad opera dello stesso o di altri soggetti
la cosa in questione venga utilizzata, per commettere altre azioni delittuose
integranti di per se stesse uno o più reati, in relazione ai quali la tenuità o
la gravità del danno eventualmente prodotto si atteggia in un’autonoma tematica
circostanziale”.

Successivamente a tali pronunce
delle Sezioni Unite, si registrano orientamenti giurisprudenziali difformi.

Molte decisioni mostrano adesione
ai principi espressi dalle citate Sezioni Unite, affermando che al danno
patrimoniale previsto dall’attenuante debba assegnarsi valore oggettivo intrinseco,
così che, nel caso di ricettazione di moduli di assegni in bianco, il
riferimento non possa che essere al valore dei moduli e non già agli importi
che risultino apposti in un momento successivo, dando luogo ad ulteriori
ipotesi delittuose, come il falso o la truffa (Sezione quarta 44639/05,
Verderosa, rv. 232613; Sezione quarta 20303/04, Benedetti, rv. 228580; Sezione
seconda 1036/93, Cacace, rv. 193008; Sez. II, 8 gennaio 1992, n. 1999, Fontana,
riv. 189160; Sezione seconda 1315/88, Di Mauro, rv. 177511; Sezione seconda
13861/86, Verrecchia, rv. 174539). È evidente che questa scelta interpretativa
consente un’amplissima possibilità di ricorrenza dell’attenuante, dato che il
valore economico intrinseco di un assegno non compilato o di un documento è assai
limitato. Si comprende perché il formale ossequio alle decisioni delle Sezioni
Unite non ha impedito che la giurisprudenza in più occasioni precisasse, sia
pure con riferimento alla ricettazione di moduli di documenti (carta di
identità, patente di guida, porto d’armi), che occorre valutare non soltanto il
costo della carta e della stampa, ma anche i costi connessi alle attività ed
alla documentazione necessarie per conseguire il documento (Sez. II, 31 maggio
1991, n. 8759, Angelone, riv. 188343), e soprattutto, i costi delle operazioni
tecniche necessarie a rendere i moduli difficilmente imitabili o addirittura
inimitabili (Sez. II, 14 gennaio 1985, n. 4404, Ranieri, riv. 169881), anche
se, poi, il costo di tali operazioni, in altre decisioni, pur ritenuto
rilevante, non è stato considerato comunque sufficiente ad elevare il danno al
di sopra della soglia della speciale tenuità (Sez. II, 4 novembre 1988, n.
2840, Proietti, riv. 180595; Sez. II, 19 maggio 1992, n. 7133, Moschera, riv.
191330).

Secondo un’interpretazione in
radicale contrasto con quella espressa dalle citate Sezioni Unite, la
sussistenza dell’attenuante in questione nella ricettazione di assegni in
bianco dovrebbe essere esclusa, in ragione della potenziale utilizzazione dei
titoli che conferirebbe agli stessi un valore che trascende quello della loro
materialità cartacea (Sez. II, 11 luglio 1991, n. 4988, Petrelli, riv. 188048).
Si precisa, altresì, che “occorre avere riguardo non esclusivamente al valore
venale della carta e del costo della stampa del modulo, ma anche all’interesse
generale della banca emittente al cosiddetto "valore formale" del
documento, per la peculiare funzione garantistica nel commercio giuridico dei
titoli di credito, interesse la cui lesione è attuale e concomitante alla
ricettazione, indipendentemente dall’utilizzazione concreta del titolo e dalla
conseguente eventuale realizzazione degli ulteriori reati di falso e truffa
(Sez. II, 30 giugno 1992 – 5 gennaio 1993, n. 8, La Rocca, riv. 192641).
Analoghe affermazioni di principio sono contenute in quelle pronunce che
esaminano la problematica della speciale tenuità con riferimento alla
ricettazione di quell’altro strumento di pagamento che è costituito dalle carte
di credito il cui “valore strumentale” si sovrappone al valore economico
intrinseco, in considerazione della potenzialità del danno derivante dalla
circolazione di detti documenti (Sezione seconda 4320/96, Di Mauro, rv. 204759;
Sezione seconda 3731/91, Fundarò, rv. 186765, che espressamente considera “equiparabile”
la carta di credito a un modulo in bianco di assegno bancario).

Una terza soluzione intepretativa
è quella sostenuta dalla sentenza della Sezione seconda di
questa Corte 31169/06, Pomettini, rv. 234681, sulla quale si è basata la
decisione della Corte di Appello di Torino oggetto del ricorso, che considera
il modulo di assegno in bianco cosa priva di rilevanza economica, non potendo
formare oggetto di transazioni commerciali, con la conseguenza che l’attenuante
di cui si parla “non può trovare applicazione proprio perché difetta la
patrimonialità della res”, la cui acquisizione, pertanto, “non può integrare,
ex se, un fatto o un danno di particolare tenuità”. Tale orientamento
giurisprudenziale, peraltro, osserva che “comunque” “anche la condivisione della tesi che ha come esclusivo riferimento il valore del
modulo in bianco, porta a ritenere irragionevole (…) l’affermazione che
l’acquisizione dell’oggetto non presenti una intrinseca (sia pur modesta)
potenzialità aggressiva del patrimonio del derubato”, dovendosi tenere conto di
tutte le operazioni tecniche necessarie a rendere il modulo difficilmente
imitabile, del costo di tutte le operazioni indispensabili per la sua
utilizzazione, del disagio e delle spese da affrontare per la denuncia e il
rinnovo del documento, così come degli adempimenti (quali il “blocco” del conto
corrente) che la vittima deve sovente porre in essere per impedire la indebita
utilizzazione del conto mediante operazioni bancarie effettuate prima della
denuncia.

Si può constatare che tutte le
soluzioni interpretative della norma in questione, conducono, spesso, peraltro,
con argomentazioni apodittiche, a soluzioni radicali: o la generale
applicabilità dell’attenuante in ogni caso di ricettazione di moduli di assegni
in bianco, in considerazione dell’intrinseco tenue valore della cosa ricettata
o la sua totale inapplicabilità, tenuto conto della insuscettibilità di
valutazione economica della cosa stessa oppure della sua potenzialità
criminosa.

A fronte di tali radicali
soluzioni, che, in applicazione di principi astratti, non consentono al giudice
valutazioni discrezionali in merito alla graduazione della pena nelle
fattispecie concrete, pur in presenza di un’ipotesi
tipica di circostanza del reato, occorre procedere ad una ricostruzione della
normativa in materia che non si lasci suggestionare da indimostrate
pregiudiziali interpretative e che verifichi la percorribilità di un percorso
argomentativo che consenta al giudice di esercitare i suoi poteri di
accertamento della sussistenza nello specifico caso di specie dell’ipotesi di
legge.

La base di partenza non può che
essere il testo letterale del disposto dell’articolo 62 n. 4 Cp.

Sulla base di tale testo, si può
formulare una prima osservazione, cioè che la giurisprudenza quando dibatte sul
valore economico della cosa ricettata trascura di considerare che il disposto
della legge fa riferimento al “danno patrimoniale di speciale tenuità”
cagionato alla persona offesa dal reato e non al semplice valore della cosa
ricettata. Quando il legislatore ha voluto fare riferimento al valore della
cosa oggetto del reato lo ha detto espressamente, come nel caso del furto
punibile a querela dell’offeso se il fatto è commesso su “cose di tenue valore”
(articolo 626 n. 2 Cp). Si può anche ricordare che la disposizione in esame
trova riscontro in quella dell’articolo 431 del codice
penale Zanardelli, che, invece, faceva riferimento, per l’aumento o la
diminuzione della pena, al “valore della cosa che ha formato oggetto del
delitto” o al “danno recato”, con ciò distinguendo chiaramente i due termini di
riferimento.

Anzi, il richiamo alla “tenuità”
del danno e non alla sua semplice “entità” rende ancora più evidente che il punto di riferimento per la valutazione in merito
all’applicabilità dell’attenuante in questione non può essere il semplice
valore oggettivo della cosa ricettata. La circostanza attenuante comune di cui
all’articolo 62 n. 4 Cp si contrappone alla circostanza aggravante comune di
cui all’articolo 61 n. 7 Cp, l’avere “cagionato alla persona offesa un danno
patrimoniale di rilevante gravità”. La “tenuità”, pertanto, si contrappone alla
“gravità” e lo stesso riferimento normativo alla gravità piuttosto che
all’entità del danno invita ad una valutazione il più possibile completa del
danno; in altri termini, il valore della cosa che costituisce l’oggetto
materiale del reato non necessariamente esaurisce la gravità del danno che
rileva ai fini in esame.

Si deve, inoltre, considerare che
la tesi secondo la quale il modulo di assegno in bianco non è suscettibile di
valutazione economica non potendo formare oggetto di transazioni commerciali,
suscita anche perplessità sistematiche. Infatti, la stessa sentenza che
introduce tale principio si preoccupa di argomentare che esso “non comporta,
ovviamente, ricadute in tema di reato presupposto (in ipotesi, in tema di
furto), atteso che in relazione a tale fattispecie è stato costantemente
affermato che il bene oggetto della condotta criminosa non deve essere
considerato unicamente nella sua consistenza materiale, ma anche con
riferimento alla sua normale destinazione d’uso, equivalente al profitto
illecito che ne trae colui che se ne è impossessato (cfr.,
ex plurimis, Cassazione, Sezione quinta, 25 settembre 1998, Di Gioia): in altri
termini, la nozione di "patrimonio", ai suddetti fini, ricomprende
necessariamente anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio,
rivestono comunque interesse per il soggetto che le possiede”. Non si
considera, peraltro, che tale affermazione se può non comportare conseguenze in
tema di furto, che richiede per la sua configurabilità soltanto il fine di
profitto, può, invece, comportare conseguenze inaccettabili con riferimento a
quei delitti contro il patrimonio, come l’estorsione, la truffa, la frode
informatica, che richiedono per il perfezionamento della fattispecie oltre al
profitto anche l’altrui danno. D’altro canto, la stessa pronuncia della Sezione
II, mentre tenta di andare al di là della interpretazione delle Sezioni Unite,
ad essa, poi, si richiama, integrandola con una
precisazione in merito ai criteri di determinazione del valore del modulo di
assegno in bianco, che conduce, comunque, ad escludere sempre l’applicabilità
dell’attenuante in questione, mantenendo, però, in tal modo, irrisolto il problema
dell’esatta individuazione del corretto fondamento giuridico
dell’inapplicabilità, nella specie, dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4
Cp.

La giurisprudenza che tiene in
preminente considerazione le potenzialità criminose del bene ricettato potrebbe
ritenersi coerente con lo spirito dell’incriminazione di cui all’articolo 648
Cp, soprattutto dopo le modifiche operate dall’articolo 15 della legge 22
maggio 1975, n. 152 e l’aggiunta effettuata dall’articolo 3 della legge 9
agosto 1993, n. 328. È opinione diffusa che la previsione del delitto di
ricettazione non abbia una valenza di tipo quasi
esclusivamente patrimoniale, ma svolga anche rilevanti funzioni di prevenzione
generale rispetto a quei comportamenti che rendono produttivo il commettere
reati e che consentono ai loro autori di negoziare il provento delle attività
criminose. Tale giurisprudenza non considera, però, che la potenzialità
criminosa della cosa ricettata, per potere essere valutata ai fini della
diminuzione o dell’aggravamento di pena, deve avere avuto concreta attuazione,
poiché il danno potenziale è estraneo alla funzione dell’attenuante in
questione che richiama una dimensione effettiva e concreta del danno, come si
desume anche dall’articolo 133, comma 1, n. 2, Cp che attribuisce, invece, rilevanza non solo alla “gravità del danno cagionato alla
persona offesa” ma anche al semplice “pericolo” di danno. Pertanto, perché
l’“interesse generale della banca emittente al cosiddetto valore formale del
documento” possa acquistare rilevanza ai fini della valutazione
dell’applicabilità dell’attenuante ex articolo 62 n. 4 Cp, occorre individuare
una concreta fattispecie risarcitoria di natura patrimoniale, la cui
configurabilità è confermata dalla giurisprudenza civilistica in materia (Sez.
I, 30 maggio 1963, n. 1466, rv. 262186; Sez. III, 9
aprile 1982, n. 2208, rv. 420075; Sez. III, 14 ottobre 1992, n. 11207, rv.
478912; Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1859, rv. 534078; Sez. I, 7 giugno 2000, n. 7698, riv. 537354; Sez. III 29 settembre 2004, n. 19565, rv. 577422).

Altra affermazione non
attentamente approfondita dalla giurisprudenza è quella secondo la quale deve
considerarsi soltanto il valore cartaceo del modulo di assegno in bianco
ricettato, quando il riempimento sia addebitabile all’autore dell’ulteriore e
successivo reato. Non si considera che applicando tale affermazione di
principio in un corretto quadro sistematico, dovrebbe, con ragionamento
speculare, riconoscersi che quando il ricettatore riceve cose provenienti da
delitto, il danno cagionato da questo si può ritenere già compiutamente
verificato, con la conseguente impossibilità di trasferire nello schema della
ricettazione, e con identità di qualifica, la persona offesa dal reato
presupposto, con la conseguenza che può sostenersi che, essendo la ricettazione
reato autonomo rispetto al delitto presupposto, le circostanze del danno
patrimoniale devono essere valutate non in rapporto al valore della cosa
ricettata (che riguarda il danno cagionato dal delitto presupposto), bensì in
rapporto al danno patrimoniale ulteriore.

Pertanto, come chiaramente
discende dalla stessa formulazione letterale della norma, agli effetti
dell’attenuante in questione ciò che effettivamente rileva è il danno cagionato
dal reato, che nel suo significato più proprio é quello giuridicamente
considerabile, cioè, quello per cui è data l’azione di
risarcimento, tenendo ben presente che il danno risarcibile che il reato può
determinare può essere elemento costitutivo dell’incriminazione, ma potrebbe
anche essere pregiudizio inerente all’aggressione del bene protetto o
conseguenza diretta scaturente dall’offesa tipica. Risulta allora evidente che
la chiave di lettura dell’articolo 62, n. 4 Cp (ed anche dell’articolo 61 n. 7
Cp), è offerta dall’articolo 185 Cp, che, senza alcun riferimento al titolo ed
alla collocazione sistematica del reato e, quindi, all’interesse primario da esso previsto e tutelato, concerne l’obbligo del
risarcimento in via civile del danno, di cui il reato stesso in concreto sia
stato causa immediata. L’espressione danno “cagionato” di cui all’articolo 62
n. 4 Cp trova perfetta corrispondenza nell’articolo 185, che fa riferimento
appunto al danno “cagionato” dal reato, esprimendo il concetto che tra l’azione
(o l’omissione) e il danno deve esistere un rapporto di causa ad effetto: ciò
che rileva, appunto, è che il danno sia conseguenza diretta del fatto illecito
a prescindere dalla riferibilità al momento consumativo dello stesso.

Tale chiave di lettura è pacifica
nella giurisprudenza, a prescindere dalla obiettività giuridica del reato,
purché siano coinvolti interessi a carattere patrimoniale, con riguardo
all’attenuante di cui all’articolo 62 n. 6 Cp (“l’avere, prima del giudizio,
riparato interamente il danno”), ma non si ravvisa
alcuna giustificazione giuridicamente fondata per ritenere che la stessa non
valga anche con riguardo all’attenuante di cui si discute. L’unica differenza
tra le due attenuanti è data dalla loro rispettiva natura, l’una, quella di cui
all’articolo 62 n. 4 Cp, di natura oggettiva, che prescinde dalla condotta
dell’agente, l’altra, quella di cui all’articolo 62 n. 6 Cp, di natura
soggettiva, che presuppone il ravvedimento attivo del colpevole. Le differenti
formule legislative sono, appunto, conseguenza della diversa natura, che
importa soltanto nell’ipotesi di cui all’articolo 62 n. 6 Cp una valutazione
integrale, oltre che analitica, del danno risarcibile senza distinzioni
all’interno di esso.

È, pertanto, una conseguenza
logica, che risponde anche a una ortodossa regola di
ermeneutica, ritenere l’unitarietà del concetto di danno nell’ambito della
stessa norma, sia ai fini del n. 4 sia a quelli del n. 6 dell’articolo 62.

In verità la giurisprudenza ha
rilevato che, diversamente da quanto previsto dall’articolo 62 n. 6 Cp,
l’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 Cp, richiede la produzione del danno
in capo alla “persona offesa” dal reato, e ciò giustificherebbe nell’un caso il riferimento ad ogni nocumento patrimoniale
derivante dal fatto lesivo, nell’altro caso alla diminuzione patrimoniale
determinata dall’azione del colpevole nel momento della consumazione del reato
(Sezioni unite 1048/92, Scala). Senza entrare nella dibattuta questione
dell’esatta individuazione del concetto di “persona offesa”, questione della
quale queste Sezioni Unite non sono investite, si può rilevare che, mentre la
circostanza attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio (articolo
62 n. 6 Cp) fa riferimento al danno patrimoniale che può derivare da qualsiasi
reato, con riguardo alla circostanza in esame (e a quella di cui all’articolo
61 n. 7 Cp), invece, il legislatore ha voluto delimitare l’ambito di
applicazione, prendendo in considerazione, non soltanto i reati classificati
dalla stessa legge come “contro il patrimonio” (Titolo XIII del codice penale),
ma anche quelli c.d. ad offesa plurima, la cui categoria è stata elaborata
dalla giurisprudenza (cfr. Sezioni unite 9 luglio 1960, Esti, che si è
pronunciata con specifico riferimento alle circostanze, attenuante e
aggravante, in esame) e da larga parte della dottrina. Non è irrilevante che
l’attenuante in questione sia applicabile non solo ai delitti contro il
patrimonio ma anche a quelli che comunque offendono il patrimonio. Con tale
formula si fa riferimento all’incriminazione di fatti, in cui, pur essendo
primaria e principale l’offesa ad interessi non patrimoniali, non manca, in via
secondaria o accessoria, l’offesa al patrimonio. Si aggiunga che gli articoli
61 n. 7 e 62 n. 4 Cp prevedono l’applicabilità del danno grave – tenue anche
nei confronti dei delitti, che, pur non essendo contro il patrimonio e pur non
rientrando nella categoria dei delitti che comunque offendono il patrimonio,
sono determinati da motivi di lucro. Ciò significa che la circostanza deve
essere applicata in ogni caso nel quale vi sia una persona offesa danneggiata
dal reato, cioè il titolare di un interesse inerente alla tutela del bene leso
o messo in pericolo dall’azione criminosa sul quale ricadono direttamente gli
effetti economici dell’aggressione al bene tutelato.

Si può, pertanto, affermare che
il riferimento al “danno” cagionato alla persona offesa, a prescindere
dall’oggettività giuridica primaria del reato, rende evidente che il
legislatore ha inteso riferirsi alla produzione di un danno risarcibile, con la
limitazione del riferimento al danno “patrimoniale” che sia stato cagionato ad
una “persona offesa” (a differenza dell’articolo 62 n. 6, che dà rilievo alla
gravità del danno, senza alcuna specificazione, e dell’articolo 133 n. 2 Cp,
che prende in considerazione la gravità del danno “cagionato alla persona
offesa”, ma senza la specificazione della patrimonialità del danno e senza
delimitazione di categorie di reati); ciò non significa, però, come si è detto,
che il danno considerato sia soltanto quello
costituente elemento della fattispecie criminosa, proprio perché non tutti i
reati contro il patrimonio e, ancor meno, quelli che offendono il patrimonio o
che sono determinati da motivi di lucro prevedono all’interno della fattispecie
tipica la produzione di un danno, così che appare incongruo riferirsi al
momento consumativo del reato per la determinazione del danno. Anche sul punto
può richiamarsi il disposto dell’articolo 431 del
codice Zanardelli, il quale stabiliva che il “il valore della cosa” o il
“pregiudizio recato” dovevano essere determinati “nel momento del delitto”:
proprio la necessità di una disposizione espressa evidenziava che tale
principio non si deduceva dal sistema, ma era una precisa scelta legislativa,
che non è stata ribadita nel codice vigente.

Che si tratti, poi, di una
circostanza del reato che opera oggettivamente, comporta che il giudice di
merito dovrà in concreto accertare se il danno patrimoniale sia conseguenza
diretta del fatto illecito e valutare la sua gravità in termini generali e
globali, senza quelle specificazioni analitiche che sarebbero richieste per la
pronuncia di statuizioni civilistiche. Inoltre, perché si possa invocare
l’applicazione di una circostanza attenuante è necessario che sussista la prova
certa del peculiare fatto che è invocato a fondamento della stessa. Lo
stabilire se le risultanze processuali forniscano tale
dimostrazione spetta al giudice di merito, il cui giudizio, quando è sorretto
da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione.

Deve, pertanto, essere formulato
il seguente principio di diritto: “La valutazione del danno patrimoniale
cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione
dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 Cp, nel caso di ricettazione non deve
avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare
riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle)
persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e,
perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità –
gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli
effetti. L’apprezzamento del giudice di merito, quando è sorretto da logica ed
adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione”.

La motivazione della sentenza
impugnata, pertanto, deve essere corretta in diritto (articolo 619 Cpp), con
l’applicazione nel caso di specie del principio sopra formulato, in luogo di
quello utilizzato per la decisione, ma tale correzione
non ha alcuna influenza sul dispositivo. Infatti, premesso che non è stato
oggetto del ricorso per cassazione il diniego dell’attenuante speciale di cui
all’articolo 648 cpv. Cp, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza di
primo grado, la quale, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa
Suprema Corte, integra quella di appello ad essa
conforme, nega la suddetta attenuante speciale considerando non solo la
componente soggettiva del reato (imputato particolarmente pericoloso atteso che
si è dimostrato proclive a delinquere), ma anche la componente oggettiva, cioè
“l’entità del danno economico arrecato, ammontante a diverse migliaia di euro”,
tenuto conto dell’importo degli assegni ricettati in bianco, che sono stati
riempiti dallo stesso ricettatore, come conseguenza, quindi, riconducile
all’autore del reato di ricettazione. Pertanto, deve ritenersi non accoglibile
il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’articolo 62, n. 4 Cp, in applicazione del principio
formulato dalle Sezioni Unite, più sopra citate, che non ammette la duplice
valutazione dell’entità del danno ai fini della concessione sia
dell’attenuante comune (articolo 62, n. 4 Cp) che di quella speciale della
ricettazione (articolo 648 cpv. Cp).

In conseguenza del rigetto del
ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.