Famiglia

Wednesday 12 July 2006

Le regole sul tribunale competente per la separazione dei coniugi.

Le regole sul tribunale competente per la separazione dei coniugi.

Cassazione Sezione prima civile ordinanza 16 maggio 28 giugno 2006, n. 15017

Presiente Adamo relatore Felicetti

Ricorrente Marini controricorrente Dragotta

Ritenuto che Dragotta Francesca, con ricorso depositato il 5 novembre 2002 presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge Marini Franco Andrea; che, instaurato il contraddittorio, il Marini eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito e la competenza del Tribunale di Varese, essendo egli residente in quel circondario; che il Tribunale di Palermo, con sentenza 7 luglio 2004, notificata il 29 luglio 2004, dichiarava la propria competenza; che avverso tale sentenza il Marini ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 6 ottobre 2004 alla controparte; che la Dragotta si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso; che il ricorrente deduce che, al momento del deposito del ricorso per la separazione egli risiedeva nel Comune di Cazzago Brabbia, nel circondario dì Varese, come risultante da certificato anagrafico e dalla circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio era stato ivi notificato dallattrice, che era quindi a conoscenza della residenza effettiva del marito; considerato che, ai fini della determinazione del Tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, alla stregua del criterio del luogo di residenza del coniuge convenuto al momento della proposizione della domanda (articolo 8 della legge 74/1987, applicabile alle separazioni ex articolo 23 della stessa legge, come già dellarticolo 706 Cpc) ‑ da ritenersi coincidente con il momento del deposito del ricorso (Cassazione, 5729/01) ‑ tale luogo deve essere identificato, in via presuntiva, nella casa coniugale (Casazione, 19595/04; 6021/01);

che tale presunzione può essere vinta dal convenuto mediante la prova, a suo carico, dellavvenuto trasferimento in altro luogo della residenza effettiva (Cassazione, sentenze 19595/04 e 6021/01) e della conoscibilità legale dì tale trasferimento dalla parte attrice in forza delle risultanze anagrafiche, ovvero della sua conoscenza di fatto;

che nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non provato che la parte attrice fosse a conoscenza della nuova residenza del convenuto, non essendosi perfezionato il relativo procedimento anagrafìco nel Comune dì provenienza, con il maturarsi della relativa conoscibilità legale, e non essendo stata fornita la prova che lattrice, al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di fatto fosse a conoscenza della nuova residenza del convenuto;

che, quanto allaffermazione del mancato perfezionamento del procedimento anagrafico con la cancellazione dal Comune di provenienza prima del deposito del ricorso, con il regolamento non vengono proposte censure;

che, viceversa, con il regolamento esattamente si deduce (come è riscontrabile dallesame degli atti, che questa Corte nella materia de qua deve compiere), che il convenuto, attraverso il suo legale, in data 28 ottobre 2002 ‑ e cioè prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di separazione, avvenuto il 5 novembre 2002 ‑ aveva comunicato, via fax (e poi anche con raccomandata ricevuta il 30 ottobre 2002), al legale dellattrice lavvenuto trasferimento della propria residenza in Cazzago Brabbia, in provincia di Varese;

che pertanto deve ritenersi dimostrata la conoscenza da parte dellattrice, prima del deposito del ricorso per la separazione, dellavvenuto trasferimento della residenza del convenuto nel circondario del tribunale di Varese, con la conseguente competenza di tale Tribunale, cosicchè il ricorso deve essere accolto;

che sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione in relazione alla particolarità della fattispecie;

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Varese. Compensa le spese del giudizio di cassazione.