Enti pubblici

Thursday 07 September 2006

Le regole per la tutela della privacy per i medici di base.

Le regole per la tutela della
privacy per i
medici di base.

Informativa: indicazioni per
medici di base e pediatri – 19 luglio 2006 (G.U. n. 183 del 8 agosto 2006)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;

Visti gli
articoli 78, comma 3 e 13, comma 3, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali ), secondo cui
l’informativa che il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta
devono fornire all’interessato relativamente al trattamento dei dati personali
deve includere almeno gli elementi indicati dal Garante;

Viste le osservazioni formulate, su richiesta del Garante, da parte di associazioni
rappresentative delle categorie dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco
Pizzetti;

PREMESSO

Il medico di medicina generale e
il pediatra di libera scelta devono informare l’interessato in forma chiara e
comprensibile circa il trattamento dei suoi dati personali effettuato per lo
svolgimento delle attività amministrative e di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione a tutela della salute o dell’incolumità fisica (artt. 78 e 13
del Codice).

Il Codice prevede che il Garante
indichi gli elementi essenziali che devono essere contenuti in tale
informativa, i quali possono essere integrati nel caso in cui il medico
effettui altri particolari trattamenti di dati personali degli
assistiti (art. 78, comma 3, del Codice).

A tal fine l’Autorità ha
consultato le realtà rappresentative delle predette categorie che sono state
individuate, sulla base dell’esame dei regolamenti di esecuzione degli accordi
collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale (d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270) e per la disciplina dei rapporti con i
medici specialisti pediatri di libera scelta (d.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 ),
nella Federazione italiana medici medicina generale
(F.I.M.M.G.), nel Sindacato nazionale autonomo medici italiani (S.N.A.M.I.), nella
Federazione italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella Federazione nazionale
area medica-Confederazione italiana pediatri (F.N.A.M.-C.I.Pe.). L’Autorità ha
inoltre consultato la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri (FNOMCeO), stanti i compiti di promozione, valorizzazione e
sostegno del ruolo professionale dei medici generali attribuiti a tale
organismo.

Sulla base delle osservazioni
formulate da tali realtà rappresentative e, in particolare, delle riflessioni
emerse sugli elementi contenuti in un primo schema di informativa predisposto
dall’Autorità, è stato elaborato il modello di informativa riportato in
allegato alla presente deliberazione, che potrà essere utilizzato
facoltativamente dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta.

CONSIDERATO CHE

Il Garante ritiene necessario
indicare nell’allegato modello di informativa alcuni elementi
essenziali che i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta devono includere nell’informativa da fornire agli assistiti, ai quali
dovrà essere precisato, in particolare, che:

a) le informazioni relative al
loro stato di salute possono essere rese note ai relativi familiari o
conoscenti solo se gli assistiti abbiano manifestato uno specifico consenso al
proprio medico. Al riguardo, l’informativa e il consenso possono intervenire
anche successivamente alla prestazione nei soli casi, individuati
selettivamente dal medico, di impossibilità fisica o di incapacità
dell’interessato;

b) il medico di medicina generale
e il pediatra di libera scelta raccolgono, di regola, i dati personali presso
l’interessato e possono trattare informazioni relative ai suoi ricoveri, agli
esiti di esami clinici e diagnostici (effettuati sulla base della prescrizione
dello stesso medico di medicina generale o del pediatra) solo quando
l’interessato abbia manifestato alla struttura sanitaria o al professionista
presso cui si è rivolto il suo consenso.

Resta ferma la necessità che, a
norma di legge, il medico di medicina generale e il pediatra integrino i
suddetti elementi essenziali in relazione ad eventuali trattamenti di dati
personali che presentano rischi specifici, in particolare nel caso in cui il
medico di medicina generale o il pediatra intendano
effettuare:

a) attività di sperimentazione
clinica controllata di medicinali (art. 78, comma 5, lett. a), del Codice);

b) attività di teleassistenza o
telemedicina (art. 78, comma 5, lett. b), del Codice);

c) attività di fornitura
all’interessato di beni o servizi attraverso una rete di comunicazione
elettronica (art. 78, comma 5, lett. c), del Codice);

d) trattamenti per scopi
scientifici, di ricerca scientifica, medica, biomedica ed epidemiologica (artt.
78, comma 5, lett. a) e 110 del Codice).

L’allegato modello di informativa
riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, svolto da un
professionista o da altro soggetto, individuabile in base alla prestazione
richiesta. Tale trattamento può essere in tal senso effettuato da chi sostituisca temporaneamente il medico, o fornisca una
prestazione specialistica su richiesta dello stesso, oppure tratti lecitamente
i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma associata o,
ancora, fornisca i farmaci prescritti o comunichi i dati personali
dell’interessato al medico in conformità alla disciplina applicabile (art. 78,
comma 4, del Codice).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

Gli elementi indicati
nell’allegato modello di informativa possono essere forniti all’interessato nei
modi di legge una tantum, attraverso idonee modalità che ne facilitino
la conoscenza da parte degli assistiti, anche sulla base del rapporto personale
con il singolo paziente e tenendo conto delle circostanze concrete. I contenuti
dell’informativa possono essere comunicati direttamente all’assistito, a voce o
per iscritto, oppure affiggendo il testo dell’informativa, facilmente visibile,
nella sala d’attesa dello studio medico ovvero con altra idonea modalità (in
aggiunta o in sostituzione delle altre forme) quale, ad esempio, la
riproduzione dell’informativa in carte tascabili con
eventuali allegati pieghevoli (art. 78, comma 3, del Codice).

L’informativa può essere fornita
anche successivamente alla prestazione, senza ritardo, nel caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31 marzo 1998, n. 112), di
impossibilità fisica, di incapacità di agire o di incapacità di intendere o di
volere dell’interessato, di rischio grave, imminente ed irreparabile per la
salute o dell’interessato o nel caso in cui la prestazione medica può essere
pregiudicata in termini di tempestività o efficacia (art. 82 del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi
degli artt. 78, comma 3, e 13, comma 3, del Codice,
indica nel modello riportato in allegato, che forma parte integrante del
presente provvedimento, gli elementi essenziali che il medico di medicina
generale e il pediatra di libera scelta devono includere nell’informativa da
fornire all’interessato relativamente al trattamento dei dati personali.

ALLEGATO

INFORMAZIONE

Gentili signori,

desidero
informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attività
necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre
prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.

Si tratta dei dati forniti da voi
stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in
caso di ricovero o di risultati di esami clinici.

Anche in caso di uso di computer,
adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l’uso corretto dei
dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto
professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il
sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono
conoscerli.

I dati non sono comunicati a
terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla
legge.

Si possono fornire informazioni
sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.

In qualunque momento potrete
conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i
vostri diritti al riguardo.

Per attività più delicate da
svolgere nel vostro interesse, sarà mia cura informarvi in modo più preciso.