Civile

Saturday 11 February 2006

Le regole di riservatezza per la campagna elettorale. Nota Garante Privacy 10.2.2006

Le regole di riservatezza per la
campagna elettorale. Nota Garante Privacy 10.2.2006

Il provvedimento generale di
riferimento

Dati utilizzabili senza consenso.
Per contattare gli elettori ed inviare materiale di
propaganda partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori
e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati
contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati
anche altri elenchi e registri in materia di elettorato
passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed
altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque
(es. albi professionali). Partiti e candidati possono usare lecitamente i dati
personali di iscritti ed aderenti.

Per i titolari di cariche
elettive vi è la possibilità di utilizzare informazioni
raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali da
loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo
consenso. A meno che i dati personali siano stati
forniti direttamente dall’interessato, è necessario il consenso per particolari
modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate
preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti
automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad
un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

Sono utilizzabili anche i dati
degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a
ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto
preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi
a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o
che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di
firme).

Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche
elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi
raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di
servizi, anche di cura.

Informazione ai cittadini. I
cittadini devono essere informati sull’uso che
si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti
direttamente presso l’interessato, l’informativa
va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Per i
dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio
di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"),
il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa
fino al 30 giugno 2006.