Imprese ed Aziende

Thursday 27 November 2003

Le procedure per la commercializzazione dell’ olio in ambito europeo. AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. CIRCOLARE 4 novembre 2003, n.50.

Le procedure per la commercializzazione dellolio in ambito europeo

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. CIRCOLARE 4 novembre 2003, n.50. Integrazione della circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004, presentati ai sensi del regolamento 1334/02.

In seguito all’adozione, da parte di questa Agenzia, dei provvedimenti definitivi di approvazione dei programmi presentati ai sensi del regolamento (CE) 1334/02 [1] , è stata ravvisata la necessità di chiarire alcuni aspetti inerenti l’attivazione dei suddetti programmi, anche sulla base di quanto emerso in esito agli approfondimenti congiunti con i diversi rappresentanti della filiera olivicola.

A tale riguardo si ritiene necessario precisare quanto segue:

1. Riconoscimento dell’I.V.A. sulle spese sostenute.

Come già comunicato con la circolare AGEA n. 26 del 20 maggio 2003, questa Agenzia, anche in considerazione dei chiarimenti recentemente forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 54/E del 24 aprile 2001, non puo riconoscere alcun importo a titolo di I.V.A. sulle spese sostenute, in quanto trattasi di contributo a fondo perduto nel cui ambito di erogazione non si configura alcun rapporto di natura sinallagmatica [2] tra l’Agenzia e le organizzazioni degli operatori.

Pertanto, tutte le spese sostenute dovranno essere rendicontate, in conformità a quanto disposto con la circolare AGEA n. 26, al netto dell’I.V.A.

2. Riformulazione dei piani finanziari.

In seguito alla riduzione degli importi del programma approvato, deliberata dal Comitato di valutazione, in esito alla prevista riconciliazione dei dati finanziari, si rende necessario riformulare il prospetto delle spese ripartito secondo le attività e i settori di attività – costi previsti per singola voce di spesa ed il prospetto riassuntivo relativo al finanziamento per settori di attività.

A tale riguardo al fine di assicurare la massima snellezza nella prosecuzione del relativo procedimento amministrativo e di mantenere inalterate le percentuali minime attribuite dal decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003 [3] a ciascuna delle quattro previste tipologie di attività, la riduzione determinata dal Comitato sull’importo complessivo del programma dovrà essere applicata proporzionalmente ai diversi settori di attività previsti dal programma.

Gli importi cosi’ rideterminati costituiranno elemento di riferimento anche ai fini delle previste verifiche contabili e tecniche da parte dell’Agecontrol.

Nei casi di riformulazione del programma che prevedano modulazioni tra le diverse azioni previste nell’ambito di una specifica attività, si dovrà fare riferimento alle disposizioni già impartite dalla circolare n. 26 del 20 maggio 2003, paragrafo 4.

3. Acquisti.

Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di gestione dei programmi, per gli acquisti di materiale di consumo l’organizzazione degli operatori è esentata dagli obblighi della richiesta dei previsti tre preventivi per gli acquisti di importo inferiore a 1000 euro.

4. Contratti con dipendenti/professionisti.

Nell’ambito di attuazione delle attività previste, i contratti stipulati con collaboratori o professionisti devono rispettare la vigente normativa in materia fiscale e di diritto del lavoro.

Nel caso in cui le organizzazioni di operatori utilizzino, ai fini dell’attuazione delle attività, personale dipendente, dovrà essere tenuta un’apposita contabilità oraria per il tempo espressamente dedicato all’attuazione dei programmi di attività.

5. Spese di progettazione.

In conformità al disciplinare comunitario di imputabilità delle spese di cui all’allegato n. 11 della circolare n. 26 del 20 maggio 2003, non possono essere riconosciute, nell’ambito dell’erogazione del contributo in questione le spese di progettazione, in quanto trattasi di spese sostenute anteriormente all’approvazione del programma.

Tali spese non dovranno pertanto essere indicate nei rendiconti.

6. Non sovrapponibilità delle attività previste.

Il decreto ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, attuativo del regolamento indicato in oggetto stabilisce che, nell’ambito dei programmi presentati dalle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, non devono esistere sovrapposizioni tra le attività approvate ai sensi del regolamento 1334/02 e quelle approvate per effetto del regolamento 528/99, nonché riguardo alle azioni nello specifico comparto recate dai piani di sviluppo rurale (PSR) e dai piani operativi regionali (POR).

Nel suddetto contesto normativo, le regioni e le province autonome hanno competenza diretta in materia, sia sul piano della realizzazione delle azioni che del monitoraggio, nonché della effettuazione dei controlli puntuali.

A tale riguardo, in considerazione dell’esigenza di una dettagliata individuazione dei criteri spazio-temporali da adottare per la determinazione delle specifiche fattispecie di sovrapponibilità delle azioni, questa Agenzia ha interessato il Ministero delle politiche agricole e forestali affinchè vengano impartite specifiche disposizioni in materia, anche al fine di assicurare, nel quadro di una efficace attività di controllo dei programmi in questione, la corretta determinazione delle spese ammissibili al finanziamento.

Qualora alcune attività vengano svolte con l’apporto di olivicoltori, dovrà essere prodotta la autodichiarazione di responsabilità di non sovrapposizione con le azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 528/99, dai piani di sviluppo rurale (PSR) e dai piani operativi regionali (POR), redatta in conformità al modello allegato, corredata da fotocopia integrale, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità.

Con riguardo alla tenuta della contabilità relativa alle spese sostenute nell’ambito del programma approvato, in sede di controllo contabile gli ispettori dell’Agecontrol dovranno, dopo aver effettuato le previste verifiche, apporre su ciascuna fattura la dicitura “Fattura relativa a spese sostenute e quietanzate nell’ambito del programma finanziato dal regolamento 1334/2002”.

7. Cauzione per l’erogazione dell’anticipo.

Ai sensi dell’art. 8 del regolamento 1334/02 paragrafo 3, ai fini della corresponsione dell’anticipo, dovrà essere presentata una cauzione di un importo pari al 110% della somma complessivamente richiesta a titolo di anticipo, che verrà erogata nelle due previste rate di un terzo e di due terzi, secondo le modalità previste dal paragrafo 2 del suddetto articolo.

In considerazione del termine ultimo per la presentazione della domanda del finanziamento o dell’eventuale saldo, fissato dall’art. 9, punto 1) del citato regolamento (CE) n. 1334/02 al 25 febbraio 2005 e del connesso termine per il versamento del relativo contributo, di cui al punto 4) dello stesso articolo, ai fini della determinazione del periodo di durata della garanzia, all’art. 2 del testo della cauzione, dovrà essere riportata la dicitura di seguito specificata:

“La presente garanzia avrà durata fino al 31 maggio 2005, con automatica rinnovazione per ulteriori sei mesi. L’AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della durata massima, puo richiedere una proroga per un ulteriore semestre, che il fideiussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali ulteriori proroghe semestrali per cause non dipendenti da volontà dell’AGEA”.

8. Opere in economia.

Nel caso in cui tra le attività previste nel programma sia compresa la realizzazione di opere effettuate direttamente dall’agricoltore con proprio lavoro la quantificazione del valore dell’intervento dovrà essere effettuata sulla base delle tariffe orarie o giornaliere per le stesse attività, determinate nei listini della Camera di commercio competente per luogo e dovrà risultare da un’apposita autodichiarazione redatta dall’agricoltore in conformità al modello allegato corredata da fotocopia integrale, fronte e retro di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

9. Anticipazioni e saldi.

L’erogazione del contributo in questione puo avvenire esclusivamente secondo le due procedure stabilite dal regolamento CE 1334/02 ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 9.

In particolare:

l’organizzazione che ha richiesto l’anticipo riceverà l’importo spettante in due rate, pari rispettivamente a 1/3 e a 2/3 dell’ammontare complessivamente richiesto ad anticipo. La somma rimanente verrà versata a saldo;

l’organizzazione che non ha richiesto l’anticipo riceverà il finanziamento in un’unica soluzione secondo la tempistica prevista per l’erogazione del saldo.

Non è prevista la possibilità di erogazioni relative a rendicontazioni intermedie.

Roma, 4 novembre 2003

Il titolare dell’ufficio monocratico: Gulinelli

Al Comitato

Riferimento pratica n. ………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47, decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ……………., nato a ……… il …….. residente in ………………….. c.f. …………………..,

in qualità di ………………………………… appartenente all’organizzazione di produttori………………..

c.f. ……………………. p.i. ………………………… con sede a …………….. in via ……………………….,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,

Dichiara

1) che l’azione svolta nell’ambito delle attività previste dal programma presentato dall’organizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002 approvato con provvedimento AGEA n. … del …. numero di riferimento ………….., non si sovrappone con azioni, finanziamenti e/o aiuti richiesti dallo scrivente a carico del regolamento (CE) n. 528/99, dei piani di sviluppo rurale (PSR) e dei piani operativi regionali (POR).

Data …………..

Firma ………………

Note esplicative:

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall’AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.

AGEA – Ufficio promozione, miglioramento qualità e aiuti sociali

Via Palestro, 81 – 00185 Roma

Riferimento pratica n. …

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ……………., nato a ……… il …….. residente in ………………….. c.f. …………………..,

in qualità di ………………………………… appartenente all’organizzazione di produttori………………..

c.f. ……………………. p.i. ………………………… con sede a …………….. in via ……………………….,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n 445/2000,

Dichiara

1) di aver svolto, nell’ambito del programma presentato dall’organizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002 ……………… residente a …. approvato con provvedimento AGEA

n. ….. del ……………….. numero di riferimento …………….., opere di ………………., realizzate esclusivamente con il proprio lavoro e il cui valore complessivo di euro ……………… risulta quantificato, sulla base delle tariffe fissate dal listino della Camera di commercio di ……………… come di seguito indicato:

descrizione dell’opera….

lavoro utilizzato per la realizzazione dell’opera:

giornate/uomo n. ………………… importo unitario per giornata Euro …………. importo complessivo Euro ………………..;

2) che l’azione sopra descritta non si sovrappone con azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 528/99, dai piani di sviluppo rurale (PSR) e dai piani operativi regionali (POR).

Data …………

Firma ………….

Note esplicative:

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato dall’AGEA secondo le disposizioni previste dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Ai sensi dell’art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica integrale di un valido documento di identità del sottoscrittore.