Enti pubblici

Wednesday 21 September 2005

Le prime disposizione operative del Ministero dell’ Interno in caso di confisca di moto e motorini MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Le prime disposizione operative del Ministero dell’Interno in caso di confisca di moto e motorini

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA – CIRCOLARE N. 300/A/1/44285/101/3/3/9

Roma 7 settembre 2005

OGGETTO: Modifiche al Codice della
Strada. Legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione con modificazioni del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 recante “Disposizioni urgenti per
assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione” -Prime disposizioni operative.

-ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

-AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

-ALLE PREFETTURE – UFFICI
TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

-AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE

PROVINCIE AUTONOME TRENTO-BOLZANO

– ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA
REGIONALE

DELLA VALLE D’AOSTA

AOSTA

– AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri

ROMA

-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria

ROMA

-AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato

ROMA

-AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

-AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA

ROMA

-ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA
POLIZIA DI STATO

LORO SEDI

– ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

-AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
FERROVIARIA

LORO SEDI

-AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA
POSTALE

LORO SEDI

-AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA
STRADALE

CESENA

1. PREMESSA

La legge 17.8.2005, n. 168, di conversione
del decreto-legge 27.6.2003, n. 115, di cui all’oggetto pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.8.2005, ha apportato modifiche al Codice della
Strada che interessano gli articoli 97, 116, 208, 213
e 214 ed introducono, con l’articolo 130-bis, una nuova ipotesi di revoca della
patente di guida. Per facilità di consultazione si allega il testo di ciascun
articolo completo delle variazioni intervenute, evidenziate in grassetto
(All.1- 6).

Le nuove norme,
soprattutto per quanto riguarda la circolazione dei motocicli e dei ciclomotori
(cfr. par. 3), rappresentano un intervento di particolare rigore
che, conformemente all’obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime per
incidenti stradali entro il 2010,
ha lo scopo di favorire un’azione di prevenzione da
parte delle Forze di Polizia più efficace e mirata a ridurre sensibilmente il
numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti.

In ragione di ciò e coerentemente con
l’obiettivo sopraindicato, si forniscono le seguenti direttive operative per
uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali per l’accertamento degli
illeciti, definite o modificate dalle nuove norme e ascritte alla
responsabilità degli organi di polizia stradale.

2. CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

Con le modifiche apportate dalla
legge 168/2005 agli articoli 97 e 116 C.d.S,
è stata fornita soluzione alle problematiche legate all’entrata in vigore delle
disposizioni riguardanti l’immatricolazione e la targatura dei ciclomotori ed
il rilascio ai conducenti maggiorenni del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori.

2.1 Targa dei ciclomotori

Mentre resta confermato il nuovo
sistema di registrazione dei ciclomotori, introdotto per effetto della riscrittura dell’articolo 97, comma 2, C.d.S. ad
opera del decreto legislativo 15 gennaio 2002 n. 9, il provvedimento in
oggetto indicato ha apportato significative modifiche alle disposizioni
riguardanti la targatura dei ciclomotori, prevedendo che la targa apposta su un
ciclomotore, sebbene a carattere personale, sia riferibile solo a quel veicolo,
almeno fino a quando il mezzo appartiene alla persona intestataria della targa.

Le nuove disposizioni dovranno essere
completate dalle indispensabili modifiche delle norme regolamentari attuative
riguardanti le caratteristiche costruttive e le modalità di rilascio delle
targhe per ciclomotori.

2.2 Rilascio del certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori

Secondo la nuova formulazione
dell’art. 116, comma 1-ter, C.d.S. per i conducenti maggiorenni non titolari di
patente di guida, l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori è stato rinviato al 1.10.2005. Dopo quella data,
tutti coloro che – sia maggiorenni che minorenni – intendono condurre un
ciclomotore e non sono provvisti di patente di guida, devono conseguire il
certificato di idoneità alla guida a seguito di esame presso il competente
Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la disciplina già in vigore.

Coloro che sono già maggiorenni o
raggiungeranno la maggiore età entro il prossimo 30.9.2005 potranno ottenere il
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori,
senza esame, esibendo al citato ufficio l’attestato di frequenza di un corso di
formazione presso un’autoscuola.

La novità più significativa
introdotta in materia è la previsione di condizionare il rilascio del
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori anche alla verifica del
possesso dei requisiti psico-fisici, richiesti per il rilascio della patente di
cat. A.

L’art. 5, comma 1-bis, della Legge in
argomento, ha disposto che gli istituti della revisione
(art. 128 C.d.S.),
sospensione (art. 129 C.d.S.)
e revoca (art. 130 e art. 219
C.d.S.) della patente di guida, si applicano,
limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e
psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le
norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui
all’art. 126 C.d.S.. La
conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è
effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli organi di polizia stradale che,
nell’ambito dell’attività di accertamento delle
violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il
titolare dell’abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso
dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall’art. 128 C.d.S., hanno l’obbligo di segnalare tale circostanza al
competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, ove ritenuto opportuno, possa
essere disposto l’obbligo per il conducente di sottoporsi alla visita medica di
revisione.

Le disposizioni sopraindicate si
applicano a tutti i conducenti di ciclomotori, compresi coloro che hanno già
conseguito il certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori prima dell’entrata in vigore del D.L. 115/2005. Per questi ultimi,
tuttavia, ferma restando la possibilità di sottoporli in qualunque momento a revisione ai sensi dell’art 128 C.d.S., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dovrà emanare apposite norme attuative volte a disciplinare l’adeguamento e le
modalità di conferma della validità dei certificati di idoneità da loro
posseduti.

Per l’espressa previsione normativa,
contenuta nell’articolo 116, comma 1-quinquies, C.d.S., il conducente munito di patente di guida non
può ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
e, se ne era munito in precedenza, deve restituirlo al momento del
conseguimento della patente di guida.

Le nuove norme non hanno mutato la
natura giuridica dell’abilitazione alla guida dei ciclomotori che, perciò, continua ad essere considerata diversa dalla patente di
guida di cui all’articolo 116, comma 1, C.d.S..

Pertanto, come già precisato con
circolare n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 1.7.2003, in caso di
accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori da cui
derivano sanzioni accessorie o decurtazione di punteggio, queste non si
applicano all’eventuale patente di guida posseduta dal conducente.

Viceversa, i provvedimenti giuridici
che interessano la patente di guida svolgono i loro
effetti anche sulla conduzione del ciclomotore. In particolare quando la
patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti
amministrativi commessi alla guida di un veicolo a motore diverso dal
ciclomotore, quest’ultimo mezzo non può essere
condotto dal titolare della patente. Unica eccezione, prevista dall’art. 116,
comma 1-ter C.d.S., riguarda
i titolari di patente di guida sospesa per la violazione di cui all’art. 142,
comma 9 C.d.S., che “mantengono il diritto alla guida del
ciclomotore”.

3. NUOVE SANZIONI PER GLI ILLECITI
COMMESSI ALLA GUIDA DI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

3.1 Illeciti amministrativi che
comportano la confisca amministrativa del veicolo

Secondo le disposizioni del comma
2-sexies dell’articolo 213 C.d.S.,
è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nel caso in cui la
violazione prevista dall’art. 169, commi 2 e 7 C.d.S.,
nonché i comportamenti illeciti descritti negli artt. 170 e 171 C.d.S., siano stati realizzati con
un ciclomotore o con un motoveicolo.

In tali ipotesi si applicano anche le
disposizioni dell’art. 210, comma 3
C.d.S., che dispongono la non
ammissibilità del pagamento in misura ridotta per l’estinzione dell’illecito e
la trasmissione degli atti, entro dieci giorni, al Prefetto per l’emissione
dell’ordinanza ingiunzione di pagamento.

Con l’introduzione di questa nuova
sanzione accessoria conseguente alla commissione degli illeciti sopra
richiamati, sono abrogate tacitamente le disposizioni del comma 7 dell’articolo
170 e del comma 3 dell’articolo 171 che, per alcune fattispecie tra quelle
prima indicate, prevedevano l’applicazione della
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

3.2 Reati commessi alla guida di
ciclomotori o motoveicoli

Per effetto delle disposizioni del
comma 2-sexies dell’articolo 213 C.d.S.,
è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con
un ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo
stesso Codice della Strada o da altre fonti normative (Codice Penale, Leggi
complementari).

La norma, che prevede l’applicazione
della sanzione anche se la violazione è commessa da un
detentore minorenne, impone agli organi di polizia stradale di disporre il
sequestro in tutti i casi in cui sia stato accertato a carico del conducente un
fatto che costituisce reato commesso alla guida di un ciclomotore o di un
motoveicolo.

Sebbene si tratti di una misura cautelare
finalizzata all’applicazione di una sanzione accessoria di natura
amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da
parte dell’Autorità Giudiziaria.

Pertanto si ritiene che quando il
reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa,
che avviando il procedimento penale determina la possibilità di applicare la
sanzione della confisca.

Così, a titolo esemplificativo, nel
caso di incidente stradale il cui responsabile sia un
conducente di ciclomotore o di motoveicolo, il sequestro in argomento, è
obbligatorio quando dal sinistro sia derivata la morte di una persona. Se le conseguenze dell’incidente sono contenute alle lesioni
personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la presentazione della
querela.

Anche per tali casi, il sequestro
amministrativo segue la nuova procedura descritta al successivo punto 4.

4. PROCEDURA PER IL SEQUESTRO ED IL
FERMO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI

La legge 168/2005 ha apportato
rilevanti modifiche agli articoli 213 e 214 C.d.S nella procedura di applicazione delle sanzioni
accessorie della confisca e del fermo amministrativo dei veicoli.

Conformemente alle nuove disposizioni
dettate dall’art 213, comma 2-quinquies, la procedura per il sequestro del
ciclomotore o del motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello
stesso, non consente la possibilità di affidamento in
custodia al conducente o al proprietario, ma si attua consegnando il veicolo ad
un custode convenzionato con la
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

Il proprietario del mezzo
sequestrato, se non è già stato emesso il provvedimento di confisca, può
chiederne l’affidamento in custodia decorsi 30 giorni dal sequestro.

Tale facoltà non è concessa al
proprietario di un motoveicolo diverso dal motociclo che sia
stato oggetto di sequestro per violazione delle norme degli articoli
169, comma 2 e 171 C.d.S. e nei casi di reati commessi alla guida di tale
mezzo.

La citata disciplina, in quanto
compatibile, si applica anche in caso di fermo amministrativo di ciclomotore,
motociclo o motoveicolo.

Pertanto, dal 23 agosto 2005, il
ciclomotore, il motociclo sottoposti a fermo amministrativo ovvero sequestrati
per l’applicazione della sanzione accessoria della confisca, non possono essere
mai affidati in custodia al proprietario o al trasgressore, ma devono essere
necessariamente fatti depositare presso un custode-acquirente convenzionato ai
sensi dell’articolo 214-bis C.d.S..

In attesa dell’individuazione, in
ambito provinciale, dei custodi convenzionati e conformemente alle indicazioni
già fornite con la circolare

n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del
10.5.2004, i ciclomotori o i motocicli sequestrati o fermati devono essere
fatti trasportare, a spese del detentore, presso il più vicino soggetto
autorizzato alla custodia amministrativa secondo le disposizioni del D.P.R.
571/82 ed iscritto negli appositi elenchi redatti dalla competente Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo.

Come disposto dal comma 2-quinquies,
dell’articolo 213 C.d.S., e dal comma 1-ter
dell’articolo 214 C.d.S., in
caso di sequestro amministrativo o di fermo amministrativo di ciclomotore o di
motociclo, il veicolo è tenuto in custodia presso il custode-acquirente
convenzionato per 30 giorni; successivamente su richiesta, il veicolo può
essere affidato in custodia al proprietario.

Nel verbale di contestazione ed in
quello di sequestro o fermo redatti dall’organo di polizia deve essere indicata
espressamente la clausola secondo la quale il proprietario del ciclomotore o
del motociclo, decorsi 30 giorni dal momento del sequestro, ha la possibilità
di recuperare il mezzo e di tenerlo in custodia presso un luogo idoneo, in attesa del provvedimento di confisca, o dello scadere del
termine per il fermo amministrativo.

A tal proposito, richiamando le
disposizioni già fornite con la circolare del 10.5.2004, occorre precisare che
la possibilità di affidare il veicolo in custodia al proprietario è subordinata
alla preventiva verifica del possesso dei prescritti requisiti soggettivi e di affidabilità del luogo in cui lo stesso intende
custodirlo.

5. ALTRE MODIFICHE NORMATIVE

Per completezza di informazione,
si richiama l’attenzione sulla nuova previsione dell’articolo 130-bis, secondo
la quale, nel caso in cui un conducente sia incorso nella violazione di una
norma di comportamento in stato di ubriachezza (con valore del tasso alcoolemico nel sangue superiore a 3 gr/l)
ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e provochi la morte di altre
persone, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all’articolo 589 c.p., dispone sempre la revoca della
patente di guida.

La norma, che riguarda l’applicazione
delle pene da parte dell’autorità giudiziaria chiamata a valutare gli effetti
di una condotta penalmente rilevante posta in essere
da un conducente in stato di ubriachezza ovvero sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, non ha una diretta incidenza sulle procedure di
accertamento poste in essere dalle Forze di Polizia, che continuano ad essere
regolate dagli articoli 186 e 187
C.d.S.

* * *

Le Prefetture – Uffici
Territoriali del Governo, sono pregati di voler estendere il contenuto
della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.