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Monday 14 November 2005

Le opere assentibili nelle aree destinate in PRG ad attrezzature collettive.

Le opere assentibili nelle aree
destinate in PRG ad “attrezzature collettive”.

TAR CAMPANIA –
SALERNO, SEZ. II – sentenza 4 novembre 2005 n. 2423 – Pres. Orrei, Est.
Liguori – Girardi (Avv.ti Moscariello e D’Acierno) c.
Comune di Mercogliano (Avv. Sorvino)

per
l’annullamento, previa sospensiva,

del
provvedimento di reiezione della richiesta di concessione edilizia inoltrata
dal ricorrente per la costruzione di un laboratorio di analisi cliniche in
Mercogliano, alla via Ammiraglio Bianco;

del
parere sfavorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta
del 20 maggio 2003, comunicato con nota prot. n° 8493
del 5 giugno 2003, ricevuta in data 10 giugno 2003;

di ogni
altro atto connesso, presupposto e/o comunque conseguenziale.

FATTO

Con il presente ricorso,
notificato in data 1 agosto 2003 e depositato il successivo 21 agosto, Girardi
Vittorio, premesso di essere proprietario di un suolo,
sito in Mercogliano, alla via Ammiraglio Bianco, ricadente per mq. 547 in zona
F1 (in relazione alla quale ultima l’art. 31 N.T.A.
allegate al P.R.G. specifica che "è riservata ad attrezzature di interesse
comune ed a impianti di carattere collettivo, espressamente indicati nel piano,
le cui specificazioni funzionali vanno osservate"; e nella fattispecie la
specificazione sarebbe quella sanitaria), e per la residua superficie in zona
agricola e di rispetto stradale del vigente P.R.G., nonché di aver presentato
in data 18.3.2003 domanda di rilascio di concessione edilizia per costruire,
sulla parte di terreno individuata come F1, un fabbricato da destinare
esclusivamente a laboratorio di analisi cliniche, ha impugnato, chiedendone
l’annullamento (in uno all’atto consultivo costituentene il presupposto), la
nota prot. n° 8493 del 5.6.2003 con cui il Dirigente
A.T. del Comune di Mercogliano, nel comunicargli il parere sfavorevole reso
dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 20.5.2003 (verbale n° 8),
ha inteso aderire a questo e quindi respingere detta istanza.

Quale unico, articolato, motivo
di doglianza, il ricorrente ha proposto il seguente:

violazione
di legge (D.M. 1444/1968; artt. 14, 31, 36 N.T.A. del
vigente P.R.G.; artt. 1 e segg. L. 10/1977, come integrati e modificati, e comunque di tutta la legislazione urbanistica vigente; art.
3 L. 241/1990; artt. 42 e 97 Cost.) – eccesso di potere (per carente
ed erronea motivazione; difetto di istruttoria; erroneo presupposto;
arbitrarietà manifesta; illogicità; sviamento di potere e mancata comparazione
degli interessi in gioco): nelle zone F dei P.R.G., destinate ad
"attrezzature ed impianti di interesse generale", andrebbero
posizionate non solo opere pubbliche, ma anche strutture private idonee
comunque a soddisfare bisogni della collettività; nel caso di specie
sussisterebbero tutti i presupposti per il rilascio della chiesta concessione
edilizia; la previsione di una zona F^1 distinta da quella F1 sarebbe dovuta
all’intento di disciplinare, nel primo caso, i possibili interventi da
effettuare su strutture già esistenti al momento dell’entrata in vigore del
P.R.G., e nel secondo nuove iniziative di interesse generale e collettivo,
realizzabili anche da privati; l’interpretazione della normativa data dal
Comune di Mercogliano avrebbe determinato l’introduzione di un vincolo
espropriativo sulla zona in questione, senza però il rispetto del previsto iter
amministrativo.

Costituitosi, il Comune di
Mercogliano, nel confermare che la comunicazione del parere negativo reso
nell’occasione dalla C.E.C. era equivalso a diniego
della chiesta concessione edilizia, ha contestato la fondatezza del ricorso,
concludendo per la sua reiezione.

In particolare la difesa
dell’ente territoriale ha dedotto essere insussistenti i presupposti legali per
potersi qualificare la struttura in progetto come "laboratorio di analisi cliniche" (in assenza, tra l’altro, di
abilitazione alla sua gestione, ai sensi del D.P.R. 14.1.1997, da parte del
Girardi), nonché essere mancanti connotazioni specifiche atte a differenziarla
da un normale immobile destinato ad uso abitativo.

Alla Camera di Consiglio fissata
per l’esame dell’istanza cautelare avanzata dal
ricorrente, la sua trattazione è stata, su richiesta della stessa parte
interessata, abbinata a quella del merito.

In data 20 novembre 2004 il
ricorrente ha presentato una memoria illustrativa.

Alla pubblica udienza dell’1
dicembre 2004, su istanza di parte ricorrente, la
causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

Girardi Vittorio, proprietario di
un’area sita in Comune di Mercogliano alla via
Ammiraglio Bianco (ricadente in zona urbanistica classificata, in parte, come
F1 – zona per attrezzature collettive –, ed in altra parte classificata come
zona agricola e di rispetto stradale), impugna, con un unico ma articolato
motivo, il provvedimento comunale di diniego di rilascio di una chiesta
concessione edilizia (per la realizzazione, nella parte di suolo ricadente in
zona F1, di un immobile destinato a laboratorio di analisi cliniche) oppostogli
sull’assunto che "nelle zone F1, destinate secondo il P.R.G. vigente ad
attrezzature collettive, così com’è classificata l’area oggetto dell’intervento
richiesto, sia possibile il solo intervento pubblico, essendo state individuate
dal P.R.G. con altra simbologia le zone F^1 destinate ad attrezzature private,
sanitarie, assistenziali e religiose".

Resiste l’Amministrazione
intimata, la quale, convenendo sulla portata definitivamente negativa del
provvedimento impugnato, sostiene che più ragioni osterebbero però al rilascio
del chiesto titolo edilizio.

Alcune di tali ragioni, tuttavia
(e, segnatamente, quella che fa riferimento ad una pretesa assenza,
nell’immobile in progetto, di specifiche caratteristiche atte a connotarlo come
"laboratorio di analisi cliniche"; nonché
quella relativa alla pretesa carenza, in capo al ricorrente, della legale
abilitazione alla gestione di detta struttura, una volta che fosse realizzata),
risultano allo stato prive di rilievo, in quanto, non essendo riportate nella
motivazione del provvedimento oggetto della presente impugnazione, vanno
qualificate come mere argomentazioni difensive e, come tali, non possono valere
ad integrarne ex post la portata (così da contribuire a giustificare il preso
provvedimento).

Pertanto, l’unico argomento dal
Comune di Mercogliano posto a base del diniego, e la cui legittimità va in
questa sede verificata alla luce dei proposti motivi di ricorso, è quello
secondo cui nelle zone classificate come F1 dal P.R.G. sarebbero consentiti
soltanto interventi edilizi pubblici (e non, quindi, quelli ad iniziativa
privata, come quello proposto).

Tanto precisato, osserva il
Tribunale che tale assunto risulta destituito di
fondamento in quanto l’art. 14 delle N.T.A. allegate al P.R.G. vigente, nel
fissare le connotazioni delle zone F – sottozone F1, le definisce come
destinate ad "attrezzature collettive", senza aggiungere alcuna
ulteriore espressione volta a limitare alla sola mano pubblica gli eventuali
interventi ivi assentibili.

Né una limitazione del genere
appare ricavabile per via implicita da una interpretazione
sistematica delle N.T.A. suddette, atteso che in concreto, quando queste hanno
voluto porre una limitazione delle possibili tipologie di intervento, lo hanno
fatto utilizzando una terminologia esplicita: così l’art. 14, laddove definisce
la destinazione delle zone F – sottozone F3, F4, F5, stabilisce contestualmente
una esclusività dei possibili interventi mediante l’utilizzo, rispettivamente,
delle diciture "attrezzature a verde pubblico attrezzato",
"attrezzature a verde pubblico sportivo", e "attrezzature di
parcheggio pubblico"; mentre, per converso, nella parte ove definisce le
zone F^ – sottozone F^1 e F^2, un espresso riferimento è fatto alle
"attrezzature private sanitarie, assistenziali e religiose", e
"attrezzature private sportive e ricreative".

In particolare, poi, per le
sottozone F^1, il successivo art. 36 risulta
chiarificatore della circostanza che le attrezzature in esse individuate non
possono essere che quelle già esistenti (e private), soltanto così potendo
avere un senso compiuto la prescrizione normativa volta ad una
"conservazione" della loro "attuale destinazione".

Viceversa, l’art. 31 nel dare
maggiori indicazioni circa le zone F1, se ribadisce la
riserva "ad attrezzature di interesse comune ed a impianti di carattere
collettivo espressamente indicati nel piano, le cui specificazioni funzionali
vanno osservate", non pone però alcuna limitazione quanto alla tipologia
dell’iniziativa ammissibile (pubblica o privata).

Così stando le cose, è allora
evidente che la dicitura "zona per attrezzature collettive"
utilizzata per le zone F1, non può che interpretarsi nel più generale senso della assentibilità ivi di interventi tanto pubblici quanto
privati, con l’unico limite della destinazione di quanto realizzato ad un uso
appunto "collettivo" (e del resto, altrimenti opinando, interventi
privati nuovi, del tipo in questione, non sarebbero consentiti in alcun luogo,
atteso quanto sopra rilevato circa il riferirsi le zone F^1 ad attrezzature già
esistenti).

Ciò tanto più che lo stesso D.M.
2.4.1968 n° 1444 (che detta le linee guida per la suddivisione del territorio
comunale in zone territoriali omogenee, da operarsi nel P.R.G.),
afferma che con la lettera F debbano essere indicate "le parti del
territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale",
e, analogamente, ad "attrezzature di interesse comune" fa riferimento
il capo 1.4 del titolo II della successiva L. Reg. Campania 14/1982, pure
rilevante sul tema.

E, per la giurisprudenza, le
opere di interesse generale costituiscono una
categoria logico giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle
"opere pubbliche", comprendendo quegli impianti e attrezzature che,
sebbene non destinate a scopi di stretta cura della Pubblica Amministrazione,
sono idonee a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano
realizzate e gestite da soggetti privati: in tale ambito, ci si è così riferiti
a supermercati, strutture alberghiere, stazioni di servizio, banche,
discoteche, etc. (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 405 del 23.3.1993; Cons. di Stato sez. V, n° 268 del 27.4.1988; Cons. di Stato sez. V, n° 1000 dell’11.7.1975; T.A.R.
Campania-Napoli n° 6604 del 23.10.2002; T.A.R.
Puglia-Bari n° 4632 del 21.10.2002; T.A.R. Puglia-Bari
n° 1157 del 28.2.2002; T.A.R. Basilicata n° 288 del
21.10.1996; T.A.R. Campania-Napoli n° 180 del
22.5.1990; T.A.R. Lombardia-Brescia n° 693
dell’8.9.1987; T.A.R. Piemonte n° 321 del 29.10.1984).

Si è perciò, in definitiva,
affermato che, anche se una specifica normativa non appare diretta ad imporre
ai Comuni di indicare in concreto le singole aree destinate a questa o a quella
specifica attività, ma soltanto di prevedere una dotazione minima di spazi,
rapportati al numero di abitanti insediati o da
insediare; tali spazi possono essere utilizzati per attività di interesse
generale, non necessariamente rimesse alla cura della P.A.

Orbene, nel caso di specie è
incontestata la destinazione dell’immobile in progetto a laboratorio di analisi cliniche, come tale sicuramente ricomprendibile
nella citata categoria delle opere di interesse collettivo, pur se di
appartenenza privata, e perciò realizzabili nella zona F di P.R.G.: di
conseguenza, del tutto arbitraria, nonché erronea (con conseguente sostanziarsi
del dedotto vizio di eccesso di potere), appare allora la limitazione cui ha
fatto riferimento la C.E.C. nel parere del 20.5.2003, poi fatto proprio
dall’organo di amministrazione attiva per denegare la chiesta concessione
edilizia.

Pertanto, in accoglimento del
proposto ricorso, vanno annullati sia il citato parere C.E.C.,
sia il successivo atto negativo di amministrazione attiva che lo ha
integralmente recepito.

Le spese di giudizio seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Camapania, sezione II di Salerno, definitivamente pronunziando
sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Girardi Vittorio, lo accoglie, e,
per l’effetto, così provvede:

annulla
il parere reso dalla Commissione Edilizia Comunale di Mercogliano in data
20.5.2003 (verbale n° 8), nonché la successiva nota prot. n°
8493 del 5.6.2003 a firma del Dirigente A.T. del medesimo Comune, con la quale
esso è stato integralmente recepito, ed è stata conseguentemente respinta
l’istanza di concessione edilizia presentata dal ricorrente;

condanna
il Comune di Mercogliano a rifondere in favore del ricorrente le spese di
giudizio, che liquida in complessivi €2.000,00 (di cui €400,00 per esborsi;
€600,00 per diritti; ed €1.000,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per
legge.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in
Salerno, nella Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2004 e dell’11 febbraio
2005.

La presente sentenza viene sottoscritta, a norma dell’art. 132 co. III c.p.c.,
dal componente più anziano del Collegio, atteso che, in data 27.5.2005, prima
del deposito della decisione, è deceduto il Presidente del Collegio.

Dott. Ferdinando
Minichini Consigliere anziano

Dott. Michelangelo Maria Liguori
Primo Ref. Est.

Depositata in segreteria in data
4 novembre 2005.