Civile

Tuesday 17 May 2005

Le nuove regole per la vendita delle uova. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 4 marzo 2005

Le nuove regole per la vendita delle
uova.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 4 marzo 2005 Modalità per l’applicazione
di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova,
concernenti l’uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento (CE) n.
2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 e del decreto legislativo del
29 luglio 2003, n. 267.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

di concerto con IL MINISTRO DELLA
SALUTE

Visto il Regolamento (CEE) del
Consiglio n. 1907/90 del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, da ultimo
modificato dal Reg. (CE) n. 2052/2003, del 17
novembre 2003;

Visto il Regolamento (CE) della
Commissione n. 2295/2003, del 23 dicembre 2003 e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91
del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico
di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 267,
del 29 luglio 2003, recante l’attuazione delle direttive 1999/74/CE e
2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e
la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

Considerato che a norma dell’art. 1
della legge 3 maggio 1971, n. 419, il controllo sull’osservanza delle
disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova è esercitato
dall’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche
agricole e forestali;

Considerato che il Regolamento (CEE)
del Consiglio n. 1907/90, del 26 giugno 1990 e successive modifiche ha reso
obbligatoria l’indicazione del sistema di allevamento
sulle uova e relativi imballaggi;

Ritenuto di dover stabilire, tra
l’altro, le modalità per autorizzare i centri d’imballaggio delle uova ad usare
le diciture relative all’origine delle uova, alla data
di deposizione ed al tipo di alimentazione somministrata alle galline nonché i
relativi criteri di controllo;

Considerato che occorre rivedere la
normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella
regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto
ministeriale 19 giugno 2002;

Sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province
autonome nella adunanza del 16 dicembre 2004, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decretano:

Titolo I

DICITURE OBBLIGATORIE

Articolo 1.

Sistemi di allevamento

1. Le imprese in possesso
dell’autorizzazione a funzionare quali centri d’imballaggio delle uova,
rilasciata ai sensi dell’art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, devono
apporre sugli imballaggi delle uova della categoria "A", una delle
sottostanti diciture atte ad individuare il sistema di allevamento
delle galline ovaiole:

sull’imballaggio (obbligatorie)

a) "Uova da allevamento
all’aperto";

b) "Uova da allevamento a
terra";

c) "Uova da allevamento in
gabbie";

d) "Uova da agricoltura
biologica".

2. Fatte salve le specifiche disposizioni
previste per l’etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica, di cui al
Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, le imprese di cui al paragrafo
precedente possono apporre sulle uova della categoria "A", unitamente
al codice obbligatorio distintivo del produttore e del sistema di allevamento, di cui all’art. 2, una delle seguenti
diciture: sulle uova (obbligatorie) (facoltative):

a) 1IT ……………….
"Aperto"

b) 2IT ………………. "A
terra"

c)
3IT ………………. "Gabbia".

d)
0IT ………………. "All.Bio"

Per apporre le predette diciture
sugli imballaggi e sulle uova, gli allevatori devono attenersi al rispetto dei
requisiti minimi in allevamento indicati nell’allegato III del regolamento (CE)
2295/2003.

Articolo 2.

Codice distintivo del produttore

1. I detentori di galline ovaiole devono ottenere la registrazione dell’allevamento
ed il rilascio del codice identificativo del produttore e del sistema di allevamento delle ovaiole,
secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.
Soltanto questi produttori, nei cui allevamenti sono soddisfatti i requisiti
minimi per la protezione delle galline ovaiole
stabiliti nell’allegato III del Reg. (CE)
2295/2003, nonché nel su citato decreto legislativo, attuazione della direttiva
1999/74/CE richiamata nel medesimo allegato III, possono fornire ai centri
d’imballaggio le uova sulle quali apporre le prescritte diciture. A partire dal 1° luglio 2005, anche i piccoli produttori che
allevano meno di 350 galline ovaiole e che, quindi,
non ricadono nell’ambito di applicazione del predetto decreto legislativo, per
poter vendere le uova sui mercati locali devono rispettare i requisiti minimi
per il benessere delle ovaiole di cui alla vigente
normativa ed essere in possesso del codice identificativo.

2. Per il rilascio del codice
identificativo dell’allevamento gli interessati devono inoltrare domanda, ai
sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2003, al Servizio
veterinario dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, che
nella fattispecie ha la funzione di autorità sanitaria
di controllo. Ogni modifica dei dati richiesti per la registrazione degli
allevamenti deve essere tempestivamente comunicata all’ASL stessa.

3. Le ASL, per il tramite degli
assessorati alla sanità delle regioni e province autonome, trasmettono,
preferibilmente per via telematica, l’elenco dei codici rilasciati, completo
di tutti gli elementi identificativi e delle caratteristiche delle aziende
previsti all’allegato E del decreto legislativo n. 267/2003, al Ministero della
salute – Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti (D.G.S.V.A.) – Ufficio X. La trasmissione del suddetto
elenco dovrà avvenire per la prima volta entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto. Il Ministero della salute aggrega i dati e
li trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) – D.G. per le politiche agroalimentari
– PAGR. IV, al fine di costituire un elenco nazionale dei produttori di uova per sistema di allevamento, che consenta a quest’ultima amministrazione di ottemperare agli obblighi
che la normativa comunitaria impone in merito alla trasmissione dei dati
statistici.

4. I Ministeri su menzionati
utilizzeranno i dati di cui all’elenco nazionale al fine di assicurare,
ciascuno nel proprio ambito di competenza, i necessari controlli.

5. Le regioni e le province autonome
devono inviare entro il 15 febbraio di ogni anno gli
elenchi aggiornati al Ministero della salute, che provvederà ad inoltrarli, per
via elettronica, al MiPAF entro il successivo 15
marzo. Inoltre le regioni e le province autonome devono comunicare
tempestivamente all’Ufficio X della D.G.S.V.A.
eventuali revoche e sospensioni comminate alle aziende a seguito di inadempienze agli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria e nazionale. Per agevolare l’adempimento delle predette
disposizioni, le ASL sono tenute a comunicare alle competenti autorità
regionali ogni eventuale variazione degli elenchi (attribuzione nuovi codici,
revoche, sospensioni) entro quindici giorni dalla variazione medesima.

6. Ciascun produttore è tenuto a
mantenere aggiornato un registro conforme al modello riportato in allegato I.

7. La timbratura delle uova con il
codice del produttore può essere effettuata sia presso
l’azienda di produzione sia presso il centro d’imballaggio che effettua la
classificazione. Qualora le uova siano consegnate da
un produttore ad un centro d’imballaggio situato in un altro Stato membro, sono
contrassegnate col numero distintivo del produttore prima di lasciare il luogo
di produzione.

8. Nel caso di trasferimento di uova non classificate da un centro d’imballaggio ad un
altro, le uova sono stampigliate con il numero distintivo del produttore
antecedentemente alla spedizione al secondo centro d’imballaggio.

Articolo 3.

Uova vendute sciolte

In caso di vendita al
minuto di uova sciolte devono essere indicate in modo chiaro e
perfettamente visibile al consumatore le seguenti informazioni:

1) categoria di qualità;

2) categoria di peso;

3) numero distintivo del produttore,
con relativa spiegazione del significato;

4) numero di identificazione
del centro di imballaggio;

5) data di durata minima;

6) modalità di conservazione dopo l’acquisto.

Dal 1° luglio 2005 anche i piccoli
produttori che saranno soggetti all’obbligo della stampigliatura delle uova,
dovranno esporre le indicazioni di cui al precedente punto 3.

Articolo 4.

Centri d’imballaggio

1. I centri d’imballaggio autorizzati
ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 419, iscritti dal MiPAF
in un apposito elenco, sono tenuti a mantenere
aggiornati dei registri speciali, conformemente ai modelli riportati agli
allegati II e III.

2. Le uova devono essere consegnate
ai centri d’imballaggio e da questi mantenute in spazi
prestabiliti, separatamente, a seconda del sistema di allevamento, in
contenitori recanti le rispettive diciture; le operazioni di calibratura e di
imballaggio delle uova si effettuano separatamente per sistema di allevamento.

3. Per ogni partita di uova venduta in piccoli imballaggi recanti una delle
diciture previste all’art. 1, i centri d’imballaggio tengono aggiornati
appositi registri conformi ai modelli riportati nell’allegato III. In alternativa al registro di vendita, i centri d’imballaggio
possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti
delle diciture di cui all’art. 1.

4. Le diciture relative
al sistema di allevamento devono essere riportate obbligatoriamente sia
sui piccoli sia sui grandi imballaggi.

Titolo II

DICITURE FACOLTATIVE

Articolo 5.

Origine delle uova

1. Sulle uova, sui piccoli imballaggi
e sui grandi imballaggi è possibile apporre diciture e/o simboli relativi all’origine delle uova, facendo riferimento ad una
circoscrizione amministrativa o ad altra area geografica ben definita del
territorio dell’Unione europea dove le uova sono state prodotte; in tal caso, i
produttori ed i centri d’imballaggio interessati sono tenuti a darne
comunicazione al MiPAF tramite l’ufficio
dell’ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio che
esprime parere al riguardo.

2. Nel caso di vendita di uova sciolte l’indicazione dell’origine delle uova può
essere utilizzata soltanto se le singole uova sono stampigliate con le
rispettive diciture e/o simboli.

3. Per utilizzare le diciture e/o i
simboli riguardanti l’origine delle uova:

i produttori devono utilizzare i
registri conformi al modello riportato nell’allegato V;

i centri d’imballaggio devono utilizzare
registri conformi ai modelli riportati, rispettivamente, negli allegati IV e
VI.

Quest’ultimo registro, tuttavia, può essere
sostituito dalla raccolta delle fatture o bollette di consegna provviste delle
diciture di cui sopra.

Articolo 6.

Tipo di alimentazione

1. I centri d’imballaggio possono
apporre sulle uova e sui grandi e piccoli imballaggi che le contengono diciture
che fanno riferimento al tipo di alimentazione
somministrata alle galline ovaiole. Tali diciture, in
conformità con la normativa vigente in materia di alimentazione
animale, non potranno in alcun caso contenere riferimenti relativi alle
caratteristiche sanitarie del mangime stesso.

2. I produttori ed i centri
d’imballaggio interessati all’utilizzo delle diciture relative
al sistema di alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al MiPAF tramite l’ufficio dell’ispettorato centrale
repressione frodi competente per territorio, che esprime parere al riguardo, ed
a produrre una dichiarazione dei fornitori di mangime e del mangimificio
di presa conoscenza ed accettazione degli obblighi di tenuta delle
registrazioni di cui all’art. 27, paragrafo 2 del Reg.
(CE) 2295/2003.

3. I centri d’imballaggio che si
avvalgono delle diciture relative al tipo di
alimentazione debbono tenere, per un periodo di almeno sei mesi, una
registrazione dettagliata delle consegne di uova fatte dall’allevatore, secondo
il fac simile in allegato IV. I centri d’imballaggio
tengono, per un periodo di almeno sei mesi, anche una registrazione separata
delle vendite di piccoli imballaggi e di uova recanti
le diciture di cui al primo comma, secondo il fac
simile in allegato VI. Tuttavia, invece delle registrazioni delle vendite
sopradette, i centri d’imballaggio possono tenere le fatture o le bollette di
consegna con le indicazioni relative al tipo di
alimentazione somministrata alle galline ovaiole.

4. Il produttore tiene una
registrazione aggiornata che indica la quantità ed il tipo di mangimi semplici
e/o composti ricevuti in fornitura e dei mangimi prodotti nella stessa azienda
per autoconsumo, la data della fornitura e il nome
del mangimificio o del fornitore del mangime, il
numero e l’età delle galline ovaiale, il numero delle
uova prodotte e le relative consegne, la data di spedizione e il nome degli acquirenti,
secondo i fac simili riportati negli allegati V e
VII. Tale registrazione è tenuta per almeno sei mesi dopo la cessazione della
fornitura di uova da parte del produttore o dopo
l’eliminazione delle galline ovaiole.

5. I fornitori di
mangimi e i mangimifici di cui al punto 2 hanno
l’obbligo, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del Reg.
(CE) 2295/2003, di tenere la contabilità
delle consegne effettuate dalla quale risulti la composizione degli alimenti
forniti agli allevatori, per almeno sei mesi dopo la spedizione degli stessi.

6. L’indicazione relativa
al tipo di alimentazione somministrata alle galline ovaiole
deve essere uguale sia sui grandi imballaggi sia su quelli piccoli. In caso di
vendita di uova sciolte, tali indicazioni possono
essere utilizzate soltanto se le singole uova sono contrassegnate con le
rispettive diciture.

7. I cereali possono essere indicati come ingredienti dei mangimi solamente se
costituiscono almeno il 60% in peso della formula del mangime che può
comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali. Tuttavia,
qualora sia fatto riferimento a cereali specifici, ogni cereale deve
rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato, in caso
d’indicazione di un solo cereale e almeno il 5% in caso d’indicazione di più
cereali.

8. L’Ispettorato centrale repressione
frodi procede, almeno una volta l’anno, ad ispezioni
presso gli allevamenti e i mangimifici per verificare
la corrispondenza delle indicazioni utilizzate.

Articolo 7.

Data di deposizione

1. I centri d’imballaggio delle uova
possono essere autorizzati ad apporre la data di deposizione sugli imballaggi.
In tal caso essa deve essere indicata anche sulle uova in essi
contenute. Tale data deve essere stampigliata sulle uova durante o
immediatamente dopo la classificazione o direttamente presso l’allevamento. In
questi casi si applicano le seguenti disposizioni:

a) i produttori ed i centri
d’imballaggio debbono presentare domanda all’ufficio
dell’ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, secondo
i fac simile allegati VIII e IX che la trasmette al MiPAF corredata del proprio parere a seguito di specifica
ispezione. Nel caso che le due suddette figure professionali siano
riunite nella stessa impresa, è sufficiente una unica domanda;

b) i centri d’imballaggio uova
tengono aggiornati dei registri speciali conformi ai modelli riportati in
allegato X;

c) i produttori di uova
sulle quali va apposta la data di deposizione tengono costantemente aggiornato
un registro conforme al modello in allegato XI;

d) i produttori ed i centri
d’imballaggio di cui al presente articolo sono poi soggetti ad ispezioni
periodiche da parte dell’Ispettorato centrale repressione frodi almeno con
frequenza bimestrale.

Articolo 8.

Disposizioni finali

1. In virtù dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 2295/2003, tutti i numeri distintivi
attribuiti dal MiPAF ai centri d’imballaggio di uova ricadenti nel territorio nazionale sono
automaticamente variati sostituendo l’iniziale numero 4 con il codice IT (es: 44539 diventa IT4539). Tuttavia, per consentire lo
smaltimento dei vecchi imballaggi, i numeri distintivi autorizzati anteriormente al 31 dicembre 2003 possono essere ancora
utilizzati fino al 31 dicembre 2004, così come disposto all’art. 39 del
predetto regolamento.

2. A partire dal
1° luglio 2005 il codice distintivo dell’allevamento dovrà essere stampigliato
anche sulle uova non classificate vendute sul mercato pubblico locale
direttamente dal produttore. A tale obbligo dovranno attenersi anche i piccoli produttori
che non ricadono nell’ambito di applicazione del
decreto legislativo n. 267/2003.

3. Le regioni e le province autonome
mettono a disposizione dei consumatori le informazioni
che consentono di interpretare correttamente i codici
distintivi del produttore apposti sulle uova ed in particolare:

1) lo Stato membro o paese terzo di
produzione;

2) il sistema di allevamento;

3) la denominazione e sede
dell’azienda in cui ha avuto luogo la produzione;

4) gli estremi della
ASL competente per l’allevamento di produzione. Le predette informazioni possono essere comunicate al
consumatore direttamente nei punti vendita.

4. Tutti i registri previsti dal
presente decreto e dagli articoli 12, 13, 15 del Reg (CE) n. 2295/2003 devono essere preventivamente bollati
e vidimati dall’ispettorato centrale repressione frodi competente. In luogo dei
predetti registri separati, ogni qualvolta ciò sia possibile, è consentito
utilizzare uno o più registri o altro tipo di registrazione riportante tutte le
informazioni prescritte.

5. Ai sensi del
decreto ministeriale n. 376, del 25 maggio 1992, le autorizzazioni ministeriali
ad apporre le diciture di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 sono rilasciate,
qualora i risultati dell’istruttoria dell’organismo di controllo competente
siano favorevoli, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della
domanda degli interessati da parte del MiPAF.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno civile precedente, le aziende alle
quali è stato rilasciato il codice di cui all’art. 2, trasmettono all’Ufficio
dell’ICRF competente per territorio la rilevazione del numero medio di galline ovaiole presenti negli allevamenti (pari al numero di
galline allevate moltiplicate per il numero di settimane di produzione diviso 52).
Gli uffici dell’ICRF trasmettono a loro volta tali dati in forma aggregata per
sistema di allevamento, al MiPAF
per via elettronica.

7. Ai sensi dell’art. 117, quinto
comma della Costituzione, il presente decreto si
applica per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto a
rendere applicativo il regolamento n. 2295/2003, fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia ai corrispondenti
articoli del Reg (CE) n. 2295/2003.

Il decreto ministeriale 19 giugno
2002 è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso
alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ministro delle politiche agricole
e forestali Alemanno

Il Ministro della salute Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 18
aprile 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri
delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 370

Allegato I [2]

Allegato II

Data

consegna

Nome o

ragione sociale

e codice del

produttore

Indirizzo

dell’allevamento

Data o

Periodo di

deposizione

N. uova

consegnate

Peso

Totale

Kg.

Allegato III [3]

Allegato IV [4]

Allegato V [5]

Allegato VI [6]

Allegato VII

REGISTRO FORNITURE MANGIME PER
L’ALLEVATORE PREVISTO ALL’ARTICOLO 6

Data di fornitura

Nome del fornitore

Tipo di mangime

Quantità (Kg)

Allegato VIII

SCHEMA DI DOMANDA PER IL CENTRO DI IMBALLAGGIO PREVISTO ALL’ARTICOLO 7

AL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

(Per il tramite dell’Ispettorato Centrale

Repressione Frodi – Ufficio di……….

Via…………………….CAP……….)

Il sottoscritto………………………………………nato
a……………………..il………………………

residente in ………………………Via………………………………, n……,
titolare/legale rappresentante del centro d’imballaggio n…………, sito in
Via…………………………, tel…………………………., partita IVA e C.F……………………………………………………………….,

CHIEDE

che a norma del Reg.
(CE) n.2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre
2003, la ditta sia autorizzata ad apporre sulle uova e sugli imballaggi che le
contengono la data di deposizione:

La produzione di cui dispone è di circa
n……………..di uova di cui, destinata a riportare la data
di deposizione, n………………….proveniente dai seguenti
allevamenti…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Gli impianti relativi
al centro d’imballaggio hanno una potenzialità lavorativa giornaliera di
n………….

uova.

Allega alla presente le dichiarazioni
debitamente sottoscritte con firma autenticata dei titolari degli allevamenti
fornitori e le caratteristiche tecniche del centro d’imballaggio.

Luogo e data……………………………..

FIRMA……………………………………

(Il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad
autentica qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento, o nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un documentodi identità del sottoscrittore (Art.38 D.P.R. 28.12..2000, n.445)

VISTO PER AUTENTICA

(timbro e firma)

Allegato IX

SCHEMA DI DOMANDA PER IL PRODUTTORE
PREVISTO DALL’ARTICOLO 7

AL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

(Per il tramite dell’Ispettorato Centrale

Repressione Frodi – Ufficio di……….

Via…………………….CAP……….)

Il sottoscritto………………………………………nato
a……………………..il………………………

residente in ………………………Via………………………………, n……,
titolare/legale rappresentante del centro d’imballaggio n…………, sito in
Via…………………………, tel…………………………., partita IVA e C.F……………………………………………………………….chiede
che a norma del Reg. (CE) n.2295/2003
della Commissione, del 23 dicembre 2003, la ditta sia autorizzata ad apporre
sulle uova la data di deposizione o a fornire dette uova a centri d’imballaggio
appositamente autorizzati a tale fine.

La produzione di cui dispone è di
circa n……………..di uova proveniente da n………..galline
mediamente presenti in allevamento.

Le suddette uova sono consegnate al
centro d’imballaggio…………………………………………sito in…………………………contraddistinte dal
numero…………………………………..

Allega alla presente le dichiarazioni
debitamente sottoscritte con firma autenticata del titolare del centro
d’imballaggio suddetto.

Luogo e data……………………………..

FIRMA……………………………………

(Il titolare o legale rappresentante)

La sottoscrizione non è soggetta ad
autentica qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto al ricevimento, o nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata unitamente a copia fotostatica (anche non autenticata) di un
documento di identità del sottoscrittore (Art.38 D.P.R.
28.12..2000,
n.445)

VISTO PER AUTENTICA

(timbro e firma)

Allegato X

DATA DEPOSIZIONE

REGISTRI PER IL CENTRO D’IMBALLAGGIO PREVISTI ALL’ARTICOLO 7

PRODUTTORE

NOME

INDIRIZZO

REGISTRI ARRIVI

DATA CONSEGNA

DATA

DEPOSIZIONE

PRODUTTORE

Nome o ragione

sociale

Indirizzo

Imballaggi

n.

n. o peso

uova

REGISTRO
VENDITE

Categoria di qualità……..

DATA

DATA DEPOSIZIONE

ACQUIRENTI

UOVA VENDUTE

NOME

INDIRIZZO

CAT.PESO

PESO

N: