Imprese ed Aziende

Saturday 11 December 2004

Le nuove norme per le sovvenzioni alle emittenti locali.

Le nuove norme per le sovvenzioni
alle emittenti locali.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DECRETO 5 novembre 2004, n.292 Regolamento recante nuove
norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti
dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di
concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Vista la legge 6 agosto 1990, n.
223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241, ed in particolare l’articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri
e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari;

Vista la legge 31 luglio 1997, n.
249, concernente: "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 30 aprile 1998, n.
122, concernente: "Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, nonché norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

Vista la deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68,
concernente: "Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la
deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre
1998, n. 78, concernente: "Regolamento per il rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre
1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998,
n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo, ed in particolare l’articolo 45, comma 3;

Visto il decreto-legge
30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 78, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il
mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo";

Vista la legge 23 dicembre 1999,
n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed, in particolare,
l’articolo 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l’articolo
145, commi 18 e 19;

Visto il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
recante:

"Disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e
digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi";

Vista la legge 28 dicembre 2001,
n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l’articolo
52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002,
n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed, in particolare, l’articolo
80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l’articolo
4, comma 5;

Visto il
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: "Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative" ed, in particolare, l’articolo 1,
comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n.
112, recante "Norme di principio in materia di assetto
del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.,
nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della
radiotelevisione";

Visto il
decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: "Regolamento
recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici previsti dall’articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;

Visto il decreto ministeriale 1°
ottobre 2002, n. 225, concernente: " Regolamento recante modalità e
criteri di attribuzione del contributo previsto
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
emittenti radiofoniche locali";

Visto il "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di
televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di
servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto,
superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari"
approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14
maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4
giugno 2002;

Visto il "Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV"
approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5
novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il
29 novembre 2002;

Vista la legge 16 gennaio 2003,
n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
e, in particolare, l’articolo 41, comma 9;

Considerata la necessità di
innovare la disciplina attualmente contenuta nel
decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, per adeguarla alle norme in
materia radiotelevisiva emanate successivamente alla sua entrata in vigore;

Considerato che con apposito regolamento del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell’articolo 7,
comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, saranno definiti i criteri, secondo
il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi previsti in favore
delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari
ingannevoli, anche in considerazione dell’attività del Comitato di controllo di
cui all’articolo 3 del citato Codice di autoregolamentazione in materia di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
e giochi similari;

Visto
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere
del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza della sezione consultiva per gli
atti normativi del 31 maggio 2004;

Ritenuto di non poter aderire a
quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in
relazione all’integrazione del criterio prevalente del fatturato medio
con altri e diversi parametri, in quanto le emittenti beneficiarie del
contributo del presente regolamento già soddisfano le esigenze di garantire
l’autoproduzione e l’informazione essendo già
ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, e, sotto il diverso profilo dell’innovazione tecnologica e
dell’adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze, per la mancata attuazione di detto piano;

Sentite le competenti commissioni
parlamentari;

Vista la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM 139366/4624/DL del
3 agosto 2004;

A d o t t
a

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

Beneficiari e
ripartizione della somma stanziata

1. I termini procedimentali e le
modalità di erogazione dei contributi previsti
dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono specificati nel bando di concorso emanato
dal Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato "Ministero",
entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

2. Possono beneficiare dei
contributi di cui al comma 1, le emittenti televisive locali titolari di concessione
o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell’anno precedente a
quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse
con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, ovvero abbiano ottenuto il parere favorevole
all’ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle
imprese di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito
dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
269.

3. Costituisce requisito di ammissibilità al contributo di cui al comma 1 l’adesione
dell’emittente richiedente al "Codice di autoregolamentazione in materia
di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie
e giochi similari", approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema
radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle
associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, di seguito denominato "Codice in
materia di televendite" e al "Codice di autoregolamentazione sulla
tutela dei minori in TV", approvato dalla Commissione per l’assetto del
sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e
dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito denominato
"Codice TV e minori".

4. L’ammontare annuo dello
stanziamento previsto dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è ripartito dal Ministero
secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al fatturato
realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima
regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di
sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo alle
regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con
elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in una determinata
regione o provincia autonoma, l’emittente la cui sede operativa principale di
messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel
territorio della medesima regione o provincia autonoma, ovvero l’emittente che
raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella
residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. Ai fini
del presente decreto per fatturato si intendono i
ricavi riferiti all’esercizio esclusivo dell’attività televisiva di cui alla
voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dal conto
economico del bilancio di esercizio.

5. La somma assegnata a ciascuna
regione e provincia autonoma è attribuita alle emittenti aventi titolo
all’erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro
quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi
indicati nell’articolo 4.

Articolo 2

Esclusione o riduzione dei
contributi

1. Sono escluse dall’erogazione
del contributo:

a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi
previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la
rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze
previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali
pendenti in materia;

b) le emittenti assoggettate a
procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione
all’esercizio provvisorio;

c) le emittenti
non in regola con il pagamento del canone di concessione. Sono
considerate in regola anche le emittenti che usufruiscano
delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei cui confronti siano
intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli ed esecutive in controversie
relative al pagamento dei canoni di concessione, salvo il diritto di ripetizione
dei contributi erogati a seguito di decisione sfavorevole all’emittente;

d) le emittenti che ai sensi
dell’articolo 7, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si
impegnano a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della
propria programmazione.

2. Per le emittenti nei cui confronti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
abbia emesso, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per
l’ottenimento del contributo, più di un provvedimento sanzionatorio per
violazioni dell’articolo 15, commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n.
223, ivi compresa l’ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, salvo
quanto previsto dal comma 3 i contributi spettanti ai sensi del presente
regolamento sono ridotti nella misura seguente:

a) del 40 per cento, se sono
irrogate più sanzioni per la violazione dei divieti di cui all’articolo 15,
commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) del 30 per cento, se una sola
delle sanzioni irrogate riguarda la violazione dei divieti di cui alla
precedente lettera a);

c) del 20 per cento, se le
sanzioni sono irrogate esclusivamente per la violazione dei divieti di cui
all’articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. L’applicazione di più di
quattro sanzioni da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda per l’ottenimento
del contributo, per le violazioni di cui al comma 2, ivi compresa l’ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, comporta
l’esclusione totale dal contributo per il medesimo anno.

Articolo 3.

Separazione contabile

1. I soggetti che presentano per
la prima volta domanda per ottenere il contributo
previsto dall’articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non
televisiva, devono instaurare entro l’esercizio in corso un regime di
separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino
separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all’attività
dell’emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività; a partire
dall’anno successivo i soggetti devono dichiarare di aver instaurato il regime
di separazione contabile.

Articolo 4.

Elementi di valutazione

1. Gli elementi da valutare ai
fini dell’erogazione all’emittente del contributo di
cui all’articolo 1, sono i seguenti:

a) media dei fatturati realizzati
nel triennio precedente. Nel caso in cui l’emittente presenti la domanda per
più regioni o province autonome è presa in esame, ai
fini del punteggio, la quota parte della media dei fatturati riferibili
all’attività televisiva posta in essere in ciascuna regione o provincia
autonoma;

b) personale dipendente applicato
allo svolgimento dell’attività televisiva, in
riferimento all’attività svolta nell’anno precedente a quello in cui è erogato
il contributo stesso, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in:

1) contratto a tempo
indeterminato;

2) contratto a tempo determinato;

3) contratto di formazione
lavoro;

4) contratto di
apprendistato;

5) contratto a tempo parziale
ovvero a tipologia di orario ridotto modulato
flessibile;

6) giornalisti, iscritti ai sensi
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, così suddivisi:

6.1) giornalisti professionisti
iscritti nell’Albo professionale;

6.2) giornalisti pubblicisti
iscritti nell’Albo professionale;

6.3) praticanti giornalisti
professionisti iscritti nel relativo registro.

2. Nel caso in cui l’emittente
presenti la domanda per più regioni o province autonome è
presa in esame, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la quota parte del
personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva in
ciascuna regione o provincia autonoma.

3. I punteggi da attribuire a
ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Articolo 5.

Assegnazione dei contributi

1. Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del
contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo
tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all’articolo
4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto dai comitati
regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, dai comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi, i quali provvedono a comunicare le graduatorie
stesse, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero e,
contestualmente, a renderle pubbliche, indicando analiticamente i punteggi
relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all’articolo 4, comma 1.

2. Non è consentito l’inserimento
in graduatoria di emittenti che dichiarino nella
domanda di possedere un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore a
quello previsto dall’articolo 6, comma 3, della deliberazione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del
regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri e successive modificazioni. La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a
carattere comunitario come definite dall’articolo 1, comma 1,
lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.

3. Il contributo è erogato, nei
limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito
regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, alle emittenti
collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentacinque per
cento dei graduati, arrotondato all’unità superiore, per l’anno 2004 e,
dall’anno 2005, nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato
all’unità superiore, in misura proporzionale al valore ottenuto mediante
ponderazione rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di
valutazione previsto dall’articolo 4, comma 1, secondo la formula di cui alla
tabella A allegata al presente regolamento.

Articolo 6.

Domanda di ammissione
al contributo

1. Le emittenti televisive locali
titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata
ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che intendono
beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, devono
inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a
mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell’articolo 1.

2. La domanda deve contenere, a
pena di esclusione dalla graduatoria:

a)
l’indicazione degli elementi atti ad individuare l’emittente richiedente con
gli estremi dell’atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66;

b) la dichiarazione che l’impresa
editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui
essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di
codice fiscale e di partita IVA del richiedente;

d) la dichiarazione di aver
presentato domanda di ammissione per l’anno precedente
a quello cui si riferisce il bando di cui all’articolo 1, comma 1, alle
provvidenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l’adozione
del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l’adozione del parere favorevole
all’ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle
imprese di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito
dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.
269, costituisce, in ogni caso, condizione per l’erogazione totale del
contributo;

e) la dichiarazione di adesione al Codice in materia di televendite e al Codice
TV e minori.

3. Nella domanda sono indicati
gli elementi, previsti dall’articolo 4, che si intendono
sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta
a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere
comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nel caso in cui l’emittente,
invitata dall’organo competente ad integrare la documentazione presentata, non
ottemperi all’invito stesso entro il termine indicato, l’elemento, in merito al
quale è stata richiesta l’integrazione documentale,
non è valutato ai fini del punteggio.

Articolo 7.

Controlli da parte dei comitati
regionali

per le
comunicazioni

1. Fermo restando il disposto
dell’articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i comitati regionali per le comunicazioni
e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di
cui all’articolo 5, comma 1, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle
emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all’articolo
4, comma 1, lettere a), e b), ove le medesime non siano state corredate,
all’atto di presentazione della domanda, dalla seguente documentazione:

a) copia autentica dei bilanci di esercizio del triennio precedente a quello di
presentazione della domanda, con attestazione del registro delle imprese di
avvenuto deposito di ciascun bilancio; per il bilancio di esercizio dell’anno
precedente a quello di presentazione della domanda, nel caso di soggetti che
redigono il bilancio per periodi non coincidenti con l’anno solare, copia
autentica dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro
delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio di avvenuto
deposito e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di
presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali; per i
soggetti non tenuti al deposito del bilancio, copia autentica del verbale di
assemblea di approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio e situazione
patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della
domanda, certificata dai competenti organi sociali;

b) copia autentica del libro
matricola alla data di presentazione della domanda e
certificati di correntezza contributiva aggiornati almeno al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. I Comitati regionali per le
comunicazioni e, ove non costituiti, i Comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi devono altresì verificare l’esistenza di un sistema di
separazione contabile per i soggetti di cui all’articolo 3.

3. Per le emittenti la cui media
dei fatturati aumenti più di un terzo rispetto al dato comunicato nell’anno
precedente a quello di presentazione di ciascuna domanda, i comitati regionali
per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi sono tenuti a verificare analiticamente i relativi dati
contabili.

Articolo 8.

Revoca del provvedimento di
concessione

1. Qualora risulti
che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci
o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ad essa allegata
ovvero non è stato rispettato quanto previsto dall’articolo 3 o nel caso di
perdita del requisito di cui all’articolo 1, comma 2, il contributo è revocato,
previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.

2. Il contributo è revocato alle
emittenti il cui patrimonio netto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di presentazione della domanda sia inferiore
all’importo previsto dall’articolo 6, comma 3, della deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78,
approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ove non sia stato
reintegrato in sede di approvazione del bilancio. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere
comunitario come definite dall’articolo 1, comma 1,
lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.

3. La revoca dei contributi
comporta l’obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare all’erario,
entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito,
rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione
in rapporto "ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché
l’esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre
anni successivi all’accertamento della non corrispondenza di cui al comma 1.

4. Ove l’obbligato non ottemperi
al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e
degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme
complessivamente dovute.

Articolo 9

Norme transitorie

1. Ai fini della valutazione
dell’elemento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) in
riferimento ai soli anni 2003 e 2004, al personale dipendente della società che
presenta la domanda di ammissione al contributo è equiparato il personale
applicato dalla medesima società allo svolgimento della propria attività
televisiva purché detto personale sia dipendente da società controllate dalla
società istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attività connesse
alla programmazione televisiva e che svolgano l’attività in esclusiva per la
società titolare della concessione o dell’autorizzazione televisiva in ambito
locale richiedente.

2. Le disposizioni di cui
all’articolo 2, commi 2 e 3 si applicano in relazione alle
domande presentate dalle emittenti per l’ottenimento del contributo dall’anno
2006.

Articolo 10.

Abrogazioni

1. Dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 21
settembre 1999, n. 378.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 novembre 2004

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Ministro dell’economia e delle
finanze Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti
il 24 novembre 2004

Ufficio di controllo Atti
Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 12

Tabella A

(art. 4,
comma 3)

Punteggi da attribuire a ciascuno
degli elementi di cui all’art. 4, comma 1, ai fini dell’erogazione del
contributo di cui all’art. 1:

lettera
a) – media dei fatturati realizzati nel triennio precedente – fino a punti 200;

per la
lettera a) il punteggio va attribuito in maniera proporzionale assegnando il
punteggio massimo di punti 200 al fatturato più alto delle emittenti in
graduatoria. Si applica, altresì, una maggiorazione fissa di punti 60 per
ciascun fatturato superiore a 6 milioni di euro e di
punti 30 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e sei milioni di euro. Per le
emittenti aventi sedi legale ed operativa nelle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna si applica
una maggiorazione fissa di punti 480 per ciascun fatturato superiore a 8
milioni di euro, di punti 260 per ciascun fatturato compreso tra 6 e 8 milioni
di euro e di punti 130 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e 6 milioni di
euro. I predetti tetti di fatturato sono soggetti a revisione
in aumento del 2,5 per cento annuo, e sono indicati, annualmente, nel bando di
concorso di cui all’articolo 1, comma 1;

lettera
b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva:

per ogni
giornalista professionista punti 60;

per ogni
giornalista pubblicista punti 45;

per ogni
praticante giornalista professionista punti 45;

per ogni
altro dipendente punti 30.

.Le unità di personale assunte
con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50 per cento
del punteggio ad esse relativo, le unità di personale assunte con contratto di
lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono
valutate nella misura del 20 per cento del punteggio ad esse relativo per
ciascun anno di durata del contratto. Le unità di personale assunte con
contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario
ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale
corrispondente alla quota di orario della prestazione effettivamente svolta,
rapportata al contratto a tempo pieno;

per la
lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati
anteriormente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione
della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo
di durata del contratto.

(Art. 5,
comma 3)

Formula per l’attribuzione del
contributo in base alla graduatoria, nel limite del trentacinque per cento dei
graduati arrotondato all’unità superiore per l’anno 2004 e del trentasette per
cento dei graduati, arrotondato all’unità superiore, dall’anno 2005:

PFi/PFm
x 40 + PDi/PDm x 60 = Vi

PFi =
punteggio relativo al fatturato dell’emittente iesima

PFm =
media aritmetica del totale dei punteggi relativi al fatturato

PDi =
punteggio relativo ai dipendenti dell’emittente iesima

PDm =
media aritmetica del totale dei punteggi relativi ai dipendenti

Vi = Valore di attribuzione
all’emittente iesima