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Tuesday 20 September 2005

Le misure per prevenire l’ influenza aviaria Decreto-legge per contrastare l’influenza aviaria

Le misure per prevenire l’influenza aviaria

Decreto-legge per contrastare l’influenza aviaria

Articolo 1

(Prevenzione e lotta contro l’influenza aviaria,
le malattie degli animali e le relative emergenze)

1. Ai fini del potenziamento e della
razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l’influenza
aviaria, le malattie animali e le emergenze zoosanitarie,
nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e
controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero
della salute, è istituito presso il Ministero della salute – Direzione
Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti, il Centro Nazionale di
lotta ed emergenza, contro le malattie animali che definisce e programma gli
obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione
delle malattie e svolge, mediante l’Unità Centrale di Crisi, unica per tutte le
malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture
regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva
anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente
dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, del Centro di referenza
nazionale per l’epidemiologia, del Dipartimento di Veterinaria dell’Istituto
Superiore di Sanità in collaborazione con le Regioni e le Province autonome,
nonché delle Facoltà Universitarie di Medicina Veterinaria e degli Organi della
Sanità Militare. L’individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del
Centro Nazionale, unitamente alla sua composizione e organizzazione necessaria
ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con
decreto del Ministro della salute.

2. Con decreto del Ministro della
salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le
modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell’Unità di crisi delle
strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di
ricerca ad esso collegati.

3. E’ istituito presso il Ministero
della salute il Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, articolato in tre
uffici di livello dirigenziale generale, con il compito di provvedere alla
riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni in materia di
sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei
compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria, le
malattie degli animali e le relative emergenze il
Ministero della salute è autorizzato a:

a) indire concorsi pubblici mediante
quiz preselettivi e successivi colloqui per il
reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di
sessanta dirigenti veterinari di I livello;

b) bandire concorsi
pubblici mediante quiz preselettivi e successivi
colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori
del settore della prevenzione, dell’assistenza e del controllo sanitario.

5. La dotazione organica del
Ministero della salute, rideterminata ai sensi del
comma 93 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

Articolo 2

(Modalità di costituzione di scorte nazionali
di farmaci antivirali)

1. Al fine di fronteggiare il rischio
di una pandemia influenzale è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di
50.000.000 di Euro da destinare all’acquisto di
farmaci antivirali.

2. Con successivo accordo da
stipulare, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo
4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono definite le modalità di
costituzione di analoghe scorte regionali di farmaci
antivirali.

Articolo 3

(Comando Carabinieri per la tutela della
Salute)

1. Il Comando Carabinieri per la
Salute assume la denominazione di "Comando
Carabinieri per la tutela della Salute".

2. Il Comando Carabinieri per la
tutela della Salute è potenziato di 96 unità di
personale, secondo la tabella allegata alla presente legge, da considerare in
soprannumero rispetto all’organico vigente dell’Arma dei Carabinieri. A tal
fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per il numero
corrispondente di unità di personale, in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni.

3. Gli oneri
connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo
straordinario, del personale di cui al comma 2, sono a carico del Ministero
della salute, che provvederà anche al versamento dei relativi oneri sociali.

4. Per gli scopi di cui al comma 2, è
autorizzata la spesa di euro 4.500.000 annui a
decorrere dall’anno 2006.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, si provvede con i fondi previsti dal
comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 21 novembre 2000, n.335, convertito, con modificazioni dalla legge 19 gennaio
2001, n.3. A tale fine dopo la lettera c-ter) del comma 1 del citato articolo 1 del decreto legge
335/00 è aggiunta la seguente:

"c-quater) l’istituzione e il funzionamento del Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali e dell’unità
centrale di
crisi, ivi comprese le spese di personale".

2. All’onere derivante
dall’attuazione dell’articolo1, comma 2, e degli articoli 2 e 3, pari ad euro
50.000.000 per l’anno 2005 ed euro 10.200.000 a decorrere dall’anno 2006 si
provvede, quanto ad euro 50.000.000, per l’anno 2005, mediante riduzione del
Fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per il medesimo anno e quanto ad euro 10.200.000 a decorrere
dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Per le attività di prevenzione,
profilassi internazionale e per i controlli sanitari in materia di sicurezza
alimentare, il Ministero della salute può derogare ai limiti previsti dall’art.1, comma 9 della legge 30
dicembre 2004. n.311.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.