Penale

Friday 04 November 2005

Le menzogne ai genitori possono ben essere il movente del loro omicidio.

Le menzogne ai genitori possono ben essere il movente del loro omicidio.

Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 6 ottobre-3 novembre 2005, n. 39998

Presidente Sossi Relatore Mocali

Pg Monetti Ricorrente Gabriele

Osserva

Con sentenza del 10 maggio 2004, la Corte dassise di Roma dichiarava il Gabriele colpevole di omicidio in persona del padre Gaspare e della madre Maria Elena Figuccio; esclusa laggravante prevista dallarticolo 576 n. 1 Cp e concesse attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti residue, lo condannava alla pena di 28 anni di reclusione, oltre alle pronunce accessorie.

Su gravame dellimputato, la Corte dassise di appello con la sentenza oggi esaminata confermava quella di primo grado, previamente rigettando la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento, per la ritenuta irrilevanza del riesame testimoniale e della ulteriore perizia psichiatrica indicati dalla difesa.

I cadaveri delle vittime vennero rinvenuti, chiusi in sacchi per i rifiuti, allinterno della loro abitazione, su segnalazione del figlio convivente, verso le 15 del 22 marzo 2002; lautopsia accertò che causa della morte era stata la somministrazione di un potente ansiolitico, in una con bevande alcoliche e, quanto alla Figuccio, anche con lasfissia praticatale per comprensione delle vie respiratorie. Lepoca della morte venne fatta risalire a due giorni prima, collocandosi fra le 20.30 e le 21.00 e le 3 e le 24, in rapporto allora della cena consumata, allo stato dei residui di cibo e alla mancata risposta ad alcune chiamate telefoniche nelle ore successive e il giorno dopo.

Entrambe le Corte di merito hanno ritenuto che a carico del Gabriele si ponessero indizi di reità, gravi, precisi e concordanti; egli abitava coi genitori (in una mansarda collegata con lappartamento dei medesimi); era stato presente in casa prima, durante e dopo il momento del fatto; conosceva lesistenza e il luogo di custodia del medicinale, da lui stesso (e più raramente dalla madre) usato; aveva libero accesso agli alimenti coi quali detto farmaco era stato assorbito; labitazione delle vittime era stata trovata in perfetto ordine, nessun segno di effrazione era stato riscontrato, nulla mancava (a parte la controversa assenza di una agenda). Se nessun estraneo si era introdotto, lunico soggetto che aveva potuto perpetrare il duplice delitto era limputato, che certamente nei due giorni in cui i cadaveri erano rimasti in casa ed egli non poteva non averne avuto nozione o effettuato ricerche anteriori alla denuncia del fatto aveva meditato (senza trovare una soluzione) sul modo migliore di sbarazzarsene.

La tesi difensiva di piste alternative si era rivelata impraticabile, sia per le considerazioni premesse, sia perché nessun soggetto fra quelli possibilisticamente indicati era raggiunto dal minimo sospetto. E del resto, il Gabriele aveva un movente, correttamente ravvisato nellavere mentito ai genitori coi quali, in specie il padre, aveva un controverso rapporto, stante lautoritarismo di costui e la posizione di distacco dal figlio sul corso dei suoi studi universitari, che aveva dichiarato essere giunti alla discussione della tesi di laurea, quando invece da anni li aveva abbandonati.

In punto di imputabilità, gli attendibili esami clinici eseguiti in primo grado avevano escluso sia una malattia della mente nosograficamente individuabile, sia un disturbo della personalità di rilievo tale da compromettere anche solo in parte la capacità dintendere e di volere, risolvendosi il medesimo in una prevalenza dei tratti passivo-aggressivi e narcisistici, senza ulteriori configurabilità psicotiche. Era dunque evidente che la semplice anomalia del carattere era irrilevante ai fini dellimputabilità.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, il Gabriele, che denunciava:

con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione. Laffermazione di responsabilità del ricorrente risentiva delladozione di un tipo di logica inaccettabile, in quanto i giudici di merito avevano argomentato per esclusione,ovvero eliminando altre ipotesi di colpevolezza, ma senza possedere la certezza assoluta che il fatto fosse stato commesso dal Gabriele. Limpossibilità di trovare altro colpevole, legata a fattori anche causali, non giustificava lindividuazione del ricorrente come tale, giacché a suo carico non verano prove ma solo labili e controversi indizi, che erano stati posti a base di una mera ipotesi astratta, corroborata da un movente inattendibile, giacché quello indicato nella sentenza in esame in nessun modo si rivelava proporzionato alla gravità ed efferatezza del fatto.

Del resto, talune circostanza indiziarie erano contraddette o diversamente interpretabili, come lasserita ora di funzionamento della lavastoviglie, lassenza di lesioni da difesa sul corpo delle vittime (possibilmente derivabile da minacce esercitate su loro previamente), i mancati contatti telefonici tra limputato e il padre, lavere il ricorrente parlato dei problemi universitari con altri congiunti solo perché costretto e la conseguente indicazione di tale problema da parte del cognato come valido spunto dindagine, la possibilità che i rumori di strada si udissero dalla casa delle vittime, la stanchezza manifestata dal Gabriele sul lavoro, lessere egli uscito (la notte del 21) per fare acquisti, laver lasciato acceso il computer durante la notte, la censurata inconsapevolezza della presenza dei cadaveri in casa tutti elementi di valutazione anche contraria a quella fatta propria dai giudici di merito.

I quali, peraltro, avevano ignorato spunti difensivi loro prospettati, come il rinvenimento di tracce di saliva estranee alla famiglia Gabriele, di peli e capelli esterni allinvolucro, telefonate inspiegabili pervenute dalla presidenza del Consiglio dei ministri e da altra persona che non le aveva tutte ammesse; ed avevano valuto illogicamente altri dati di fatto, come lacquisto del medicinale da parte del Gabriele (che notoriamente ne faceva uso), la confessione alla madre del reale andamento del corso di studi, la testimonianza circa la presenza di due persone nellabitazione la mattina del 21, la incongruenza di avere pretesamene commesso il fatto con modalità e in luogo che direttamente vi collegavano la persona del ricorrente e in special modo la mancata rimozione dei cadaveri, col rischio della loro scoperta da parte della collaboratrice familiare (la cui assenza dal lavoro per il giorno dopo era ignorata al Gabriele), la inspiegabile telefonata da questi fatta ai genitori ancora il giorno 22, lincertezza della data del delitto, che non era stata soddisfacentemente accertata;

col secondo motivo, violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva. La sentenza impugnata non motivata correttamente il diniego di rinnovazione parziale del dibattimento in appello, per lassunzione di prove ingiustamente ritenute superflue. In particolare, sarebbe stata necessaria la esecuzione di nuova perizia psichiatrica, alla luce anche dei recentissimi principi giurisprudenziali che valorizzavano, quanto allaccertamento della imputabilità, anche la presenza di disturbi della personalità, come quello di cui gravemente soffriva il ricorrente, secondo le concorsi indagini peritali.

Si insisteva, quindi, per lannullamento della decisione impugnata.

Nellinteresse del Gabriele è stata depositata tempestivamente una memoria difensiva, che ulteriormente illustra i motivi principali.

Il ricorso è infondato.

La critica portata dal ricorrente allimpianto metodologico della sentenza impugnata e, specificamente, il censurato impiego di un incedere argomentativi per esclusione non appare decisiva né in sé e per sé, né in rapporto al procedimento in esame. La legittimità del metodo di valutazione degli indizi, invero, si fonda sulla correttezza logico-giuridica del risultato raggiunto, non sulle modalità teoriche dello scrutinio; che, se sviluppato senza incorrere in illogicità manifesta o in errori di diritto, non presta il fianco a censura.

Il vero problema della valutazione indiziaria, al fine del raggiungimento di un convincimento finale di reità, è, come questa Corte altre volte ha indicato trovando in ciò, poi, il limite del controllo affidato al giudice di legittimità sulla struttura e sulla congruenza logica della motivazione anche nellosservanza del principio delloltre il ragionevole dubbio, che non può dirsi certamente rispettato, quando la pronuncia di condanna si fondi su un accertamento giurisdizionale non sostenuto dalla certezza razionale, ossia da un grado di conferma così elevato, da confinare con la certezza. Detto principio costituisce, dunque, il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dallordinamento per evitare che lesito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali e soggettivi, al confine dellarbitrarietà (cfr. Sezione prima, 14 maggio 2004, Grasso).

Venendo alla fattispecie, sarebbe irragionevole dubitare della gravità e concordanza degli indizi, quali la sentenza impugnata ha enucleato e singolarmente pesato, prima di giungere alla doverosa valutazione ultima e globale: la convivenza sostanziale dellimputato coi genitori; la risaputa sua utilizzazione del farmaco usato in una con sostanza alcoliche e, quanto alla Figuccio, con lefferato impiego anche di fisica violenza per sopprimere le vittime; lo stato di ordine assoluto allinterno dellabitazione e la inesistenza di qualunque impiego effrattivo; la incomprensibilità del disinteresse mostrato dal figlio per la mancanza di contatti con i genitori per quasi due giorni, sono tutti elementi sulla cui rilevanza e convergenza sarebbe appunto inammissibile il dubbio. Ciò che il ricorrente pare precipuamente censurare è la ritenuta precisione degli indizi, ovvero la loro sostanziale univocità, da compararsi certo con gli altri due requisiti. Ma il canone secondo il quale lindizio, per essere preciso, non deve offrire alternative di significato, deve necessariamente essere temperato mediante il criterio della logicità della alternative eventualmente esistenti, sulla base delle comuni regole di esperienza e dellid quod plerumque accidit.

Ora, le obiezioni che il ricorrente rivolge alla valutazione della precisione indiziaria, di tutto sono fornite tranne che di logica e di senso comune; certo, in teoria, sarebbe ipotizzabile che un terzo ignoto, munito di chiavi, si fosse introdotto nellabitazione dei Gabriele, per uccidere i due anziani: ma quale riscontro logico probante trova nel processo tale asserzione? Nessuno. E certo il terzo (lo si dice per spiegare la mancanza di segni violenti sui cadaveri, a parte leffetto della compressione sul collo della Figuccio) potrebbe averli tenuti sotto la minaccia di unarma; ma dove avrebbe trovato il tempo e lagio di munirsi di un farmaco, mescolarlo ai cibi, aggiungervi piccole dosi di alcol? E perché? Il ricorrente non offre alcuna spiegazione logica. E certo limputato potrebbe anche avere avuto tanti impegni, nei giorni successivi al delitto, per non preoccuparsi troppo della sorte dei parenti più stretti, ma come spiegarlo in una situazione di convivenza e di condivisione dei pasti (come avvenuto lultima sera)?. Non cè da parte del Gabriele alcuna risposta logica. E quale terzo, volendo inspiegabilmente uccidere i coniugi Gabriele si sarebbe poi dato la pena di munirsi dei sacchi per i rifiuti (inesistenti in quella casa) nei quali introdurre i cadaveri? E se lo scopo, come pare evidente, di tale modalità era quello di asportare poi i corpi, a quale interesse di un terzo sconosciuto, anziché a quello di un familiare convivente, avrebbe corrisposto la manovra descritta? E quale chiarimento circa la dinamica dei fatti potrebbero offrire le circostanze enumerate nel ricorso e sopra fedelmente trascritte a petto dei dati indizianti esaminati dai giudici di merito in due distinte fasi del giudizio che indurrebbero a cercare piste alternative in circostanze che, quandanche storicamente vere (come le telefonate dalla presidenza del Consiglio dei ministri) sono però prive di qualunque collegamento logico-probatorio col contenuto storico del processo (per non dire fantasiose e assurde)? Tanto più , in quanto la sentenza impugnata ha diligentemente scrutinato e ineccepibilmente disatteso, per non essere incorsa in alcuna patente illogicità ogni singolo dato evocato dallattuale ricorrente.

Questultima osservazione consente anche di ritenere infondata la doglianza circa la mancata assunzione di una prova decisiva in appello, mediante la rinnovazione parziale del dibattimento. Quella chiesta per riascoltare testimoni già uditi in precedenza, non prospettando prove nuove, consentiva ai secondi giudici di concludere come correttamente hanno fatto per la completezza del materiale probatorio a disposizione, ai sensi dellarticolo 603 comma 1 Cpp. Quella tendente ad ottenere una nuova perizia psichiatrica, è stata ineccepibilmente disattesa non solo perché alla perizia (atto intrinsecamente di mera valutazione, e per di più contrassegnato da un vasto margine di discrezionalità da parte del giudice) non si riconosce il carattere di prova decisiva (cfr. Sezione quarta, 12 dicembre 2002, Bovicelli) ma principalmente perché è stata giustamente ritenuta sufficiente quella già esperita, al fine di escludere qualunque dubbio sulla imputabilità del Gabriele.

A tal proposito, è vero che, come osserva il ricorrente, si sono nel frattempo sviluppate nuove tendenza interpretative, che hanno trovato sbocco nella sentenza delle Su di questa Corte 25 gennaio 2005, Raso (secondo la quale, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità. Che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di rato sia ritenuto casualmente determinato dal disturbo mentale. Con la conseguenza che nessun rilievo, ai fini dellimputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stai emotivi e passionali, salvo che questi ultimi si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità); ma, nella fattispecie, i giudici del merito erano già in possesso di un accertamento peritale che non solo escludeva malattie della mente nosograficamente inquadrabili, ma prendeva in considerazione accertandone la non gravità e la non incidenza sul determinismo dellintelligenza e della volontà anche i disturbi della personalità che indubbiamente il Gabriele evidenzia. Da qui la superfluità dellulteriore perizia psichiatrica, a sostengo della cui necessità, del resto, il ricorrente indica in buona sostanza – solo il formarsi di una più garantista giurisprudenza.

Ma le risultanze peritali consentono anche di ritenere insindacabile la individuazione del movente, ovvero di quellimpulso ad agire che ha pregnante significato nel processo indiziario, essendo il coagulante del complesso degli indizi; sono proprio i caratteri disturbati della personalità del Gabriele (irrilevanti sotto il profilo esaminato in precedenza) a rendere incensurabili il convincimento circa la peculiarità dei rapporti familiari, in ragione del mendacio ormai insostenibile relativamente agli studi universitari. Il giudizio di inadeguatezza (rispetto alla gravità del duplice delitto ed anche,deve aggiungersi, alla intensità del dolo, qui dimostrata dallimpiego di strumenti insidiosi) che ne da il ricorrente, si traduce in una valutazione di fatto che non può introdursi nel giudizio di cassazione.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, con le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.