Tributario e Fiscale

Thursday 08 July 2004

Le istruzioni per la gestione dei rimborsi delle imposte dirette alle persone fisiche.

Le istruzioni per la gestione dei rimborsi delle imposte dirette alle persone fisiche.

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Gestione Tributi. CIRCOLARE 31/E del 5 luglio 2004. OGGETTO: Area Riforma della Riscossione Linea 7 – Rimborsi persone fisiche: controlli da effettuare prima della convalida del rimborso.

Premessa

In attuazione del decreto direttoriale del 29 dicembre 2000 è stata inserita nel Sistema informativo dellAnagrafe tributaria, in ambito di lavoro “Riforma della Riscossione”, la procedura denominata Gestione Rimborsi II.DD. disposti dallufficio, nella quale confluiscono alcune tipologie di rimborsi relativi alle persone fisiche non erogabili direttamente con procedura centralizzata, poiché devono essere preventivamente convalidati dallUfficio competente.

Al riguardo, con nota prot. n. II/3/111714/01 del 18 giugno 2001, sono state fornite agli Uffici le istruzioni operative sulla procedura automatizzata di lavorazione dei rimborsi con le relative istruzioni tecniche che ne consentono la gestione (acquisizione, convalida, eccetera), disponibili sul sito intranet alla voce “Assistenza guide e manuali rimborsi rimborsi II.DD. Gestione dei rimborsi disposti dallUfficio”.

Rimborsi presenti nella Linea 7

I rimborsi derivanti da dichiarazioni presentate sino allanno dimposta 1993 (ad eccezione di quelli IRPEF erogati con procedura automatizzata) venivano precaricati su una procedura in uso ai Centri di Servizio (linea 8 CICS) e le relative partite gestite dalla procedura dei rimborsi manuali che lindividuava per lista o per singolo rimborso.

La predetta procedura non è più utilizzabile per le lavorazioni, ma è interrogabile dagli Uffici locali delle Agenzie delle Entrate. Infatti, tutti i dati sono migrati nellArea Riforma della Riscossione – Linea 7, onde consentire la lavorazione di posizioni ancora oggi pendenti.

In particolare, gli uffici addetti alla lavorazione dei rimborsi hanno tra le competenze anche quella del controllo e della convalida dei rimborsi, caricati nella predetta Linea 7.

Con la comunicazione prot. n. II/3/225712/02 del 19 novembre 2002 sono state impartite agli uffici le istruzioni operative riferite al trattamento dei rimborsi IRPEF migrati.

Oltre alla tipologia di rimborsi sopra descritti, attualmente per le persone fisiche sono presenti nellArea Riforma della Riscossione Linea 7 – i seguenti rimborsi:

alcuni relativi alle annualità 1994/95/96 dimporto superiore a £. 8.000.000, ovvero esclusi dalla procedura automatizzata per presenza di alcuni codici apposti in sede di liquidazione ex art. 36-bis DPR 600/73 delle dichiarazioni o segnalati dal Sistema;

relativi allannualità 1997 di importo superiore a £. 8.000.000 nonché i rimborsi, di qualsiasi importo, derivanti da dichiarazioni per le quali si è verificata una delle condizioni elencate nella circolare n. 15 del 26/03/2004;

non riscossi dai beneficiari, per la cui disciplina e modalità di riemissione si rimanda alla Circolare n. 86 del 24 dicembre 2002;

relativi al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale;

a tassazione separata ante 1998;

scaturenti da provvedimento di sgravio o discarico;

da istanze ex artt. 37 [1] e 38 DPR 602/73 [2].

Controlli preliminari

Si riportano di seguito i controlli che gli Uffici preposti alla validazione dei rimborsi devono effettuare prima della convalida al fine di evitare duplicazioni. Le interrogazioni disponibili in Anagrafe Tributaria sono le seguenti:

Informazioni Generalizzate – Esiti a rimborso della dichiarazione;

Area Riforma della Riscossione Linea 7, per verificare la presenza di eventuali rimborsi acquisiti e/o convalidati per lo stesso anno dimposta;

Linea Centro di Servizio Ricerca Estremi Ricorsi e Rimborsi Ricerca Estremi Rimborsi;

Linea 3 dei rimborsi minimi,

Linea A imposte dirette per i rimborsi riscossi.

Occorre, inoltre, verificare, a seconda dei casi e degli anni dimposta da trattare:

che il rimborso non sia stato eventualmente riscosso dal contribuente in conto fiscale. Area Informazioni Generalizzate A.T. Riscossioni Conto Fiscale. La domanda può essere proposta esclusivamente per i crediti evidenziati nelle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente al 1° gennaio 1994.

che il rimborso non sia stato erogato manualmente dai Centri di Servizio o da altri Uffici soppressi (Intendenze di Finanza o Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali), con ordinativo individuale di pagamento, i cui dati non sono presenti nelle aree dellAnagrafe Tributaria, ma sono consultabili, limitatamente ai dati forniti dagli uffici con interrogazione sul sito intranet del Centro Operativo di Pescara (http://26.205.122.200/); ulteriori accertamenti possono essere effettuati presso le Tesorerie Provinciali della Banca dItalia competenti per territorio.

Sono riconducibili alla categoria dei rimborsi ad esecuzione manuale quelli che, per ragioni di opportunità, vengono eseguiti con ordinativi manuali di pagamento dagli uffici sebbene sia disponibile una procedura di lavorazione in Anagrafe Tributaria.

Qualora dovesse essere utilizzata una procedura manuale di pagamento (ad es: presenza di pignoramento, di sentenza di condanna emessa dal Giudice tributario alla quale è stato apposto il visto di esecutorietà, di giudizio di ottemperanza, eccetera), il criterio specificato nella circolare n. 15/E del 26 marzo 2004 per lanno 1997, valido per tutte le annualità, stabilisce che gli uffici interessati, al fine di evitare la duplicazione del rimborso, devono provvedere al blocco dello stesso in Linea 7 (PF4 Blocco per diniego, PF5 Blocco per già pagato), avendo cura di specificare nel campo note i motivi delleventuale pagamento manuale.

Controlli di eseguibilità dei rimborsi

LUfficio prima di procedere alla convalida di un rimborso deve verificare:

che limporto del rimborso da convalidare sia quello emergente dagli esiti di liquidazione ex art. 36-bis del DPR 600/73 e dai controlli documentali previsti dallart. 36-ter del citato decreto, che di norma precedono le operazioni di convalida dei rimborsi;

che il rimborso dovuto non sia inferiore a £. 20.000 – ¬ 10,33 (art. 6, legge 11 marzo 1988, n. 67 [3]);

che la relativa dichiarazione non sia stato oggetto di accertamento di rettifica per lanno in esame;

lesistenza di eventuali cessioni del credito erariale da rimborsare (le cessioni di credito devono essere notificate secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Finanze n. 384 del 30 settembre 1997, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 1997);

linesistenza di crediti erariali (Area Riforma della Riscossione ed eventualmente presso il Concessionario della Riscossione) nei confronti dellavente diritto (risoluzione n. 86/E del 12 giugno 2001);

linesistenza di eventuali fermi amministrativi;

leventuale erogazione del rimborso in Titoli di Stato. Tale modalità di estinzione del credito, prevista per i rimborsi sino allanno 1992, è verificabile nellArea II. DD. punto 5.2, funzioni da PF4 a PF8.

Controlli sulla coerenza dei dati presenti o da inserire nel sistema informativo

Gli uffici, in sede di validazione del rimborso, devono prestare particolare attenzione a tutti i dati e i codici inseriti o da inserire a sistema che potrebbero generare errori materiali o di calcolo (ad esempio: inesattezze nella indicazione dellimporto in lire o euro, data di presentazione dellistanza, decorrenza degli eventuali interessi, generalità dellintestatario o del beneficiario eccetera).

Maggiore cautela dovrà, comunque, essere riservata ai rimborsi di importo elevato e a quelli acquisiti manualmente dalloperatore.

Si raccomanda di inserire correttamente il codice che identifica il tipo dimposta. Potranno essere disposti controlli ai fini del corretto inserimento dei predetti codici.

Considerazioni conclusive e adempimento dei responsabili degli uffici.

Si ricorda, come anche specificato nella nota prot. n. II/3/110779/3 dell11 luglio 2003, che a livello centrale si dispone solo il pagamento, mentre la spettanza o meno del rimborso deve essere valutata dagli uffici in sede di validazione dello stesso.

Al riguardo, si impartiscono le seguenti disposizioni agli uffici addetti alle lavorazioni:

per i rimborsi fino a euro 25.000 è necessaria la firma del responsabile dellarea servizi o del dirigente preposto allarea servizi;

per i rimborsi superiori a euro 25.000 è necessaria la firma del responsabile dellufficio;

per gli importi superiori a 500.000 euro la convalida dovrà essere sottoposta al Direttore Regionale per lautorizzazione.

Si precisa che i livelli di autorizzazione sopra elencati hanno decorrenza a far data dal giorno successivo alla data della presente circolare.