Lavoro e Previdenza

Thursday 17 April 2008

Le ferie devono essere concordate con il datore di lavoro.

Le ferie devono essere concordate
con il datore di lavoro.

Cassazione – Sezione lavoro –
sentenza 4 marzo – 14 aprile 2008, n. 9816

Presidente Mattone – Relatore De
Renzis

Pm Patrone –conforme – Ricorrente
Esposito – Controricorrente Unilever Italia spa

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il
30.03.2001, Salvatore Esposito conveniva in giudizio la Soc. Sagit S.p.a. per
sentir dichiarare l’illegittimità o nullità del licenziamento intimatogli con
lettera del 25.05.200, con le conseguenti statuizioni di carattere restitutorio
e retribuivo.

Al riguardo esponeva:

– di essere stato assunto in data
23.03.1983 dalla convenuta società quale operaio di 3^ categoria – Ccnl industria alimentare;

– che la stessa società gli aveva
contestato dapprima l’abbandono del posto di lavoro, per essersi recata il giorno
3 aprile 2000 in
infermeria e dai superiori gerarchici senza autorizzazione;

– che successivamente con lettera
dell’11.05.2000, elencate precedenti infrazioni disciplinari, gli contestava
una nuova infrazione in relazione ad assenze ingiustificate nei giorni 4, 5, 6
e 7 aprile 2000;

– che, nonostante egli si fosse
discolpato facendo presente di avere fruito in quei giorni di ferie, la Sagit gli aveva intimato il
licenziamento senza preavviso.

La convenuta costituendosi
contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, spiegando
domanda riconvenzionale per la conversione del titolo del recesso in
giustificato motivo oggettivo.

All’esito dell’istruzione l’adito
Tribunale di Napoli con sentenza n. 6944 del 2003 rigettava il ricorso dell’Esposito
e dichiarava inammissibile la riconvenzionale.

Tale decisione, appellata
dall’Esposito, è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza
n. 5455 del 2004. La Corte
territoriale ha ritenuto, quanto al primo motivo di appello, che era inammissibile
la prova circa l’esistenza di una prassi aziendale di concessione oralmente
delle ferie, essendo stata tale prova articolata per la prima volta in secondo
grado; come pure inammissibile era la prova testimoniale, relativa al carattere
discriminatorio del licenziamento, essendo generica ed involgendo giudizi non
demandabili a testi.

La Corte ha rilevato, quanto al
secondo motivo di appello, l’inammissibilità dell’eccezione di nullità della
contestazione disciplinare per violazione del principio dell’immediatezza, per
essere stata proposta per la prima volta in sede di giudizio di secondo grado.

In ogni modo la Corte ha ritenuto che la
contestazione dell’ultima infrazione (assenze ingiustificate) fosse intervenuta
al massimo entro 34 giorni dal 7.04.2000, e quindi in un termine ragionevole.

Quanto al frazionamento operato
dalla Sagit delle condotte tenute nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 aprile 2000 la Corte ha osservato che
correttamente il primo giudice aveva evidenziato che la condotta tenuta
dall’Esposito il 3.04.200 (abbandono temporaneo ed ingiustificato del posto di
lavoro, ritardo dell’inizio del lavoro, sospensione o anticipo della
cessazione, insubordinazione grave verso i superiori) era del
tutto diversa da quella tenuta nei giorni successivi (assenza
ingiustificata dal lavoro) ed integrava una autonoma infrazione secondo il Ccnl
di categoria. La Corte
ha ritenuto, poi, prive di pregio le censure contenute nel terzo, quarto e
quinto motivo di appello, non emergendo dalle buste paga del mese di aprile e
maggio 2000 che l’Esposito si trovasse in ferie nei
giorni 4, 5, 6, e 7 aprile 2000, avendo lo stesso Esposito negato di essere in
malattia negli anzidetti giorni ed essendosi lo stesso assentato senza
giustificazione per oltre tre giorni consecutivi (in violazione dell’art. 70 n.
2 Ccnl). Contro la sentenza di appello l’Esposito propone ricorso per
cassazione con cinque motivi.

La Unilever
Italia S.p.A. (avente causa dalla Sagit S.r.l. a seguito di
fusione per incorporazione) resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno
presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del
ricorso il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5).

L’Esposito afferma che il giudice
di appello ha omesso di pronunciarsi sulla censura avente ad oggetto
l’interpretazione della frase "Fai come vuoi, mettiti in ferie, in
malattia, basta che te ne vai" e, più in generale, l’esito del colloquio
avuto con il Dott. Gaudino, responsabile, suo superiore diretto, il giorno 3
aprile 2000.

La doglianza è infondata.

La Corte territoriale si è
espressamente pronunciata sul punto ritenendo l’inammissibilità della prova
circa la concessione informale delle ferie da parte della datrice di lavoro,
atteso che tale prova non era stata dedotta dal dipendente durante il giudizio
di primo grado, ma articolata per la prima volta in appello (pag. 4 della
sentenza).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 36 Cost. e 2109 cod. ci., degli artt. 1 e 3
della legge n. 604 del 1966, dell’art. 112 c.p.c.,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). L’Esposito osserva
che l’impugnata sentenza ha liquidato la questione posta asserendo, sic et
simpliciter, che nella fattispecie non si sarebbe versato in ipotesi di
autoassegnazione delle ferie, bensì di assenza ingiustificata delle ferie
protrattasi per quattro giorni e che in ogni caso l’autoassegnazione delle
ferie integrerebbe pur sempre un illecito disciplinare.

Con il terzo motivo il ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2109-2110 cod.
civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.).
L’Esposito ritiene che il giudice di merito abbia fatto malgoverno della
disciplina della prova, giacché era a carico del datore di lavoro l’onere di
dimostrare che nel caso specifico la fruizione delle ferie- il cui diritto è
previsto dagli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ. – avrebbe inciso negativamente
sull’organizzazione produttiva aziendale.

Entrambi i motivi, che sono
collegati intimamente e vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Al riguardo va osservato che il
godimento delle ferie non è lasciato alla libera scelta del dipendente,
trattandosi di evento dell’attività aziendale, che va coordinato con l’attività
produttiva e, come tale, è subordinato alla valutazione del datore di lavoro
(in questo senso Cass. n. 12708 del 26 settembre 2000). Alla stregua di tale
principio è corretta l’affermazione del giudice di appello, il quale ha
rilevato che nel caso di specie lo stesso appellante aveva negato di essere in
malattia e in ogni caso la facoltà del lavoratore di imputare a ferie le
assenze per malattia doveva essere contemperata con le esigenze organizzative
del datore di lavoro, costituendo, come già detto, la concessione delle ferie
una prerogativa riconducibile al potere organizzativo dello stesso datore di
lavoro.

3. Con il quarto motivo il
ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 420 e 115 c.p.c, in relazione alla mancata ammissione di
mezzi dei prova decisivi circa l’autorizzazione alle ferie e sul carattere
discriminatorio del licenziamento, nonché vizio di motivazione circa un punto
decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.).

Il motivo è privo di pregio e va
disatteso, in quanto il ricorrente, si è limitato a richiamare i mezzi di prova
senza riportare e trascrivere i capitoli, non ammessi, violando in tal modo il
principio di autosufficienza caratterizzante il ricorso per cassazione e non
consentendo a questo giudice di legittimità di valutare il fondamento delle
censure dedotte.

4. Con il quinto motivo il
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5
c.p.c.). L’Esposito lamenta in particolare omessa decisione sul punto relativo
alla mancata comunicazione del provvedimento disciplinare di tre giorni di
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per l’asserito allontanamento dal
lavoro il giorno 3 aprile 2000. La censura è infondata, in quanto le sanzioni
conservative non hanno formato oggetto di impugnativa, essendo stata contestata
al ricorrente da parte del datore di lavoro l’assenza ingiustificata dal lavoro
prottrattasi per quattro giorni.

5. Il ricorrente infine ha mosso
ulteriori rilievi circa il difetto di motivazione concernente la violazione dei
principi di affidamento e proporzionalità, nonché in ordine all’omesso esame
del profilo dell’insussistenza della recidiva ai fini della valutazione della
gravità dell’addebito disciplinare.

Anche tali rilievi sono
infondati.

Il giudice di appello ha valutato
la condotta del ricorrente secondo il contratto collettivo, che prevedeva come
giusta causa di licenziamento l’assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi,
giungendo alla conclusione che il complessivo comportamento tenuto
dall’Esposito fu tale da compromettere il rapporto
fiduciario con il datore di lavoro.

A tale valutazione, sorretta da
adeguata e logica motivazione, il ricorrente ha opposto un diverso
apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.

6. In conclusione il ricorso
è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di
cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro
2.000,00 per onorari ed oltre Iva, Cpa e spese generali.