Civile

Tuesday 13 June 2006

Le domande giudiziali per far valere il rispetto delle distanze legali devono essere trascritte.

Le domande giudiziali per far valere il rispetto delle distanze legali devono essere trascritte.

Cassazione Sezioni unite civili sentenza 10 novembre 2005-12 giugno 2006, n. 13523

Presidente Carbone Relatore Settimj

Pm Martone difforme Ricorrente Carrella ed altri Controricorrente Picardi

Svolgimento del processo

Filippo Iorio realizza un edificio in Cercola e ne aliena i singoli appartamenti; realizza, poi, sullarea latitante alledificio, dodici box per auto e li aliena a loro volta.

Salvatore Picardi, acquirente duno degli appartamenti, ritenendo che i box fossero stati realizzati a distanza dalledificio inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio locale, conviene in giudizio Filippo Iorio onde sentirlo condannare alla demolizione dei box.

Filippo Iorio resiste alla domanda.

Il Tribunale di Nola accoglie parzialmente la domanda, disponendo che sette dei box vengano arretrati per la parte risultata non conforme alle disposizioni regolamentari in quanto realizzata a distanza inferiore ai 13.90 metri dalledificio.

Avverso tale sentenza Filippo Iorio propone appello cui aderiscono, con appello incidentale ad adiuvandum, Carmine Carrella ed altri sei consorti, tutti acquirenti dei box, i quali, contestualmente, propongono anche appello incidentale autonomo inteso a far dichiarare comunque in opponibile nei loro confronti la sentenza resa tra il Picardi e lo Iorio.

La Corte dappello di Napoli rigetta entrambi i gravami evidenziando, per quanto interessa in questa sede, coma la situazione soggettiva fatta valere dagli acquirenti fosse, ex articolo 111 Cpc, dipendente da quella del venditore e non potesse essere utilmente invocata linopponibilità per mancata trascrizione della domanda, ciò sulla considerazione che la previsione dellarticolo 2653 n. 1 Cc non troverebbe applicazione, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, nellipotesi di domanda intesa a far valere il rispetto dei limiti legali della proprietà.

Inerte lo Iorio, il Carrella e consorti impugnano anche tale sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, luno dei quali investe la questione della possibilità di trascrivere la domanda intesa a far valere il rispetto delle distanze legali tra edifici, ai fini dellopponibilità della sentenza ai terzi successori a titolo particolare per atto tra vivi, evidenziando come la tesi da essi prospettata al giudice di secondo grado fosse suffragata da altra giurisprudenza di legittimità immotivamente negletta nellimpugnata sentenza.

Resiste il Picardi con controricorso.

La Seconda sezione, riconosciuto il contrasto in ordine alla detta questione, ne ha rimesso la soluzione a queste Su.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 113 Cpc, 873 Cc, 29 reg. edilizio, 14 preleggi, legge 122/89 in generale, nonché vizi di motivazione rilevano che anche dalla consulenza risultava come i box fossero stati realizzati nella parte retrostante del cortile già realizzato, onde il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la norma regolamentare di cui allarticolo 48, per la quale la distanza è di m. 13.90, anziché quella speciale di cui al precedente articolo 29, per la quale nel caso si cortili la distanza minima è di m 8, che, inoltre, la legge 122/89, applicabile nella specie in quanto meno restrittiva ed in assenza di giudicato (come precisato in memoria), pone una deroga al rispetto delle distanze legali relativamente ai parcheggi privati in vista dellinteresse pubblico ad una migliore gestione delle aree di sosta.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziando violazione degli articoli 813, 949 e 2653 Cc, nonché omessa motivazione si dolgono che il giudice a quo abbia affermato lopponibilità della sentenza impugnata ad essi terzi acquirenti, nonostante la domanda introduttiva del giudizio promosso dal Picardi nei confronti dello Iorio non fosse stata trascritta, sullerroneo convincimento, apoditticamenbte motivato con riferimento ad una sola parte della giurisprudenza in materia non sottoposta a vaglio critico in relazione alla giurisprudenza contraria pur segnalatagli, che la detta domanda non fosse suscettibile di trascrizione.

Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziando violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 111 Cpc si dolgono che il giudice a quo abbia ravvisato la natura strumentale della lite, tesa al raggiungimento di non meglio precisate utilità diverse dalla riduzione in pristino degli immobili da parte del Picardi, atteso che questi aveva alienato lappartamento in corso di causa e che nellatto pubblico sera impegnato alla prosecuzione del giudizio con la precisazione che sarebbe andato a suo esclusivo favore tutto ciò che la parte venditrice riceverà dal predetto giudizio, mentre leventuale risultato di ripristino delloriginaria consistenza dei beni comuni andrà a beneficio dellimmobile venduto.

Il secondo dei riportati motivi è fondato ed, atteso loggetto degli altri, allevidenza assorbente.

Come già rilevato nellordinanza di rimessione, lindirizzo giurisprudenziale tradizionale, dal quale si escludeva la trascrittibilità ex articolo 2653 n. 1 Cc delle domande dirette a far valere il rispetto dei limiti legali della proprietà, trova una delle sue prime compiute espressioni nella sentenza di questa Corte 1029/60, alle cui tesi si sono, in seguito, acriticamente adeguate, con varianti di scarso rilievo, nonostante le opinioni contrarie formulate al riguardo alla maggioranza della dottrina, altre pronunzie (e pluribus, Cassazione 392/63, 2141/63, 2260/63, 1185/65, 290/69, 2592/80).

Il richiamato indirizzo si basa su di una serie di considerazioni che, se pure non tutte suscettibili di puntuale censura, tuttavia, o perché inesatte o perché ininfluenti ai fini della soluzione del problema, non appaiono idonee e sufficienti a giustificare la conclusione cui è pervenuto.

Con liter argomentativo principale, si muove dalla premessa che le ipotesi di trascrizione, in quanto normativamente predeterminate, sono tassative; si rileva, poi, che le azioni intese a far valere le limitazioni legali al diritto di proprietà non si risolvono, neppure parzialmente, né in unazione di rivendica, né in una azione daccertamento, cos della proprietà come della sussistenza (confessoria servitutis) o della insussistenza (negatoria servitutis) di un diritto reale di godimento, ed est non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi espressamente regolate dallarticolo 2653 n. 1 Cc, in quanto, in particolare, i detti limiti non sono servitù né sono ad esse equiparabili, onde allazione de qua non può essere riconosciuta natura di azione negatoria ex articolo 949 Cc; si conclude, quindi, con losservare che, in definitiva, non essendo espressamente prevista nella norma in esame la trascrizione, oltre che delle domande singolarmente menzionatevi, anche delle diverse domande intese a far valere una violazione dei limiti legali della proprietà, queste sarebbero in suscettibili di trascrizione, giacché in nessun modo riconducibili alle ipotesi espressamente previste ed in specie allazione negatoria.

È questultima considerazione, in particolare, che non è esatta e che, pertanto, inficia di per sé la validità dellintero ragionamento, sebbene anche la prima considerazione, nella sua assolutezza, non resti immune da censura, come meglio in seguito.

La domanda con la quale lattore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nellaltrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende, infatti, ad uno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dellattore dun peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna alleliminazione di quanto realizzato o dinibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi tende a salvaguardare il diritto di proprietà dellattore dalla costituzione duna servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis e rientra, pertanto, nella previsione dellarticolo 2653 n. 1 Cc.

In altri termini, quando il proprietario di un immobile denuncia la violazione di un limite legale da parte del vicino, mira non già a far accertare il diritto di proprietà o lesistenza della tutela vincolistica di essa ma a far valere linesistenza di iura in re a carico della detta proprietà suscettibili di dar luogo a una servitù che esoneri il convenuto dal rispetto di tale limite legale, cioè esercita una negatoria servitutis (cfr. già Cassazione 3902/79).

In tale prospettiva, lautomaticità dei limiti legali e la loro reciprocità, con la possibilità da parte di qualsiasi terzo di conoscerli indipendentemente da uno specifico rapporto negoziale, è del tutto irrilevante, in quanto, come già sopra evidenziato, loggetto del giudizio non è lastratta esistenza del limite legale che si assume violato, ma linesistenza di una servitù che tale mancato rispetto giustifichi.

Daltra parte, la generale conoscibilità dei limiti legali non può essere utilmente invocata in danno del terzo che abbia acquistato facendo affidamento, in buona fede, sulla conformità a diritto, in specie alle normative edilizie dettate dai regolamenti locali, della situazione di fatto ove la costituzione della stessa non sia stata inibita dalla competente Pa, preposta al controllo del territorio in materia urbanistica ed edilizia ed, a maggior ragione, ove da questultima sia stata consentita con il rilascio duna concessine, attesa la presunzione di legittimità che assiste lattività amministrativa, nel senso della conformità alla normativa generale e/o in riferimento alla materia ricompressa nellattribuzione di funzioni dellorgano agente.

Per altro verso, la giurisprudenza tradizionale sostiene anche che, stante lautomaticità del limite legale e del suo sorgere e considerata anche la reciprocità delle limitazioni stesse, attinenti alle singole situazioni in cui reciprocamente si trovano le proprietà immobiliari, sarebbe completamente inutile fissare il momento della produzione degli effetti della domanda e del giudizio in corso nei confronti del successore a titolo particolare del convenuto, non risultando necessario fissare il rapporto tra lacquisto da parte di questultimo e la domanda giudiziale proposta dallattore, in quanto in questo campo, in realtà, acquisto nel vero senso della parola del diritto contestato non cè, dacché non si acquista il diritto a far valere il limite legale, come non si acquista il limite stesso, che discende dalla situazione dei fondi e della normativa in materia, onde appare succidente la disposizione dellultimo comma dellarticolo 111 Cpc.

Al riguardo è stato rilevato, in contrario, come detta tesi si basi su di una funzione sostanziale della trascrizione delle domande previste dallarticolo 2653 n. 1 Cc, mentre, secondo la stessa giurisprudenza di questa Sc, gli effetti delle trascrizioni ex articolo 1653 n. 1 Cc hanno natura meramente processuale, giacché, in difformità del disposto generale dellarticolo 111 comma 4 prima ipotesi, Cpc, per il quale la successione a titolo particolare nel diritto controverso determina lefficacia nei confronti dellavente causa della sentenza emessa in favore o contro il suo dante causa, ed in attuazione della deroga espressamente prevista dallo stesso articolo 111 comma 4 seconda ipotesi, Cpc, la sentenza sulla domanda trascritta è efficace nei confronti del successore a titolo particolare solo ove questi abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione della domanda e viceversa; ondè che leffetto dutile opponibilità della sentenza che accolga la domanda anche nei confronti dellavente causa del convenuto, si verifica solo ove la trascrizione della domanda medesima sia stata non solo a sua volta trascritta ma anche trascritta antecedentemente alla trascrizione del contrapposto titolo del terzo acquirente.

Si argomenta ancora, nella sentenza 1523/78, non potersi sostenere, in favore di chi costruisce non rispettando le distanze legali, lacquisto, con il discorso del tempo necessario ad usucapire, del diritto di servitù attiva a carico del fondo del vicino con la conseguenza che lazione promossa da questultimo affinché sia rispettata la distanza legale debba essere considerata come diretta ad impedire la costituzione di tale servitù, id est, in definitiva, a negare lesistenza di essa dacché un atto processuale teso ad impedire la produzione di un effetto in fieri non potrebbe essere identificato con un atto processuale diretto a negare un effetto da altri vantato come esistente; riprendendo, poi, le mosse dalla differenza tra limiti legali e servitù, vi si ribadisce che, non affermandosi con lazione per il rispetto dei limiti legali un proprio diritto reale sullimmobile altrui né negandosi un diritto reale altrui sullimmobile proprio, la domanda, in quanto non intesa allaccertamento positivo o negativo dun diritto reale di godimento, non sarebbe equiparabile alla negatoria, considerato anche che la libertà del fondo dellattore da vincoli correlati al fatto del convenuto non è materia né dazione né deccezione, ma rappresenta il presupposto della domanda.

Ora, la prima delle riportate argomentazioni non tiene, evidentemente, conto del fatto, già sopra sottolineato, che lazione diretta al rispetto di un limite legale della proprietà tende, in effetti, non alla semplice affermazione dellesistenza dun limite legale violato dal proprietario del fondo finissimo a quello dellattore, bensì ad impedire, al pari dellactio negatoria tipica, non solo lacquisto, con il decorso del tempo necessario per usucapire, ma anche lesercizio attuale duna servitù di contenuto contrario al limite legale stesso.

Lallegazione, poi, della libertà del fondo dellattore da vincoli correlati al fatto posto in essere dal convenuto in funzione dellazionata contestazione della legittimità del fatto medesimo non rappresenta affatto un semplice presupposto della domanda, bensì loggetto stesso di essa, la cui causa pretendi è la violazione duna situazione preesistente tutelata dalla normativa vincolistica ed il cui petitum immediato è la pronunzia richiesta, id est lordine di restituzione in pristino o linibitoria, mentre il petitum mediato, che costituisce loggetto essenziale della domanda, è, appunto, la salvaguardia del diritto di proprietà dellattore della costituzione duna servitù in favore del convenuto e ciò per mezzo duna azione che ha, evidentemente, tutte le caratteristiche dellactio negatoria.

Ed è precisamente la sussumibilità dellazione de qua nel paradigma dellactio negatoria ad inficiare lidoneità persuasiva della seconda delle riportate argomentazioni, con la quale, a ben vedere, non sintende negare la trascrittibilità ex articolo 2653 n. 1 Cc della stessa actio negatoria che viene, anzi, implicitamente affermata, così come risulta essere già data per acquisita da numerose decisioni in materia (Cassazione 1693/60, 2033/63, 918/66, 4327/77, 1523/78 riprese da Cassazione 213/94), compresa quella (Cassazione 1029/60 in motivazione) precedentemente esaminata, e che non sembra più allo stato revocabile in dubbio ma lestensibilità della norma anche allipotesi in esame in quanto nella stessa non espressamente prevista.

Tesi non condivisibile (e non condivisa da unormai consolidato indirizzo giurisprudenziale: e pluribus, Cassazione 2998/01, 867/00, 864/00, 5850/99, 12810/97, 13186/92, 4737/87, 4196/87), ove si ponga mente che, per quanto sopra evidenziato, allazione intesa ad ottenere il rispetto dei limiti legali va riconosciuta natura di actio negatoria e che, sebbene anche questa non sia espressamente prevista dalla norma, nella quale è fatto riferimento al solo accertamento positivo, id est allactio confessoria, non di meno, come pure si è evidenziato, non risulta essere più in discussine che anche ad essa debba trovare applicazione la disciplina dellarticolo 2653 n. 1 Cc.

Sebbene, infatti, non possa porsi in contestazione lesigenza di rispettare il dettato dellarticolo 12 disp. prel. Cc che, nellimporre una gradualità dutilizzazione degli strumenti ermeneutica, pone al primo posto quello letterale, integrato da quello razionale riferito alla singola norma, va, tuttavia, anche considerato che la stessa disposizione consente, nellipotesi di lacuna, il ricorso ai criteri della similitudine e dellanalogia, ai quali segue quello sistematico, per il quale linterpretazione della singola disposizione va effettuata in relazione al complesso delle disposizioni in materia, poiché incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel rispondere (Celso; D. I, 3, 24).

Ora, la ratio della normativa nella materia che ne occupa va ravvisata nellinteresse del terzo avente causa a titolo particolare ad essere posto in grado, prima dellacquisto del diritto di proprietà o dun diritto reale di godimento su di un immobile, daver cognizione della contestazione sub iudice del diritto del proprio dante causa, ciò non meno che nellinteresse dellattore che quel diritto abbia contestato in sede giudiziaria ad essere posto in grado di opporre anche al terzo avente causa, resosi acquirente nelle more del giudizio, lesito a lui favorevole della controversia promossa nei confronti del dante causa.

Ed è in funzione di tale finalità che il legislatore, nel formulare la disposizione dellarticolo 111 comma 4 Cpc, per la quale la sentenza pronunziata contro lalienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, ha fatto salve le norme sulla trascrizione, introducendo una deroga al principio generale che, in quanto tale, deve considerarsi tassativa, id est limitata ai soli casi espressamente disciplinati dalla normativa sulla trascrizione, ed ostativa, quindi, ad interpretazioni intese ad ampliare lambito dapplicazione della normativa stessa per il principio inclusio unius exclusio alterius; non di meno, non ne resta esclusa linterpretazione estensiva, o logica per similitudine, secondo il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio, laddove il caso previsto e quello non previsto presentino caratteri comuni e questi siano specificamente quelli che hanno determinato la disciplina del caso previsto.

Nella specie, lespressa previsione, nellarticolo 2653 n. 1 Cc, della deroga in ordine alla confessoria servitutis comporta lapplicazione della medesima deroga in favore anche della negatoria servitutis e delle azioni a questa equiparabili, come lazione intesa a far valere i limiti legali, e ciò per levidente identità degli elementi giuridicamente rilevanti nellun caso come negli altri.

Entrambe le azioni de quibus vanno, infatti, ricompresse tra le domande daccertamento della proprietà, anche esse espressamente menzionate nellarticolo 2653 n. 1 Cc, dacché, sebbene il risultato cui tendono sia laccertamento negativo dellesistenza di diritti reali di godimento sulla cosa di proprietà dellattore, mentre la norma risulta testualmente riferirsi alle sole domande daccertamento positivo, trattasi, tuttavia, di due aspetti della medesima situazione, in quanto, come evidenziato da autorevole dottrina, anche laccertamento dellinesistenza di diritti reali altrui si risolve necessariamente in un accertamento della pienezza del diritto di proprietà.

In considerazione delle ragioni sia ora esposte, si deve, dunque, concludere che le domande intese a far valere le violazioni ai limiti legali della proprietà non solo sono suscettibili di trascrizione ex articolo 2653 n. 1 Cc, ma, anzi, devono essere trascritte perché lattore possa utilmente opporre la sentenza favorevole ottenuta nei confronti del convenuto anche al terzo acquirente dal convenuto stesso con atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda; sebbene possa sembrare superfluo, va, comunque, precisato che la raggiunta conclusine non trova campo ove con la domanda sia stato chiesto con la riduzione in pristino ma esclusivamente il risarcimento del danno, id est sia stata sperimentata non unazione reale ma unazione personale.

Per altro verso, come correttamente ritenuto da Cassazione 11124/94 ma già Cassazione 1693/60 sulla scorta, daltronde, della prevalente dottrina, la trascrittibilità della domanda intesa a far valere una violazione dei limiti leali della proprietà può essere ricondotta anche alla previsione dellarticolo 2653 n. 5 Cc, per il quale devono essere trascritti gli atti e le [omissis] &te, come nellarticolo 1158, comma 2 Cc (Cassazione 290/69, 1523/78, 2592/80).

In senso contrario si può, tuttavia, fondatamente osservare, in adesione alle richiamate sentenze e prevalente dottrina, come la riportata opinione consolo non adduca alcun argomento a giustificazione della ritenuta disparità di disciplina della trascrizione degli atti interruttivi a seconda che si riferiscano allusucapione della proprietà piuttosto che ai diritti reali di godimento, ma neppure trovi conforto nello stesso tenore letterale della norma, il cui testo, se nella prima parte può indurre a ravvisare un richiamo alla sola usucapione della proprietà, nella seconda parte, per il suo intrinseco carattere integrativo della precedente e per la genericità nellindicazione del genus dei diritti reali immobiliari, confermata dal significativo uso del plurale, non può rapportarsi se non allusucapione anche dei diritti reali limitati; diversamente argomentando, tra laltro, si dovrebbe concludere con il ravvisare un insanabile contrasto tra le due parti della norma.

Daltra parte, a fronte del principio generale posto dallarticolo 813 Cc secondo il quale le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle relative azioni salvo che dalla legge risulti diversamente lesclusine a determinati fini dellequiparazione in tali termini operata dalla disposizione generale richiederebbe unespressa previsione che, per contro, non si rinviene nella norma speciale in esame; in vero, il criterio sistematico vuole che, data una regola, le specificazioni diverse costituiscano eccezione e non assurgano esse stesse a regola, onde sono le norme che distinguono a certi effetti la proprietà dai diritti reali a costituire leccezione alla regola  posta dallarticolo 813 Cc e non viceversa, quindi, laddove specifica menzione della distinzione non vi sia, è la regole generale dellequiparazione nella disciplina sostanziale e processuale tra diritto di proprietà ed altrui diritti reali, posta dallarticolo 813 Cc, a trovare applicazione.

Ne consegue anche che, posta la richiamata regola generale, lespressa menzione, in alcune disposizioni, dei diritti reali limitati congiuntamente al diritto di proprietà (articolo 1158 comma 2, articolo 2653 n. 1 Cc) debba essere considerata come affermazione rafforzativa di tale principio e non come argomento per desumere linapplicabilità nelle ipotesi in cui analoga espressa menzione manchi.

In conclusione, può affermarsi che le domande intese ad ottenere il rispetto dei limiti legali della proprietà, in quanto dirette ad interrompere lusucapione dun diritto di contenuto contrario ai limiti violati, può essere trascritta ai sensi dellarticolo 2653 n. 5 Cc.

A valere, infine, per entrambe le ipotesi esaminate (articolo 2653 nn. 3 e 5 Cc), la considerazione per cui la materia della trascrizione delle domande giudiziali che già come disciplinata con il Rd 262/42 era intesa, per comune opinione di giurisprudenza e dottrina, quale forma di pubblicità nellinteresse dei terzi non può ad oggi non essere interpretata anche alla luce degli inderogabili doveri di solidarietà per i quali, riconosciuti dallarticolo 2 della Costituzione tra i principi regolatori fondamentali delle relazioni sociali, si p one a carico di ciascuna delle parti di qualsivoglia rapporto un dovere dautoresponsabilità indipendente dallesistenza di specifici obblighi contrattuali o da espresse previsioni normative, imponendole dagire in guisa da preservare gli interessi dellaltra ed, a maggior ragione, dastenersi dallostacolarne sena giustificato motivo lesercizio dei diritti.

Per il che, lesigenza di contemperare gli opposti interessi dellattore e dellavente causa del convenuto non può, comunque, prescindere dalla pari esigenza dinterpretare lesaminata normativa nel senso di ritenere doverosa e, quindi, non solo consentita ma necessaria, la trascrizione della domanda intesa a far valere, con pretesa dinibitoria e riduzione in pristino, una violazione dei limiti legali della proprietà, ciò al fine di preservare il terzo avente causa dal contenuto dal rischio dacquistare inconsapevolmente un diritto suscettibile di menomazione nellipotesi daccoglimento della domanda stessa.

Invero, se è principio pacifico che una determinata interpretazione debba essere pretermessa ove possa suscitare dubbi di costituzionalità della norma, devesi ritenere che lesigenza di tutela del diritto del proprietario leso dalla violazione dei limiti legali senza onere alcuno di trascrizione della domanda non possa essere legittimamente riconosciuta in quanto implica una lesione ingiustificata dellanaloga esigenza di tutela del diritto dellaspirante avente causa dal convenuto dessere reso edotto circa la pendenza dun giudizio al cui esito potrebbe risultare menomata, od anche totalmente elisa, lampiezza del diritto che è in procinto dacquistare dal convenuto medesimo.

Rapportate le sopra svolte considerazioni al caso concreto sottoposto al vaglio di queste Su, devesi, dunque, concludere che, non essendo stata trascritta la domanda proposta dal Picardi nei confronti dello Iorio, la sentenza resa, con la quale è stata accolta la domanda dellattore e condannato il convenuto alla parziale demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, non è opponibile agli aventi causa dal convenuto stesso.

Ne consegue la cassazione dellimpugnata sentenza senza rinvio, limitatamente alla questione trattata che, ex articolo 384/I seconda ipotesi Cpc, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, viene decisa nel merito nei termini di cui sopra.

Sussistono evidenti giusti motivi per compensare tra le odierne parti le spese dentrambe le fasi del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inopponibile ai ricorrenti la sentenza resa tra il Picardi e lo Iorio compensando tra le parti odierne le spese dentrambe le fasi del giudizio.